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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.01.2020 36.2019.74

10 janvier 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,577 mots·~28 min·2

Résumé

Il mancato pagamento di premi e partecipazioni è chiesto all'erede che, accettando l'eredita, risponde personalmente dei debiti del defunto. Non è dato il pagamento rateale dei debiti. Le spese di diffida per debiti del de cujus non sono opponibili all'erede. Interessi di mora. Spese amministrative

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2019.74   TB

Lugano 10 gennaio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 agosto 2019 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 24 luglio 2019 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto                           in fatto

                                  A.   __________, assicurata presso CO 1, al suo decesso, avvenuto il __________ marzo 2016 (doc. 3), ha lasciato scoperti dei premi LAMal e dei costi di cura (docc. 4-8).

                                  B.   Con precetto esecutivo n. __________ del 31 gennaio 2018 (doc. 16) fatto spiccare dall'Ufficio esecuzioni di __________, la Cassa malati ha escusso RI 1, erede dell'assicurata (doc. 3a), per il pagamento di CHF 57,70 per i premi LAMal di settembre e ottobre 2015 oltre agli interessi di mora del 5%, come pure di CHF 1'408,30 per le franchigie e le partecipazioni ai costi di cura, di CHF 100.- di spese amministrative e di CHF 140,30 per le spese esecutive.

                                  C.   L'opposizione al PE formulata dall'erede e figlio dell'assicurata (doc. 16) è stata respinta con decisione del 26 marzo 2018 (doc. 17), con cui la Cassa malati ha preteso il versamento di CHF 1'785,90, inclusi i costi di esecuzione di CHF 250,60.

                                  D.   Con decisione su opposizione del 24 luglio 2019 (doc. A) CO 1 ha respinto l'opposizione del 12 aprile 2018 (doc. 18), con cui l'erede della de cujus ha osservato che tanto l'assicurata prima quanto egli ora, era/è impossibilitata/o a versare la somma richiesta a causa di difficoltà economiche.

La Cassa malati ha spiegato nel dettaglio la natura del debito insorto nel corso del 2015 e del 2016: premi, franchigie, partecipazioni ai costi e contributo per la degenza, per un totale dovuto di CHF 1'466.- da __________ prima e ora da RI 1, a cui si sono aggiunti CHF 100.- per spese amministrative. L'assicuratore ha sollecitato più volte il debitore al pagamento di tale importo, fino ad avviare una procedura esecutiva. Avendo il figlio dell'assicurata accettato l'eredità, egli le è subentrato nei debiti, perciò è tenuto al pagamento dello scoperto, importo che non è stato contestato come tale.

La Cassa malati ha altresì giustificato l'addebito delle spese amministrative, delle spese esecutive e degli interessi di mora sui premi, condannando quindi l'erede della sua assicurata a pagare l'ammontare di CHF 1'566.-, oltre alle spese esecutive di CHF 73,30 e agli interessi di mora del 5% sui premi. Per tale importo è rigettata l'opposizione al PE n. __________.

                                  E.   Il 22 agosto 2019 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale indicando che la Cassa malati si era già rivolta a lui dopo il decesso della mamma per recuperare la somma scoperta, ma che non era in grado di farvi fronte se non, con un grande sforzo finanziario, tramite versamenti mensili di CHF 30.-, possibilità che però la creditrice non ha accettato e che ha portato all'avvio della procedura esecutiva. Il ricorrente ha quindi chiesto l'intervento del TCA per trovare una soluzione vista la sua situazione finanziaria.

                                  F.   Nella sua risposta del 17 settembre 2019 (doc. III) CO 1 ha proposto di respingere il ricorso, ripresentando sostanzialmente le medesime argomentazioni espresse nella decisione su opposizione.

Confermati l'esistenza del debito e il debitore stesso, non contestati come tali, la resistente ha osservato che motivi d'ordine finanziario non sono atti a modificare la situazione, ritenuto che i premi e le partecipazioni ai costi devono essere soluti, perciò ha confermato la richiesta di condanna dell'erede al pagamento.

                                  G.   Il 25 settembre 2019 (doc. V) il ricorrente ha ribadito l'impossibilità di pagare in una sola volta l'importo richiestogli e di avere fatto l'errore di non avere rinunciato all'eredità della mamma, praticamente nulla tenente, così come risulta dalle notifiche di tassazione e dal conto corrente (docc. B1-B5).

La Cassa malati non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VI).

considerato                    in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.

nel merito

                                   2.   Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

Per l’art. 4 LAMal le persone tenute ad assicurarsi possono scegliere liberamente tra gli assicuratori che dispongono di un’autorizzazione all’esercizio dell’assicurazione sociale malattie conformemente alla LVAMal.

Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la presente legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali.

L’art. 64 cpv. 1 LAMal prevede che gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. Secondo l’art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi comprende (let. a) un importo fisso per anno (franchigia) e (let. b) il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).

Secondo l’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).

Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.

L’art. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

A norma dell’art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno.

In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).

Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).

                                   3.   In concreto, all'insorgente la Cassa malati ha chiesto il versamento di premi e prestazioni di cui la mamma ha beneficiato, pari a CHF 1'466, composto di CHF 57,70 per i premi LAMal di settembre e ottobre 2015, di CHF 469,05 quale contributo per, in particolare, la degenza nella Clinica __________ e quale quota di partecipazione del 10% per i costi di cura secondo la fattura del 24 luglio 2015 (doc. 5), di CHF 74,25 per la franchigia risultante dalle cure mediche e dai costi di laboratorio di cui alla fattura del 12 febbraio 2016 (doc. 6), di CHF 158,05 quale franchigia e quota di partecipazione di cui al conteggio del 25 marzo 2016 (doc. 7) per prestazioni mediche e di laboratorio e infine di CHF 706,95 quale franchigia e partecipazione per una serie di cure secondo il conteggio dell'8 aprile 2016 (doc. 8). Questi importi, secondo l’assicuratore, non sono stati saldati dalla diretta interessata, perciò la Cassa malati ha inviato al suo erede nonché figlio qui ricorrente, RI 1, i conteggi delle prestazioni e le richieste di pagamento per un importo di CHF 1'466. Va verificato in primis se RI 1 sia effettivamente obbligato nei confronti della Cassa per i debiti della successione materna.

                                   4.   Il ricorrente è erede della mamma __________. Riguardo al tema dell'eredità, l'art. 560 cpv. 1 CC prevede che gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura. A norma dell'art. 560 cpv. 2 CC, salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz'altro agli eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali. Il diritto delle successioni è retto dal principio della successione universale. La totalità degli attivi e dei passivi del de cujus passa agli eredi. Questi ultimi succedono nei crediti e nei debiti del defunto (Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, n. 25 pag. 55).

Gli eredi acquisiscono la successione al momento della sua apertura, ossia immediatamente alla morte del de cujus (c'è, in altre parole, continuità nella titolarità dei diritti e degli obblighi tra il de cujus ed i suoi eredi). Che lo voglia o meno e anche se ignora il decesso, l'erede diventa ipso jure titolare dei diritti e degli obblighi del de cujus con la sua morte. L'acquisizione della successione non dipende da un atto positivo d'accettazione da parte degli eredi (Steinauer, op. cit., n. 28 e seguenti pag. 56).

Questi ultimi rispondono personalmente dei debiti del defunto. Se ci sono più eredi, si assumono una responsabilità solidale (Steinauer, op. cit., n. 37 pag. 58 e art. 603 CC).

Per questo motivo la legge prevede diversi mezzi per proteggersi; in particolare la rinuncia della successione, la richiesta del beneficio d'inventario o la liquidazione d'ufficio (Steinauer, op. cit., n. 38 pag. 58).

Per l'art. 566 CC, gli eredi legittimi ed istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta. La rinuncia si presume quando l'insolvenza del defunto al momento dell'aperta successione fosse notoria o risultasse da atti officiali. Il termine per rinunciare è di tre mesi (art. 567 cpv. 1 CC). Esso decorre, per gli eredi legittimi, dal momento in cui ebbero conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di aver conosciuto più tardi l'apertura della successione; per gli eredi istituiti, dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione officiale della disposizione che li riguarda.

Per l'art. 580 cpv. 1 CC, l'erede che ha facoltà di rinunciare alla successione può chiedere il beneficio d'inventario. Ogni erede può chiedere la liquidazione d'ufficio, anziché rinunciare all'eredità od accettarla con beneficio d'inventario (art. 593 cpv. 1 CC).

In concreto, il ricorrente è figlio della defunta __________ e ne è pertanto erede legale (doc. 3). Infatti, in virtù dell'art. 457 cpv. 1 CC, i prossimi eredi del defunto sono i suoi discendenti.

Quale erede legale il ricorrente ha acquisito, ex lege, di principio, la totalità degli attivi e dei passivi della successione relitta dalla mamma e risponde, salvo eccezioni, con tutto il suo patrimonio, dei debiti della stessa, a meno che abbia rinunciato alla successione, sia stato chiesto il beneficio d'inventario o la liquidazione d'ufficio.

RI 1 non ha contestato di non avere rinunciato alla successione (art. 566 CC), di non avere chiesto il beneficio d'inventario della medesima (art. 580 CC) e di non avere avviato la liquidazione della successione relitta dalla mamma (art. 597 CC), perciò ne ha acquisito i debiti (doc. B6).

Gli eredi legali, come il ricorrente, entrano in possesso della successione al momento del decesso del de cujus. Il possesso inizialmente è provvisorio, ritenuta la possibilità che il de cujus abbia preso disposizioni per causa di morte. Dal momento che è accertato che il de cujus non ha istituito alcun erede, gli eredi legali acquisiscono il possesso definitivo della successione. Di norma l'autorità non interviene per assicurare l'amministrazione della successione e per trasferirne il possesso (Steinauer, op. cit., n. 905 pagg. 443 e 444). Per contro, per gli eredi legali (come per gli eredi istituiti), si pone la questione della legittimazione nei confronti dei terzi. Per questo motivo, anche se il legislatore non ha ritenuto necessario precisarlo, un certificato ereditario può essere rilasciato anche agli eredi legali ogni volta che, per loro, è d'utilità (per esempio in vista dell'iscrizione a registro fondiario, per trattare con le banche, ecc; Steinauer, op. cit., n. 906 pag. 444).

Anche in assenza di tale certificato, di cui qui non occorre comunque verificare l'esistenza, il ricorrente non può sfuggire al pagamento dei debiti della successione relitta. In queste condizioni è a giusta ragione che la Cassa malati gli ha chiesto all’erede di pagare gli importi in arretrato della defunta __________. Pertanto, l'emanazione nei suoi confronti del precetto esecutivo n. __________ del 31 gennaio 2018 è in sé corretta. Questo Tribunale cantonale delle assicurazioni deve invece verificare se l’importo preteso dall’assicuratore per premi, partecipazioni e spese di diffida sia corretto. Anche se il ricorrente concentra la sua attenzione sulla modalità del pagamento, in particolare sul pagamento rateale, il credito in sé è sub judice e deve essere verificato nel suo dettaglio. Fuor di dubbio che il ricorrente non ha specifiche conoscenza in materia.

                                   5.   L'insorgente chiede, in primis, che l’eventuale suo debito derivante dall’eredità della mamma, possa essere pagato ratealmente. Prima ancora della verifica della correttezza delle pretese dell’assicuratore va esaminata questa richiesta del signor RI 1.

Questo Tribunale, pur comprendendo le difficoltà finanziarie del ricorrente, il quale ha affermato che, con notevoli sacrifici, ha proposto all'assicuratore malattia, tuttavia senza successo, di potere pagare i suoi debiti ratealmente (CHF 30 al mese), non può accogliere l’implicita richiesta. Come evidenziato dall'assicuratore e ricordato da questo Tribunale nella STCA 36.2012.24 del 29 maggio 2012 al consid. 3, di principio, i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente dagli assicurati (art. 90 OAMal), ciò al fine di garantire il finanziamento delle prestazioni dell’assicurazione malattie alla popolazione residente nel nostro Paese. In caso di ritardo nel pagamento, l’assicuratore è tenuto ad avviare una procedura di diffida, preceduta da un richiamo, con l’assegnazione di un ulteriore termine per pagare il dovuto, dopodiché deve dare avvio alla procedura esecutiva (art. 64a LAMal). Ciò deve avvenire senza eccezioni per non portare a disuguaglianze di trattamento tra gli assicurati. In caso di difficoltà economiche, la legge prevede la possibilità di far capo ai sussidi per il pagamento dei premi, il cui importo a carico dell’assicurato viene in questo modo ridotto. Questi aiuti vengono tuttavia forniti unicamente se si rientra nei parametri di legge fissati dalle norme cantonali (art. 65 LAMal) e, in Ticino, viene concesso dalla Cassa di compensazione.

Nel caso in esame, nel Regolamento di CO 1 intestato "__________", edizione 01.2018 (doc. 2), che legava la signora __________ a __________ (e non il figlio RI 1) all’assicuratore, non prevede la possibilità di un pagamento rateale degli arretrati (art. 14). Nella sentenza 36.2011.75 del 21 febbraio 2012 (v. consid. 9), questo Tribunale aveva evidenziato che, contro il rifiuto della Cassa malati di accordare un pagamento rateale (in quel caso di CHF 50 al mese) per rimborsare il debito, in assenza in particolare di regolamentazione nelle condizioni d’assicurazione, non era possibile inoltrare un ricorso. In quel caso era stato suggerito al ricorrente di rivolgersi temporaneamente all'assistenza sociale per ricevere un aiuto concreto per fare fronte al pagamento del dovuto. Ne segue che, se nel caso in esame dovesse essere ammesso un credito di CO 1, non essendoci un obbligo per l'assicuratore di concedere il pagamento rateale dei premi e delle partecipazioni ai costi non ancora soluti, la richiesta dell'insorgente non potrebbe trovare accoglimento.

                                   6.   Il mancato pagamento dei premi, delle franchigie e delle partecipazioni ai costi ha comportato l'avvio della procedura esecutiva nei confronti del ricorrente da parte della Cassa malati, che ha fatto spiccare il precetto esecutivo n. __________, oggetto del contendere, per l'importo di CHF 1'466, oltre interessi del 5% dal 29 settembre 2015 sui premi di CHF 57,70, a cui sono stati aggiunti CHF 100 di spese amministrative e CHF 140,30 di spese d'esecuzione. Con la decisione su opposizione la Cassa malati ha chiesto il pagamento dell'importo di CHF 1'466, nonché degli interessi di mora sui premi di settembre e ottobre 2015 dal 29 settembre 2015, le spese amministrative di CHF 100 e le spese d'esecuzione ridotte a CHF 73,30, oltre al rigetto dell'opposizione al citato precetto esecutivo fatto spiccare dall'UE di __________. Occorre ora verificare se l’importo del credito preteso sia corretto nonostante l’assenza di una puntuale critica da parte dell’escusso è dovere del Giudice, a fronte della situazione e della mancanza di conoscenza specifica da parte dell’assicurato, operare questa verifica.

7.   Nel caso all’esame l’assicuratore, per giustificare il suo credito, ha prodotto degli insiemi di documenti sotto i numeri 4, 4a, 5 sino a 8 con l’indicazione: “conteggio … e relativi sollecito e diffida nonché fatture fornitori”. È opportuno che gli assicuratori evitino di trasmettere insiemi di documenti repertati sotto il medesimo numero, in maniera non specificata come in questo caso (questa Corte in futuro si riserva il rinvio dei documenti per la corretta elencazione in tali ipotesi). Ogni documento deve essere numerato singolarmente e precisamente elencato, soprattutto se teso a dimostrare l’assunzione di costi, spese amministrative di richiamo o sollecito. Ciò al fine di permettere all’assicurato di pienamente potersi determinare e chiedere l’acquisizione delle eventuali prove necessarie. Spesso gli assicurati non sono patrocinati e non hanno specifiche conoscenze della materia. L’elencazione completa e dettagliata evita anche al Giudice un inutile lavoro di ricerca e perdita di tempo. I documenti della Cassa dovrebbero dimostrare il credito della stessa nei confronti della signora __________. Occorre ripercorrerli sistematicamente per verificare tali pretese.

Blocco doc. 4: Si tratta di un plico di documenti relativi al conteggio del premio 01.09.2015 – 31.10.2015 della signora __________. Il 1° foglio è costituito da un documento intestato “Conteggio del premio”. L’importo richiesto è di CHF 110,60. Il secondo foglio è copia del sollecito del pagamento di questo importo, data del 22 ottobre 2015. Il terzo foglio è copia della diffida datata 15.11.2015e contempla spese per ingiunzione di CHF 15. Da questi documenti emerge un credito di CHF 125,60 dell’assicuratore (diffida di CHF 15 compresa). Per questo periodo l’assicuratore sembra invece pretendere la somma di CHF 57,70 siccome dall’importo (comprensivo delle spese di sollecito) è dedotto il credito derivante dal documento 4a per CHF 52.90 che è analizzato qui di seguito.

Blocco doc. 4a: Il primo foglio è costituito da un “conteggio del premio” che non specifica a quale periodo si riferisca. Data del 9 aprile 2016, precisa che si tratta di una “correzione dei premi”. Il documento precisa che per i premi dal 23 marzo 2016 (ossia dal giorno seguente il decesso) e sino alla fine del mese di aprile 2016 è riconosciuto un credito (così par di capire) di CHF 206 siccome l’importo di CHF 444,50 (verosimilmente) è da retrocedere alla Cassa cantonale di compensazione quale RIPAM. Da questo importo sono però dedotti CHF 15 quale tassa d’ingiunzione del 15 novembre 2015, che è così fatta pagare due volte all’assicurata, e un importo di CHF 138,10 di cui nulla è dato di sapere se non che sarebbe un “Riporto sul conteggio premio __________ del 06.02.2016”. Questo importo non è in assoluto dimostrato quale credito dell’assicuratore, non se ne conoscono le origini e non si capisce di cosa si tratti. L’assicuratore ha avuto la possibilità di esprimersi ampiamente nel corso dell’istruttoria e ha potuto produrre tutte le prove che ha ritenuto necessarie. Non ha comprovato l’entità del suo effettivo credito verso l’assicurata (e meglio del suo erede) con il conteggio del 9 aprile 2016 successivo alla morte della signora __________; e meglio dei suoi crediti posti in compensazione ossia CHF 15 e 138,10; il primo conteggiato già in precedenza (in sostanza non si può conteggiare CHF 15 nel credito doc. 4 terzo foglio e porlo poi nuovamente in compensazione con il credito dell’erede dell’assicurata).

Ne viene che, dal conteggio 4a deriva un credito del ricorrente di CHF 206 e non solo di CHF 52.90.

Questo importo va posto in compensazione con il credito dell’assicuratore di CHF 125,60 come ha fatto la Cassa. Ne viene un credito residuo di RI 1 (comprensivo del sollecito che non può più essere ulteriormente richiesto) di CHF 80,40 per premi.

Blocco doc. 5: conteggio prestazioni 24 luglio 2015. Il foglio che reca il numero doc. 5 specifica un addebito per spese di ricovero alla Clinica __________ per CHF 765, un credito dell’assicurata, allora ancora in vita, di CHF 295,95 per le spese del dott. __________, un conteggio di spese per una struttura (__________) senza richieste nei confronti della signora __________, e un mancato riconoscimento di prestazioni a seguito della fattura di una dottoressa (__________) in favore dell’assicurata. Da questo conteggio deriva un credito di CHF 469,05 dell’assicuratore. Il versamento dell’importo è stato sollecitato prima e l’assicurata diffidata (con spese di CHF 15) il 22 ottobre 2015. Il plico 5 permette di ritenere un credito di CO 1 di CHF 484,05 (diffida compresa)

Blocco doc. 6: Conteggio delle prestazioni del 12 febbraio 2016 (dott. __________ e __________). Il credito è di CHF 92 da parte dell’assicuratore. Il sollecito data del 16 aprile 2016 quando l’assicurata era già morta (da 25 giorni). Si tralascia ogni commento sulla delicatezza e l’attenzione dell’assicuratore. CO 1 ha diffidato l’assicurata il 14 maggio 2016 quando la signora __________ era deceduta il 22 marzo precedente. Il carico di CHF 15 per le spese di sollecito è manifestamente non ammissibile e non opponibile al figlio dell’assicurata siccome non affiliato alla CO 1 per le pretese vantate e qui in discussione (su questi aspetti si veda quanto riportato nelle considerazioni del punto 9 che segue). La diffida riconosce comunque un credito in favore della successione dell’assicurata di CHF 17,75 per la correzione dei premi. Il credito comprovato dai documenti plico 6 assomma a CHF 74.25.

Blocco doc. 7.: Conteggio prestazioni (dott. __________ e __________) fatturato il 25 marzo 2016 dopo la morte dell’assicurata e all’assicurata medesima. L’importo è di CHF 158,05, la diffida del 12 giugno 2016, a 3 mesi dalla morte della signora __________, è destinata alla medesima assicurata e comporta un addebito di tassa d’ingiunzione di CHF 15 inammissibile (v. consid. 9 che segue). Il conteggio delle prestazioni e il credito di CHF 158,05 reca data successiva alla morte dell’assicurata.

Blocco doc. 9.: Conteggio prestazioni 8 aprile 2016, post mortem. Importo CHF 706.95. Anche in questo caso le spese di ingiunzione non sono pretendibili dall’erede per le ragioni esposte al considerando 9. Il credito dell’assicuratore assomma quindi a CHF 706.95.

Ne discende che il credito di CO 1 nei confronti della successione di __________ è di CHF 1342.90, tasse di ingiunzione comprese e non la somma vantata dall’assicuratore. Ossia:

(-80.40) + 409.05 + 15 + 92 (- 17,75) + 158.05 + 706.05 = 1342.90

                                         La pretesa di CO 1 può quindi solo parzialmente essere ammessa.

                                   8.   La Cassa ha chiesto il versamento di interessi. Gli interessi sono dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal). Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata. Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5% all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA). Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento.

In specie, sui premi di settembre e ottobre 2015 fatturati all'assicurata l'8 agosto 2015 (doc. 4) gli interessi del 5% sarebbero dunque dovuti dall’inizio della decorrenza del bimestre e quindi dal 1° settembre 2015, la Cassa postula però interessi solo dal 29 settembre 2015, e tale data va ritenuta. L’interesse va ammesso sulla cifra dei premi (e senza quindi le spese di diffida, così come rilevabili nel consid. 7 precedente), ossia CHF 110,60 ma solamente sino alla morte dell’assicurata quando l’amministrazione ha riconosciuto in favore della signora __________ un credito che questa Corte cifra in un importo superiore a quello del credito di CHF 110,60. Il ricorrente va quindi condannato a versare anche gli interessi al 5% su CHF 110,60 a contare dal 29 settembre 2015 sino al 22 marzo 2016.

                                   9.   La Cassa malati ha chiesto al ricorrente il pagamento di CHF 100.- per spese amministrative, inserendole nel predetto PE del 31 gennaio 2018. Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

In concreto, all'art. 14.2 il predetto Regolamento __________” prevede che “Spese della CO 1 per richiami ed esecuzioni sono a carico della persona assicurata”.

Di principio quindi l’assicuratore può pretendere le spese dall’assicurato che è affiliato presso di lei. Come ricorda una recente sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone di Ginevra (ATAS/943/2017):

" La ratio legis de ces dispositions est évidente. Le défaut de paiement à temps des primes, franchises et participations génère pour l’assureur un travail, par l’envoi d’au moins un rappel et d’une sommation par facture impayée, travail dont il n’appartient ni à l’assureur, ni à la communauté des assurés d’assumer les coûts. Comme le Tribunal fédéral l’a indiqué dans un arrêt du 4 février 2016 statuant sur les recours 9C_870/2015 à 9C_874/2015, au consid. 4.1, les frais susceptibles d’être perçus dans cette hypothèse sont laissés à l’appréciation de l’assureur dans les limites résultant du principe de l’équivalence, selon lequel le montant d’un émolument doit se trouver en adéquation et dans un rapport raisonnable avec la valeur de la prestation fournie. Il n’y a pas lieu de déduire de l’ATF 125 V 276 consid. 2c/bb et 2c/cc, que cite le recourant et dont le Tribunal fédéral fait mention dans son arrêt précité du 4 février 2016, que le montant même des frais considérés doit être fixé dans les dispositions générales sur les droits et obligations des assurés ; il suffit que ces dernières en prévoient le principe, étant précisé que le montant perçu peut être contrôlé par l’application du principe de l’équivalence. La chambre de céans a déjà jugé qu’une disposition comparable à l’art. 3 ch. 1 al. 2 phr. 2 CGA, concernant au demeurant la même intimée qu’en l’espèce, répondait à cette exigence minimale (ATAS/342/2015 du 7 mai 2015 consid. 6 ; cf. aussi ATAS/958/2013 du 30 septembre 2013 consid. 6). Au demeurant, en l’espèce, l’intimée avait joint à se décisions précitées des 18 octobre 2016 et 18 janvier 2017 un extrait des dispositions de la LAMal et de l’OAMal relatives à ces questions de frais et l’indication de leur montant (en particulier CHF 10.pour un rappel et CHF 30.- pour une sommation), tel qu’ils résultent, a-t-elle précisé, de l’édition au 01.04.2016 de ses CGA."

Nelle STCA 36.2012.82 del 27 febbraio 2013, consid. 2.6. e 36.2008.102 dl 7 gennaio 2009 consid. 8 e 9 questa Corte ha indicato come, nell’ipotesi in cui una terza persona (in quei casi il coniuge) debba pagare debiti per premi e partecipazioni di terza persona (dell’altro coniuge in quei casi), l’assicuratore non possa pretendere il versamento delle spese di richiamo. La situazione, per l’ipotesi dell’erede, è un po’ diversa nella misura in cui debbano essere ritenuti debiti della successione quelli correttamente posti a carico del de cujus prima della sua morte. Qui le spese di diffida maturate in corso dell’esistenza della signora __________ e giustificate dal mancato tempestivo versamento degli importi richiesti da CO 1, entrano a far parte del debito dell’assicurata assunto dall’erede che ha accettato l’eredità. Al signor RI 1, invece, l’assicuratore non può porre a carico spese di natura amministrativa per il mancato tempestivo seguito alle richieste di pagamento (ancorché ancora intestate alla di lui madre). Il signor RI 1 non è assicurato presso il medesimo assicuratore e, comunque (quand’anche lo fosse), il suo debito verso CO 1 deriva da terzi e non dalla propria copertura assicurativa. In sostanza qui il credito di CO 1 verso il ricorrente discende dalla successione e non dal rapporto assicurativo.

Le spese di CHF 100, per le ragioni esposte nelle considerazioni precedenti e in specie nel considerando in cui sono rivisti i calcoli relativi al credito dell’assicuratore, non possono essere ammesse nella misura pretesa da CO 1 e sono comprese nel credito di CHF 1’342.90 qui riconosciuto

                                10.   Circa le spese esecutive di CHF 73.30 pretese con la decisione su opposizione va evidenziato quanto segue.

Con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, l'Alta Corte ha affermato:

" 10.

All'assicurata, infine, sono state poste a carico spese di diffida per CHF 20.- e spese esecutive per CHF 70.-, che contesta.

(…)

10.3 L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.

Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).”.

Le spese esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).

Per cui queste spese non fanno parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico del debitore escusso.

                                11.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di __________ del 31 gennaio 2018 è rigettata in via definitiva limitatamente all'importo complessivo di CHF 1342.90.-, senza interessi al 5% dal 29 settembre 2015 al 22 marzo 2016 su CHF 110.60. Il costo della procedura esecutiva segue l'esecuzione stessa e non deve perciò essere oggetto di decisione da parte del giudice amministrativo.

Di conseguenza, il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata deve essere solo parzialmente confermata. Malgrado sia parzialmente vincente in causa, siccome non patrocinato RI 1 non ha diritto a indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA), allo stesso sono però riconosciute le spese sopportate per le spedizioni invii e copie cifrabili in complessivi CHF 30.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e riformata come segue:

                                         1.1.    L’assicuratore CO 1, __________, è creditore nei confronti di RI 1, __________, erede di __________, dell’importo di CHF 1'342.90, oltre interessi su CHF 110,60 dal 29 settembre 2015 al 22 marzo 2016 al 5%.

                                       1.2.     L'opposizione al PE __________ del 31 gennaio 2018 dell'UE di __________ è rigettata in via definitiva per l'importo complessivo di CHF 1'342.90 oltre agli interessi al 5% su CHF 110,60 dal 29 settembre 2015 al 22 marzo 2016.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili ma l’assicuratore condannato a versare al ricorrente l’importo di CHF 30 per le spese vive da questi sopportate.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti

36.2019.74 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.01.2020 36.2019.74 — Swissrulings