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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.02.2020 36.2019.68

5 février 2020·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·11,039 mots·~55 min·2

Résumé

D a essere informati su composizione TCA.Ricusa giudici/vicecancelliere.Istanza risarcimento danni.Che si tratti di infortunio o malattia,non v'è differenza nel rimborso.Principio di territorialità.Cure all'estero non riconosciute.Cure dentarie non dovute a infortunio non rimborsate.Medico fiduciari

Texte intégral

Raccomandata

      Incarto n. 36.2019.68   TB

Lugano 5 febbraio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 agosto 2019 di

RI 1   rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 1° luglio 2019 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto                           in fatto

                               1.1.   Da anni RI 1, 1970, è affiliato a CO 1 per l’assicurazione malattia obbligatoria LAMal, compresa la copertura per infortunio, oltre che per diverse coperture dell’assicurazione complementare LCA (doc. A9).

                               1.2.   Il 18 febbraio 2015 l’assicurato è stato vittima di un’aggressione, che ha comportato la contusione del padiglione auricolare destro con piccola ferita cutanea della cute del dotto uditivo esterno (doc. 1).

                               1.3.   L’assicurato ha subìto una seconda aggressione il 18 febbraio 2016 con traumatismo a carico dell’orecchio sinistro (doc. 10), che ha necessitato visite e cure specialistiche, in particolare docce nasali, inalazioni e insufflazioni tubariche (doc. 6).

                               1.4.   Con decisione del 4 settembre 2017 (doc. 42) CO 1 ha respinto la richiesta dell’assicurato di considerare i trattamenti per le lesioni alla mandibola, alla fronte e quelle direttamente o indirettamente connesse con le problematiche al gluteo destro quali conseguenze dell’infortunio del 18 febbraio 2015.

                               1.5.   Basandosi sugli atti a disposizione (lettera di dimissione del 18 febbraio 2015 rilasciata dal Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________) e sul principio della dichiarazione della prima ora, l’assicuratore malattia ha concluso che quel giorno non v’erano state contusioni alla mandibola, alla fronte o al gluteo destro, ma unicamente all’orecchio destro, perciò le problematiche lamentate in particolare al gluteo destro non erano in relazione con l’evento occorso il 18 febbraio 2015. Pertanto, i trattamenti direttamente o indirettamente connessi a questa patologia non potevano essere riconosciuti quali conseguenze dell’infortunio.

                               1.6.   Con decisione su opposizione del 20 marzo 2018 (doc. 68) CO 1 ha respinto l'opposizione del 3 ottobre 2017 (doc. 44), rifiutando all'assicurato l'erogazione di prestazioni.

La Cassa malati, basandosi sulla lettera di dimissione del Pronto Soccorso, ha ritenuto che l’assicurato avesse subìto delle lesioni unicamente all’orecchio destro e non anche ad altre parti del corpo. Tuttavia, nella notifica di infortunio dell’8 giugno 2016, l’interessato ha riferito di avere riportato contusioni all’orecchio destro, alla mandibola, alla fronte e al gluteo destro, pretendendo di conseguenza che le cure richieste venissero riconosciute come prestazioni da infortunio e non da malattia.

L'assicuratore ha ritenuto di avere agito nel rispetto delle norme legali, ottemperando ai propri doveri e cercando di venire incontro alle richieste dell’assicurato, il quale non ha però fornito i documenti necessari per l’accertamento del nesso causale. In assenza di tale nesso, la Cassa malati era legittimata a rifiutare le prestazioni come derivanti da un infortunio.

                               1.7.   Con ricorso del 21 aprile 2018 al TCA (36.2018.35) RI 1 ha sollevato numerose critiche di carattere formale nei confronti dell’agire di CO 1.

Nel merito, l’insorgente ha precisato che le “terapie riferite alla cura delle orecchie quali insufflazioni tubariche effettuate dal Dottor __________ presso le __________ non sono mai stati risarcite nelle quote né come infortunio, né come malattia, bensì come quota annuale di prevenzione solitamente destinato all’abbonamento fitness con abuso senza consenso di questa quota” (doc. 73 pag. 5).

Inoltre, il ricorrente ha rimproverato alla sua Cassa malati di avere fatturato erroneamente le prestazioni di cura, attribuendo per esempio impropriamente all’assicurazione complementare __________ con una copertura del 50% il costo delle cure dentarie piuttosto che registrare le relative fatture come “infortunio con prestazioni all’estero senza franchigia.” (doc. 73 pag. 5).

Peraltro, anche le prestazioni dello “Studio __________ vengono registrate con diverse franchigie, alcune vengono rettificate e altre non lo sono ancora” (doc. 73 pag. 5).

L’assicurato ha ricordato che “A tutt’oggi non sono correttamente indicate le inalazioni delle __________ in questo elenco nonostante prescrizione medica del Dott. __________ e dott. __________” (doc. 73 pag. 5).

Pertanto, egli ha ritenuto che le insinuazioni della sua Cassa malati, “ancorché non corroborate dal medico fiduciario risultano pretestuose ed inadeguate a contrastare il parere dei medici sopracitati” (doc. 73 pag. 5). RI 1 ha contestato che le affezioni ORL non possono essere poste in relazione di causa con gli eventi del 18 febbraio 2015 e 18 febbraio 2016.

Il ricorrente ha pure rilevato che “Le problematiche al gluteo destro, sono state gestite dallo Studio __________ e infine Studio __________, dove tutt’ora sono pagate totalmente con indicazioni infortunio ma con errate assegnazioni delle franchigie.” (doc. 73 pag. 5).

Anche “Le altre prestazioni analisi diagnostica, infiltrazioni di ozono e risonanze magnetiche sono state registrate in modo alternato come infortunio o come malattia con copertura con franchigia al 10% e a volte totale.” (doc. 73 pag. 6).

L’interessato ha ricordato di essere caduto sul gluteo destro dopo avere subìto un colpo dall’aggressore e che l’edema che si è manifestato a posteriori è stato inizialmente curato dal medico di famiglia con antiinfiammatori. Sono dunque dati gli elementi del fattore esterno straordinario e del nesso di causalità, perciò si tratta senza dubbio di un infortunio nel senso giuridico del termine.

                               1.8.   Nella risposta di causa del 6 giugno 2018 (doc. 73 pag. 8) CO 1 ha proposto di respingere il ricorso.

                               1.9.   Il 27 settembre 2018 (doc. 73 pag. 9) ha avuto luogo un’udienza di discussione fra le parti davanti al giudice delegato del TCA, in cui il ricorrente ha chiesto “che venga allestita una lista completa ed esaustiva, richiesta già formulata in precedenza, relativa a tutte le prestazioni riferite a ognuno dei 2 infortuni” (doc. 73 pag. 10).

                             1.10.   Con STCA 36.2018.35 del 18 ottobre 2018 (doc. 73) la scrivente Corte, nella misura in cui era ricevibile, ha accolto il ricorso nel senso delle considerazioni esposte e ha di conseguenza annullato la decisione su opposizione del 20 marzo 2018, rinviando gli atti a CO 1 per le verifiche imposte dal caso e l’emanazione di una nuova decisione.

                             1.11.   Il 12 febbraio 2019 (doc. A3) CO 1 ha emanato una nuova decisione formale relativa all’assunzione di costi in conseguenza agli eventi del 18 febbraio 2015 e 18 febbraio 2016, allegando una lista in cui sono state elencate tutte le prestazioni erogate all'assicurato e che evidenzia (come desiderato dal qui ricorrente) quali prestazioni sono riconosciute come riconducibili ad infortunio e quali, invece a malattia o prevenzione.

Per allestire la lista, la Cassa malati ha interpellato il proprio servizio medico fiduciario (docc. A3/2-3).

Sulla scorta dei pareri dei tre medici fiduciari, CO 1 ha concluso che le terapie di inalazione e di idrocolonterapia non erano in relazione con gli infortuni subiti dall'assicurato. Pertanto, essa ha riconosciuto come derivanti da infortunio solo le prestazioni esplicitamente evidenziate come tali nella lista, mentre le altre prestazioni sono state riconosciute o come da malattia o come da prevenzione, dovendosi attenere alle informazioni date dai fornitori di prestazioni e non potendo modificarne il contenuto né la denominazione senza che le siano sottoposti ulteriori atti medici che dimostrino la fondatezza di una tale richiesta.

                             1.12.   L'opposizione dell'assicurato del 9 marzo 2019 (doc. A2) è stata respinta da CO 1 con decisione su opposizione del 1° luglio 2019 (doc. A1), non apportando elementi tali da mettere in discussione la decisione formale e la lista delle prestazioni allegata.

La Cassa malati ha rilevato che l'opponente non si è confrontato con quanto riportato nella lista allegata alla decisione formale.

Per quanto concerne la mancata presa di posizione della Cassa malati sulla richiesta di indennità giornaliere dell'assicurato, essa ha evidenziato che tali indennità non sono mai state oggetto della presente procedura, perciò non entrava nel merito.

Sulle critiche che l'interessato ha rivolto all'operato del suo medico curante e alla fatturazione delle prestazioni fornitegli, l'assicuratore non le ha ritenute oggetto della sua decisione.

Infine, le contestazioni dell'assicurato sulle valutazioni del servizio medico fiduciario, non poggiando su basi medico-scientifiche atte a mettere in discussione quanto appurato dai medici interpellati, sono state ritenute ininfluenti.

                             1.13.   Il 6 agosto 2019 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni con un prolisso scritto portante su molteplici argomenti, non tutti attinenti alla questione in esame.

Dopo avere formulato delle contestazioni di carattere formale, nel merito il ricorrente ha criticato l'esposizione dei fatti alla base degli infortuni del 18 febbraio 2015 e del 18 febbraio 2016 così come presentati dalla Cassa malati, ciò che l'avrebbe condotta a qualificare erroneamente le prestazioni mediche di cui ha beneficiato e a cagionargli un danno patrimoniale, motivo per cui ha formulato richiesta di un indennizzo di Fr. 30'000.- secondo l'art. 78 cpv. 2 LPGA.

Quanto alla validità dei certificati medici dei curanti dr. med. __________ e __________ e della terapista __________ in merito alla necessità di sottoporsi a inalazioni e insufflazioni di acqua sulfurea, l'insorgente ha contestato i pareri dei medici fiduciari dell'assicuratore, non specialisti in gastroenterologia e neurologia e che non hanno pubblicato dei contributi scientifici nell'ambito in esame. A suo dire, le inalazioni e le insufflazioni sono un metodo terapeutico validato come cure termali, come terapia complementare, ma per la Cassa malati non sono un metodo terapeutico per l'infortunio all'orecchio nonostante le prescrizioni dei medici dr. __________ e __________.

Inoltre, "Tali osservazioni di registrazione terapeutica sono da applicare anche alle sedute di idrocolonterapia" (doc. I pag. 5).

Riguardo alla questione delle indennità giornaliere di suo diritto, il ricorrente ha osservato che, poiché l'assicurazione contro gli infortuni LAINF non è applicabile, l'assicuratore resistente deve garantire le prestazioni in caso di infortunio, pagando direttamente i costi connessi all'infortunio senza che l'assicurato vi debba partecipare e quindi senza che egli continui ad anticipare i costi e ad accollarsi la franchigia e l'aliquota percentuale. Pertanto, l'assicuratore non si è correttamente assunto le spese mediche e non ha corrisposto le prestazioni previste dalla LAINF, assegnandogli delle indennità giornaliere e corrispondendogli le spese per le cure mediche con tempestività per consentire di lenire il danno patrimoniale, agevolando il risarcimento del danno dagli aggressori nonché rispetto anche alla mancata erogazione di una rendita intera di invalidità.

L'insorgente si è ulteriormente lamentato che la copertura delle terapie riferite alle cure delle orecchie, quali insufflazioni tubariche effettuate dal dr. __________ presso le __________, non sono mai state "risarcite nelle quote né come infortunio, né come malattia, ma bensì come quota annuale di prevenzione solitamente destinato all'abbonamento fitness con abuso senza consenso di questa quota.".

Oltre a ciò, l'assicurato ha affermato che malgrado la STCA 36.2018.35, la lista delle cure terapeutiche non è cambiata se non per rettificare errori di calcolo delle franchigie.

                             1.14.   Nella sua risposta del 4 settembre 2019 (doc. III) CO 1 ha proposto di respingere il ricorso.

La Cassa malati ha innanzitutto affermato che il suo giurista è legittimato a stare in giudizio davanti al TCA per il caso in esame, circostanza contestata dal ricorrente.

Essa ha poi contestato di avere presentato in modo distorto i fatti a partire dai quali sono scaturite le necessità di cure del ricorrente e nemmeno di avere fatto pressione sul dr. med. __________ o su altri medici.

L'assicuratore malattia ha invece rilevato che, a seguito del rinvio della STCA 36.2018.35, ha allestito l'elenco delle prestazioni erogate, in cui è visibile quale attribuzione abbiano dato i fornitori di prestazioni alla loro prestazione. Se il fornitore di prestazioni dichiara che la prestazione da lui fornita è dovuta a malattia, la Cassa malati ne prende atto ed è solo in caso di dubbi che avvia i necessari accertamenti.

La Cassa resistente ha evidenziato che il ricorrente, pur contestando la lista, lo fa in modo forfettario, ovvero non si confronta con le singole prestazioni ivi elencate e quindi non spiega in che modo e perché siano sbagliate le conclusioni che essa ha tratto.

Quanto alla critica di essersi fondata sui referti dei suoi medici fiduciari piuttosto che su quelli dei medici curanti del ricorrente, la Cassa malati ha rilevato che i medici indicati dall'assicurato non hanno messo in discussione quanto affermato dal suo servizio medico fiduciario.

Sulla pretesa ricorsuale di non dovere pagare alcuna franchigia né partecipazione ai costi sulle prestazioni ricevute siccome dovute a infortunio e non a malattia, l'assicuratore resistente ha richiamato l'art. 28 LAMal e la giurisprudenza in materia, per affermare che, per gli infortuni coperti dalla LAMal, tale legge si assume gli stessi costi delle prestazioni in caso di malattia.

In merito al tema delle indennità giornaliere, CO 1 ha osservato sia che tali prestazioni non sono mai state oggetto della vertenza in esame, sia che, comunque, la LAMal non prevede l'erogazione di indennità giornaliere in caso di infortunio, ma solo delle spese di cura. Peraltro, l'assicurato non ha mai dimostrato una perdita di guadagno.

L’assicuratore ritiene che l'affermazione del ricorrente, secondo cui l'irritazione del colon potrebbe essere sopraggiunta o aggravata dalla somministrazione di farmaci, non basta per concludere a un nesso causale con la probabilità preponderante tra l'infortunio subìto e i disturbi lamentati.

Quanto agli eventuali provvedimenti da prendere nei confronti dei suoi funzionari (invocati da RI 1), la Cassa malati ha osservato che tali richieste non sono oggetto della presente vertenza, perciò non entra nel merito della domanda del ricorrente. Inoltre, i danni che l’assicurato pretende di avere subìto non sono stati dimostrati.

L'assicuratore ha indicato di avere provveduto alla stesura della lista con tutte le prestazioni erogate e per ogni prestazione è possibile vedere se la stessa è stata assegnata ad infortunio, malattia o prevenzione e quale è la qualifica data dai fornitori di prestazioni.

                             1.15.   Il 16 settembre 2019 (doc. V) il ricorrente ha consultato presso il Tribunale gli atti prodotti dalla Cassa malati e l'indomani (doc. VI) ha chiesto una proroga del termine di 10 giorni per presentare nuovi mezzi di prova, chiedendola fino al 20 settembre 2019.

Il 18 settembre 2019 (doc. VII) il TCA gli ha concesso la proroga richiesta fino al 20 settembre 2019 siccome compresa nel termine assegnato con il doc. IV.

Il 19 settembre 2019 (doc. VIII) l'assicurato ha chiesto, via fax, la rettifica del termine per formulare osservazioni, fissandolo al 20 ottobre 2019.

Il 20 settembre 2019 (doc. IX) il ricorrente ha comunque formulato le proprie osservazioni ed ha prodotto nuovi documenti (docc. A15-A19), ribadendo il contenuto del suo ricorso, evidenziando come “risulta inverosimile effettuare e avallare delle terapie invasive come le insufflazioni tubariche necessarie per liberare l'orecchio da muco dopo il trauma subìto come metodo di prevenzione per compiacere l'emissione della lista da parte della Cassa malati." (doc. IX pag. 4).

                             1.16.   Il giudice delegato del TCA con scritto 24 settembre 2019 (doc. X) ha negato l’ulteriore proroga del termine per produrre nuove prove sino al 20 ottobre 2019 siccome il diritto processuale ampiamente esercitato.

                             1.17.   Con scritto del 5 ottobre 2019 (doc. XI), inviato via fax al Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il ricorrente si è lamentato sulla mancata concessione della proroga per formulare osservazioni alla risposta di causa e ha ricusato il giudice Ranzanici e la vicecancelliera Tanja Balmelli, chiedendo per ciascuno di essi Fr. 5'000.- a titolo di risarcimento del danno per torto morale e lesione della personalità.

                             1.18.   L'8 ottobre 2019 (doc. XII) il giudice delegato ha informato il ricorrente di avere ricevuto, il 3 ottobre 2019 (doc. XII/1), un estratto del decreto emesso in via cautelare il 30 settembre 2019 dall'Autorità Regionale di Protezione __________ con cui a suo favore è stata istituita una curatela di rappresentanza giusta l'art. 394 CC, chiedendo all'interessato se tale provvedimento era effettivo.

                             1.19.   La Cassa malati si è riconfermata, l'8 ottobre 2019 (doc. XIII), nella sua risposta di causa.

                             1.20.   Il 9 ottobre 2019 (doc. XIV) il curatore __________ ha consegnato brevi manu alla cancelleria del TCA il decreto cautelare di istituzione di una curatela di rappresentanza a favore di RI 1.

                             1.21.   Il giudice delegato ha scritto il 22 ottobre 2019 (doc. XV) all'Autorità Regione di Protezione __________ chiedendo informazioni in merito al predetto decreto cautelare.

                             1.22.   Il 7 novembre 2019 (doc. XVI) è pervenuto per conoscenza al TCA uno scritto datato 7 ottobre 2019 indirizzato dall'assicurato a CO 1 concernente un infortunio ai denti occorsogli il 19 agosto 2019 e quindi relativo a fatti non considerati nella decisione qui impugnata.

                             1.23.   Il decreto del 6 novembre 2019 (doc. XVII) con cui il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha revocato in via supercautelare l'effetto sospensivo al reclamo relativo alla decisione del 30 settembre 2019 dell'ARP __________, è giunto per conoscenza al TCA il 20 novembre 2019.

                             1.24.   Con scritto 16 dicembre 2019 l’avv. __________ di __________ ha comunicato al TCA di essere stato “nominato (con effetto immediato e in caso di reclamo è tolto l’effetto sospensivo, pt. 7) dall’ARP __________ di __________, quale curatore del signor RI 1, con i compiti elencati al pt. 2 del decreto cautelare qui allegato”. (doc. XVIII). Il 17 dicembre 2019 il giudice delegato si è rivolto al curatore avv. __________ in cui ha rilevato di avere ricevuto lo scritto

" … con cui mi segnala che:

a.   A favore di RI 1, __________ è stata istituita una curatela e che Lei è stato nominato quale co-curatore affiancando il signor __________.

b.   Tra i suoi compiti vi è la valutazione di ogni singola procedura aperta e la preparazione degli atti e degli interventi processuali richiesti e necessari, la rappresentanza del signor RI 1 in ogni processo giudiziario civile o amministrativo; la chiusura (ove possibile) dei processi “per i quali non vi è nessun senso o scopo giuridico a mantenerli in essere”; dare sostegno al co-curatore __________.

Lei ha precisato che il suddetto decreto è immediatamente esecutivo e all’eventuale ricorso l’effetto sospensivo è tolto.

Alla luce della Sua richiesta 16 dicembre 2019 con cui chiede di volerLe indicare “eventuali altri procedimenti pendenti presso il TCA (in attesa di sentenza e/o in attesa di crescita in giudicato)” le comunico che:

RI 1 ha impugnato, il 6 agosto 2019 (doc. I), dinanzi a questo Tribunale cantonale delle assicurazioni, una decisione resa su opposizione il 1 luglio 2019 da parte di CO 1 di __________ (che copre anche il rischio dell’infortunio in assenza di una copertura specifica LAINF dell’assicurato).

Il ricorso è stato intimato all’assicuratore il 7 agosto 2019 (doc. II) e il signor RI 1 ha postulato una prima volta, il 16 settembre 2019, una proroga del termine al 20 settembre successivo per esprimersi in merito alla risposta di causa e per formulare la richiesta di nuove prove (doc. VII). Una successiva richiesta di proroga del termine (doc. VIII del 19 settembre 2019) è stata evasa (doc. X del 24 settembre 2019) dopo che il signor RI 1 aveva già esercitato il suo diritto di essere sentito e di formulare la richiesta di acquisizione di nuove prove (doc. IX del 20 settembre 2019 pervenuto il successivo 23 settembre 2019 al Tribunale cantonale delle assicurazioni).

A questo scritto ha fatto seguito una lunga lettera del signor RI 1 del 5 ottobre 2019 (doc. XI) al Presidente del TCA e lo scritto 6 ottobre 2019 (doc. XII con annessi) del giudice delegato al signor RI 1 a fronte della decisione della ARP __________ del 30 settembre 2019 in tema di curatela. Tale scritto non risulta essere stato ritirato dal ricorrente. A questi atti fa seguito uno scritto dell’assicuratore e la comparsa del signor __________ allo sportello del TCA (doc. XIV), uno scritto del giudice delegato alla ARP __________ in merito al decreto di curatela e alla sua esecutività (doc. XV, rimasto senza seguito!), uno scritto 7 ottobre 2019 del signor RI 1 con annessi (doc. XVI), l‘estratto di una decisione del Presidente della Camera di Protezione 6 novembre 2019 (doc. XVII), una copia del Suo scritto del 16 dicembre 2019 (trasmesso in altro ambito ma con richiesta di informazione generale, doc. XVIII) con il relativo annesso.

Gli atti, alla luce del decreto trasmesso (esecutivo secondo quanto Lei riferisce e per quanto appare dal punto 7 del dispositivo), sono a Sua disposizione in visione sino al prossimo

Mercoledì 8 gennaio 2020

presso questi Uffici giudiziari previo avviso telefonico alla cancelleria.

Dopo tale lettura, o in assenza di una presa di conoscenza degli atti, allo scadere del termine, la invito cortesemente a volere informare questo Tribunale cantonale delle assicurazioni in merito al mantenimento, o meno, dell’impugnativa.” (doc. XIX)

                                         In occasione della lettura degli atti presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni l’avv. __________ ha chiesto (e ottenuto, doc. XX) copia degli atti doc. I, III, X, XI e XVI.

                                         Il 10 gennaio 2020 l’avv. RI 1 ha chiesto una proroga del termine concesso con il doc. XIX (doc. XXI) ottenendola sino al 20 gennaio 2020 (doc. XXII). Il 20 gennaio 2020, senza migliore specifica, il co-curatore ha comunicato al Tribunale cantonale delle assicurazioni di “mantenere l’impugnativa presentata dal signor RI 1”.

considerato                    in diritto

in ordine

                               2.1.   L'insorgente ha chiesto al Tribunale di giudicare il suo ricorso nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 LOG, considerato che "la presente vertenza potrebbe porre questioni giuridiche di principio e difficoltà dell'istruttoria" (doc. I pag. 1).

L'assicurato ha tratto delle conclusioni sbagliate.

Infatti, la costante giurisprudenza federale dispone che se la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove), il TCA può decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.

Alla luce delle contestazioni di natura formale formulate con il gravame, e non invece per i temi di merito per i quali dottrina e giurisprudenza (anche di questa Corte) già si sono ampiamente espressi, è opportuna l’emanazione di un giudizio nella composizione a tre giudici del TCA.

                               2.2.   L'assicurato ha inoltre postulato che gli sia preventivamente comunicato "il nome dei partecipanti a tale decisione di esame d'ufficio, secondo art. 5 Lpamm, onde garantire il rispetto di imparzialità e dei diritti costituzionali." (doc. I pag. 1, doc. IX pag. 1).

Premesso che la norma citata dall'interessato nulla ha a che vedere con la richiesta di conoscere il nome dei membri del TCA, va osservato che, come recentemente statuito dall'Alta Corte (STF 8C_260/2018 del 12 giugno 2018 consid. 3.3), prima dell'emanazione del giudizio, il precetto costituzionale a un giudice (o un cancelliere) indipendente e imparziale comprende anche il diritto a essere informati sulla composizione del collegio giudicante. Secondo la Costituzione, la legge potendo prevedere una regolamentazione differente (cfr. art. 331 cpv. 1 CPP), ciò non significa, però, che in ogni caso concreto debbano essere esplicitamente comunicati alle parti alla procedura i nomi dei giudici e dei cancellieri. Piuttosto, è sufficiente che i nomi possano essere desunti da una fonte consultabile da chiunque (annuario o internet). Per prassi invalsa, le parti devono prendere in linea di conto, che l'autorità giudiziaria deciderà nella sua composizione ordinaria. Questo vale non solo per le parti patrocinate da un avvocato, ma anche per le parti non rappresentate (STF 1C_197/2017 del 20 marzo 2018 consid. 3.2).

La composizione del Tribunale cantonale delle assicurazioni è reperibile nel sito internet del Cantone Ticino (https://www4.ti.ch/ poteri/giudiziario/giustizia-amministrativa/tribunale-cantonale-delle-assicurazioni/composizione/?user_pgiudiziario_pi6%5BCompId%5D=1033, consultato l'11 dicembre 2019).

Ciò stante, non era quindi necessario informare anticipatamente il ricorrente sulla composizione dei membri del TCA che giudicano la controversia da lui inoltrata il 6 agosto 2019.

                               2.3.   Alla richiesta del ricorrente di “astensione spontanea per i funzionari del Tribunale cantonale delle assicurazioni (Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli, Daniele Cattaneo) che hanno già partecipato come composizione di corte alla decisone 36.2014.00-36.2018.17-36.2018.35 e concorso a istanze concernenti RI 1 presso la Corte dei reclami penali e Camera di diritto tributario, quale modalità prevista dall'art 51 Lpamm: si astiene spontaneamente se ne ritiene dato il motivo" (doc. I pag. 1), non va dato seguito.

Su questa tematica il TCA si è già pronunciato nella citata STCA 36.2018.35 del 18 ottobre 2018 alla base della presente controversia, cresciuta in giudicato con l'emanazione della STF 9C_803/2018 con cui il 19 dicembre 2018 il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto da RI 1 contro il giudizio cantonale.

Inoltre, sulla questione dell’astensione spontanea e della ricusa del giudice Raffaele Guffi – e di Ivano Ranzanici –, nella STF 9C_719/2018 del 21 novembre 2018 il Tribunale federale ha ribadito che un giudice non può essere ricusato solo perché ha già deciso nei confronti di una persona in precedenti casi (DTF 143 IV 69).

Un’istanza di ricusa così formulata è inammissibile e dev’essere dichiarata irricevibile.

Per quanto concerne la ricusa formulata dal ricorrente pendente causa (doc. XI) della vicecancelliera Tanja Balmelli, unitamente al giudice Ivano Ranzanici, nella citata STF 8C_260/2018 il Tribunale federale ha analizzato nel dettaglio il ruolo dei vicecancellieri, con particolare riferimento al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. considd. 4 e 5).

Al considerando 6.1 l'Alta Corte ha ricordato che le garanzie relative ai giudici sono applicabili anche ai cancellieri o alle funzioni analoghe che, pur non disponendo del diritto di voto, possono influenzare con l'attività di redazione l'autorità giudicante al momento dell'emanazione della decisione.

La questione della proroga concessa al ricorrente il 18 settembre 2019 (doc. VII) fino, come da sua richiesta (doc. VI), al 20 settembre 2019 per produrre ulteriori mezzi di prova e formulare osservazioni alla risposta di causa rispettivamente del rifiuto di prorogare ulteriormente il termine (doc. XII) come richiesto fino al 20 ottobre 2019 (doc. VIII), non costituisce una circostanza che fa apparire la vicecancelliera e il giudice delegato prevenuti nei confronti dell'assicurato (STF 8C_392/2018 del 30 luglio 2018; STF 8C_298/2018 del 5 luglio 2018). Abbondanzialmente va ribadito come, dopo avere domandato e ottenuto una prima proroga, RI 1 ha esercitato ampiamente i suoi diritti processuali ed egli non ha subito quindi alcuna limitazione al suo diritto di essere sentito e di partecipare alla procedura.

La ricusa è perciò inammissibile.

L’istanza di ricusazione formulata dal ricorrente, manifestamente irricevibile, è suscettibile di essere decisa dallo stesso organismo giudiziario interessato, incluso il membro ricusato. Infatti, la relativa decisione può essere presa dalla stessa autorità ricusata ancorché la competenza decisionale per la procedura di ricusazione spetta, secondo il diritto processuale, ad un’altra autorità (STF 2C_191/2013 del 29 luglio 2013 con riferimenti; cfr. anche STF 9C_121/2018 del 3 maggio 2018 consid. 1; STF 2C_853/2017 del 13 dicembre 2017 consid. 2.1).

                               2.4.   RI 1 ha pure contestato la legittimazione di __________, giurista di CO 1, a partecipare al procedimento in questione quale rappresentante della Cassa malati. Secondo l’assicurato, la procura agli atti, risalente al 2016 e per di più rilasciata in una lingua diversa da quella ufficiale del Cantone Ticino, non sarebbe atta a validamente legittimarlo a rappresentare in giudizio l'assicuratore malattia resistente.

Anche su questa tematica il TCA si è già espresso nella citata STCA 36.2018.35 del 18 ottobre 2018, rilevando al considerando 2.2 che il giurista __________, dr. rer. pol. e MLaw, si è legittimato a questo Tribunale mediante la procura generale (“Vollmacht”) rilasciata il 31 marzo 2016 (doc. 72) dal segretario generale __________ e dalla responsabile del servizio giuridico di __________ __________, che l’hanno autorizzato ad agire nelle controversie giuridiche in materia di assicurazione malattia, assicurazione infortuni e assicurazione malattia complementare riguardanti quattro società del gruppo tutte con sede a __________, ossia: CO 1, __________, __________ e __________, conferendogli ampio potere di stare in giudizio, concludere transazioni e far valere tutti i mezzi di diritto davanti a tutte le istanze in nome e per conto delle sue società.

CO 1, nella risposta di causa redatta dal giurista, ha ritenuto che questi la rappresentava validamente in virtù della citata procura consegnata agli atti e ciò in base alla STF 4D_2/2013 del 1° maggio 2013, secondo cui un giurista d’azienda può agire per la società e rappresentarla dinanzi al Tribunale se munito di procura.

In effetti, come rilevato al considerando 2.2.1, il diritto civile sostanziale consente alle persone giuridiche di essere rappresentate nel processo da persone interne all'azienda con funzione d'organo. Pertanto, gli artt. 458 e segg. CO portanti sulla procura, nel caso di persone giuridiche che svolgono attività commerciali, consentono la loro rappresentanza nel processo da parte di funzionari autorizzati e altri agenti che non hanno lo status di rappresentante professionale ai sensi dell'art. 68 cpv. 2 CPC. La procura include presumibilmente il diritto di compiere tutti i tipi di atti giuridici che lo scopo dell'impresa può comportare (art. 459 cpv. 1 CO). La rappresentanza legale comprende anche il contenzioso (STF 4P.184/2003 del 2 febbraio 2004 consid. 2.3.2 con riferimento). Con la procura commerciale, qualcuno viene nominato rappresentante senza la concessione della procura per l'esercizio del commercio o per determinate transazioni commerciali (art. 462 cpv. 1 CO). Tuttavia, ai sensi dell'art. 462 cpv. 2 CO, il rappresentante autorizzato è autorizzato a stare in giudizio solo se tale potere gli è stato espressamente concesso. L'espressa concessione del potere di agire può essere in forma scritta o orale, ma non può avvenire tacitamente. La regola della procura espressa di cui all'art. 462 cpv. 2 CO dispone in quanto a ciò di un'eccezione, nella misura in cui il titolare dell'azienda può tacitamente conferire la procura a un rappresentante autorizzato ai sensi dell'art. 458 cpv. 2 CO. A differenza della procura, il mandato commerciale non può essere iscritto nel registro di commercio (STF 4C.348/2006 del 17 gennaio 2007 consid. 8.1). Il rappresentante autorizzato deve pertanto dimostrare all'autorità giudiziaria la sua autorizzazione a stare in lite ai sensi dell'art. 462 cpv. 2 CO da una procura rilasciata dalle persone responsabili.

Da quanto precede discende che __________, giurista interno della Cassa malati che si è legittimato al TCA mediante procura ("Vollmacht") rilasciatagli dal segretario generale e dalla responsabile del servizio giuridico di __________, è legittimato a stare in lite nella presente causa.

                               2.5.   L'assicurato ha ricordato di avere chiesto all'Ufficio federale della sanità pubblica di intervenire in qualità di autorità di vigilanza nei confronti della Cassa malati resistente "per la protezione dagli abusi secondo art 34 cpv. 1 lett. e LVAMal e dagli art. 21-24-25 Lfinma senza che sia pervenuta una risposta coerente al caso di specie.". Pertanto, "Si chiede al Tribunale cantonale delle assicurazioni di determinare le responsabilità per le difficoltà di risarcimento del danno a RI 1 e si chiede di emettere una decisione secondo art 72 cpv. 2 LPGA." (doc. I pag. 9).

Inoltre, "Si chiede di assegnare l'importo di Frs 30.000 come indennità d'inconvenienza, a differenza di quanto espresso precedentemente quale risarcimento per i disservizi terapeutici e amministrativi arrecati dall'organizzazione di CO 1, per l'impossibilità coercitiva di dettagliare le spese mediche sostenute per le aggressioni subite, secondo l'art 47 cpv 3 CPP: le spese insorte durante la gestione procedurale giudiziaria sono addossate a chi le ha causate." (doc. I pag. 9).

Su queste specifiche domande processuali il co-curatore che ha esaminato gli atti non si è espresso, per tale ragione occorre qui ribadire quanto già evidenziato nella citata STCA 36.2018.35 al considerando 2.3. Secondo l’art. 78a LAMal le pretese di risarcimento degli assicurati fondate sull’art. 78 LPGA devono essere fatte valere nei confronti dell’assicuratore; quest’ultimo statuisce mediante decisione.

Nel caso di specie non risulta che l’assicuratore abbia esaminato se, in base alle norme sulla responsabilità, siano dati i presupposti e se potrebbe sussistere un obbligo risarcitorio nei confronti di RI 1 emanando la decisione di sua competenza in merito. Ne discende che la censura sollevata dal ricorrente e la sua domanda di condanna di CO 1 a un risarcimento sono irricevibili.

Va infatti ricordato che, per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81).

Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid.1b).

In tali circostanze, in assenza di una decisione impugnabile a questo Tribunale emessa dalla Cassa malati resistente sul diritto del ricorrente a un indennizzo a seguito di un suo lacunoso agire, la scrivente Corte non può pronunciarsi al riguardo.

Nella misura in cui l’insorgente pretende che il giudizio verta anche su questo aspetto, il ricorso è pertanto irricevibile.

Va poi osservato che il Tribunale cantonale delle assicurazioni non funge da autorità di vigilanza sulle competenze e sull’operato dei funzionari delle Cassa malati. Di conseguenza, non è l'autorità che, in virtù dell'art. 78 cpv. 2 LPGA - e non art. 72 cpv. 2 LPGA citato dall'insorgente - è competente ad emettere una decisione sulle pretese di risarcimento.

La richiesta va pertanto dichiarata irricevibile.

                               2.6.   L'assicurato si è inoltre lamentato che la STCA 36.2018.35 del 18 ottobre 2018 conterrebbe un vizio di forma, laddove il TCA non avrebbe imposto alla Cassa malati un termine entro cui allestire la lista delle prestazioni di cui ha beneficiato l'assicurato e dei relativi rimborsi (doc. I pag. 4). La censura è irricevibile.

In caso di rinvio all’assicuratore il TCA non deve stabilire termini entro i quali la Cassa deve eseguire gli accertamenti imposti con il dispositivo di una sentenza.

La lamentela dell'assicurato non è ricevibile, potendo la STCA 36.2018.35 essere, come è stato, impugnata anche su questo aspetto al Tribunale federale. A prescindere da ciò l’onere assunto dalla CO 1 è stato importante (si vedano le 19 pagine di tabelle che comprendono ognuna 14 colonne fitte di dati) e la lamentela di __________ si rivela assolutamente priva di fondamento.

                               2.7.   L'assicurato ha poi deplorato che "Nessuna istituzione cantonale si è ancora premurata di determinare se la questione del gonfiore addominale che RI 1 ancora presenta, derivi dalle eccessive somministrazioni degli antiinfiammatori (iniezioni di Tramadol e Voltaren) del dott. __________ o da una alterazione posturale derivante dalla rovinosa caduta determinata dal pugno inferto il 18 febbraio 2015, evidenziata anche dal perdurante stato ematoso del gluteo destro. A onor del vero resta da determinare pertanto se al dott. __________, sia da imputare una negligenza professionale in fase diagnostica non riuscendo a determinare la gravità della rovinosa caduta e che, non avendo considerato secondo diligenza medica, ha ritenuto di curare con una modalità di somministrazione farmacologica eccessiva che avrebbe determinato degli effetti di peggioramento del recupero funzionale e dello stato di salute di RI 1, arrivando a sviluppare patologie secondarie (intolleranza a FANS) che stanno determinando ancora elemento di contenzioso con CO 1." (doc. I pag. 5).

Questo Tribunale cantonale delle assicurazioni non è competente a dirimere le controversie, fondate sul diritto civile, in essere tra medico curante e paziente.

La lamentela del ricorrente relativa alla ipotizzata "negligenza professionale" del suo curante non può essere esaminata in questa sede.

                               2.8.  Medesima sorte va data alla censura dell'insorgente relativa al fatto che la Cassa malati non gli avrebbe fornito il dettaglio delle convenzioni tariffali con il dr. med. __________, per sapere se la correzione delle fatturazioni effettuata su sua richiesta è corretta, non solo per il cambio della dicitura da malattia a infortunio, ma perché le prestazioni mediche erogate presenterebbero importi diversi rispetto a un riconoscimento secondo LAMal o LAINF.

Occorre ricordare al ricorrente che, in virtù dell'art. 1a cpv. 2 LAMal, l’assicurazione sociale malattie accorda prestazioni in caso di:

a. malattia (art. 3 LPGA1);

b. infortunio (art. 4 LPGA), per quanto non a carico di alcuna assicurazione infortuni;

c. maternità (art. 5 LPGA).

Inoltre, secondo l'art. 28 LAMal, per gli infortuni ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 lett. b (attuale art. 1a cpv. 2 lett. b), l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume gli stessi costi delle prestazioni in caso di malattia.

Ne discende che fra la fatturazione di una prestazione dovuta a malattia e la fatturazione di una prestazione derivante da un infortunio coperto dalla LAMal, non v'è quindi alcuna differenza di punto.

In altri termini, il fornitore di prestazioni adotterà sempre ed unicamente il tariffario TarMed per i trattamenti ambulatoriali (artt. 43-48 LAMal) e il tariffario SwissDRG per le prestazioni dispensate da ospedali o cliniche (art. 49 LAMal), e ciò senza che sia determinante l'origine delle prestazioni, ovvero senza che sia decisivo se si tratti di una malattia o di un infortunio.

Nell'evenienza concreta, è pacifico che l'insorgente è assicurato contro gli infortuni presso CO 1 in qualità di assicuratore malattia e quindi che egli è coperto per gli infortuni secondo la LAMal ai sensi dell'art. 1a cpv. 2 lett. b LAMal (doc. A9).

L'assicurato non è infatti affiliato presso un assicuratore conformemente alla LAINF ai sensi dell'art. 8 LAMal e nemmeno sostiene di esserlo.

Di conseguenza, per il ricorrente non v'è alcuna differenza di tariffario applicabile a una prestazione di cura, sia essa derivante da una malattia oppure da un infortunio.

La sua richiesta di verifica al TCA è irricevibile.

                               2.9.   La lamentela del ricorrente secondo cui le sedute effettuate di idrocolonterapia presso il __________ di __________ non sono state riconosciute dalla Cassa malati non disponendo detto istituto di terapisti qualificati e riconosciuti dalle Casse malati per effettuare determinati tipi di trattamenti (doc. I pag. 7 e doc. IX pag. 4), non è oggetto del contendere e non va dunque esaminata dal TCA.

                             2.10.   Infine, ricordato che se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può perciò essere pronunciata una sentenza nel merito, tutte le altre critiche, generiche e non sempre di facile lettura esposte da RI 1 nel suo ricorso e nello scritto successivo (doc. IX), sulle quali il co-curatore non si è comunque espresso e che devono essere qui trattate per quanto occorra, esulano dall’oggetto del contendere e non possono essere esaminate e giudicate dal TCA in questa sede.

nel merito

                             2.11.   Oggetto del contendere è la verifica della correttezza delle prestazioni e dei rimborsi che CO 1 ha accordato al ricorrente in relazione agli eventi del 18 febbraio 2015 e del 18 febbraio 2016 ancorché il ricorrente abbia formulato generiche critiche alla decisione della Cassa, limitandosi a generali e senza puntualmente contestare, dalla lista eseguita dall’assicuratore su richiesta del ricorrente, precisamente una posta rivendicando le prestazioni.

A seguito della decisione di rinvio di questa Corte del 18 ottobre 2018 (STCA 36.2018.35), la Cassa malati resistente ha allestito delle tabelle concernenti ogni singola prestazione medica di cui l'interessato ha beneficiato dal 18 febbraio 2015 al 9 agosto 2018. Le prestazioni dal 28 ottobre 2017 al 9 agosto 2017 sono state riferite a un infortunio avvenuto il 28 ottobre 2017 e per tale ragione non sono afferenti, per quanto si comprenda dai prolissi scritti del ricorrente, alle contestazioni oggetto della presente.

Il ricorrente ha contestato la validità delle tabelle allegate alla decisione formale del 12 febbraio 2019 (doc. A3), sostenendo che la Cassa malati ha indiscriminatamente considerato delle prestazioni come malattia o prevenzione piuttosto che come derivanti dagli infortuni del 18 febbraio 2015 o 18 febbraio 2016.

CO 1 ritiene la critica generica e priva di sostrato, visto che l'insorgente non si è confrontato con le singole prestazioni elencate e non ha spiegato in che modo e perché sarebbero sbagliate le conclusioni che essa ha tratto.

                             2.12.   La scrivente Corte osserva che, in effetti, l'assicurato ha criticato le predette tabelle in modo apodittico, generico, senza sostrato e senza rendere verosimile il suo interesse giuridico, sostenendo che delle tabelle sono uguali a quelle già rese in passato e che non sono praticamente cambiate, se non per la correzione di alcune diciture.

RI 1 non ha indicato specificatamente con quali prestazioni dell'assicuratore non è d'accordo, dove CO 1 non gli avrebbe concesso prestazioni cui ha diritto e in base a quali elementi, motivando cioè la sua contestazione in maniera precisa e contestualizzata.

Per tale motivo, e meglio per il fatto che il giudice non può e non deve sostituire con i suoi argomenti la motivazione inesistente o molto carente del ricorrente, le sue lamentele non sono ricevibili ad esclusione di taluni aspetti con cui, pur nella genericità delle contestazioni, il ricorrente si è perlomeno un po’ più precisamente rapportato.

Solo per due tipologie di cure, infatti, il ricorrente ha contestato la modalità di conteggio eseguita dal suo assicuratore ancorché in maniera spesso in maniera non specifica: per le insufflazioni tubariche e per la idrocolonterapia. Il mancato rimborso, rispettivamente la modalità di rimborso di queste specifiche cure eseguito dall'assicuratore va esaminato nel merito.

                             2.13.   L'insorgente si è lamentato che "la copertura delle terapie riferite alla cura delle orecchie quali insufflazioni tubariche effettuate dal Dottor __________ presso le __________ non sono mai stati risarcite nelle quote né come infortunio, né come malattia, ma bensì come quota annuale di prevenzione solitamente destinato all'abbonamento fitness con abuso senza consenso di questa quota." (doc. I pag. 11).

Il 13 maggio 2016 (doc. 6) il dottor __________, specialista in otorinolaringoiatria, ha consigliato all'assicurato di "proseguire con docce nasali con soluzione fisiologica eventualmente associando Fluibron al bisogno. Consiglio cicli con Avamys spray nasale 2 spruzzi per narice mattino e sera per 10 gg al mese maggio e giugno, da ripetere in autunno. Utile ciclo di cure termali (inalazioni, insufflazioni tubariche). Per gli acufeni al bisogno Acuval audio 1 bustina la sera per cicli di 20 gg, ripetibili. Valutare TC massiccio facciale già effettuata.".

Il 25 novembre 2016 (doc. A3/3) la Cassa malati ha interpellato il suo medico fiduciario per sapere se v'era un'indicazione per un soggiorno balneare, tenuto conto che l'interessato praticava regolarmente fisioterapia e terapia respiratoria.

Il dr. med. __________, FMH medicina interna generale, ha risposto che le cure inalatorie erano effettuabili in maniera ambulatoriale e che non v'era un'indicazione per le cure balneari.

Il 2 agosto 2017 (doc. 36) il dr. med. __________ ha certificato la necessità, per il ricorrente, di regolari insufflazioni e inalazioni.

Il dottor __________ ha rivisto l'interessato il 20 settembre 2017 (doc. 43) consigliandogli di ripetere a metà ottobre un ciclo di 10 giorni di cure termali, oltre a proseguire con gli spray nasali.

Consultato nuovamente un anno dopo sulla fisioterapia inalatoria, il 2 novembre 2017 il dr. __________ ha affermato:

" A seguito del trauma avvenuto il 18.2.2016 non vi sono state conseguenze come dimostrato da CM 13.05.2016. Il nesso di causalità fra i disturbi presentati e l'evento infortunistico è da reputare al massimo possibile quindi le cure sono a carico malattia. I disturbi sono a carattere cronico infiammatorio e preesistenti.

I disturbi presentati dal paziente possono essere trattati con i medicamenti prescritti dal Dr. __________. Non vi è necessità di cure termali e neppure/tantomeno di cure fisioterapiche.".

Il 3 novembre 2017 (doc. 56) CO 1 ha spiegato all'assicurato i motivi per cui la fisioterapia inalatoria presso le __________ non è più stata riconosciuta.

La Cassa malati ha indicato che la documentazione medica prodotta dall'interessato relativa ai disturbi alle orecchie, per i quali egli era in cura presso il dottor __________, è stata analizzata dal servizio medico fiduciario, il quale non ha ritenuto giustificato né un soggiorno di cure termali né la prosecuzione della fisioterapia inalatoria presso la struttura di __________.

Pertanto, l'assicuratore non avrebbe più riconosciuto ulteriori trattamenti.

Inoltre, tali disturbi nemmeno potevano essere riconosciuti come conseguenza degli infortuni del 18 febbraio 2015 e del 18 febbraio 2016, non potendo essere stabilito, secondo il principio della probabilità preponderante, un nesso di causalità. Questi disturbi erano di carattere cronico infiammatorio e preesistenti. I relativi trattamenti dovevano quindi essere riconosciuti quali conseguenze di una malattia.

Sempre nello scritto del 3 novembre 2017, la Cassa malati ha spiegato all'assicurato che le fatture emesse dal dr. med. __________ per le insufflazioni potevano essere riconosciute unicamente nell'ambito di un contributo per la promozione della salute previsto dalle sue assicurazioni complementari, non essendo prestazioni riconosciute dall'assicurazione malattia di base.

D'avviso del TCA, l'agire della Cassa è corretto.

Non va infatti dimenticato il ruolo del medico della Cassa malati, che la LAMal regola all'art. 57 cpv. 4 e 5:

"  4 Il medico di fiducia consiglia l’assicuratore su questioni d’ordine medico come pure su problemi relativi alla rimunerazione e all’applicazione delle tariffe. Esamina in particolare se sono adempite le condizioni d’assunzione d’una prestazione da parte dell’assicuratore.

5 Il medico di fiducia decide autonomamente. Né l’assicuratore né il fornitore di prestazioni e le rispettive federazioni possono impartirgli istruzioni.".

La LAMal attribuisce quindi al medico fiduciario un ruolo importante. Il medico di fiducia è divenuto un organo di applicazione dell'assicurazione malattia sociale e si occupa di valutare l'adeguatezza allo scopo e l'economicità di un trattamento (Eugster, in SBVR, Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 1998 pagg. 32-34). Il suo ruolo consiste in particolare nell'evitare agli assicuratori malattia la presa a carico di misure inutili e nell'offrire all'assicurato una certa protezione contro un eventuale rifiuto ingiustificato dell'assicuratore di versare prestazioni (DTF 127 V 48 = STFA del 21 marzo 2001 K 87/00, pag. 4 consid. 2d e dottrina citata).

Secondo costante giurisprudenza (fra le tante, STF 8C_184/ 2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.4), l'Alta Corte ha ribadito che nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice delle assicurazioni sociali di fondare la propria decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore. Tuttavia, qualora sussista anche il minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna.

Le riprodotte valutazioni del dottor __________ non sono atte a far dubitare della valutazione del medico fiduciario.

Quanto alle indicazioni del dr. med. __________, egli si è limitato a certificarne la necessità, ma non ha precisato per quali motivi delle insufflazioni tubariche erano utili all'assicurato.

L'assicuratore malattia si è basato sia sui certificati medici agli atti per stabilire se una cura derivava da malattia o dagli infortuni subiti dall'assicurato nel 2015 e nel 2016, sia sulle classificazioni emesse dagli stessi medici curanti che, secondo scienza e coscienza, pongono le diagnosi e prescrivono le necessarie terapie ai pazienti.

Al riguardo non va dimenticato che la legge ha posto la presunzione secondo cui le prestazioni fornite dai medici svizzeri soddisfano i principi stabiliti dall'art. 32 LAMal, in particolare soddisfano il criterio dell'efficacia/riconoscimento scientifico (art. 33 cpv. 1 LAMal; DTF 134 V 87; DTF 129 V 173).

Per l'art. 32 cpv. 1 LAMal, le prestazioni di cui agli artt. 25-31 LAMal devono essere efficaci, appropriate ed economiche. L'efficacia deve essere provata secondo metodi scientifici.

Tuttavia, non si può in specie ignorare quanto scritto dal dr. med. __________ al ricorrente il 17 ottobre 2017 (doc. A8) in merito alla richiesta dell'assicurato di certificare la continuazione di una serie di cure, quali 4-5 sedute di idrocolonterapia, 2 cicli di 10 sedute di inalazioni e insufflazioni e 2 cicli da 10 sedute di fisioterapia: "(…) non sono in grado di certificare le cure da lei intraprese senza prima il mio benestare. Si tratta di numerose sedute che non sono più giustificabili all'assicurazione come infortunio (…)".

Il dr. med. __________, che risulta indipendente e imparziale e non v'è pertanto motivo di dubitare dei suoi pareri e dunque della conclusione che i disturbi lamentati dall'assicurato erano a carattere cronico infiammatorio e preesistenti all'infortunio del 2016, si è espresso al riguardo non ritenendo necessarie né le cure termali né le cure fisioterapiche. Infatti, come tali questi disturbi potevano essere trattati con i medicamenti che il dottor __________ ha prescritto al paziente.

Compito del TCA è di unicamente stabilire se le terapie a cui l'assicurato si è sottoposto siano state debitamente riconosciute e quindi rimborsate all'interessato conformemente ai principi dell'assicurazione malattia obbligatoria.

Il fatto che l'assicuratore malattia le abbia comunque prese inizialmente a carico nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure e, successivamente, a titolo di prevenzione e quindi che le abbia pagate come delle coperture complementari LCA di cui dispone il ricorrente, non ritenendo (più) delle cure giustificate nella forma in cui sono state prescritte (bastando i medicamenti) è corretto. Non può invece essere esaminato dalla scrivente Corte, che è chiamata a dirimere unicamente le contestazioni attinenti all'assicurazione malattia obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal, in assenza di una petizione fondata sulle coperture complementari di cui beneficia RI 1, la correttezza dell’agire dell’assicuratore che copre le assicurazioni complementari di cui il ricorrente è beneficiario.

                             2.14.   Per quanto concerne l’aspetto delle cure per il colon irritabile, secondo il ricorrente i medici fiduciari della Cassa malati, non specialisti in materia, avrebbero negato a torto l'efficacia delle cure che egli ha effettuato (doc. I pag. 7):

" Il riconoscimento di una disbiosi intestinale è acclarato anche dai medici fiduciari, le motivazioni che portano a tale stato di alterazione sono da ricondurre ad un'irritazione del colon che potrebbe essere sopraggiunta o aggravata con la somministrazione farmacologica e non come indicato derivante da una condizione patologica come malattia, non meglio specificata neanche come eziologia.".

Egli ha citato delle pubblicazioni scientifiche relative all’idrocolonterapia quale metodo riabilitativo per agevolare il ripristino dello stato di salute e lenire lo stato infiammatorio (doc. I pag. 7).

Inoltre, il suo stato di salute, condizionato da intolleranza a FANS, sarebbe già stato determinato il 6 febbraio 2018 dalla gastroenterologa dottoressa __________.

Pertanto, il fatto che in Svizzera non sia riconosciuta una tale disfunzione nell'assunzione farmacologica, gli sta creando problemi in ambito sanitario per gli ulteriori eventi occorsigli, anche con altri medici e ospedali, perché l'assicuratore malattia non prenderebbe correttamente in considerazione le indicazioni diagnostiche e continuerebbe a registrare le analisi specialistiche a seconda della convenienza come controllo o come malattia.

Con STF 9C_562/2010 del 29 aprile 2011, al considerando 3.1 il Tribunale federale ha rammentato che la LAMal è retta dal principio di territorialità. Tuttavia, a norma dell'art. 34 cpv. 2 LAMal, il Consiglio federale può decidere che l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assuma i costi delle prestazioni di cui agli art. 25 cpv. 2 o 29 LAMal eseguite all'estero per motivi di ordine medico (prima frase).

Sulla base di questa delega di competenza, l'autorità esecutiva ha emanato l'art. 36 OAMal, intitolato "Prestazioni all'estero". Secondo il primo capoverso di questo disposto, il Dipartimento federale dell'Interno, sentita la competente commissione, designa le prestazioni di cui agli articoli 25 capoverso 2 e 29 della legge, i cui costi sono a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie se le stesse non possono essere effettuate in Svizzera (un elenco di queste prestazioni non è tuttavia stato allestito; cfr. DTF 131 V 271 consid. 3 pag. 274; DTF 128 V 75).

Per l’art. 36 cpv. 2 OAMal, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi dei trattamenti effettuati all'estero in caso d'urgenza. Esiste urgenza se l'assicurato che soggiorna temporaneamente all'estero necessita di un trattamento medico e se il rientro in Svizzera è inappropriato. Non esiste urgenza se l'assicurato si reca all'estero allo scopo di seguire questo trattamento.

Per il suo capoverso 4, le prestazioni di cui ai capoversi 1 e 2 sono assunte al massimo fino a un importo pari al doppio del corrispettivo rimborso in Svizzera.

Sono salve le disposizioni sull'assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni (art. 36 cpv. 5 OAMal).

Va ancora evidenziato che, oltre all’urgenza, di norma, soltanto gravi lacune nell'offerta di cura ("Versorgungslücke") giustificano di distanziarsi dal principio della territorialità (STFA K 60/06 del 28 giugno 2007, consid. 4.2). Si tratta, di norma, di cure che richiedono delle tecniche altamente specializzate o di trattamenti complessi di malattie rare, per le quali, proprio in ragione di questa rarità, la Svizzera non dispone di un'esperienza diagnostica o terapeutica sufficiente (DTF 134 V 330).

Per contro, se il trattamento adeguato è realizzato correntemente in Svizzera e corrisponde a protocolli largamente riconosciuti, l'assicurato non ha diritto al rimborso dei costi per un trattamento eseguito all'estero (DTF 134 V 330; DTF 131 V 271 consid. 3.2). Vantaggi minimi, difficilmente valutabili o addirittura contestati, non possono configurare un valido motivo per porre l'intervento esterno a carico dell'assicurazione di base (DTF 134 V 330; DTF 127 V 138 consid. 5), così come neppure il fatto che una clinica specializzata all'estero abbia maggior esperienza nel settore specifico (DTF 134 V 330; DTF 131 V 271 consid. 3.2).

Nella recente DTF 145 V 170, l'Alta Corte si è pronunciata su un caso di disforia di genere nel senso di una transessualità donna-uomo, il cui intervento di falloplastica è avvenuto all'estero.

In quel giudizio il Tribunale federale ha ribadito Giurisprudenza relativa ai trattamenti all'estero (cfr. consid. 2) e che ci si deve attenere alla pratica giudiziaria, secondo cui eccezioni al principio di territorialità possono essere ammesse solo con grande riserbo, in caso di terapie molto rare come la falloplastica oggetto della sentenza federale. Altrimenti vi sarebbe il rischio di perdita delle corrispondenti competenze professionali specialistiche in Svizzera (cfr. considd. 7.1 e 7.2).

Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale - alla luce della giurisprudenza esposta concernente il principio della territorialità in ambito sanitario - ritiene che le sedute di idrocolonterapia effettuate all'estero dall'assicurato non possono essere poste a carico della Cassa malati resistente, non essendo riconosciute dall'assicurazione malattia per le cure medico-sanitarie.

Ricordato come le eccezioni al principio della territorialità possono essere ammesse solo con grande riserbo, in caso di terapie molto rare, la "flogosi intestinale cronica, su base irritativa e da uso di medicinali anti-infiammatori o/e da uso nell'ultimo periodo di farmaco lassativo per preparazione colonscopia" (doc. A10), non costituisce una terapia molto rara i cui costi debbano essere riconosciuti dalla LAMal.

Per quanto riguarda la presunta incompetenza dei medici fiduciari della Cassa malati nel pronunciarsi sulla necessità e sulla validità delle cure sotto forma di idrocolonterapia non essendo essi, a differenza dei medici che egli ha consultato, degli specialisti in gastroenterologia (doc. A3/2-3), va osservato quanto segue.

Il dr. med. __________, che ha preso posizione nel 2016 sulla richiesta dell'assicurato di un soggiorno balneare rispondendo che non v'era indicazione per cure balneari e che le cure inalatorie erano effettuabili ambulatorialmente, è specialista FMH in medicina interna generale.

Un anno dopo, a fine 2017, egli è stato interpellato in merito alla necessità di cure termali e alla prosecuzione della fisioterapia inalatoria. Non ritenendo vi fosse un nesso di causalità fra i disturbi presentati e l'evento infortunistico del 18 febbraio 2016, trattandosi di disturbi a carattere cronico infiammatorio e preesistenti e che potevano essere trattati con medicamenti, non ha ritenuto data la necessità di cure termali né fisioterapiche.

A metà anno 2018 il dr. med. __________, anch'egli FMH in medicina interna generale, ha ritenuto che la idrocolonterapia, non figurante nell'OPre, non fosse una terapia riconosciuta ed efficace a livello scientifico della medicina tradizionale e non l'ha quindi considerata rispettosa dell'art. 32 LAMal

In pari data, il dr. med. et lic. iur __________, specialista FMH in medicina interna generale, ha osservato che gli studi scientifici allegati dall'assicurato non comprovavano sufficientemente l'efficacia della idrocolonterapia, poiché i pazienti oggetto dello studio erano troppo pochi e tale numero non soddisfaceva i requisiti pertinenti nello studio stesso. Inoltre, egli non era a conoscenza di studi che soddisfacessero gli standard richiesti.

Il medico curante dr. med. __________, FMH medicina interna generale, ha certificato il 18 maggio 2016 (doc. A10) la necessità di idrocolonterapia.

Il dottor __________, che si è firmato come "Medico FMH", ha certificato il 9 gennaio 2018 (doc. A10) che l'assicurato era a quel momento sofferente di flogosi intestinale cronica su base irritativa e da uso di medicinali antiinfiammatori e/o da uso nell'ultimo periodo di farmaco lassativo per preparazione alla colonscopia. Pertanto, egli necessitava di idrocolonterapia nella misura di tre sedute ravvicinate (una alla settimana) e una terapia di mantenimento una volta al mese.

Infine, il 6 febbraio 2018 (doc. A13) la dr.ssa __________ ha effettuato una prima visita specialistica gastroenterologica dell'assicurato, osservando un addome marcatamente globoso, meteorico, trattabile, non dolente. Ha consigliato l'assunzione di alcuni medicamenti e un approfondimento diagnostico tramite colonscopia per escludere una colite microscopica.

Sulla validità dei referti medici qui riportati, il Tribunale rileva che i tre medici sentiti dalla Cassa malati sono specialisti in medicina interna generale e quindi non in gastroenterologia.

Tuttavia, lo stesso si può dire di almeno due dei medici curanti.

Infatti, dal sito www.doctorfmh.ch consultato il 12 dicembre 2019, risulta che il dr. med. __________ ha ottenuto in __________ nel 2012 la specializzazione in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica e nel 2014 di medico generico.

Il dr. med. __________, come visto, è specialista in medicina interna generale.

Quanto alla dottoressa __________, la struttura in cui è attiva la indica come specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva (__________, consultato il 12 dicembre 2019). Tuttavia, non si può non notare come l'intero suo referto medico si riferisca unicamente a quanto le ha riferito il paziente, nel senso che essa ha riportato i disturbi soggettivi dell'assicurato e gli esami che egli ha indicato - ma non comprovato - di avere effettuato.

Da parte della gastroenterologa non è stata posta alcuna diagnosi specialistica, ma solo consigli sull'assunzione di alcuni farmaci e di sottoporsi a una colonscopia.

Stante quanto precede, è unicamente il dottor __________ che ha certificato la necessità di idrocolonterapia nel maggio 2016 senza però indicarne i motivi, ma anche che, come visto, nel mese di ottobre 2017 non l'ha più ritenuta giustificabile come derivante dall'infortunio.

Determinante, nell'evenienza concreta, è che passando in rassegna tutte le 14 pagine delle tabelle relative alle prestazioni di cui l'assicurato ha beneficiato tra il 2015 e il 2017, risulta che le sedute di idrocolonterapia sono state rimborsate dalla sua Cassa malati o come malattia ai sensi della LAMal, o come infortunio sempre ai sensi della LAMal.

Di conseguenza, nulla può più pretendere il ricorrente per questa terapia, indipendentemente dal fatto che essa sia stata ritenuta come derivante da o dagli infortuni subiti dall'insorgente o come malattia.

Come detto, dal profilo economico non v'è alcuna differenza sul diritto dell'assicurato al rimborso dei relativi costi.

Infatti, l'interessato è tenuto a partecipare ai costi delle prestazioni ottenute (art. 64 cpv. 1 LAMal) e la sua partecipazione comprende (art. 64 cpv. 2 LAMal):

a. un importo fisso per anno (franchigia); e

b. il 10% dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).

Di conseguenza, sia che la prestazione di cui ha beneficiato sia qualificata come malattia sia come infortunio, il ricorrente è tenuto a versare di tasca propria l'importo corrispondente fino all'esaurimento della franchigia che ha fissato a Fr. 1'000.- all'anno e, una volta esaurita, al 10% del costo della prestazione.

Si evidenzia, inoltre, che l'assicurato confonde manifestamente i principi della LAINF (RS 832.20) con quelli della LAMal quando sostiene che egli non sarebbe tenuto al pagamento di nessuna franchigia e men che meno di nessuna quota di partecipazione.

Occorre nuovamente ribadirlo, egli non è coperto dalla LAINF per gli infortuni, ma dalla LAMal, perciò ogni caso di infortunio sottostà alle medesime regolamentazioni legali di un caso di malattia e quindi a franchigie e a partecipazioni ai costi. È solo una volta raggiunta la quota di partecipazione personale di Fr. 700.- all'anno (art. 103 cpv. 2 LAMal) che l'assicurato è esentato dal contribuire ai costi delle prestazioni di cui ha beneficiato.

Le richieste del ricorrente tese alla modifica della qualifica da malattia a infortunio, siccome ininfluenti ai fini dei suoi diritti secondo la LAMal, sono prive di sostrato e, comunque, accertate adeguatamente dai medici fiduciari della Cassa come indicato in precedenza.

La circostanza che alcune qualifiche delle prestazioni mediche ritenute dall'assicuratore malattia divergano da quelle auspicate dal ricorrente, nulla muta dal profilo del diritto al riconoscimento economico secondo la LAMal. Le ragioni per le quali CO 1 ha operato la qualifica, descritte nelle considerazioni di fatto, vanno condivise.

CO 1 si è attenuta alle indicazioni dei fornitori di prestazioni: dalle quali si distanzia solo a fronte di fondati motivi qui non dati.

Alla luce di ciò, in assenza di prova del contrario che l'insorgente non ha saputo apportare, non si può affermare che vi sono delle posizioni aperte; in altre parole, non risultano giustificati dei crediti da parte del ricorrente nei confronti della Cassa malati derivanti da errati conteggi delle prestazioni.

                             2.15.   L'assicurato ha formulato delle pretese creditorie derivanti da cure dentarie effettuate all'estero, per le quali l'assicurato lamenta un riconoscimento del 50% in luogo del 100%.

Su questo punto il ricorso va respinto per diversi motivi.

In primo luogo, queste cure dentarie sono state eseguite all'estero perciò, secondo il summenzionato principio della territorialità, non possono essere prese a carico nell'ambito della LAMal, fatta salva una situazione di urgenza che si è verificata all'estero, circostanza che non è però qui data.

Inoltre, un diritto al rimborso secondo la LAMal non è possibile, perché non è stato medicalmente comprovato che le cure dentarie a cui l'assicurato si è sottoposto derivassero dall/dagli infortuni/o del 2015 e/o del 2016.

A titolo abbondanziale, la scrivente Corte osserva che le sedute di "controllo e pulizia" e di "allineamento e pulizia" difficilmente possono rientrare fra le prestazioni derivanti da un infortunio.

L'assicuratore malattia che copre le assicurazioni complementari ha rimborsato i costi di questi trattamenti nell'ambito della copertura complementare LCA, che prevede la copertura dei costi per visite di controllo, igiene dentale, trattamenti del medico dentista e sostituzione dei denti nella misura del 50% dei costi, ma fino a un massimo di Fr. 1'000.- per anno civile, rischio infortunio incluso.

Non essendo oggetto del contendere in ambito LAMal, questa questione non va ulteriormente approfondita.

                             2.16.   Infine, il ricorrente ha rimproverato alla sua Cassa malati di non essersi pronunciata, nemmeno nella decisione su opposizione, sulle indennità giornaliere, "nonostante il contratto __________ con copertura __________ in tutto il mondo, prevede questi introiti e possibilità; pertanto si chiede il regresso per tutto quanto non regolarmente gestito e disatteso." (doc. I pag. 10).

Come correttamente osservato dall'assicuratore resistente, la copertura infortunistica secondo la LAMal non riconosce anche le indennità giornaliere per tutti gli assicurati. La copertura prevista dagli articoli 67 e seguenti LAMal è facoltativa e va quindi esplicitamente stipulata dagli assicurati.

L'art. 67 cpv. 1 LAMal prevede infatti che le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un’attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera con un assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal.

In virtù dell'art. 72 cpv. 1 LAMal, gli assicuratori stabiliscono l’ammontare dell’indennità giornaliera assicurata d’intesa con gli stipulanti l’assicurazione. Essi possono limitare la copertura alla malattia e alla maternità.

Secondo l'art. 72 cpv. 1bis LAMal, introdotto il 1° gennaio 2016, le prestazioni assunte sono collegate al periodo di incapacità lavorativa.

Per l'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all’indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell’assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti, il diritto nasce il terzo giorno che segue quello dell’insorgere della malattia.

Nel caso in esame, dalle polizze assicurative prodotte dal ricorrente agli atti non risulta che egli abbia stipulato anche la copertura facoltativa per la perdita di guadagno in caso di malattia e/o infortunio secondo l'art. 67 LAMal.

Inoltre, se da un lato l'interessato non è dunque coperto da un'assicurazione perdita di guadagno, dall'altro egli non ha neppure comprovato di avere subìto una perdita di guadagno derivante dalle malattie e/o dagli infortuni in discussione.

Quanto al riconoscimento di indennità giornaliere sulla base della copertura complementare __________ menzionata dal ricorrente, dagli atti di cui dispone il Tribunale non si evince che egli sia al beneficio di una tale copertura.

Il tema esula comunque dall'oggetto dell'analisi del TCA che, occorre ribadirlo, si limita qui all'aspetto dell'assicurazione malattia obbligatoria secondo la LAMal.

                             2.17.   Con il suo scritto doc. IX del 20 settembre 2019 RI 1, evidenziando un atteggiamento ritenuto ostruzionistico di una collaboratrice di CO 1, interpellata in merito alla “dinamica di accesso documentale per l’infortunio del 18 febbraio 2015”, ha implicitamente chiesto al TCA di accertare la “dinamica di accesso documentale” relativa a quell’infortunio.

                                         La prova, di cui l’assicurato ha chiesto l’acquisizione, non è chiara, non risulta comunque rilevante ai fini del giudizio. Sapere come, ossia con quale dinamica, sia avvenuto l’accesso ai documenti relativi ai fatti del 18 febbraio, da parte dell’assicuratore è questione senza sostrato alcuno. RI 1 non lamenta carenze nell’acquisizione probatoria nella fase amministrativa. Egli non spiega neppure perché l’accertamento dalla “dinamica di accesso documentale” sarebbe rilevante e costituirebbe un elemento probatorio atto a dimostrare i suoi diritti. La richiesta deve quindi essere respinta.

                                         Va a questo proposito rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

                             2.18.   Infine, in merito alla richiesta di addossare le spese processuali e giudiziarie allo Stato "per quanto arrecato secondo art 428 CPP e secondo art 114 lett e CPC" "In virtù del fatto che il procedimento ricorsuale è causato dall'inadeguatezza gestione del Tribunale d'appello" (doc. I pag. 10), va osservato quanto segue.

Ritenuto come la controversia fra il ricorrente e la sua Cassa malati porti sull'assicurazione malattia obbligatoria e quindi su un ambito delle assicurazioni sociali - che non ha quindi nulla a che vedere con la procedura penale e nemmeno con la procedura civile così come sollevato dal ricorrente -, l'art. 61 lett. a LPGA prevede che la procedura dinnanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni sia gratuita per le parti.

Di medesimo tenore è l'art. 29 cpv. 1 LPTCA, concernente la procedura cantonale davanti allo scrivente TCA.

                                         Nel caso in esame, nonostante l’esito sfavorevole per il ricorrente e l’esposizione di contestazioni più volte esaminate non solo da questa Corte ma anche dal TF, si può prescindere dal carico di tasse di giustizia e spese. Il ricorrente è comunque avvisato che in futuro, laddove fossero riproposte argomentazioni già oggetto di giudizio relative a eccezioni, le spese potranno essere poste a suo carico.

                                         Il ricorso è quindi da respingere nel suo complesso.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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