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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.11.2016 36.2016.70

14 novembre 2016·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,113 mots·~26 min·3

Résumé

Richiesta di esonero dall'obbligo assicurativo LAMal di una studentessa cittadina di un Paese UE detentrice della tessera UE di ass. malattia parzialmente accolta. L'interessata deve affiliarsi dal termine degli studi e con l'inizio delle ricerche tendenti a trovare un posto di lavoro in Svizzera

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2016.70   cs

Lugano 14 novembre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 (recte: 23) giugno 2016 di

RI 1   

contro  

la decisione su reclamo del 23 maggio 2016 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, cittadina __________ nata nel 1989, dopo aver seguito, dal 16 febbraio 2015 al 21 febbraio 2016, un programma di mobilità all’Università __________ presso la facoltà di scienze informatiche in provenienza dalla __________ di __________ in __________ nell’ambito del programma SEMP, Swiss-European Mobility Programme, già Erasmus, è stata assunta per il periodo dal 1° aprile 2016 al 30 settembre 2016 dalla __________, di __________. Il salario lordo, calcolato su 42 settimane lavorative, con cui “vengono espressamente compensati anche tutti gli straordinari”, per l’attività di “intern online sales” ammonta a fr. 840 al mese (doc. VII+1 e 4).

                               1.2.   Con decisione del 5 aprile 2016, confermata dalla decisione su reclamo del 23 maggio 2016, la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi, ha deciso di fissare al 30 settembre 2015 l’inizio dell’obbligo assicurativo (LAMal) di RI 1 e le ha assegnato un termine di 30 giorni per produrre un documento a comprova dell’avvenuta affiliazione (doc. 5, 8).

                               1.3.   RI 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su reclamo, rilevando che l’attività iniziata il 1° aprile 2016 va considerata quale stage e sottolineando di essere giunta in Svizzera in qualità di studentessa nell’ambito di un programma di scambio a livello europeo. L’insorgente evidenzia di essere tuttora iscritta presso l’università in __________, dove, a breve, terminerà la tesi di master. Non essendo più immatricolata all’__________ dal mese di febbraio ha dovuto chiedere un permesso L “alla ricerca di un posto di lavoro”, con lo scopo di trovare uno stage per ottenere una prima esperienza di lavoro in Svizzera durante i mesi rimanenti per la difesa della tesi di laurea. Perciò il soggiorno va considerato principalmente allo scopo di formazione, accademica e professionale (doc. I).

                               1.4.   Con risposta dell’8 luglio 2016 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

                               1.5.   Pendente causa il TCA ha proceduto a numerosi accertamenti.

                               1.6.   Con scritto del 26 luglio 2016 il servizio relazioni internazionali e mobilità dell’__________ ha risposto alle domande del Tribunale (doc. VII).

                               1.7.   Il 26 agosto 2016 il TCA ha dovuto sollecitare l’Ufficio della migrazione a produrre la documentazione richiesta (doc. VIII), poiché non aveva dato seguito alle domande del Tribunale poste il 21 luglio 2016 (doc. V).

                               1.8.   Con scritto del 29 agosto 2016 l’Ufficio della migrazione ha prodotto l’intero incarto della ricorrente, precisando che la medesima è stata al beneficio di un permesso L dal 15 febbraio 2015 al 1° luglio 2015 come “soggiorno per formazione”, dal 30 settembre 2015 al 29 febbraio 2016 quale “soggiorno per formazione”, dal 1° marzo 2016 al 31 maggio 2016 quale “soggiorno dedicato alla ricerca di un impiego” e dal 1° giugno 2016 al 30 settembre 2016 quale “attività lucrativa autorizzata” (doc. IX).

                               1.9.   Il 30 agosto 2016 il TCA ha trasmesso gli accertamenti alle parti, assegnando loro un termine scadente il 9 settembre 2016 per produrre osservazioni e visionare l’intero incarto presso il Tribunale (doc. X).

                             1.10.   L’8 settembre 2016 la Cassa ha confermato la richiesta di reiezione del ricorso poiché l’interessata è al beneficio di un permesso di dimora temporaneo L UE/AELS per l’esercizio di un’attività lucrativa autorizzata e indicante quale attività principale “impiegata d’ufficio” e dunque “nemmeno l’Ufficio della migrazione ha considerato il contratto della signora RI 1 quale contratto di stage, bensì un regolare contratto di lavoro quale impiegata d’ufficio”. Inoltre “la ricorrente ha più volte comunicato all’Ufficio della migrazione l’intenzione di trovare un’occupazione a tempo pieno che le permettesse di vivere autonomamente su suolo elvetico; da qui pertanto la sua intenzione di rimanere in Svizzera anche dopo gli studi” (doc. XI).

                             1.11.   Alla ricorrente è stato assegnato un termine scadente il 19 settembre 2016 per produrre eventuali osservazioni scritte in merito (doc. XII).

                             1.12.   Il 22 settembre 2016 il TCA ha interpellato l’UFSP e l’Istituzione comune LAMal, chiedendo:

" (…)

il nostro Tribunale è chiamato a statuire in merito all’esenzione dall’obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 OAMal di una cittadina __________, studentessa universitaria presso un’università __________, giunta nel nostro Paese in seguito al programma di scambio SEMP (Swiss-European Mobility Programme, già Erasmus).

Quale “copertura assicurativa equivalente” l’assicurata ha prodotto una carta europea di assicurazione malattie __________. Questo documento, simile alla “tessera svizzera d’assicurazione malattie LAMal” rilasciato dagli assicuratori svizzeri per gli assicurati alla LAMal, porta sul retro la dicitura “Europäische Krankenversicherungskarte”, oltre al nome e cognome dell’assicurata, la sua data di nascita, la scadenza ed i numeri di identificazione personale, dell’istituzione e della tessera.

Ai fini del giudizio vi chiediamo di voler precisare se la presentazione di questa tessera è sufficiente per comprovare l’equivalenza con l’assicurazione per le cure medico-sanitarie svizzere e vi domandiamo se avete emesso direttive, circolari o raccomandazioni su questo specifico tema (equivalenza dell’assicurazione estera con quella svizzera).” (cfr. doc. XIII e XIV)

                             1.13.   Il 29 settembre 2016 l’Istituzione comune LAMal ha affermato:

" (…)

Partiamo dal presupposto che la studentessa in questione risiede in Svizzera solo a titolo provvisorio. Per studenti con permesso di soggiorno temporaneo per la Svizzera non si pone la domanda dell’equivalenza della copertura assicurativa ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 OAMal. Questi studenti sono soggetti all’assicurazione nello stato di dimora (EU/AELS). Durante un soggiorno temporaneo in Svizzera sono coperti dalla Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). La Tessera garantisce le cure medico-sanitarie in Svizzera, alla pari degli assicurati LAMAL svizzeri.

L’equivalenza sarebbe solamente da esaminare se la persona ha un’assicurazione privata o è assicurata in uno stato non EU/EFTA.” (doc. XV)

                             1.14.   Il 10 ottobre 2016 l’UFSP ha prodotto l’interpellanza 07.3167 del 22 marzo 2007 della consigliera agli Stati socialista Gisèle Ory, unitamente alla risposta del 16 maggio 2007 del Consiglio federale e la discussione del 13 giugno 2007 avvenuta al Consiglio degli Stati ed ha affermato:

" (…)

Innanzitutto La informiamo che gli studenti provenienti da uno dei 28 Stati membri dell’UE, Islanda, Liechtenstein o Norvegia e che sono in possesso di una tessera europea di assicurazione malattia non sottostanno all’obbligo assicurativo in Svizzera. L’articolo 2 capoverso 4 OAMal non viene applicato in questo caso. Non è quindi necessario esaminare se l’assicurazione di questi paesi è equivalente. La presentazione della tessera comprova automaticamente l’equivalenza con l’assicurazione per le cure medico-santiarie svizzere.

Riguardo al riconoscimento della tessere europea di assicurazione malattia (European Health Insurance Card) le consigliamo di consultare il sito web dell’Unione europea:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=559&langld=it

Su questa pagina viene spiegato che il fronte di questa carta ha lo stesso aspetto e contiene le stesse informazioni, sebbene in lingue differeni, in tutti i paesi, mentre il retro varia da nazione a nazione.

Per quello che concerne l’esame della copertura assicurativa equivalente (articolo 2 capoverso 4 OAMal) di un’assicurazione straniera privata La informiamo che l’assicurazione straniera deve assumere i costi delle stesse prestazioni che vengono coperte secondo la legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal). Ciò significa che, per esempio, l’assicurazione sanitaria straniera deve essere senza limitazioni (ad esempio massima copertura assicurativa, ecc.): il diritto svizzero infatti non conosce limitazioni. Inoltre, tutte le prestazioni che sono assunte secondo la legge svizzera, devono essere coperte anche dall’assicurazione estera (ad esempio, servizi di maternità ecc.).” (doc. XVI)

                                         L’allegata risposta del 16 maggio 2007 del Consiglio federale prevede:

" (…)

Di regola gli studenti provenienti da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS possono rimanere assicurati presso l’assicurazione sociale del loro Paese d’origine e durante il loro soggiorno in Svizzera hanno diritto all’assistenza reciproca in materia di prestazioni e alle cure mediche ai sensi della legge svizzera sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10).

Gli studenti provenienti da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, che non hanno diritto all’assistenza reciproca in materia di prestazioni, e gli studenti provenienti da Stati terzi hanno l’obbligo di assicurarsi in Svizzera contro le malattie se il loro permesso di dimora è valevole almeno tre mesi (art. 1 cpv. 2 lett. e ed f dell’ordinanza sull’assicurazione malattie; RS 832.102). Se sono affiliati a un’assicurazione privata possono essere esentati dall’obbligo d’assicurazione, purché durante l’intera durata di validità dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera (art. 2 cpv. 4 OAMal). (…)

1. In genere gli studenti provenienti dallo spazio europeo dispongono di una sufficiente copertura assicurativa, dato che di regola possono rimanere assicurati presso l’assicurazione malattia sociale del loro Paese d’origine. Il Consiglio federale non ritiene pertanto vi sia necessità d’intervenire in questo ambito.” (doc. XVI/1)

                             1.15.   L’11 ottobre 2016 il TCA ha chiesto all’Ufficio della migrazione:

" (…) se RI 1 ha chiesto un nuovo permesso (in tal caso le chiediamo di indicarci, se la richiesta è già stata evasa, di che tipo di permesso si tratta e se non è ancora stata evasa, che tipo di permesso è stato chiesto) o se la persona interessata ha lasciato la Svizzera.” (doc. XVII)

                             1.16.   Il 17 ottobre 2016 l’Ufficio della migrazione ha affermato che l’insorgente “è in possesso di un permesso di dimora temporaneo L UE/AELS valevole fino al 31.12.2016” (doc. XVIII/1). Interpellato in merito dal TCA tramite e-mail circa il motivo del rinnovo, il 20 ottobre 2016 l’Ufficio della migrazione ha comunicato che il permesso “è stato rilasciato per svolgere un’attività lucrativa” (doc. XXI).

                             1.17.   In data 20 ottobre 2016 il TCA ha trasmesso la nuova documentazione alle parti, segnalando che “l’Ufficio della migrazione, contattato tramite e-mail, ci ha informati che il permesso di dimora temporaneo L UE/AELS valido fino al 31 dicembre 2016 è stato rilasciato a RI 1 “per svolgere un’attività lucrativa”, ed ha assegnato loro un termine scadente il 28 ottobre 2016 per produrre eventuali osservazioni scritte in merito (doc. XXII).

                             1.18.   Il 27 ottobre 2016 la Cassa cantonale di compensazione si è riconfermata “integralmente in quanto dichiarato sia nella decisione su reclamo del 23 maggio 2016 sia nella risposta di causa dell’8 luglio 2016 che nelle successive osservazioni. Subordinatamente, preso atto della presa di posizione dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, la Cassa ritiene che l’inizio dell’obbligo assicurativo ai sensi dell’assicurazione di base LAMal può essere stabilito a partire dalla data in cui la signora RI 1 ha concluso la sua formazione all’Università __________ di __________, ovvero dal 22 febbraio 2016. Visto quanto precede, il provvedimento contestato merita comunque tutela e il ricorso deve essere respinto” (doc. XXIII).

                             1.19.   Alla ricorrente è stato assegnato un termine scadente il 7 novembre 2016 per esprimersi in merito (doc. XXIV).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se a giusta ragione l’amministrazione ha rifiutato la richiesta di esenzione dall’obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie inoltrata dalla ricorrente, fissando al 30 settembre 2015 l’inizio dell’obbligo assicurativo.

                                2.2.   Secondo l'art. 3 LAMal:

" 1Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

2Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.

3Può estendere l'obbligo d'assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:

a. esercitano un'attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA).

b. lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.

4L'obbligo d'assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992  sull'assicurazione militare (LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura."

                                         Per l’art. 1 cpv. 1 OAMal le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della legge.

                                         Ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 lett. f OAMal sono inoltre tenuti ad assicurarsi le persone con permesso di dimora di breve durata o permesso di dimora ai sensi dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o dell’Accordo AELS, valevole almeno tre mesi.

                                         In concreto, trattandosi di una fattispecie che presenta elementi di carattere transfrontaliero, il caso deve essere deciso non solo sulla base delle norme di diritto interno svizzero in materia di LAMal, bensì anche alla luce delle norme dell’Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall’altra (ALC; RS 0.142.112.681) e dei regolamenti cui rinvia (cfr. anche sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, pubblicata in DTF 140 V 98).

                                         A questo proposito va rammentato che fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti applicavano tra di loro il Regolamento (CE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98). Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98).

                                         Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

                                         Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

                                         In concreto l’inizio dell’obbligo assicurativo è stato fissato al 30 settembre 2015. Al caso di specie si applica di conseguenza il Regolamento (CE) n. 883/2004 nella versione aggiornata.

                                         Per l’art. 11 n. 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004 le persone alle quali si applica il regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro.

                                         Ai sensi dell’art. 11 n. 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004 “ai fini dell’applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un’attività subordinata o di un’attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata” (cfr. RS 0.831.109.268.1, a pag. 13 di: https://www.admin.ch/opc/it/classified- compilation/20112875/201501010000/0.831.109.268.1.pdf).

                                         Secondo l’art. 11 n. 3 del Regolamento (CE) n. 883/2004:

" Fatti salvi gli articoli 12–16:

a) una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

b) un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui egli dipende;

c) una persona che riceva indennità di disoccupazione a norma dell’articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro;

d) una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

e) qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l’erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri.”

    (cfr. RS 0.831.109.268.1, a pag. 13/14 di: https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20112875/ 201501010000/0.831.109.268.1.pdf).

                                         Per cui, di norma, nella misura in cui la competenza non può essere determinata sulla base delle lettere da a a d, segnatamente in assenza di un’attività lucrativa o del percepimento di una rendita, si applicano le norme del Paese di residenza della persona senza attività lucrativa (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 443). Ai sensi dell’art. 1 lett. j del Regolamento (CE) n. 883/2004 la residenza è il luogo in cui una persona risiede abitualmente (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 443).

                                         Nelle ipotesi di cui all’art. 11 n. 3 lett. e del Regolamento (CE) n. 883/2004 rientrano segnatamente le persone che non hanno mai lavorato, ad esempio gli studenti senza attività lucrativa e coloro che hanno perso o abbandonato la qualità di persone con attività lucrativa (cessazione definitiva dell’esercizio di una professione) senza aver chiesto una rendita (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 443/444). Queste persone non vanno confuse con i familiari che possono far valere un diritto derivato da un assicurato soggetto al Regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 116, pag. 444).

                                         A questo proposito per l’art. 1 lett. i) 1.i) del Regolamento (CE) n. 883/2004 per familiare si intende qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione in base alla quale sono erogate le prestazioni. Per l’art. 1 lett. i) 2. del medesimo regolamento se la legislazione di uno Stato membro applicabile ai sensi del punto 1 non distingue i familiari dalle altre persone alle quali tale legislazione è applicabile, il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni a carico sono considerati familiari.

                                         Di norma e salvo eccezioni, i familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità, laddove non hanno uno statuto proprio in virtù dell’esercizio di un’attività lavorativa o del percepimento di una rendita o di indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione, hanno un diritto derivato alla protezione sociale se la persona da cui proviene questo diritto è soggetta essa stessa personalmente al Regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 91, pag. 437). Di regola ai familiari senza attività lucrativa si applicano, per quanto concerne l’assicurazione contro le malattie, le medesime norme applicabili alla persona assicurata dalla quale derivano i loro diritti (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 91, pag. 437).

                                         Va infine rilevato che le persone senza attività lucrativa che possono far valere sia un diritto derivato che un diritto autonomo, di principio sono doppiamente assicurate, nel luogo di residenza (in applicazione dell’art. 11 n. 3 lett. e Regolamento (CE) n. 883/2004) e nel Paese dove viene esercitata l’attività lucrativa dalla persona dalla quale proviene il diritto derivato (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 117, pag. 444).

                                         Secondo la dottrina, in tal caso, prevale il diritto del luogo di residenza ai sensi dell’art. 11 n. 3 lett. e del Regolamento (CE) n. 883/2004. Ciò vale segnatamente per gli studenti che ai sensi dell’art. 1 lett. ca del precedente Regolamento (CE) n. 1408/71, qui non più applicabile, erano trattati esclusivamente come familiari (cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 117, pag. 444).

                                         Gli studenti senza attività lucrativa che non hanno un diritto derivato soggiacciono al diritto dello Stato di residenza (art. 11 n. 3 lett. e del Regolamento (CE) 883/2004; cfr. Eugster, SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, Sécurité sociale, 3a edizione, 2016, n. 118, pag. 444).

                               2.3.   In concreto, la ricorrente, cittadina di uno Stato membro dell’UE, è al beneficio in Svizzera di un permesso L, inizialmente per formazione (15 febbraio 2015 – 1° luglio 2015 e 30 settembre 2015 - 29 febbraio 2016), in seguito per ricerca di un impiego (1° marzo 2016 – 31 maggio 2016) ed infine per attività lucrativa autorizzata (1° giugno 2016 – 30 settembre 2016, poi prolungato fino al 31 dicembre 2016 [doc. XIX]).

                                         A questo proposito, con il 1° marzo 2016 la ricorrente è stata messa al beneficio dapprima di un permesso di dimora L UE/AELS per “ricerca di impiego” ed in seguito, dal 1° giugno 2016 al 30 settembre 2016, di un permesso di dimora L UE/AELS per “attività lucrativa autorizzata” (cfr. doc. IX). All’interessata è poi nuovamente stato rilasciato un permesso di dimora temporaneo L UE/AELS per “svolgere un’attività lucrativa” (doc. XXI).

                                         L’insorgente è stata assunta dalla società __________ di __________ con un contratto a tempo determinato dal 1° aprile 2016 al 30 settembre 2016, per l’attività di “intern online sales”, ad un salario lordo mensile di fr. 840 per 42 ore di lavoro, comprendente pure gli straordinari (doc. 15 e seguenti, inc. dell’ufficio della migrazione). L’attività consiste nel “gestire i vari aspetti di elaborazione ordini relativamente al mercato dell’__________ (con un focus particolare sulla __________), fornendo supporto nei vari aspetti di online back-office, vendite e servizio clienti via email e telefonico” (doc. 25, inc. dell’ufficio della migrazione). L’azienda ha affermato che “iniziare un periodo di stage in un ambiente in forte crescita come quello dell’e-commerce permetterà a Mrs. RI 1 di comprendere i processi aziendali e di fare un’esperienza significativa per la sua carriera futura” (doc. 25, inc. dell’ufficio della migrazione). La ricorrente in sede di reclamo evidenzia che “intern” in inglese significa stagista.

                                         Va ancora rilevato che il 3 ottobre 2015, quando stava svolgendo il periodo di scambio universitario presso l’__________, rivolgendosi al servizio regionale degli stranieri di __________, la ricorrente ha affermato che:

" (…)

attualmente sto studiando nel programma Master International Information Systems alla __________ di __________. Nella primavera 2015 ho completato con successo un semestre all’estero all’Università __________ (__________).

Nei prossimi sei mesi intendo scrivere la mia tesi di laurea presso un’azienda nei dintorni di __________ (sottoforma di stage). Negli ultimi tre mesi ho inviato diverse richieste di assunzione e alcune ditte si sono rivelate interessate al mio progetto di tesi di Master.

Sarò inoltre iscritta come studente in scambio (Exchange) per un altro semestre all’__________ a __________, in quanto disporrò della presenza di un supervisore.

(…)

Per questo motivo richiedo il permesso di soggiorno (L) come studente straniero in Svizzera.”

(doc. 55, inc. dell’Ufficio della migrazione)

                                         Il 2 novembre 2015 l’Ufficio della migrazione, dopo aver interpellato l’__________ e la ricorrente in uno scritto interno ha precisato che “ambedue (ndr. __________ e ricorrente) mi hanno confermato che non deve fare uno stage previsto negli studi ma per la tesi la studentessa sta cercando un posto di lavoro per un massimo di 15 ore settimanali. La ragazza è stata messa al corrente che, qualora lo trovasse, è tenuta a presentare la domanda” (doc. 48, inc. dell’ufficio della migrazione).

                                         Il 25 febbraio 2016, rivolgendosi al Servizio regionale degli stranieri di __________, l’interessata ha sostenuto:

" (…)

Entro la fine di febbraio avrò terminato il mio anno come studente Exchange presso l’Università di __________.

Dopodiché continuerò la scrittura della mia tesi di master presso la mia università in __________, avendo però la possibilità di farlo vivendo in Svizzera. L’attestato d’immatricolazione si trova come allegato.

La scadenza per la consegna della tesi è la fine di giugno. Nel frattempo mi occuperò intensamente di cercare un posto di lavoro in Svizzera, nella speranza che per la fine di giugno le restrizioni presenti riguardo ai cittadini __________ nel mercato del lavoro siano sollevate.

Per questo motivo richiedo nuovamente il permesso di soggiorno (L), questa volta, alla ricerca di un impiego.”

(doc. 34, inc. dell’Ufficio della migrazione)

                                         Nella richiesta di rinnovo del permesso L del 29 marzo 2016 l’insorgente ha affermato:

" (…)

Sono attualmente una studentessa di master, al sesto (ultimo) semestre del programma International Informations Systems presso l’Università __________ di __________, in __________.

Nel corso degli ultimi due semestri ho completato con successo un anno accademico con il programma di mobilità Exchange, presso l’Università __________: __________, a __________. Sin dal mio arrivo sono rimasta molto affascinata dalla calorosa __________, e dall’accogliente ambiente ticinese; per questo motivo ho deciso di continuare qui la scrittura della mia tesi di master. Entro la fine di giugno dovrò aver consegnato la mia tesi, dunque sono alla ricerca di opportunità di lavoro, specialmente stage e graduate programs, in Svizzera, dove mi piacerebbe vivere i miei sogni e far crescere la mia personalità.

Dopo un mese di intensive candidature per posizioni di stage, sono stata finalmente invitata per un colloquio alla __________. Il 21.03.2016 l’azienda mi ha informato di essere stata selezionata per la posizione di stage offerta (….)

Il mio status in Svizzera resterà invariato, ossia continuerò la mia ricerca per un posto di lavoro fisso a tempo pieno. Il mio obiettivo principale, dopo essermi laureata, è quello di trovare un posto di lavoro che mi permetta di diventare indipendente, avendo un salario sufficiente per vivere in Svizzera. Nel frattempo desidero partecipare a questo stage, in quanto può offrirmi una prima esperienza lavorativa in Svizzera in vista della mia laurea. Sono pienamente cosciente che il salario offerto è piuttosto basso, confrontandolo con il salario minimo necessario per vivere in Svizzera. Tuttavia attesto di possedere sufficienti mezzi finanziari per coprire le mie spese durante il mio soggiorno in Svizzera, inoltre potrò contare sull’aiuto finanziario che ricevo dai miei genitori.

La posizione offerta è fortemente legata all’area dei miei studi, infatti “online sales” è una grande parte dei sistemi di informazione. In aggiunta __________ è un’azienda di fashion design con un mercato molto orientato internazionalmente, dove la __________ è considerata attualmente uno dei maggiori mercati (…)”

(doc. 13, inc. Ufficio della migrazione)

                                         Le autorità preposte hanno rilasciato il permesso richiesto (L UE/AELS) fino al 30 settembre 2016 per l’attività di “impiegata d’ufficio” (doc. 5, inc. dell’Ufficio della migrazione).

                               2.4.   Alla luce di quanto sopra esposto, ritenuto che l’interessata, proveniente dalla __________ in __________, dal 16 febbraio 2015 al 21 febbraio 2016 è stata immatricolata all’__________ nell’ambito di un programma di scambio universitario (SEMP, Swiss-European Mobility Programme, già Erasmus, cfr. doc. VII), era al beneficio di un permesso di dimora L UE/AELS quale “soggiorno per formazione”, senza attività lucrativa alcuna, ed era detentrice della “Europäische Krankenversicherungskarte” (doc. 4) va esonerata dall’obbligo assicurativo fino al 29 febbraio 2016 (data di scadenza del permesso di dimora L UE/AELS per formazione; cfr. risposta del 10 ottobre 2016 dell’UFSP [doc. XVI]; presa di posizione del 16 maggio 2007 del Consiglio federale all’interpellanza 07.3167 della consigliera agli Stati Ory [doc. XVI/1]; risposta del 29 settembre 2016 dell’Istituzione comune LAMal [doc. XV]).

                                         Per il periodo successivo, e meglio dal 1° marzo 2016, l’insorgente va invece affiliata in Svizzera per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, sia in applicazione del diritto interno svizzero (art. 3 cpv. 1 LAMal e 1 cpv. 2 lett. f OAMal), che del diritto europeo (art. 11 n. 3 lett. e del Regolamento (CE) n. 883/2004 prevalente rispetto ad ogni diritto derivato [cfr. sentenza 36.2015.97 del 18 febbraio 2016] e art. 11 n. 2 del Regolamento (CE) n. 883/2004), avendo iniziato a lavorare nel nostro Paese e non potendosi prevalere di uno dei motivi di esonero di cui all’art. 2 cpv. 2 e seguenti OAMal. Essa non ha infatti comprovato né di essere al beneficio di una copertura assicurativa privata equivalente a quella Svizzera (cfr. art. 2 cpv. 4 OAMal), né che l’assoggettamento all’assicurazione svizzera provoca un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi e che a causa della sua età e/o del suo stato di salute non può stipulare un’assicurazione complementare equiparabile o lo può fare solo a condizioni difficilmente sostenibili (cfr. art. 2 cpv. 8 OAMal).

                                         Del resto, abbondanzialmente, va rilevato che l’attività svolta presso la __________ di __________ non era un presupposto per ottenere la laurea (cfr. doc. 48, inc. dell’ufficio della migrazione: “[…] non deve fare uno stage previsto negli studi ma per la tesi la studentessa sta cercando un posto di lavoro per un massimo di 15 ore settimanali […]”; cfr. doc. 34, inc. ufficio della migrazione: “[…] La scadenza per la consegna della tesi è la fine di giugno. Nel frattempo mi occuperò intensamente di cercare un posto di lavoro in Svizzera, nella speranza che per la fine di giugno le restrizioni presenti riguardo ai cittadini bulgari nel mercato del lavoro siano sollevate Per questo motivo richiedo nuovamente il permesso di soggiorno (L), questa volta, alla ricerca di un impiego […]”; cfr. doc. 13, inc. Ufficio della migrazione: “[…] Entro la fine di giugno dovrò aver consegnato la mia tesi, dunque sono alla ricerca di opportunità di lavoro, specialmente stage e graduate programs, in Svizzera, dove mi piacerebbe vivere i miei sogni e far crescere la mia personalità [...] Il mio status in Svizzera resterà invariato, ossia continuerò la mia ricerca per un posto di lavoro fisso a tempo pieno. Il mio obiettivo principale, dopo essermi laureata, è quello di trovare un posto di lavoro che mi permetta di diventare indipendente, avendo un salario sufficiente per vivere in Svizzera. Nel frattempo desidero partecipare a questo stage, in quanto può offrirmi una prima esperienza lavorativa in Svizzera in vista della mia laurea […]”).

                                         Il percorso formativo in Svizzera, nel caso di specie, è terminato nel corso del mese di febbraio 2016, con la cessazione del programma di scambio con l’__________. Dal 1° marzo 2016 l’interessata non è più immatricolata in Svizzera, ma lo è in __________ per redigere il master entro fine giugno.

                                         Un esonero dall’obbligo assicurativo, in questo caso, non è di conseguenza più possibile.

                                         In applicazione dell’art. 3 LAMal, 1 cpv. 2 lett. f OAMal, nonché dell’art. 11 n.1 e n. 2 del regolamento (CE) 883/2004 la ricorrente va pertanto affiliata alla LAMal.

                               2.5.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va parzialmente accolto e la decisione impugnata modificata nel senso che l’inizio dell’obbligo di assicurazione alla LAMal è fissato a partire dal 1° marzo 2016.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione impugnata è modificata nel senso che l’inizio dell’obbligo di assicurazione alla LAMal è fissato a partire dal 1° marzo 2016.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

36.2016.70 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.11.2016 36.2016.70 — Swissrulings