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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.11.2013 36.2013.70

5 novembre 2013·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·862 mots·~4 min·4

Résumé

Ricorso contro provvedimento cautelare in ambito di LSan. Irricevibile per incompetenza del TCA

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2013.70   IR/sc

Lugano 5 novembre 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso 4 novembre 2013 formulato da

 RI 1    

contro la mancata revoca, da parte del  

CO 1     della "sospensione cautelare pronunciata nei confronti" della ricorrente il 12 dicembre 2012.

L'atto ricorsuale, visto l'esito della procedura, non è stato intimato all'amministrazione per la presentazione di una risposta di causa:

considerato                    in fatto ed in diritto

                                    ·   che RI 1 si è rivolta al Tribunale cantonale delle assicurazioni con scritto 4 novembre 2013 (impostato il 3 novembre 2013 precedente e pervenuto al TCA il 4 novembre 2013);

                                    ·   che con tale scritto la signora RI 1 contesta la mancata revoca di un provvedimento cautelare ordinato a dicembre 2012;

                                    ·   che RI 1 rileva come non vi sarebbe alcun rischio per terzi con il suo esercizio di attività soggetta ad autorizzazione;

                                    ·   che, per quanto desumibile dal manoscritto non sempre intellegibile, la mancata revoca del divieto creerebbe una situazione di disagio psichico ed umiliazioni;

                                    ·   che RI 1 rileva di avere sempre esercitato la sua attività "con diligenza e bene";

                                    ·   che la signora RI 1 chiede quindi a questo Tribunale cantonale delle assicurazioni che ordini la revoca del divieto di esercitare la sua attività quale decisione emanata in via supercautelare e ciò "per potere uscire da una condizione psichica che mi porta alla disperazione …";

                                    ·   che RI 1 indica di avere un grande senso del dovere e di non arrendersi davanti alle difficoltà avendo responsabilità verso terzi. Essa chiede al Tribunale cantonale delle assicurazioni di volere accettare il gravame, di annullare il provvedimento impugnato e si dichiara disposta a lavorare "sotto il controllo di vigilanza dell' CO 1";

                                    ·   che la ricorrente evidenzia ulteriormente che nella decisione impugnata "si ricorda che ogni attività abusiva è sanzionabile" ciò che costituisce una limitazione eccessiva e sproporzionata, lesiva della sua libertà di attività indipendente;

                                    ·   che in uno con il suo gravame la signora RI 1 ha prodotto il provvedimento impugnato con cui l' CO 1 ha ritenuto, a firma del Capo Ufficio, che

"  Abbiamo preso atto della sua richiesta del 9 settembre u.s. con la quale postula la revoca della sospensione cautelare pronunciata nei suoi confronti in data 12 dicembre 2012 CO 1.

Va innanzitutto ricordato che nei suoi confronti è tuttora pendente un procedimento penale.

Ritenuta inoltre la gravità dei fatti da lei parzialmente ammessi durante l'inchiesta penale la sua richiesta non può essere accolta.

Pertanto, la decisione cautelare del 12 dicembre 2012 rimane valida. La richiamiamo quindi al rispetto della decisione Dipartimentale e le ricordiamo che ogni attività sanitaria è abusiva e sanzionabile." (Doc. A)

                                    ·   che il provvedimento, con cui l' CO 1 rifiuta di revocare la sospensiva, non contiene l'indicazione dei rimedi di diritto;

                                    ·   che il gravame non è stato trasmesso all'amministrazione per la formulazione di una risposta di causa;

                                    ·   che la presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

                                    ·   che il Tribunale cantonale delle assicurazioni è competente, in ambito di assicurazioni sociali, a giudicare contro provvedimenti degli assicuratori sociali;

                                    ·   che, in particolare, in ambito di assicurazione malattia, sono impugnabili al Tribunale cantonale delle assicurazioni le decisioni rese dagli assicuratori su opposizione rispettivamente sono impugnabili le decisioni della preposta autorità amministrativa rese su reclamo, e riferite all'applicazione della LCAMal;

                                    ·   che le decisioni rese in ambito di applicazione della legge sanitaria e del relativo regolamento non sono di competenza di questo Tribunale cantonale delle assicurazioni;

                                    ·   che il ricorso in questione, a prescindere dalla sua irricevibilità e fondatezza nel merito, non può e non deve essere esaminato dal Tribunale cantonale delle assicurazioni;

                                    ·   che gli atti vanno conseguentemente trasmessi al __________ per la verifica della competenza dello stesso a trattare la fattispecie. Si giustifica trasmettere copia del gravame con il relativo allegato e di questo provvedimento CO 1 stesso per conoscenza;

                                    ·   che non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Comunicazione a RI 1, __________.

                                   4.   Trasmissione del presente decreto al __________ (con gli atti trasmessi dalla ricorrente) e all' CO 1

                                   5.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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