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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.10.2013 36.2013.1

8 octobre 2013·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,869 mots·~19 min·3

Résumé

Pagamento di partecipazione ai costi. Sistema del terzo pagante e del terzo garante. Pagamento di fatture di fornitori di prestazioni da parte della Cassa malati e della ricorrente. L'assicurata non ha diritto ad alcun rimborso da parte della Cassa,che ha correttamente saldato tutte le fatture

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2013.1   TB

Lugano 8 ottobre 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2013 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 15 novembre 2012 emanata da

CO 1   rappr. da:   RA 2       in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto                            in fatto

                                  A.   RI 1, nata nel 1963, dal 2009 è affiliata presso CO 1 Cassa malati per l'assicurazione malattia obbligatoria (doc. A26).

                                  B.   Dal 16 al 18 aprile 2009 (doc. A70) e dal 4 al 6 giugno 2009 (doc. A72) l'assicurata è stata degente presso l'Ospedale __________ di __________, dove ha subìto un intervento di rimozione di calcoli biliari rispettivamente dove è stata ricoverata d'urgenza per dolori all'addome.

La Cassa malati ha assunto i costi ospedalieri di Fr. 2'165,90 (doc. 6) e di Fr. 1'538,25 (doc. 7) quale terzo pagante e ha quindi fatturato all'assicurata le partecipazioni ai costi del 10%, scalandole dall'avere sulla fattura LF-0373-6013 (docc. 6 e 7).

Le singole prestazioni dei medici curanti sono invece state direttamente fatturate dall'Ospedale all'assicurata nell'ambito del sistema del terzo garante (docc. A23: Fr. 1'269,40, A24: Fr. 96,05, A25: Fr. 59,05 e A27: Fr. 932,80). Non adempiendo all'obbligo di saldarle, l'assicurata è stata dapprima escussa dal nosocomio (doc. A31) ed in seguito è stata oggetto di un procedimento civile, poi stralciato dai ruoli il 24 febbraio 2010 (doc. A22) visto l'intervenuto pagamento di quanto dovuto (doc. A29).

Il 7 aprile 2010 (docc. 8 e 9) la Cassa malati ha quindi potuto conteggiare all'assicurata anche le prestazioni di Fr. 96,05 e di Fr. 59,05, compensandole con precedenti crediti.

Nel frattempo, con conteggio del 30 luglio 2009 la Cassa malati aveva già evaso la fattura di Fr. 1'269,40 per prestazioni del 3 giugno 2009 del dr. med. __________ (doc. 10) e quella di Fr. 932,80 per prestazioni, sempre del 3 giugno 2009, fornite dal dr. med. __________ (doc. 11) all'interessata.

                                  C.   L'assicurata ha scritto numerose lettere al suo assicuratore malattia lamentando errori medici, errate fatturazioni ed errati conteggi. La Cassa malati ha fornito le sue spiegazioni al riguardo.

Il 3 maggio 2012 RI 1 si è rivolta a questo Tribunale segnalando che l'atteggiamento avuto dalla sua Cassa malati l'avrebbe danneggiata anche economicamente.

Considerato questo scritto come un ricorso per denegata giustizia (36.2012.45), il giudice delegato ha assegnato alla ricorrente un patrocinatore d'ufficio (doc. A9) e con sentenza del 9 agosto 2012 ha stralciato la causa dai ruoli, giacché il 19 luglio 2012 (doc. A6) CO 1 Cassa malati ha nel frattempo emesso la decisione formale.

A ciò ha fatto seguito, il 15 novembre 2012 (doc. A1), la decisione su opposizione che riassume gli antefatti fra le parti e quindi la diversa corrispondenza intercorsa fra di esse.

In particolare, la Cassa malati ha ricordato di non potere entrare nel merito della pretesa di risarcimento contro il medico curante e l'ospedale per asserito trattamento medico errato, dovendosi, l'assicurata, rivolgere al giudice civile. Ciò nonostante, un'attenta verifica da parte del medico fiduciario ha concluso che non vi sono stati errori medici e quindi non v'è una responsabilità civile.

Inoltre, i due ricoveri ospedalieri per malattia - e non infortunio - sono stati correttamente conteggiati dalla Cassa malati e quindi entrambi i casi di degenza sono stati chiusi. In nessun modo essa sarebbe quindi debitrice dell'assicurata di Fr. 3'886,45 oltre spese legali di Fr. 1'658,35 a seguito di questi ricoveri ospedalieri. Nemmeno lo scritto dell'avv. RA 1 chiarirebbe i motivi di questo credito né sarebbe dimostrato un doppio pagamento delle fatture dell'Ospedale __________ da parte dell'assicurata. In tale evenienza, comunque, l'interessata dovrebbe reclamare il dovuto direttamente al nosocomio e non al suo assicuratore malattia.

                                  D.   Con ricorso del 2 gennaio 2013 (doc. I) l'assicurata, patrocinata dall'avv. RA 1, ha chiesto la rifusione da parte della sua Cassa malati delle spese di cura per complessivi Fr. 1'269.- che essa ha personalmente sostenuto ed il rimborso delle spese legali insorte a causa del mancato pagamento, da parte di CO 1, di prestazioni ospedaliere rispettivamente per la mancata informazione sulla procedura da seguire, pari a Fr. 1'658,35, oltre a Fr. 180.- di spese esecutive e Fr. 100.- di spese di giustizia.

Secondo la ricorrente, malgrado i suoi numerosi scritti inviati alla Cassa malati tesi ad ottenere sia delle informazioni sia la rifusione delle spese di cure che aveva personalmente sostenuto, essi non sono comunque serviti per ottenere una valida e pertinente risposta. A causa di questo atteggiamento passivo della Cassa malati, l'insorgente ha dovuto subire una procedura esecutiva, rivolgersi ad un legale e sostenere spese esecutive e di giustizia.

L'assicurata ha quindi quantificato in Fr. 1'938,35 il danno subìto.

In conclusione, la ricorrente ha preteso dall'assicuratore il pagamento di Fr. 3'886,45 oltre spese legali per Fr. 1'938,35 ed interessi di mora del 5% dal 1° dicembre 2010.

                                  E.   Chiesta (doc. III) ed ottenuta una proroga (doc. IV), con risposta del 1° febbraio 2013 (doc. V) la Cassa malati CO 1 si è riconfermata nella decisione su opposizione, ricordando di avere trasmesso all'avvocato della ricorrente le fatture richieste ed evidenziando di avere regolarmente conteggiato e quindi chiuso entrambi i ricoveri ospedalieri, oltre alle fatture dei medici dr. __________, __________ e __________. Pertanto, non v'è alcun motivo per cui la Cassa malati debba essere debitrice nei confronti della ricorrente di Fr. 3'886,45 oltre a spese legali di Fr. 1'938,35.

Il 5 marzo 2013 (doc. IX) l'insorgente ha affermato "di non aver ricevuto alcun bonifico, né tutti gli "abbuoni", né conteggi completi e/o comprensibile da parte di CO 1, in relazione agli importi pagati dall'assicurata (in virtù del principio del terzo garante).".

La ricorrente ha quindi confermato le proprie affermazioni e chiesto, qualora dovesse avere torto, che la sua Cassa malati sia condannata al pagamento dell'importo richiesto a titolo risarcitorio, così come al pagamento di eventuali spese di giudizio e di ripetibili, stante la sua attitudine defatigatoria e dilatoria.

Il 7 giugno 2013 (doc. XI) il TCA ha interpellato la Cassa malati chiedendole un dettagliato conteggio degli importi versati alla e dalla ricorrente a dipendenza delle due degenze in questione.

CO 1 Cassa malati ha prodotto il 19 giugno 2013 (doc. XII) al Tribunale la documentazione richiesta (docc. 61-75), concludendo di avere regolarmente conteggiato e quindi chiuso entrambi i ricoveri ospedalieri della ricorrente. Inoltre, la Cassa malati ha precisato di non essere al corrente in quale modo l'assicuratore __________ privato sia coinvolto nella causa e neppure se ed in quale misura l'assicurata ha pagato le fatture dell'__________, visto che il rapporto fra l'insorgente e l'Ospedale non la concerne. Infatti, qualora l'interessata abbia effettuato un doppio pagamento, la stessa dovrebbe rivolgersi direttamente all'Ospedale per ottenere il rimborso di quanto pagato in eccesso, mentre CO 1 è estranea a tutto ciò e non ha alcun debito nei di lei confronti.

Il patrocinatore della ricorrente ha osservato che sì la Cassa malati ha pagato all'Ospedale in questione gli importi di Fr. 1'269,40 e di Fr. 932,80, ma poi l'assicurata ha riversato alla Cassa malati la somma di Fr. 2'046,90, pari agli importi ricevuti, poiché ella contestava la qualità dell'attività svolta dal medico e aveva chiesto al suo assicuratore di verificare il diritto del medico a percepire l'onorario a fronte di un'asserita carente attività. La ricorrente ha quindi dovuto pagare personalmente le fatture direttamente all'__________, mentre non ha ricevuto in restituzione dalla sua Cassa malati gli importi da lei pagati al citato nosocomio (doc. XIV).

La Cassa malati resistente si è riconfermata nella sua posizione (doc. XVI).

considerato                    in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

                                   2.   Oggetto del contendere è la pretesa di versamento della ricorrente di Fr. 3'886,45, oltre spese legali per Fr. 1'938,35 a cui si aggiungono interessi di ritardo del 5% dal 1° dicembre 2010, per prestazioni da essa assunte in luogo e vece della sua Cassa malati a dipendenza dei due ricoveri dell'aprile e del giugno 2009.

                                   3.   Per determinare chi è debitore della remunerazione nei confronti del prestatore di servizi, l'art. 42 cpv. 1 LAMal (nella versione in essere nel 2009) ha stabilito il principio secondo cui se assicuratori e fornitori di prestazioni non hanno convenuto altrimenti, l'assicurato è debitore della rimunerazione nei confronti del fornitore di prestazioni. In questo caso l'assicurato ha diritto di essere rimborsato dal suo assicuratore (sistema del terzo garante). In deroga all'articolo 22 cpv. 1 LPGA, tale diritto è cedibile al fornitore di prestazioni.

Secondo l'art. 42 cpv. 2 LAMal, gli assicuratori e i fornitori di prestazioni possono convenire che l'assicuratore è il debitore della rimunerazione (sistema del terzo pagante). In deroga al capoverso 1, in caso di cura ospedaliera l'assicuratore è debitore della sua parte di remunerazione.

A norma dell'art. 42 cpv. 3 LAMal, il fornitore di prestazioni deve consegnare al debitore della remunerazione una fattura dettagliata e comprensibile. Deve pure trasmettergli tutte le indicazioni necessarie per poter verificare il calcolo della remunerazione e l'economicità della prestazione. Nel sistema del terzo pagante l'assicurato riceve una copia della fattura che è stata inviata all'assicuratore. In caso di cura ospedaliera, l'ospedale attesta separatamente la quotaparte del Cantone e quella dell'assicuratore. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

L'assicuratore può esigere una diagnosi precisa o ragguagli supplementari di natura medica (art. 42 cpv. 4 LAMal).

Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2).

Giusta l'art. 64 cpv. 3 LAMal, il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale.

                                   4.   Nel caso di specie l'assicuratore, tramite la decisione su opposizione, afferma che nessuna pretesa possa essere fatta valere dall'assicurata nei suoi confronti a dipendenza dei ricoveri dal 16 al 18 aprile 2009 e dal 4 al 6 giugno 2009 presso l'Ospedale __________ di __________, avendo assunto le relative fatture e chiesto all'assicurata la partecipazione ai costi come previsto dalla legge.

La ricorrente sostiene, invece, che la Cassa malati debba rifonderle la somma di Fr. 1'269.- che essa stessa ha pagato direttamente all'Ospedale in luogo e vece del suo assicuratore malattia.

Occorre dunque esaminare se, correttamente, la Cassa malati sia tenuta al pagamento dell'importo di Fr. 1'269,40 per spese di cura ed al rimborso delle spese legali di Fr. 1'658,35 che l'insorgente ha sostenuto per il tardivo pagamento di alcuni costi fatturatile direttamente dal predetto nosocomio, oltre a Fr. 280.- di spese esecutive.

Successivamente, laddove necessario, si dovrà stabilire l'importo del debito rispettivamente del credito della ricorrente.

                                   5.   Al fine di meglio comprendere questa vertenza, il Tribunale ha interpellato la Cassa malati resistente, chiedendole di allestire un dettagliato conteggio delle fatture saldate direttamente dalla ricorrente rispettivamente dall'assicuratore medesimo, volendo specificare la partecipazione ai costi addebitata all'assicurata rispettivamente il rimborso di quanto da quest'ultima versato nell'ambito del sistema del terzo garante (doc. XI).

Da questi ultimi documenti prodotti dalla Cassa malati risulta dunque che la stessa ha pagato le fatture di Fr. 2'165,90 del 26 giugno 2009 (doc. 65) e di Fr. 1'538,25 del 3 luglio 2009 (doc. 66) dell'Ospedale __________ di __________ direttamente al fornitore di prestazioni.

D'altronde, tale circostanza già risultava dai giustificativi allegati alla risposta di causa, da cui emerge che l'__________ ha inviato direttamente a CO 1 le summenzionate fatture per la diretta evasione (docc. 6 e 7).

A sua volta, poi, la Cassa malati ha informato l'assicurata che essa non doveva pagare alcunché dalle due degenze ospedaliere del 2009, giacché la partecipazione del 10% che era a suo carico (Fr. 216,60 per la degenza dal 16 al 18 aprile 2009 e Fr. 153,80 per il ricovero dal 4 al 6 giugno 2009) era stata compensata con un credito a suo favore (docc. 6 e 7).

Inoltre, il 31 luglio 2009 la Cassa malati ha versato all'assicurata gli ammontari di Fr. 904,45 (doc. 67) e di Fr. 1'142,45 (doc. 68).

Tuttavia, come risulta dall'estratto del conto bancario della ricorrente (doc. 70), il 12 agosto 2009 la stessa ha ritornato al suo assicuratore queste somme ("retour Zahlung vom 31.7.09").

Questa circostanza è stata confermata da CO 1 con una nota in calce allo specchietto riassuntivo allestito su invito del TCA (doc. 61: "Die VN hat das Guthaben für diesen beiden Rechnungen von CHF 2'046.90 am 12.8.2009 an die CO 1 zurückvergütet.").

Gli altri giustificativi prodotti si riferiscono a fatture inviate dall'__________ direttamente all'assicurata per trattamenti medici nel 2009 (doc. A24: Fr. 96,06, doc. A25: Fr. 59,05, doc. A27: Fr. 932,80 e doc. A23: Fr. 1'269,40), che l'insorgente ha saldato nel gennaio 2010 (docc. A32 e A33) soltanto dopo essere stata oggetto di una procedura esecutiva (doc. A31).

A fine aprile 2010 la Cassa malati ha quindi ricevuto dall'assicurata due di queste fatture per il rimborso, mentre le altre due fatture, mancanti, l'assicuratore le ha recuperate presso il fornitore di prestazioni (doc. A39).

Dalla tabella riassuntiva ("Zahlungsübersicht") allestita il 14 giugno 2013 (doc. 61), emerge che le fatture di Fr. 96,05 e di Fr. 59,05 che mancavano sono state rimborsate integralmente all'assicurata il 2 giugno 2010 mediante una compensazione (doc. A46), mentre le altre due fatture di Fr. 932,80 e di Fr. 1'269,40 sono state pagate al fornitore di prestazioni il 18 gennaio 2010 con parte dell'ammontare che la ricorrente ha restituito alla Cassa malati il 12 agosto 2009.

Infatti, l'importo di Fr. 1'188,15 (doc. 63) versato dall'assicuratore all'__________ (doc. A33) proviene dall'avere della ricorrente di Fr. 2'046,90 (Fr. 904,45 + Fr. 1'142,45) che essa ha rimandato alla Cassa malati, non concordando con la qualità dell'attività svolta dal medico che l'ha curata (doc. XIV). Come tale, questo pagamento ha permesso di annullare la procedura esecutiva in corso nei confronti dell'assicurata per il mancato pagamento delle quattro summenzionate fatture (doc. A31).

Inoltre, come risulta dai giustificativi prodotti (doc. 63), il credito di Fr. 2'046,90 a favore dell'insorgente è stato utilizzato dalla Cassa malati resistente per pagare anche delle partecipazioni a carico di quest'ultima.

Per quanto concerne la fattura di Fr. 96,05 del dr. med. __________ per prestazioni del 27 aprile 2009, CO 1 aveva già chiaramente dimostrato nel conteggio del 7 aprile 2010 (doc. 8) che questo importo, interamente a carico della Cassa malati, era stato accreditato sull'avere a favore dell'assicurata. Pertanto, spettava a quest'ultima, come espressamente indicato nel conteggio del 2010, pagare comunque la somma di Fr. 96,05 direttamente al fornitore di prestazioni.

Lo stesso vale per la fattura di Fr. 59,05 del dr. med. __________ per prestazioni del 19 maggio 2009 (doc. 9). Compito dell'assicurata era di pagare questa fattura al fornitore di prestazioni (art. 42 cpv. 1 LAMal) e poi di chiedere alla sua Cassa malati il rimborso della prestazione quale terzo garante.

Nel caso concreto è invece capitato il caso contrario - ciò che è andato a favore dell'assicurata -, ovvero la Cassa malati ha dapprima rimborsato all'assicurata il costo della prestazione medica e poi la ricorrente, previa una procedura esecutiva avviata dall'ospedale creditore, ha saldato la fattura al fornitore di prestazioni.

Dalla stampa delle schermate che la Cassa malati ha trasmesso al Tribunale risulta che in data 2 giugno 2010 (doc. 69) essa ha rimborsato all'assicurata l'importo di Fr. 323,25, pari alla somma degli ammontari di Fr. 59,05, di Fr. 96,05 e di Fr. 168,15 (doc. 64). Quest'ultimo importo è stato versato per errore dalla Cassa malati, che però poi non l'ha più chiesto in restituzione all'assicurata, ma le ha condonato il rimborso (doc. A46).

Anche la fattura di Fr. 932,80 per prestazioni del dottor __________ (doc. 62) è stata regolarmente riconosciuta all'assicurata e quindi la Cassa malati le ha versato il 31 luglio 2009 il 90% dell'importo totale, ossia Fr. 904,45 (doc. 67).

Lo stesso giorno l'assicuratore ha riconosciuto e versato all'interessata l'ammontare di Fr. 1'142,45, pari al costo della fattura di Fr. 1'269,40 del dr. __________ a cui è stata dedotta la partecipazione del 10% (doc. 68).

Se, quindi, la Cassa malati resistente ha correttamente riconosciuto e versato alla ricorrente tutti gli ammontari relativi alle fatture per i trattamenti medici di cui quest'ultima ha beneficiato, è a giusta ragione che l'assicurata, nell'ambito del sistema del terzo garante giusta l'art. 42 cpv. 1 LAMal, ha dovuto pagare direttamente al fornitore di prestazioni dette prestazioni.

Al riguardo, dunque, la ricorrente non può essere tutelata laddove afferma di avere dovuto pagare personalmente queste quattro fatture, proprio perché è giusto che fosse così e che, in un secondo tempo, quale terzo garante, la sua Cassa malati le abbia rimborsato il 90% o il 100% degli importi, a dipendenza dell'esaurimento della partecipazione.

Vero è che poi, però, il 12 agosto 2009 la ricorrente ha ritornato  alla sua Cassa malati gli importi di Fr. 1'142,45 e di Fr. 904,45.

Il TCA evidenzia in proposito che, come risulta dai giustificativi prodotti (doc. 63), la Cassa malati resistente non si è tuttavia arricchita indebitamente di questa somma, ma ha utilizzato questo credito di Fr. 2'046,90 a favore dell'insorgente per pagare non solo delle partecipazioni a carico di quest'ultima (doc. 63: per esempio, i Fr. 126,95, i Fr. 216,60 ed i Fr. 153,80 quali partecipazioni del 10% sulle fatture di Fr. 1'269,40, di Fr. 2'165,90 e di Fr. 1'538,25), ma anche parte (Fr. 1'188,15) del debito di Fr. 2'357,30 (doc. A31) che l'interessata aveva con l'__________ (Fr. 96,05 + Fr. 59,05 + Fr. 932,80 + Fr. 1'269,40), cosicché esso ha potuto essere estinto (doc. A31) e la procedura esecutiva annullata per intervenuto pagamento del dovuto.

In conclusione, da un lato la Cassa malati ha correttamente rimborsato all'assicurata le fatture per i trattamenti medici di aprile, maggio e giugno 2009, e d'altro lato l'Ospedale è stato regolarmente tacitato dalla ricorrente e dalla Cassa malati stessa.

Quanto l'assicurata ha ritornato alla sua Cassa malati è servito per pagare le partecipazioni a carico dell'insorgente, quindi v'è stata una compensazione da parte dell'assicuratore, senza che, dunque, all'assicurata fosse chiesto un ulteriore pagamento per fare fronte al suo obbligo di assumersi questi costi.

Di conseguenza, la pretesa di rimborso della ricorrente nei confronti della Casa malati deve essere respinta.

Medesima sorte per la richiesta di riconoscimento della somma di Fr. 1'938,35 oltre interessi del 5% dal 1° dicembre 2010 per spese legali che l'assicurata si è assunta.

Infatti, come visto, valendo il sistema del terzo garante, la ricorrente doveva pagare personalmente le fatture che l'Ospedale le ha inviato e, successivamente, doveva trasmetterle alla sua Cassa malati per ottenerne il rimborso (art. 42 cpv. 1 LAMal).

Si è detto che CO 1 ha anticipatamente rimborsato l'assicurata, senza che quest'ultima avesse prima saldato le fatture.

È quindi unicamente per scelta propria se l'assicurata ha fatto capo ad un legale per dirimere la questione con l'__________. Le spese legali ed esecutive che ne sono insorte non possono essere poste a carico della Cassa malati che, perfino, l'ha rimborsata prima del dovuto.

Il ricorso va quindi respinto.

                                   6.   Contestualmente al ricorso, l'assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I).

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

Il diritto all'assistenza giudiziaria deriva direttamente dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. e garantisce ad ogni cittadino, senza riguardo ai suoi mezzi finanziari, le stesse possibilità di stare in giudizio (DTF 125 V 36; DTF 124 I 304 consid. 2; DTF 115 Ia 193; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 30 LPamm, pag. 151; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 155, pag. 471, nota 552). Tale diritto è pure sancito espressamente dall'art. 6 cpv. 3 CEDU.

A livello cantonale, la Costituzione prevede all'art. 10 cpv. 3 che ognuno ha diritto all'assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti.

Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA, nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362, consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, n. 102 ad art. 61, pag. 788).

Per quanto concerne la procedura per le cause davanti al TCA, l'art. 28 cpv. 2 LPTCA sancisce espressamente che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (ora Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG) del 15 marzo 2011, in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2011).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che prevede che:

"  1 L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2 L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.

3 Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".

Nella fattispecie, come è emerso dalle considerazioni esposte, in virtù dell'art. 42 cpv. 1 LAMal spettava all'assicurata stessa saldare le quattro fatture di aprile, maggio e giugno 2009 dell'Ospedale __________ di __________. Solo in un secondo tempo la sua Cassa malati gliele avrebbe rimborsate in qualità di terzo garante, come poi, in effetti, ha fatto. È stato unicamente il comportamento di RI 1, semmai, ad avere creato una confusione contabile. Infatti, l'avere restituito alla sua Cassa malati gli importi che quest'ultima le ha correttamente rimborsato non è certo stato di aiuto per capire la contabilizzazione di quelle e delle seguenti fatture mediche. Ad ogni buono conto, il suo comportamento restìo a capire il sistema assicurativo svizzero l'ha portata, in modo alquanto azzardato, ad adire questo Tribunale per fare valere le proprie tesi. Tuttavia, sulla scorta della documentazione presentata, essa non aveva sin da subito alcuna chance di successo contro la decisione dell'assicuratore di non doverle più rimborsare alcunché e men che meno di assumersi delle spese legali indipendenti dal suo agire.

Alla luce di ciò, l'istanza di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti

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