Raccomandata
Incarto n. 36.2012.64 cs
Lugano 7 settembre 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 luglio 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 luglio 2012 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è affiliata presso CO 1 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
B. Il 28 dicembre 2011 l’assicurata, rappresentata da RA 1, ha inoltrato al TCA un ricorso per denegata giustizia segnalando di essere oggetto di sospensione dal pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal, ma di non aver mai ottenuto alcuna decisione in merito.
C. Con sentenza 36.2011.98 del 2 febbraio 2012 il TCA, accertata una denegata giustizia, ha condannato CO 1 ad emanare una decisione in merito alla sospensione delle prestazioni messa in atto a carico della ricorrente.
D. Con decisione formale dell’8 giugno 2012, confermata dalla decisione su opposizione dell’11 luglio 2012, l’assicuratore ha confermato la sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal per il periodo fino al 31 dicembre 2011, sulla base dell’art. 64a LAMal nella versione in vigore prima del 1° gennaio 2012 (doc. B e D).
E. Il 17 luglio 2012 RI 1, sempre rappresentata dallo RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione chiedendo il ripristino della copertura assicurativa (doc. I). La ricorrente fa in sostanza valere che il suo nominativo non è mai comparso su alcun atto formale dell’assicuratore, che quest’ultimo non ha in alcun momento quantificato lo scoperto e che la Cassa non ha mai informato l’autorità cantonale ai sensi dell’art. 64a cpv. 2 seconda frase LAMal.
F. Con risposta del 31 luglio 2012 l’assicuratore ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
G. Il 9 agosto 2012 l’insorgente ha ribadito le sue censure (doc. VII).
in diritto
in ordine
1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel merito
2. L’art. 64a LAMal, introdotto con una modifica legislativa del 18 marzo 2005, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2011, applicabile in concreto, prevedeva al cpv. 1 che se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).
Per l’art. 64a cpv. 2 LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, se, nonostante diffida, l’assicurato non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.
A norma dell’art. 64a cpv. 3 LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite durante la sospensione.
In tale contesto va ricordato che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 455, l’allora TFA aveva interpretato l’art. 9 cpv. 2 OAMal nella versione valida fino al 31 dicembre 2002, sostituito dall’art. 90 cpv. 4 OAMal dal 1° gennaio 2003 (nella versione valida fino al 31 dicembre 2005), nel senso che la sospensione remunerativa delle prestazioni termina con il pagamento di quei premi (incluse le spese accessorie) che hanno fatto l’oggetto dell’attestato di carenza di beni all’origine dell’avvio della procedura con l’autorità di assistenza sociale e della sospensione delle prestazioni.
Per l’art. 64a cpv. 4 LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, in deroga all’art. 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione. E’ fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.
Il Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5 LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011).
L'art. 90 cpv. 1 OAMal (nel testo in vigore dal 1° gennaio 2006, ritenuto come dal 1° agosto 2007 l’articolo non è più suddiviso in capoversi giacché i cpv. da 2 a 7 sono stati abrogati ed in parte integrati negli art. 105a e seguenti OAMal) prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).
I premi e le partecipazioni dovuti dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie devono essere oggetto di una diffida e di una procedura di esecuzione per debiti separate da eventuali altri pagamenti arretrati (cpv. 3, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).
Se l’assicurato è in mora con il pagamento di tre premi mensili ed è stato diffidato senza successo, deve essere avviata in merito una procedura di esecuzione per debiti, al più tardi 40 giorni dopo l’ultima diffida infruttuosa (cpv. 4, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).
Se l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati (cpv. 5, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).
Se entro tre mesi dalla comunicazione al servizio cantonale competente, quest’ultimo non ha dato il suo accordo all’assunzione dei premi arretrati, della partecipazione ai costi, nonché degli interessi di mora e delle spese di esecuzione, l’assicuratore può compensare i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto della procedura d’esecuzione nonché le relative spese di esecuzione con pretese dell’assicurato (cpv. 6, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).
Se l’assicurato che deve cambiare l’assicuratore in virtù dell’articolo 7 capoversi 3 o 4 LAMal è in mora con il pagamento al momento del passaggio al nuovo assicuratore ed è già stata decisa la sospensione delle prestazioni, quest’ultima ha effetto anche con il nuovo assicuratore. L’assicuratore precedente informa il nuovo assicuratore sulla sospensione delle prestazioni. Lo informa nuovamente non appena i premi e le partecipazioni ai costi arretrati nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione sono stati completamente saldati (cpv. 7, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).
Dal 1° agosto 2007 al 31 dicembre 2011 gli art. 105b-105d OAMal, che hanno modificato l’art. 90 OAMal, abrogando i cpv. da 2 a 7, prevedevano quanto segue:
" Art. 105b Procedura di diffida e di esecuzione
1 I premi e le partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l’assicuratore deve impartire all’assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga.
2 Se l’assicurato non paga entro il termine impartito, l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati.
3 Se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato.
Art. 105c Sospensione della presa a carico dei costi delle prestazioni
1 Se ha depositato una domanda di continuazione dell’esecuzione, l’assicuratore sospende il rimborso dei costi (sistema del terzo garante) o la rimunerazione delle prestazioni (sistema del terzo pagante).
2 La sospensione ha effetto il giorno della comunicazione. Essa si applica a tutte le fatture che pervengono all’assicuratore durante il periodo di sospensione del rimborso dei costi o della rimunerazione delle prestazioni.
3 La sospensione termina non appena sono stati pagati i premi e le partecipazioni ai costi oggetto della richiesta di continuare la procedura, nonché gli interessi di mora e le spese d’esecuzione scaduti.
4 L’assicuratore deve informare il servizio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurarsi in merito ai certificati di carenza di beni che ha ricevuto.
Sono fatte salve le disposizioni cantonali che prevedono una notifica a un altro ufficio.
5 Durante la sospensione della presa a carico delle prestazioni gli assicuratori non possono compensare le prestazioni con premi o partecipazioni ai costi loro dovuti.
6 Se garantisce la presa a carico o il rimborso forfetario dei premi, delle partecipazioni ai costi, degli interessi di mora e delle spese d’esecuzione irrecuperabili, il Cantone può convenire con uno o più assicuratori le condizioni alle quali gli assicuratori rinunciano a sospendere la presa a carico dei costi.
Art. 105d Cambiamento di assicuratore in caso di mora
1 L’assicurato è in mora ai sensi dell’articolo 64a capoverso 4 della legge a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui all’articolo 105b capoverso 1.
2 Se l’assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l’assicuratore deve informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima della scadenza del termine di disdetta o le spese d’esecuzione accumulate fino a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto termine.
3 Se le somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenute all’assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta, quest’ultimo deve informare l’assicurato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto nell’articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge.”
Da rilevare che le disposizioni transitorie relative alla modifica del 27 giugno 2007 prevedono, al cpv. 3, che l’articolo 105b capoversi 1 e 2 non si applica ai premi scaduti prima del 1° agosto 2007 e alle partecipazioni ai costi delle prestazioni fornite prima del 1° agosto 2007, mentre per il cpv. 4 l’articolo 105c capoverso 2 non si applica alle sospensioni della presa a carico delle prestazioni esistenti il 1° agosto 2007. Infine, il cpv. 5 prevede che i premi e le partecipazioni ai costi, nonché gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non pagati, scaduti prima del 1° gennaio 2006, non impediscono un cambiamento di assicuratore.
Va infine evidenziato che con il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore una ulteriore modifica (del 19 marzo 2010) dell’art. 64a LAMal e degli art. 105b e seguenti OAMal (cfr. RU 2011 pag. 3523 e seguenti). In particolare il nuovo art. 64a LAMal, non applicabile al caso di specie, ha il seguente tenore:
" 1 Se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).
2 Se, nonostante la diffida, l’assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l’assicuratore deve richiedere l’esecuzione. Il Cantone può esigere che l’assicuratore comunichi all’autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.
3 L’assicuratore comunica all’autorità cantonale competente il nome degli assicurati interessati nonché, per ogni debitore, l’importo complessivo dei crediti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (premi e partecipazioni ai costi in arretrato, interessi di mora e spese di esecuzione) per i quali, durante il periodo considerato, è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente. L’assicuratore chiede all’organo di revisione designato dal Cantone di confermare l’esattezza dei dati che ha comunicato al Cantone e trasmette la conferma a quest’ultimo.
4 Il Cantone assume l’85 per cento dei crediti oggetto della comunicazione di cui al capoverso 3.
5 L’assicuratore conserva gli attestati di carenza di beni e i titoli equivalenti sino al pagamento integrale dei crediti in arretrato. Non appena l’assicurato ha saldato in tutto o in parte il debito verso l’assicuratore, questi restituisce al Cantone il 50 per cento dell’importo ricevuto dall’assicurato.
6 In deroga all’articolo 7, l’assicurato in mora non può cambiare assicuratore finché non ha pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione. È fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.
7 Gli assicurati che nonostante l’esecuzione non pagano i premi possono essere registrati dai Cantoni in un elenco accessibile unicamente ai fornitori di prestazioni, ai Comuni e al Cantone interessato. Su notificazione del Cantone, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni fornite a questi assicurati, salvo nei casi d’urgenza medica, e informa l’autorità cantonale competente della sospensione delle prestazioni e dell’annullamento di tale sospensione dopo il pagamento dei crediti in arretrato da parte degli assicurati.
8 Il Consiglio federale stabilisce i compiti dell’organo di revisione e designa i titoli considerati equivalenti all’attestato di carenza di beni. Disciplina le modalità relative alla procedura di diffida e di esecuzione, alla comunicazione dei dati ai Cantoni da parte degli assicuratori, nonché ai versamenti dei Cantoni agli assicuratori.
9 Il Consiglio federale emana disposizioni relative al mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi per le persone tenute ad assicurarsi residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.”
Le disposizioni transitorie, in vigore dal 1° gennaio 2012, prevedono:
" 1 L’assicuratore rimunera le prestazioni all’assicurato (terzo garante), al fornitore di prestazioni (terzo pagante) o al Cantone che assume:
a. i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato scaduti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica per i quali è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente; e
b. gli interessi di mora e le spese di esecuzione scaduti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica.
2 Se il Cantone non assume i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato scaduti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica per i quali è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente, la sospensione delle assunzioni dei costi delle prestazioni conformemente al diritto anteriore è mantenuta e le prestazioni fornite sino all’entrata in vigore della presente modifica non sono rimborsate.
Non appena l’assicurato ha pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione, l’assicuratore assume i costi delle prestazioni fornite.”
Abbondanzialmente si rileva che il Consiglio di Stato nel Messaggio 6534 del 28 settembre 2011 sulla modifica della “Legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997: assicurati morosi, sospesi e insolventi”, ha affermato, a pag. 3-4, che:
" (…)
Al di là dell’importante aumento dei costi determinato dalla nuova normativa federale – motivo di preoccupazione da parte del Cantone – l’abolizione della sospensione, tramite l’intervento statale, ha il pregio di permettere, dal 1° gennaio 2012, l’”azzeramento” della situazione pregressa, attraverso la riattivazione delle coperture assicurative di tutti gli assicurati sospesi sino ad allora. La riammissione non cancellerà il debito precedentemente maturato dall’assicurato, ma gli permetterà di “ripartire da zero” e di mettersi in regola nel futuro, senza essere condizionato dai debiti accumulati nel passato.” (sottolineatura del redattore)
Va ancora rammentato che con sentenza 36.2009.177 del 28 aprile 2010, confermata da una successiva sentenza 36.2010.65 del 31 maggio 2010, questo TCA, nella composizione a Tribunale completo, ha stabilito che gli art. 64a cpv. 1 LAMal e 105b OAMal non hanno introdotto una nuova forma di procedura esecutiva in deroga alla LEF ma hanno regolato in maniera più precisa le modalità della procedura da adottare in caso di premi e partecipazioni ai costi in arretrato (DTF 131 V 147). In quell’occasione il TCA ha evidenziato che l’assicuratore, prima di far spiccare il precetto esecutivo, oltre al richiamo, è tenuto a diffidare l’assicurato assegnandogli un ultimo termine di 30 giorni che, pur essendo un termine d’ordine, va rispettato laddove l’assicuratore intende anche sospendere il pagamento delle prestazioni del proprio assicurato moroso sulla base del debito escusso. Se il termine di 30 giorni non viene indicato nella diffida, l’importo dovuto può comunque essere oggetto di esecuzione.
3. Non va poi dimenticato che questo Tribunale ha già avuto modo più volte di ribadire (cfr., fra le tante, le sentenza 36.2012.13 del 24 aprile 2012 e 36.2011.56 del 3 ottobre 2011) che la misura della sospensione del pagamento delle prestazioni LAMal è una delle più gravi e più incisive dell’intero sistema delle assicurazioni sociali giacché priva l’assicurato del diritto alle cure. A questo proposito val qui la pena di riprendere un passaggio dell’articolo del prof. Adriano Previtali dell’Università di Friborgo: “De l’impraticabilité constitutionnelle du “principe de la praticabilité”? L’exemple du droit social”, in SZS 53/2009 pag. 200 e segg (213) ove si indica che:
" Les effets de l’art. 64 a LAMal vont donc bien au-delà de l’objectif originaire recherché par le législateur d’en finir avec les mauvais payeurs solvables qui profitaient du mécanisme de solidarité institué par la loi. Force est donc de constater que la mesure entraîne l’exclusion du droit aux soins d’un nombre important de personnes dont la «seule» faute est de disposer d’un bas revenu. Cette situation apparaît clairement anticonstitutionnelle. D’une part, l’art. 64 a LAMal crée une véritable discrimination dans l’accès aux soins qui repose uniquement sur un critère censitaire, ce qui est contraire à l’art. 8 al. 2 Cst. D’autre part, l’art. 64 a LAMal remet en question le principe de l’universalité des droits humains et en particulier le principe du droit aux soins qui est protégé par la liberté personnelle et par l’art. 8 CEDH.
Les effets pervers de l’application de l’art. 64 a LAMal sont aussi dus à la volonté de trouver une procédure d’application de la norme facilement praticable. …"
Il TCA ha pertanto sempre evidenziato che la procedura prevista dall’art. 64a LAMal deve essere seguita correttamente ed ha stabilito, analogamente a quanto vale per l’assicurazione malattia privata, che la diffida che non indica le conseguenze del mancato adempimento degli obblighi è irregolare e non può produrre gli effetti che non sono stati citati (cfr., fra le tante, sentenza 36.2012.13 del 24 aprile 2012; sentenza 36.2011.60 del 27 dicembre 2011 e sentenza 36.2011.61+63 del 27 dicembre 2011).
Questo Tribunale ha applicato analogeticamente la giurisprudenza emanata dal TF in relazione con l’art. 20 LCA e pubblicata in DTF 128 III 186. In quell’occasione l’Alta Corte ha stabilito che la diffida prevista dall'art. 20 cpv. 1 LCA, con cui l'assicuratore diffida il debitore a pagare entro quattordici giorni il premio scaduto, deve indicare tutte le conseguenze della mora e cioè non solo la sospensione della copertura assicurativa a partire dalla scadenza del termine di cui all'art. 20 cpv. 3 LCA, ma anche il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto rispettivamente la presunzione di tale recesso secondo l'art. 21 cpv. 1 LCA.
Al consid. 2e il TF ha rammentato:
« La cour cantonale n'a ainsi pas tort lorsqu'elle affirme que, selon une
interprétation téléologique aussi bien qu'historique, c'est avant tout dans le souci de protéger l'assuré de la suspension de l'obligation de l'assureur, et non pas tant de la résiliation de son contrat, que le législateur a prévu l'observation de formes strictes pour la sommation. Il n'en demeure pas moins que l'exigence d'une sommation écrite et rappelant les conséquences du retard a été introduite dans un but de protection de l'assuré. Or si celui-ci est averti uniquement de ce que, à défaut de paiement dans un délai de quatorze jours, l'obligation de l'assureur est suspendue (pour ne reprendre effet qu'à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais), il ne saurait imaginer - l'avertissement incomplet étant au contraire de nature à l'induire en erreur sur ce point - que dès l'expiration du délai, l'assureur est en droit de se départir du contrat. Dès lors que la naissance de ce droit formateur de l'assureur - dont la loi, dans un but de protection de l'assuré (cf. le Message précité, p. 317), présume l'exercice à défaut de poursuite par l'assureur dans les deux mois - présuppose la demeure du débiteur et constitue ainsi indubitablement une conséquence de cette demeure, la sommation doit en informer le débiteur en vertu de l'art. 20 al. 1, 2e phrase, LCA.
f) Il résulte de ce qui précède que la défenderesse n'a pas pu valablement résilier le contrat d'assurance ensuite d'une sommation qui n'informait pas la demanderesse sur cette conséquence du retard. L'arrêt entrepris, qui viole le droit fédéral, doit ainsi être réformé dans le sens sollicité par la demanderesse. »
Analogamente, nella diffida prevista dall’art. 64a LAMal e con la quale viene assegnato un termine di 30 giorni per il pagamento del debito, vanno indicate, a protezione dell’assicurato, tutte le conseguenze del mancato versamento dell’arretrato ed in particolare il rischio di vedersi sospeso il pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal.
Ciò vale a maggior ragione nell’ambito di un’assicurazione sociale obbligatoria come quella in esame, la cui sospensione esclude, di principio, la persona, toccata da una delle più gravi misure conosciute in ambito assicurativo, dall’accesso alle cure.
4. Va ancora evidenziato che nella sentenza 36.2011.98 del 2 febbraio 2012 questo Tribunale ha già rilevato che:
" In concreto RI 1 ha lamentato la mancata intimazione di decisioni formali con la conseguenza di essersi vista bloccare le prestazioni dell’assicurazione di base da parte di CO 1. La ricorrente ha evidenziato, con sostanziale conferma da parte del rappresentante della cassa, come le decisioni in discussione non fossero comunque corrette siccome modificate come descritto nel verbale d’udienza. Non solo, la cassa ha ribadito di essersi rivolta sempre al “capofamiglia”, concetto questo che sfugge ad una definizione giuridica. In merito al concetto di capofamiglia si veda la bozza di messaggio relativa alla modifica dell’autorità parentale pubblicato in
http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/gesetzgebung/elterlichesorge/bot-i.pdf dove il Consiglio federale ricorda come:
I genitori con autorità parentale congiunta costituiscono insieme il «capofamiglia» e rispondono solidalmente per la condotta illecita dei figli (art. 333 cpv. 1 CC). Terzi possono partire dal presupposto che i genitori con autorità parentale congiunta agiscano di comune accordo (art. 304 cpv. 2 CC). “
I coniugi insieme sono il capofamiglia a livello civile per quanto attiene la responsabilità verso terzi per i figli. Non vi è più, e da tempo per fortuna, una subordinazione della moglie al marito ed una piena ed esclusiva rappresentanza del marito per l’intera famiglia. La rappresentanza dell’unione coniugale verso i terzi avviene a cura di entrambe i coniugi per i bisogni correnti. Per gli altri bisogni la rappresentanza deve essere autorizzata dall’altro coniuge o dal giudice come ricorda l’art. 166 CCS. Ora di questi aspetti semmai CO 1 dovrà tenere conto per l’emanazione della decisione formale che, con questo giudizio, le viene imposta.
La signora RI 1 non si è vista recapitare una decisione formale che le sospendeva le prestazioni, se una decisione riguardante tutta la famiglia ed emanata con i crismi della legge è stata intimata al solo marito CO 1 potrà – con una decisione formale – specificare la circostanza, giustificarla giuridicamente e rifiutare la riammissione ex tunc alla copertura assicurativa della signora. Le domande di RI 1 ad CO 1 appaiono molto chiare e l’assicuratore avrebbe dovuto, a fronte della richiesta insistente e precisa, evaderle mediante una decisione formale. Quanto agli atti, ossia le scarne e poco comprensibili decisioni prodotte, ambigue e senza l’indicazione di importi, decisioni che non è dato a sapere a chi siano state intimate e con quali modalità, non possono costituire validi provvedimenti per sottrarsi all’obbligo di emanare una decisione sulla sospensione. La ricorrente indica di non averle ricevute e che le stesse non esplicano effetti. Tocca ad CO 1, con un provvedimento, determinarsi in merito. In questo atto l’assicuratore è chiamato a decidere se o meno riammettere alla copertura la signora RI 1, semmai da quando, se invece le decisioni che reputa di avere notificato alla signora RI 1 sono state intimate regolarmente ed efficacemente e quindi la sospensione possa essere confermata con indicazione della relativa data. Si ribadisce che CO 1 non può sottrarsi all’emanazione di un provvedimento sostenendo di avere già emanato precise decisioni sul tema, semmai così fosse l’assicuratore potrà, come accennato, confermare il suo pregresso provvedimento ed indicare che, le argomentazioni addotte dalla qui ricorrente non sono tali da indurla a rivedere il suo blocco.”
Va ancora segnalato, come già rilevato nella sentenza 36.2011.96 del 30 marzo 2012, per quanto concerne il fatto che le comunicazioni relative alla sospensione del pagamento delle prestazioni LAMal sarebbero già state trasmesse al marito, quale “capofamiglia”, che il TCA ha stabilito:
" Una misura così incisiva e grave per la vita di una persona, necessita, a non averne dubbio, una notifica personale. Certo, l’art. 166 cpv. 1 CC prevede che durante la vita comune ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia. Tuttavia nell’ambito della notifica della decisione della sospensione delle prestazioni derivanti dalla LAMal questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che “ tutte le decisioni sono indirizzate solo ed unicamente al marito, per cui mal si comprende come la sospensione dal pagamento delle prestazioni LAMal, che comportano gravi conseguenze soprattutto per la moglie, malata di cancro e che necessita di cure, possa toccare entrambi i coniugi” (cfr. la già citata sentenza 36.2005.218 del 13 febbraio 2006, consid. 7).
Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie dove, come si vedrà meglio in seguito, nei richiami, nei solleciti, nelle sollecitazioni, nelle minacce di sospensione, nelle decisioni formali emesse prima del 20 maggio 2011 e nei precetti esecutivi il nome della moglie, peraltro mai escussa personalmente (cfr. verbale di udienza, doc. VIII), non figura neppure.
Per cui, eventuali scritti indirizzati unicamente al marito, nell’ambito della sospensione delle prestazioni, non esplicano alcun effetto nei confronti della ricorrente.”
5. Nel caso di specie oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicuratore ha seguito correttamente la procedura prevista dall’art. 64a LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011 e se la sospensione, in vigore fino a tale data, va mantenuta.
L’insorgente, oltre a lamentare la mancata notifica personale delle decisioni e l’assenza di una quantificazione precisa degli importi dovuti, sostiene che l’assicuratore non ha mai segnalato all’autorità cantonale la sua sospensione, violando in questo modo crassamente l’art. 64a cpv. 2 LAMal.
Da parte sua l’assicuratore sostiene che l’interessata ha ricevuto gli invii, perlomeno per il tramite del marito, chiamato impropriamente “capofamiglia”, afferma che gli ammontari dovuti risultano dagli scritti allegati alla decisione formale e sostiene di aver segnalato la sospensione dell’intera famiglia all’allora UAM, rispettivamente alla Cassa cantonale di compensazione
6. Circa la notifica delle decisioni, l’assicuratore ha prodotto alcuni atti, ora al vaglio del Ministero Pubblico ticinese (cfr. sentenza 36.2011.98 del 2 febbraio 2012), su cui la ricorrente figura quale destinataria degli invii.
Ora, a prescindere dall’aspetto penale della vicenda, che non ha alcun influsso sull’esito del presente procedimento, rilevato che la ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto, nelle date ivi indicate (4 dicembre 2006 [doc. 2]; 14 maggio 2007 [doc. 4]; 4 giugno 2007 [doc. 6]; 26 ottobre 2010 [doc. 11]), i predetti invii, spettava all’assicuratore comprovare l’avvenuta notifica.
Infatti, per quel che concerne più precisamente la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione, per giurisprudenza l'onere della prova incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6; cfr. pure Donzallaz, op. cit., n. 1263 segg.). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46).
Nel caso di specie l’assicuratore non ha comprovato l’avvenuta notifica personale alla ricorrente di decisioni di sospensione prima dell’avvio della procedura nel corso del 2011. Ne segue che, in assenza di qualsiasi indizio, questo TCA deve concludere che all’assicurata non è mai stato notificato alcunché (cfr. doc. 16).
Circa le decisioni trasmesse al marito (cfr. anche sentenza 36.2011.98 del 2 febbraio 2012), va rammentato che questo Tribunale, da ultimo con sentenza 36.2011.96 del 30 marzo 2012, ha ribadito che una misura così incisiva e grave per la vita di una persona quale la sospensione dal pagamento delle prestazioni LAMal che priva, tranne in casi particolari, l’assicurato dell’accesso alla cure, necessita, a non averne dubbio, una notifica personale. L’art. 166 cpv. 1 CC prevede infatti che durante la vita comune ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia. Tuttavia nell’ambito della notifica della decisione della sospensione delle prestazioni derivanti dalla LAMal questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che “ tutte le decisioni sono indirizzate solo ed unicamente al marito, per cui mal si comprende come la sospensione dal pagamento delle prestazioni LAMal, che comportano gravi conseguenze soprattutto per la moglie, malata di cancro e che necessita di cure, possa toccare entrambi i coniugi” (cfr. la già citata sentenza 36.2005.218 del 13 febbraio 2006, consid. 7).
Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie dove negli atti indirizzati al marito il nome della moglie non figura neppure.
Non si può del resto ritenere che le decisioni formali, indirizzate esclusivamente al marito (doc. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13), si riferiscano anche ai debiti della moglie. Da un’attenta lettura delle medesime emerge infatti che lo stesso assicuratore ha indicato quale debitore il solo marito, inserendo la sua sola data di nascita ed affermando testualmente che “in data odierna lei non ha ancora pagato i premi arretrati a suo carico. Le autorità di assistenza sociali sono state informate in merito a tali arretrati” (doc. 1, cfr. anche doc. 3 e 5, ecc.; sottolineature del redattore). L’assicuratore si rivolge unicamente al marito ed indica solo i suoi debiti, peraltro senza neppure quantificarli, affermando di aver segnalato la fattispecie all’autorità cantonale. Ora, ritenuto che quest’ultima non ha ricevuto alcunché circa un’eventuale sospensione dal pagamento delle prestazioni della ricorrente, significa che solo i debiti del marito erano oggetto delle citate procedure (cfr. del resto la lettera del 16 febbraio 2011 all’allora UAM [doc. 12], dove figura il solo marito quale debitore, dove viene indicata la sua sola data di nascita e dove l’assicuratore afferma che “come dalla vostra gentile richiesta, allegati alla presente, vi inoltriamo i dettagli delle pratiche scoperte a carico del signor (ndr: al singolare) __________ con le relative polizze di versamento”; sottolineature del redattore).
Per cui le decisioni notificate al marito, non hanno alcun effetto, in ambito di sospensione, per la ricorrente.
Ma vi è di più. Infatti nelle decisioni l’assicuratore non ha indicato gli importi precisi alla base della sospensione e non ha segnalato la misura all’autorità competente. Agli atti non sono inoltre nemmeno state prodotte le eventuali diffide o gli eventuali richiami che devono essere notificati alla persona che potrebbe essere toccata da una delle più gravi misure (se non la più grave) conosciuta nell’ambito delle assicurazioni sociali, la quale deve essere resa attenta delle conseguenze dei suoi atti. In particolare, circa gli importi che l’assicuratore afferma essere contenuti negli scritti allegati alla decisione formale, va evidenziato che essi sono incomprensibili giacché, ancora una volta, fanno riferimento al solo marito (cfr. allegato al doc. D), non è chiaro in che misura gli importi contengano anche eventuali debiti della ricorrente e non le permettono di conseguenza di poter procedere con il pagamento degli arretrati personali e di vedersi ripristinata la copertura assicurativa. Infatti va rammentato che in DTF 129 V 455, applicando il vecchio diritto, ma il cui principio è tuttora valido, l’Alta Corte ha affermato che la sospensione termina con il pagamento di quei premi [incluse le spese accessorie] che hanno fatto l’oggetto dell’attestato di carenza beni all’origine dell’avvio della procedura [cfr. consid. 2.3: “Ein Leistungsaufschub und die damit einhergehende subsidiäre Leistungspflicht der zuständigen Sozialhilfebehörde rechtfertigt sich nur für Beitragsausstände, welche in einem bestimmten Verlustschein verkörpert und der Sozialhilfebehörde so urkundenmässig ausgewiesen zugegangen sind“]). Inoltre, anche per l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante diffida, l’assicurato non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente. Infine, per l’art. 105c cpv. 3 OAMal la sospensione termina non appena sono stati pagati i premi e le partecipazioni ai costi oggetto della richiesta di continuare la procedura, nonché gli interessi di mora e le spese d’esecuzione scaduti.
In concreto, non conoscendo l’importo personale dell’arretrato, la ricorrente non può procedere direttamente al pagamento dell’eventuale proprio debito personale, subordinandola di fatto al marito. Ciò che, nel diritto svizzero, è inammissibile.
L’assicuratore, afferma inoltre che già solo a seguito del mancato pagamento del premio dovuto l’assicurato, per legge, è “soggetto a sospensione”.
La circostanza che se un assicurato non paga il premio, può essere sospeso, non significa comunque che ciò avviene automaticamente. L’assicuratore, come già spiegato in precedenza ed in numerose sentenze alla medesima Cassa, vista la gravità della misura, la quale, del resto, è stata riconosciuta dal medesimo legislatore che nel frattempo ha modificato le norme, deve infatti rispettare pedissequamente tutta la procedura.
Vi è infine un ulteriore motivo per annullare la sospensione, e meglio la mancata comunicazione della sospensione del pagamento delle prestazioni LAMal all’autorità cantonale competente. Il 9 dicembre 2011 la Cassa cantonale di compensazione ha affermato di non aver “mai ricevuto un avviso di sospensione a nome dell’assicurata in oggetto” (doc. F), ossia la ricorrente. Questa circostanza è stata confermata il 18 giugno 2012 (doc. F).
Circa la mancata notifica della sospensione all’autorità cantonale competente, con sentenza 36.2011.96 del 30 marzo 2012, cresciuta incontestata in giudicato, in un caso analogo al presente, dove l’assicurata si lamentava del fatto di essere stata sospesa malgrado non avesse ricevuto personalmente alcuna decisione di sospensione, indirizzate tutte al marito, e sosteneva che l’assicuratore non aveva comunque notificato la sua sospensione all’allora UAM, il TCA ha rilevato che:
" Ora, a prescindere dalla circostanza che anche l’unica decisione che è effettivamente pervenuta alla ricorrente per il tramite del proprio curatore (e che non è stata contestata nel termine di 30 giorni), come si vedrà meglio in seguito, è stata adottata senza seguire pedissequamente il contenuto dell’art. 64a LAMal, va evidenziato che l’assicuratore ha completamente omesso di notificare all’autorità cantonale competente (l’allora UAM), in applicazione dell’art. 64a cpv. 2 LAMal, la sospensione dal pagamento delle prestazioni LAMal (doc. H).
Questa notifica è fondamentale in primo luogo per permettere alla persona assicurata, malgrado la sospensione del pagamento delle prestazioni, di poter comunque accedere alle cure mediche (grazie all’intervento dell’autorità cantonale la quale poteva decidere se pagare gli arretrati per permettere, ad esempio ai malati cronici, un accesso alle cure senza restrizioni), se date le condizioni poste dalla legge (cure di prima necessità conformemente all’art. 43 Reg. LCAMal in vigore dal 1° gennaio 2008). L’autorità cantonale poteva attivarsi segnalando il caso al Comune di domicilio o promuovendo l’intervento di associazioni ed enti specifici (cfr. l’art. 40 Reg. LCAMal in vigore dal 1° gennaio 2008), oppure favorire il rientro delle persone sospese nella cerchia delle persone assicurate anche pagando direttamente i crediti nei confronti degli assicuratori malattie (cfr. art. 42 Reg. LCMal nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2008).
A questo proposito, il Consiglio federale, nel Messaggio del 26 maggio 2004 concernente la revisione parziale della legge federale sull’assicurazione malattie (Riduzione dei premi) e il decreto federale sui sussidi federali nell’assicurazione malattie, pubblicato in FF 2004 pag. 3869 e seguenti, circa l’art. 64a cpv. 2 LAMal ha affermato che “il capoverso 2 secondo periodo garantisce che le autorità cantonali siano informate tempestivamente in merito ai pagamenti dovuti dagli assicurati in mora. Questa disposizione serve inoltre a proteggere la persona assicurata.” (sottolineatura del redattore).
Nel caso di specie tutto ciò non è avvenuto e l’autorità cantonale era all’oscuro della sospensione dal pagamento della prestazione nei confronti dell’insorgente. La segnalazione non è avvenuta né prima dell’entrata in vigore il 1° gennaio 2008 delle citate norme del Reg. LCAMal (ma la segnalazione era già obbligatoria in virtù dell’art. 64a cpv. 2 LAMal), né successivamente (allorché l’assicuratore rileva di aver emesso una decisione anche il 3 marzo 2008).
Per cui la sospensione delle prestazioni LAMal non poteva avere effetto alcuno nei confronti di una persona mai segnalata espressamente all’autorità competente.
Già solo per questo motivo la sospensione dal pagamento delle prestazioni LAMal nei confronti della ricorrente va annullata e il pagamento ripristinato con effetto retroattivo.”
Quanto appena esposto vale, per i medesimi motivi, anche per la qui insorgente. Infatti, la sospensione delle prestazioni LAMal non può avere effetto alcuno nei confronti di un’assicurata i cui dati non sono mai stati trasmessi all’autorità competente cantonale. Non avendola segnalata né all’allora UAM, né alla Cassa cantonale di compensazione, la ricorrente non è stata messa nelle condizioni di far capo alle procedure previste dal Cantone Ticino per permettere agli assicurati morosi di rientrare nella cerchia degli assicurati o perlomeno di beneficiare, in caso di bisogno effettivo, delle strutture previste a questo scopo. Ciò è inammissibile.
7. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va accolto, la decisione impugnata va annullata e va ripristinata la copertura dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie con effetto retroattivo.
Alla ricorrente, rappresentata da una persona cognita in materia, vanno assegnate le ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è annullata ed è ripristinata la copertura dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie con effetto retroattivo di RI 1.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CO 1 verserà alla ricorrente fr. 1'200.-- (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti