Raccomandata
Incarto n. 36.2011.75 TB
Lugano 21 febbraio 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22 settembre 2011 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
Aa. Nel 2010 RI 1 era affiliata presso la Cassa malati CO 1 per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per malattia e infortunio con una franchigia di Fr. 300.-, corrispondente ad un premio mensile netto di Fr. 372,20 (doc. 2).
Ab. A seguito della comunicazione da parte della Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni (doc. 5) che l'assicurata aveva diritto alla riduzione del premio LAMal, il 3 aprile 2010 (doc. 3) la Cassa malati ha trasmesso all'assicurata una nuova polizza assicurativa, in cui le comunicava che il nuovo premio mensile netto a suo carico era di Fr. 73,85, stante la concessione dell'aiuto statale di Fr. 298,35.
Il 10 aprile 2010 (doc. 6) l'assicuratore ha quindi emesso un nuovo conteggio dei premi da gennaio a maggio 2010 tenendo conto delle modifiche intercorse e ha compensato il risultante credito di Fr. 375,15 (Fr. 298,35 [sussidio cantonale] x 4 mesi - Fr. 73,85 [premio netto maggio 2010] - Fr. 372,20 [premio mensile intero di febbraio 2010] - Fr. 372,20 [premio mensile intero di marzo 2010]) con la prossima fattura di premi.
Ac. Il 26 luglio 2010 (doc. 8) la Cassa malati ha poi comunicato all'interessata una (nuova) modifica dei premi, nel senso che il suo diritto alla riduzione dei premi era in realtà di Fr. 16,60 al mese (doc. 5).
Infatti, con conteggio del 10 luglio 2010 (doc. 9) l'assicuratore ha ricalcolato in Fr. 2'327,85 l'importo totale dei premi LAMal dovuto dall'assicurata per il periodo gennaio-agosto 2010 (Fr. 355,60 [premio corretto agosto 2010] + Fr. 1'972,25 [modifica della riduzione dei premi da gennaio a luglio 2010]) e ne ha preteso il pagamento entro il 31 agosto 2010.
Ad. L'assicurata non ha dato seguito neppure all'ingiunzione di pagamento del 23 ottobre 2010 (doc. 10), così il 30 gennaio 2011 (doc. 11) l'assicurazione malattia ha avviato una procedura esecutiva sfociata nel precetto esecutivo n. __________ dell'8 febbraio 2011 (doc. 13) spiccato dall'Ufficio __________ di __________ per un importo dovuto di Fr. 2'327,85 oltre interessi del 5% dal 31 agosto 2010 e Fr. 80.- di spese per i premi non pagati da gennaio ad agosto 2010. La debitrice si è opposta a questo PE.
B. Con la decisione del 17 marzo 2011 (doc. 14) la Cassa malati ha rigettato l'opposizione, confermando l'obbligo dell'assicurata di pagare entro 30 giorni i premi di Fr. 2'327,85, le spese di Fr. 80.- e gli interessi maturati pari a Fr. 63,15.
C. Anche l'opposizione del 27 marzo 2011 (doc. 15), con cui tuttavia l'assicurata ha riconosciuto di dovere tale importo ma di non essere in grado di farvi fronte se non con rateizzazioni di Fr. 50.- al mese, è stata respinta dall'assicuratore con la decisione su opposizione del 22 settembre 2011 (doc. A1).
La Cassa malati ha riassunto la fattispecie evidenziando che a seguito dell'errore di computo dell'importo accordato dal Cantone per la riduzione del premio LAMal, effettivamente essa ha inizialmente stabilito in Fr. 73,85 il premio netto dovuto dall'assicurata, mentre in realtà esso ammontava a Fr. 355,60, giacché l'aiuto cantonale previsto a suo favore era di Fr. 16,60 e non, come erroneamente ritenuto nell'aprile 2010, di Fr. 298,35.
Pertanto, considerati i premi già pagati dall'interessata (Fr. 372,20 [gennaio 2010] + Fr. 372,20 [febbraio 2010] + Fr. 73,85 [giugno 2010] + Fr. 73,85 [luglio 2010] = Fr. 892,10) e l'importo invece teoricamente dovuto per i premi da gennaio ad agosto 2010 (Fr. 355,60 x 8 mesi + Fr. 375,15 [rimborsati all'assicurata in base al conteggio del 10 aprile 2010] = Fr. 3'219,95), la somma ancora scoperta per gennaio-agosto 2010 è di Fr. 2'327,85.
Ne discende che l'assicurata va condannata al pagamento di Fr. 2'327,85 oltre alle spese di Fr. 80.- per i vari solleciti ed agli interessi di mora del 5%, con conseguente rigetto dell'opposizione dell'assicurata al PE n. __________ per l'importo preteso.
D. Con ricorso del 3 ottobre 2011 (doc. I) RI 1 ha evidenziato che a seguito di un errore della sua Cassa malati, ora ella si trova a dovere fare fronte a degli arretrati importanti, che però non riesce a saldare vista la sua precaria situazione finanziaria, tanto che ha proposto di rimborsare la somma dovuta con rate mensili di Fr. 50.- l'una, ma l'assicuratore non ha accettato.
Il 13 ottobre 2011 (doc. IIIbis) la Cassa malati ha sottoposto alla ricorrente un piano di rimborso in sei rate da Fr. 423,50, a cui la debitrice non ha dato seguito non avendone i mezzi (doc. III).
E. Nella risposta del 26 ottobre 2011 (doc. V) la Cassa malati ha proposto di respingere il ricorso e ha confermato la decisione impugnata, adducendo sostanzialmente le medesime motivazioni ivi esposte e ribadendo infine l'impossibilità di accordare una rateizzazione del debito alle condizioni proposte dalla ricorrente.
F. Nello scritto del 2 novembre 2011 (doc. VII) l'assicurata ha spiegato come si è giunti - senza sua colpa, ma di CO 1, che ha così cagionato anche le spese ora accollatele - al mancato pagamento della somma pretesa dall'assicuratore. La ricorrente ha poi specificato i suoi redditi (Fr. 1'040.- [rendita d'invalidità] + Fr. 2'100.- [contributi alimentari dell'ex marito]) e le sue spese mensili (Fr. 1'750.- [affitto] + Fr. 50.- [posteggio] + Fr. 392.- [Cassa malati] + Fr. 250.- [luce e telefono] + Fr. 50.- [partecipazione a spese mediche] + Fr. 250.- [tasse e AVS] + Fr. 80.- [benzina]), concludendo che con i Fr. 320.- che le restano per vivere ogni mese non le è possibile saldare il debito verso la sua Cassa malati come da essa preteso, se non con Fr. 50.- al mese.
L'assicuratore non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VIII).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a giusta ragione la Cassa malati CO 1 ha preteso dalla ricorrente il pagamento dei premi LAMal per l'anno 2010 (da gennaio ad agosto), oltre alle spese amministrative cagionate ed agli interessi maturati dal 31 agosto 2010, così pure le spese esecutive.
3. Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).
L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l'insieme degli assicuratori (cpv. 2).
Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (giovani adulti; cpv. 3).
Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.
La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2).
Giusta l'art. 64 cpv. 3 LAMal, il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale.
A norma dell'art. 64a cpv. 1 LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).
L'art. 90 OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
A norma dell'art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.
Per l'art. 105b cpv. 1 OAMal, anch'esso nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 e applicabile in concreto, i premi e le partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l'assicuratore deve impartire all'assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga.
L'art. 105b cpv. 2 OAMal prevede che se l'assicurato non paga entro il termine impartito, l'assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati.
Per l'art. 105b cpv. 3 OAMal se l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
Come rammenta l'art. 105d cpv. 1 OAMal sul cambiamento di assicuratore in caso di mora, l'assicurato è in mora ai sensi dell'articolo 64a cpv. 4 LAMal a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui all'art. 105b capoverso 1.
Per l'art. 105d cpv. 2 OAMal, se l'assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l'assicuratore deve informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima della scadenza del termine di disdetta o le spese d'esecuzione accumulate fino a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto termine.
Giusta l'art. 105d cpv. 3 OAMal, se le somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenute all'assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta, quest'ultimo deve informare l'assicurato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto nell'articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge.
4. Nel caso di specie l'assicuratore, tramite la decisione su opposizione, chiede il pagamento di un importo di Fr. 2'327,85 su cui maturano gli interessi di mora del 5% dal 31 agosto 2010, di Fr. 80.- per spese amministrative e di Fr. 70.- per spese esecutive.
È vero, la Cassa malati ha commesso un errore nel mese di aprile 2010, quando le è stato comunicato dal competente ufficio cantonale per la verifica del diritto alla riduzione dei premi (Cassa cantonale di compensazione) che anche la ricorrente rientrava fra questi beneficiari. Tuttavia, l'assicuratore malattia ha erroneamente computato all'assicurata un sussidio di Fr. 298,35 al mese, anziché la cifra di Fr. 16,60 prevista dal Cantone Ticino.
Ciò ha comportato che per i mesi di maggio, giugno e luglio 2010 (doc. 6) CO 1 ha fatturato all'interessata dei premi mensili netti di Fr. 73,85 (Fr. 372,20 - Fr. 298,35), che quest'ultima ha saldato per giugno e luglio.
Poi, accortasi dell'errore, nel mese di luglio 2010 la Cassa malati ha inviato all'assicurata un nuovo premio per agosto (Fr. 355,60) e ha calcolato la differenza dovuta a suo favore (Fr. 2'327,85) per i precedenti mesi in cui le è stato concesso un sussidio maggiore rispettivamente per i primi quattro mesi dell'anno in cui ha pagato i premi interi (doc. 9). Nello scritto inviatole a fine mese l'assicuratore ha infatti spiegato alla ricorrente che il suo diritto alla riduzione dei premi era di Fr. 16,60 al mese e che quindi le polizze di versamento ricevute in precedenza non erano esatte (doc. 8).
Questo Tribunale rileva che l'importo dei premi richiesto dalla Cassa malati alla ricorrente è corretto e corrisponde alla differenza fra, da un lato, il premio mensile netto (Fr. 372,20 - Fr. 16,60) calcolato per il periodo da gennaio ad agosto 2010 (Fr. 355,60 x 8 mesi) sommato al rimborso di Fr. 375,15 che la Cassa malati ha concesso alla ricorrente il 10 aprile 2010 (doc. 6) sui premi di gennaio e febbraio 2010 pagati per intero e, d'altro lato, i pagamenti nel frattempo intervenuti da parte dell'assicurata sui premi da gennaio ad agosto 2010 (2 mesi a premio pieno di Fr. 372,20 e 2 mesi a premio al netto della prima riduzione di premio concessa, ossia a Fr. 73,85).
In altre parole, il confronto è stato fatto fra l'importo totale di Fr. 3'219,95 dovuto su otto mesi compreso il rimborso di Fr. 375,15 e l'ammontare di Fr. 892,10 pagato dalla ricorrente nel periodo in esame come da conteggio della Cassa figurante nella decisione impugnata (doc. A).
La Cassa malati resistente ha osservato - e la ricorrente non ha contestato questa circostanza - che non ottenendo il pagamento del dovuto, dopo avere diffidato l'interessata il 23 ottobre 2010 mediante un'ingiunzione (doc. 10) e decorso infruttuoso anche questo termine di diffida scadente l'11 novembre 2010, essa ha fatto spiccare nei suoi confronti il precetto esecutivo n. __________ dall'Ufficio __________ di __________ l'8 febbraio 2011 (doc. 13), con cui ha preteso il pagamento di Fr. 2'327,85 per i premi scoperti e di Fr. 80.- per spese amministrative, oltre agli interessi di mora.
La debitrice si è opposta a questo PE, opposizione che l'assicuratore ha rigettato con l'emanazione della decisione del 17 marzo 2011 (doc. 14), in cui gli interessi maturati sono stati cifrati in Fr. 63,15.
Con la decisione su opposizione, la Cassa malati ha ribadito la propria pretesa creditoria.
5. L'assicuratore, con il precetto esecutivo notificato alla ricorrente, ha chiesto anche degli interessi di mora del 5% sui premi arretrati, e meglio dal 31 agosto 2010 (termine entro cui è stato fissato il pagamento della somma di Fr. 2'327,85 stabilita con il conteggio n. __________ del 10 luglio 2010).
Gli interessi sono dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).
Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.
Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA).
Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento.
In specie, però, l'assicuratore fissava nei suoi conteggi dei termini più ampi per il pagamento dei premi (per esempio, il premio per febbraio, fissato e notificato il 9 gennaio 2010, doveva essere pagato non entro il 31 gennaio 2010, bensì entro il 28 febbraio 2010) e quindi tali termini fanno stato per il conteggio degli interessi di ritardo.
Stante però la complicazione sorta con i differenti conteggi inviati all'assicurata chiedenti dei premi diversi a dipendenza del sussidio cantonale accordatole, gli interessi decorrono quindi, per praticità e come stabilito dalla Cassa malati stessa, dalla scadenza del termine di pagamento da quest'ultima fissata con il citato conteggio del 10 luglio 2010 (doc. 9), in cui il termine per versare il saldo di Fr. 2'327,85 per i premi modificati dal 1° gennaio al 31 luglio 2010 scadeva il 31 agosto 2010.
6. Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal), secondo il quale se l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
In concreto, per l'art. 14.3 del __________ secondo la LAMal le spese di CO 1 per richiami ed esecuzioni sono a carico della persona assicurata.
Con la decisione su opposizione la Cassa malati ha imputato all'assicurata l'importo di Fr. 80.- a titolo di spese amministrative.
Il Tribunale evidenzia che in parte queste spese sono dovute perché l'assicuratore malattia ha commesso l'errore di imputare all'assicurata un sussidio maggiore rispetto a quello effettivo di diritto comunicatole dalla Cassa cantonale di compensazione.
Inoltre, il conteggio n. __________ del 10 luglio 2010 (doc. 9) è (totalmente) incomprensibile non solo ad una persona inesperta come la ricorrente e quindi all'invito di saldare la cifra non indifferente di oltre Fr. 2'000.- difficilmente veniva dato seguito.
Comunque, dette spese sono in parte dovute anche per colpa dell'assicurata medesima, che non ha pagato quanto richiesto nei termini.
Tutto ben considerato, poiché la cifra richiesta è proporzionata al credito e trova il suo fondamento nell'art. 105b cpv. 3 OAMal e nell'art. 14.3 del __________ della Cassa malati, essa deve essere confermata ed accollata all'assicurata debitrice.
7. L'assicuratore ha inoltre chiesto il pagamento dei costi delle spese esecutive (Fr. 70.-).
Con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, a questo proposito l'Alta Corte ha affermato:
" 10.
All'assicurata, infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese esecutive per fr. 70.-, che contesta.
(…)
10.3 L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.
Questi costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).”
Come rettamente evidenziato dalla Cassa malati, le spese esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)").
Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).
Per cui queste spese (Fr. 70.-) non fanno parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico della debitrice escussa.
8. Infine, per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione (premi, spese amministrative), l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984 pag. 197) la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.
9. In queste condizioni, il debito complessivo a carico della ricorrente ammonta a Fr. 2'327,85 oltre interessi del 5% dal 31 agosto 2010, a cui si aggiungono Fr. 80.- di spese amministrative.
Pertanto, l'opposizione al PE n. __________ dell'8 febbraio 2011 emanato dall'U__________di __________ è definitivamente rigettata limitatamente alle cifre appena esposte.
Contro il rifiuto della Cassa malati di accordare all'assicurata un pagamento rateale di Fr. 50.- al mese per rimborsare il suo debito questo Tribunale nulla può fare, se non suggerire all'interessata di rivolgersi temporaneamente all'assistenza sociale per ricevere un aiuto concreto per fare fronte al pagamento del dovuto.
Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione impugnata integralmente confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti