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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.05.2010 36.2010.69

4 mai 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·792 mots·~4 min·2

Résumé

Contestazione di un conteggio dell'assicuratore malattia. Assenza di una decisione su opposizione impugnabile. Assenza degli estremi per una denegata giustizia

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2010.69   IR/sc

Lugano 4 maggio 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sull'esposto 20/21 aprile 2010 di

 RI 1    

contro  

CO 1       in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato,                   in fatto ed in diritto

                                     -   che RI 1 ha già interessato il Tribunale cantonale delle assicurazioni con suoi atti del 13 marzo 2010 e la procedura è sfociata nell'emanazione di provvedimenti di questo Giudice dichiaranti irricevibilità di tali atti;

                                     -   che in data 20/21 aprile 2010 RI 1 ha fatto pervenire al Tribunale cantonale delle assicurazioni nuovo gravame composto di 15 pagine manoscritte cui è stato annesso un lungo manoscritto (in italiano e tedesco) di 25 pagine oltre a due scritti di CO 1 del 1° e 6 aprile 2010;

                                     -   che nel nuovo esposto, dopo avere evocato situazioni personali difficili e rapporti complessi con istituzioni, legali e terzi RI 1 evidenzia (pag. 7 a 9) il conteggio da parte dell'assicurazione di fattura allestita dal Servizio __________ di __________ rilevando di non avere mai ricevuto tale lettera, richiamando altre fatture (Dr. __________ di __________ e __________) segnalando pagamento diretto da parte sua di tutte le fatture;

                                     -   che RI 1 contesta le prestazioni mediche (e meglio infermieristiche) ottenute dall'infermiera __________;

                                     -   che l'esponente ribadisce nel suo esposto assenza di cure ("non ho ricevuto nessuna cura da loro, non sono passata al __________, non sono passata al __________) ritenendo ingiustificata la fattura di CHF 864.90;

                                     -   che la signora RI 1 evoca poi una pretesa scorrettezza subita da CO 1 nell'autunno inverno del 2004 e conclude il suo esposto chiedendo se debba pagare l'importo di CHF 271.85 alla CO 1;

                                     -   che alla luce dell'esito della procedura, non sono state chieste osservazioni all'assicuratore;

                                     -   che, in diritto è data possibilità al giudice delegato di emanare il presente provvedimento a giudice unico alla luce della LOG del 10 maggio 2006 art. 49 cpv. 2 come evocato nel giudizio 36.2010.53 del 31 marzo 2010 noto alla ricorrente;

                                     -   che come già esposto nel giudizio appena citato del 31 marzo 2010 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha competenze ben precise, specificatamente nell’ambito dell’assicurazione malattia. In tale ambito - e come ripreso all’art. 1 LPrTCA - il Tribunale può decidere sui ricorsi formulati contro decisioni emesse su opposizione da parte di assicuratori malattia ammessi all’esercizio dell’assicurazione sociale. Il Tribunale decide anche nelle contestazioni relative alle coperture complementari all’assicurazione di base offerte da assicuratori malattia ammessi all’esercizio dell’assicurazione sociale. Il TCA è inoltre competente a decidere in materia di denegata o ritardata giustizia ossia a fronte della mancata, o della mancanza di tempestività, nell’emissione di provvedimenti da parte dell’assicuratore;

                                     -   che nel caso concreto l'eventuale contestazione tra fornitore di prestazioni e beneficiario delle stesse (ossia in concreto tra Servizio __________ e RI 1) non può essere analizzato dal TCA in difetto di competenza;

                                     -   che l'esposto di RI 1 del 20 aprile 2010 non contesta una decisione resa su opposizione da parte di CO 1;

                                     -   che in concreto non possono neppure essere ritenuti gli estremi di una denegata giustizia siccome CO 1, alla luce delle contestazioni della signora RI 1, ha allestito il 1° aprile 2010 uno scritto in cui ha specificato il suo agire e motivato il suo conteggio;

                                     -   che il 6 aprile 2010 CO 1 ha scritto al TCA con copia alla signora RI 1 in merito al conteggio rilevando la possibilità, per l'assicurata, di domandare l'emanazione di una formale decisione;

                                     -   che, alla luce di quanto precede il ricorso di RI 1 – nella misura in cui sia ricevibile – va respinto senza carico di tasse e spese;

                                     -   che gli atti completi vengono subito trasmessi in fotocopia a CO 1 per i passi procedurali che l'amministrazione ritenga necessari.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile l'esposto 20/21 aprile 2010 di RI 1 è respinto.

                                   2.   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione a RI 1 ed a CO 1, __________ (con la trasmissione in fotocopia di tutti gli atti formanti l'incarto).

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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