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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.12.2010 36.2010.110

22 décembre 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,052 mots·~10 min·4

Résumé

Atto non adempiente i requisiti minimi di procedura. Decreto di completazione. Nuovo atto ancora insufficiente. Petizione irricevibile

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2010.110   IR/lb

Lugano 22 dicembre 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

segretario:

Fabio Zocchetti  

Vista la petizione del 23 settembre 2010 formulata da

 AT 1    

contro  

CV 1  rappr. da:   RA 1       in materia di assicurazione contro le malattie

considerato,                   in fatto ed in diritto

                                     -   che con generico scritto del 23 settembre 2010 (doc. I) AT 1 si è rivolta al Tribunale cantonale delle Assicurazioni segnalando comportamento inaccettabile dell’assicuratore CV 1 che “ha prodotto della documentazione alle assicurazioni sociali che nemmeno io stessa sono al corrente” documentazione da cui emergerebbe che la signora AT 1 avrebbe percepito indennità giornaliere “che a mio avviso non ho percepito”;

                                     -   che AT 1 ha considerato commessa nei suoi confronti una calunnia poiché, nonostante essa avrebbe domandato dei giustificativi, nulla sarebbe stato prodotto;

                                     -   che la signora AT 1 indica di avere postulato anni prima una copertura presso CV 1, copertura che sarebbe stata rifiutata. In conclusione del suo esposto essa chiede “che venga fatta luce a (recte:su) tutto questo per avere la pace che non ho più da tempo”;

                                     -   che il giudice delegato ha imposto il completamento della impugnativa (doc. II);

                                     -   che la signora AT 1 ha trasmesso un suo manoscritto con allegati (pervenuto il 1 ottobre 2010) in cui segnala la richiesta di restituzione di somme da parte delle istituzioni. La signora indica di vivere situazioni difficili in conseguenza anche all’incendio dell’appartamento. In queste circostanze le istituzioni (che la signora AT 1 non specifica) le sarebbero addosso con richieste di chiarimenti che essa avrebbe comunque fornito, essa soffrirebbe inoltre di un disagio psichico pur godendo di buona salute. La signora AT 1 indica poi di avere postulato l’attribuzione di un assegno integrativo per i suoi 4 figlioli e di non avere ancora ottenuto risposta (sin d’ora si rileva come la qui ricorrente abbia promosso le procedure formanti gli incarti 42.2010.32 in materia di armonizzazione delle prestazioni sociali e 39.2010.15 in materia di assegni famigliari, ricorsi per denegata giustizia stralciati dal Presidente del Tribunale cantonale delle Assicurazioni l’8 novembre ed il 18 ottobre 2010; rispettivamente la procedura formante l’incarto 39.2009.3 in materia di assegni famigliari con cui la Cassa competente ha chiesto alla qui ricorrente la restituzione della somma di CHF 103'153.00, ricorso che contestava la decisione con cui l’amministrazione ha dichiarato irricevibile il reclamo contro la precedente decisione di restituzione della Cassa. Il ricorso è stato ammesso con decisione 11 novembre 2009 e gli atti rinviati alla Cassa per le decisioni di sua competenza);

                                     -   sempre nel suo manoscritto AT 1 indica di vedersi costretta a vendere parte del suo corpo per sostenere la famiglia, segnalando assenza di colpa da parte sua ribadisce la sue precedenti conclusioni. La signora AT 1 ha prodotto, come accennato, ma solo in maniera parziale, delle corrispondenze e delle decisioni di varie amministrazioni, tra queste una prima pagina di una decisione 17 giugno 2009 di restituzione (doc. B4) non meglio precisato, una prima pagina di una lettera di pari data relativa al recupero “premi dell’assicurazione obbligatoria delle  cure medico-sanitarie (LAMal)” , una prima pagina di un ordine di restituzione 17 giugno 2009 concernente “assegno integrativo e assegno di prima infanzia”, uno scritto (sempre la prima pagina) 22 luglio 2010 intitolato “diffida e conseguenze giuridiche”;

                                     -   che, il 4 ottobre 2010, è pervenuto al Tribunale cantonale delle Assicurazioni il formale complemento dell’impugnativa, con cui AT 1, indica la sua volontà di “denunciare  … CV 1 che ha prodotto della documentazione alle istituzioni … (di cui) nemmeno io  … sono al corrente, mi si attribuiscono indennità giornaliere che a mio avviso non ho percepito, pertanto considero una calunnia nei miei confronti. (…) desidero essere rimborsata delle perdite e le spese … non voglio pagare errori che non mi appartengono”. La signora segnala che, a seguito della produzione di documenti da parte di CV 1, vi sarebbe stata una sospensione della rendita da parte dell’AI;

                                     -   che lo scritto è stato segnalato (siccome possibile querela trasmessa ad autorità non competente alla persecuzione di reati) al Ministero Pubblico per quanto di competenza dello stesso (lettera 4 ottobre 2010 TCA/MP doc. V);

                                     -   che gli atti, in parallelo con una lettera di precisazione all’assicurata (doc. VI) sempre del 4 ottobre 2010, sono stati intimati all’assicuratore per una presa di posizione tesa soprattutto alla comprensione della fattispecie (doc. VII);

                                     -   che il 25 novembre 2010, dopo concessione di proroga del termine per l’inoltro dell’atto, CV 1 – rappresentata dall’avv. RA 1 – ha fatto pervenire la risposta di causa dalla quale appare necessario riprendere i seguenti passaggi:

" (…)

All'inizio del 2009 CV 1 stava pagando alla signora AT 1 (generalità indicate in proposta assicurativa: data di nascita 5.5.1966 e indirizzo __________, __________) indennità giornaliere su un contratto individuale per perdita di guadagno LCA, CHF 150.00 al giorno dal 15° giorno per malattia e infortunio (polizza no 5.209.840).

La signora AT 1 si era annunciata come infermiera domiciliare. Nella proposta era stato indicato il dr__________ come medico curante.

Il 30 gennaio 2007 la signora aveva annunciato un primo caso di malattia. Essa aveva inoltrato l'avviso di malattia, nell'ambito del quale essa ha rilasciato regolare procura alla CV 1, come da paragrafo indicato in calce al formulario.

Quale medico curante era stato indicato il dr. __________.

In seguito i certificati medici recano il timbro della Ginecologa __________, via __________, __________.

Quali motivi dell'inabilità lavorativa erano stati indicati problemi di gravidanza, un tipo di disturbo che in particolare in soggetti a rischio (come la signora AT 1, avendo un'età superiore ai 35 anni) non viene mai sottoposto al parere o a visite da parte del medico fiduciario. Così anche nel presente caso.

La signora AT 1 ha continuato a mandare certificati e rapporti medici e la CV 1 ha continuato a erogare indennità giornaliere, sino al 16.04.2008 quando il caso era stato chiuso.

Il 04.09.2008 la signora AT 1 aveva poi riannunciato il caso, per complicazioni post parto, sulla base di certificati medici della ginecologa __________.

Queste prestazioni sono state erogate sino all'inizio del 2009, quando CV 1, nell'ambito di un controllo interno, ha constatato che la ginecologa __________ in realtà non è abilitata a esercitare la professione di medico ginecologo e men che meno dispone di uno studio medico a __________. Da ricerche è emerso invece che la madre della signora AT 1 si chiama __________. Inutile dire che essa non è medico.

CV 1 ha dunque approfondito le ricerche, nell'ambito del sinistro in oggetto. Essa ha contattato colui che era stato indicato come medico curante, dr. __________. Il dr. __________ ha dichiarato ai responsabili della CV 1 di conoscere la signora AT 1 poiché essa aveva svolto presso di lui una prova di lavoro di alcune settimane. Egli aveva inoltre eseguito un checkup nel 2006. In seguito egli non aveva più visitato la signora AT 1.

I responsabili della CV 1 avevano dunque reso visita alla signora AT 1. Essi hanno così potuto constatare la presenza al domicilio della signora dei timbri utilizzati per i certificati e rapporti medici. Essi hanno pure potuto constatare che presso il suo nuovo domicilio a __________ la signora AT 1 teneva il cellulare che rispondeva al numero di telefono della "ginecologa" __________." (cfr. doc. X)

                                     -   che, sempre nella risposta di causa, CV 1 ha indicato di  avere constatato la stipula di un contratto nel 2003 (IPG secondo la LCA) con una persona che ha indicato generalità che l’assicuratore ritiene di potere ricondurre alla qui ricorrente, così come, nel 2005, aveva ricevuto una proposta d’assicurazione da “AT 1 … __________ … Via __________, __________ … Nel 2008 CV 1 ha stipulato un contratto individuale per perdita di guadagno LCA CHF 150 al giorno con la signora AT 1 … 21.01.1967 via __________ …” con segnalazione di un caso di malattia attestato dalla ginecologa “__________, … __________. Il numero di cellulare indicato sul timbro è identico a quello indicato sul timbro __________. Sulla polizza non sono state versate prestazioni”. CV 1 ha ulteriormente segnalato che accertamenti presso altri assicuratori avrebbero indicato l’esistenza di polizze analoghe presso altri assicuratori. Si noti qui che l'attrice ha prodotto (doc. B5) un certificato medico della Dott. __________ concernente "__________";

                                     -   che il 26 novembre 2010 il patrocinatore dell’assicuratore ha indicato la volontà di CV 1 di segnalare i fatti al Ministero Pubblico (doc. XII);

                                     -   che, in assenza di comunicazioni da parte di CV 1, il 2 dicembre 2010, il giudice delegato ha segnalato i fatti al MP conformemente agli obblighi derivanti dalla procedura penale applicabile (doc. XIII);

                                     -   che, a prescindere dagli aspetti penali della procedura che saranno vagliati ed esaminati dal Procuratore Pubblico competente, in ambito assicurativo occorre rilevare come il gravame in discussione appaia manifestamente irricevibile in assenza dei requisiti formali minimi necessari imposti dalla procedura. Secondo l’art. 3 LPTCA il ricorso, redatto in lingua italiana, deve contenere:

a)    una copia della decisione impugnata;

b)    una concisa esposizione dei fatti;

c)    una breve motivazione;

d)    le conclusioni del ricorrente.

                                     -   che in concreto gli scritti della signora AT 1 non rispettano tale dettato nonostante all’assicurata sia stato concesso un termine per il complemento del suo primo allegato. La signora non indica nessuna decisione formale emessa su opposizione o su reclamo, non specifica le sue conclusioni se non con generiche richieste di intervento.

                                     -   che agli assicurati è possibile adire il Tribunale cantonale delle Assicurazioni contro l’inattività delle Casse rispettivamente della pubblica amministrazione chiamata ad applicare norme relative al diritto delle assicurazioni sociali. Giusta l’art. 56 cpv. 2 LPGA un ricorso può essere interposto se l’assicuratore, nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia;

                                     -   che secondo il TF, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati);

                                     -   che AT 1 non rimprovera a CV 1 di avere omesso o ritardato l'emanazione di decisioni di sua competenza;

                                     -   che, anche ponendosi nel solco delle procedure rette dal diritto privato in ambito complementare all'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie, la signora AT 1 non fornisce utili elementi specificando quale contratto avrebbe concluso con CV 1, quali documenti sarebbero stati trasmessi da CV 1 ad assicuratori sociali, perché tale trasmissione sarebbe contraria ai doveri contrattuali o legali;

                                     -   che, come detto, AT 1 lamenta che, a fronte di una situazione come la sua – difficile economicamente e stressata –, l’assicuratore abbia (o avrebbe) fornito ad imprecisate amministrazioni documentazione ad essa relativa;

                                     -   che in concreto non è precisato quali atti sarebbero stati dati da CV 1 ad assicuratori sociali al fine di porre in atto verifiche amministrative tese ad emanare decisioni relative a possibili restituzioni da parte dell’assicurata.

                                     -   che alla luce di quanto precede l'atto va dichiarato irricevibile senza conseguenza di tasse e spese all’assicurata ricorrente e senza attribuzione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   La petizione è irricevibile.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Comunicazione alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a Fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione ed a Fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e 117 LTF).

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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