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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.12.2009 36.2009.196

14 décembre 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·699 mots·~3 min·3

Résumé

Ricorso privo di motivazione e senza conclusioni. Atto non emendabile. Declaratoria di irricevibilità

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2009.196   IR/sc

Lugano 14 dicembre 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2009 di

1.  RI 1   2.  RI 2    

contro  

CO 1       in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato,                   in fatto ed in diritto

                                   ●   su carta recante l’intestazione di “RI 1 e RI 2” con recapito a __________, RI 1 – per quanto desumibile dal raffronto delle firme apposte in calce allo scritto in discussione qui con altri precedentemente trasmessi a questo Tribunale – ha trasmesso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni copia di uno scritto destinato alla “CO 1” all’indirizzo di __________ a __________;

                                   ●   che l’esponente indica ricevuta dall’UE di __________ di un PE (annesso in copia, PE __________ emesso il __________ ed indicante quale debitore RI 2 e creditrice la CO 1, __________ a __________ e riferito all’importo di CHF 371,70 credito che CO 1 indica derivare dal “Saldo quote LAMal gennaio-dicembre 2008”) e chiede – rivolgendosi all’assicuratore – spiegazioni segnalando il mancato invio di fatture. Il signor RI 1 evidenzia poi l’invio di corrispondenza elettronica con cui postulava l’invio di un estratto conto e segnalava la “disdetta dalla vostra assicurazione”. L’esponente indica poi come “nullo” il PE in discussione;

                                   ●   che lo scritto è stato trasmesso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni senza indicazione dei motivi dell’invio all’autorità giudiziaria. Per il TCA non è stata annessa alcuna lettera di spiegazioni, nessuna motivazione che faccia riferimento a possibile impugnativa, niente di comprensibile;

                                   ●   che il ricorso all’autorità giudiziaria deve indicare la decisione, o specificare l’omissione, contro cui si aggrava, deve fornire una esposizione dei fatti ed una motivazione sufficiente nonché esporre conclusioni chiare, come meglio specifica l’art. 3 della Legge di procedura per le cause davanti al TCA;

                                   ●   che il Giudice delegato, a norma dell’ art. 4 LPRTCA, è abilitato a dichiarare immediatamente irricevibile il gravame, dopo suo esame preliminare, se lo stesso non adempie i presupposti di legge. La norma, al cpv. 3, prevede che il giudice ritorni l’atto all’esponente se il gravame appaia emendabile;

                                   ●   che il presente giudizio può essere emesso a giudice unico alla luce del predetto art. 4 cpv. 1 LPRTCA. L’esposto formulato (sembra) da RI 1 ed avente per oggetto una generica, imprecisa e non chiara lamentela riferita all’emissione di un PE su richiesta del creditore procedente CO 1, è manifestamente irricevibile. Non viene prodotta alcuna decisione emessa su opposizione che sia impugnabile al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, non viene specificato se il ricorso sia riferito a denegata giustizia ed il motivo di una pretesa denegata giustizia;

                                   ●   che l’esponente si limita all’invio di corrispondenza in copia al Tribunale, atteggiamento questo che non verrà più tollerato in futuro se non sorretto da valida e plausibile motivazione. Il signor RI 1 è invitato a rivolgersi al Tribunale secondo i crismi della procedura applicabile, che gli è nota e priva di formalità, senza far pervenire copie di lettere, senza spiegazioni e senza motivare il suo invio con una impugnativa conforme. La prossima volta il Tribunale emetterà la sua decisione con carico di tasse di giustizia e spese proporzionate all’incomodo, inutile, creato;

                                   ●   che, da quanto precede, l’esposto, privo di motivazione, di descrizione dei fatti, di conclusioni, contenuto in uno scritto neppure destinato al Tribunale, deve essere dichiarato irricevibile, eccezionalmente ancora si prescinde dal carico di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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