Raccomandata
Incarto n. 36.2009.139 IR/lb
Lugano 7 settembre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 7 luglio 2009 di
RI 1
contro
Cassa malati CO 1, in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato, in fatto ed in diritto
- che RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni indicando inadempienza da parte di CO 1 nell’evadere sue richieste di rimborso;
- che il signor RI 1 ha prodotto all’assicuratore malattia una fattura per prestazioni fornite dalla dott. __________ di __________ dal 19.11.2004 al 30.3.2005, fattura datata 29 aprile 2005;
- che CO 1 ha trasmesso al ricorrente uno scritto segnalando il mancato riscontro, da parte della dott. __________, della richiesta di informazioni supplementari per potersi determinare;
- che lo scritto 24 giugno 2009 di CO 1 accenna alle prestazioni obbligatorie previste dalla LAMal;
- che lo scritto 7 luglio 2009 al Tribunale cantonale delle assicurazioni postula, dopo una sommaria ed insufficiente esposizione dei fatti, una consulenza dal Tribunale ciò che appare inammissibile non trovando applicazione l’art. 27 LPGA;
- che lo scritto non appare chiaro il signor RI 1 non specifica di rivendicare diritti in base all’assicurazione obbligatoria contro le malattie od in base alle coperture complementari;
- che il signor RI 1 non ha esposto i fatti in maniera comprensibile;
- che il riferimento fatto nel suo scritto alla Clinica __________ non è spiegato e non pare avere nesso con le cure dentistiche segnalate;
- che a norma di procedura il giudice delegato ha invitato RI 1 a completare il suo esposto nel termine di 15 giorni con le seguenti indicazioni:
" (…)
il ricorso 7.7.2009 viene ritornato a RI 1 con l'invito a volere spiegare dettagliatamente i fatti, specificando se faccia valere prestazioni solo in virtù dell'assicurazione obbligatoria delle cure o anche in virtù di coperture complementari. RI 1 vorrà poi spiegare le sue ragioni ed esporre precise conclusioni producendo tutta la documentazione di rilievo;
(…)
RI 1 è avvisato che, in caso di inadempienza all'ordine contenuto nel presente decreto, il ricorso sarà dichiarato irricevibile. (…)”
- che l’atto 8 luglio 2009 del giudice delegato è rimasto senza seguito alcuno;
- che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
- che a norma di procedura il giudice delegato esamina il ricorso e, se lo stesso non risponde ai presupposti procedurali dell’art. 3, lo ritorna al ricorrente affinché lo emendi nel termine di 15 (quindici) giorni avvertendolo che, in caso di inosservanza, il Tribunale non entrerà nel merito;
- che RI 1 non ha emendato il testo e non ha dato tempestivo seguito all’invito del giudice.
Ne consegue che il gravame va dichiarato irricevibile senza seguito di tasse e spese ma con l’invito a RI 1 a maggiore rigore e responsabilità verso l’autorità giudiziaria.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti