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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.03.2009 36.2009.12

30 mars 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,009 mots·~5 min·5

Résumé

Petizione carente nelle motivazioni e conclusioni ancorché redatta da un avvocato. Decreto di completazione senza seguito. Irricevibilità

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2009.12   IR/sc

Lugano 30 marzo 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

vista la petizione 27 febbraio 2009 inoltrata da

 AT 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

CO 1      in materia di assicurazione complementare contro le malattie

considerato,                   in fatto ed in diritto

                                     -   che AT 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha adito il Tribunale cantonale delle assicurazioni con petizione 27 febbraio 2009/2 marzo 2009 segnalando sua invalidità e problemi agli occhi con necessità di cure ed interventi medici;

                                     -   che, senza ulteriore dettaglio e specifica, il legale di AT 1 indica come l'assicuratore CO 1 "ritiene che la malattia del proprio assicurato non rientri nella casistica delle prestazioni obbligatorie a carico della cassa malattie neppure delle cure integrative assicurate";

                                     -   che il legale di AT 1 nella sua petizione, si limita a rinviare agli atti da cui sarebbe desumibile che il signor AT 1 "soffre di una vera e propria malattia che necessita cure";

                                     -   che, secondo il patrocinatore, neppure la AI coprirebbe le cure e per tale motivo senz'altra utile spiegazione, senza dettaglio,  senza specificazione circa le coperture in essere i loro limiti ed i diritti che ne scaturirebbero - il patrocinatore indica come necessaria la procedura chiedendo di fare obbligo ad CO 1 di "prendere a carico i costi del trattamento per la malattia agli occhi di cui soffre" l'assicurato;

                                     -   che, quali allegati alla petizione, sono stati prodotti uno scritto (certificato medico) della dott. __________ ad CO 1 (del 17.6.2008), una lettera CO 1 / dott. __________ (27.6.2008) e successiva "rivalutazione" 13.8.2008. Nuovo scritto 5.9.2008 della dott. __________ (sostanzialmente uguale allo scritto 17.6.2008), nuova lettera 23.9.2008 di CO 1 con cui comunica di non assumere costi. Sono inoltre stati prodotti un rapporto del dott. __________, neurologo, una lettera __________ / __________, il certificato medico 8.10.2008 del dott. __________, ed uno scritto dell'avv. RA 1 all'UAI e risposta AI (29.10.2008);

                                     -   che il legale chiede inoltre che il signor AT 1 sia posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria siccome al beneficio di rendita AI e prestazioni complementari;

                                     -   che il giudice delegato, il 3 marzo 2009, ha emanato un decreto con cui ha imposto la completazione dell'atto, decreto che occorre qui riprendere:

"  (...)

In merito rilevo come, avendo lei intestato l'atto quale "Petizione", intenda avvalersi - in favore del suo cliente - delle coperture complementari all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e non, quindi, alla copertura obbligatoria voluta dalla LAMal.

In questo unico solco valuto il suo allegato non dubitando che un avvocato, che agisce professionalmente in favore di un cliente, quale lei è, abbia compiutamente ed approfonditamente valutato l'aspetto della copertura obbligatoria (verosimilmente con un contenzioso aperto con CO 1 al fine di ottenere l'emanazione di provvedimento impugnabile a questo Tribunale).

Noto infatti che lei non ha prodotto alcuna decisione - emanata su opposizione - emessa da CO 1 quale assicuratore sociale (art. 1 cpv. 1 Lptca del 23 giugno 2008).

Il suo allegato non lamenta, in maniera chiara ed univoca, neppure una denegata giustizia (art. 1 cpv. 2 Lptca).

Ne discende che, l'unico ambito in cui potrebbe essere ricevibile la sua petizione è quello delle coperture complementari all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie obbligatorie secondo la LAMal.

Il suo esposto appare, su questo aspetto, carente. In effetti lei non indica di quali coperture benefici il signor AT 1, non precisa quali di queste coperture potrebbe entrare in linea di conto nel caso concreto, non specifica le clausole contrattuali, dedotte dalle condizioni d'assicurazione, che intende far valere e le richieste di petizione non sono sufficientemente precisate e cifrate.

Rilevo anche come la domanda di assistenza giudiziaria non sia motivata (unico argomento invocato è il beneficio di una rendita AI e di una rendita PC che non vengono neppure cifrate), non è stata prodotta la documentazione usuale e non sono state fornite indicazioni di alcun genere. (...)" (Doc. II)

                                     -   che al legale di AT 1 è stato concesso un termine unico di 15 giorni (art. 4 Lptca) per il completamento della petizione;

                                     -   che il termine è decorso infruttuoso nel senso che l'attore non ha recapitato al Tribunale, che pure aveva adito, neppure uno scritto;

                                     -   che, a norma dell'art. 4 Lptca, il giudice delegato esamina l'atto recapitato al TCA ed è competente ad evaderlo se tradivo o irricevibile. Se l'atto non risponde ai requisiti formali dell'art. 3 Lptca il giudice lo ritorna alla parte interessata affinché lo completi assegnando a tal fine un termine di 15 giorni avvertendolo che in caso di inosservanza, il Tribunale "non entrerà nel merito";

                                     -   che, in concreto, la petizione 27 febbraio / 2 marzo 2009 non adempiva manifestamente i requisiti minimi imposti dalla procedura (si faccia riferimento al doc. II);

                                     -   che, nel termine impartito, che la legge cantonale vuole ora unico, non prorogabile ed imperativo quo alle sue conclusioni, AT 1 non ha comunicato assolutamente nulla al Tribunale cantonale delle assicurazioni;

                                     -   che l'atto, denominato petizione dal legale patrocinatore di AT 1, deve essere dichiarato irricevibile;

                                     -   che la procedura è, di principio, gratuita. Eccezioni alla gratuità sono date in caso di leggerezza o temerarietà dell'attore;

                                     -   che, in concreto, nonostante la superficialità e la leggerezza con cui è stato adito il Tribunale imporrebbero carico di adeguata tassa di giustizia e spese, si prescinde eccezionalmente da tale carico.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.  

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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