Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.09.2008 36.2008.97

10 septembre 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,547 mots·~38 min·5

Résumé

Sussidio 2008. Domanda tardiva. Tardività dovuta alla mancata trasmissione dei formulari. Giustificazione insufficiente

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2008.97   ir/gm

Lugano 10 settembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 14 luglio 2008 di

 RI 1    

contro  

la decisione su reclamo del 16 giugno 2008 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, __________, divorziata e domiciliata a __________, ha chiesto – a mano di formulario ottenuto presso la Cancelleria comunale di __________ e pervenuto all'Ufficio assicurazione malattia l'8 gennaio 2008 – di ottenere la riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2008.

                                         La domanda è stata respinta siccome tardiva e ciò nonostante l'indicazione della ricorrente che riconduce l'intempestività della richiesta al ritardo con cui l'Ufficio di tassazione le ha trasmesso la decisione di tassazione 2005, il 7 novembre 2007. RI 1 segnala poi la mancata trasmissione del formulario per l'inoltro della richiesta di sussidio e frequenti assenze nel Cantone di __________ per la malattia della madre per cui "... mi è dunque stato possibile solo nel periodo tra Natale e Capodanno ... recarmi alla Cancelleria per ritirare il ... formulario", Cancelleria purtroppo chiusa. RI 1 lamenta poi una mancata informazione agli assicurati da parte del Cantone.

                                  B.   L'Ufficio assicurazione malattia ha respinto il reclamo con decisione 16 giugno 2008 che RI 1 impugna davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni con analoghe argomentazioni che rimproverano all'amministrazione la "mancata informazione del cambiamento di procedura".

                                         L'amministrazione si oppone all'accoglimento dell'impugnativa con osservazioni 30 luglio 2008 in cui evidenzia come il termine per l'inoltro della domanda di riduzione fosse il 31 dicembre 2007, rileva come l'assenza di trasmissione del formulario – dovuta all'assenza della tassazione 2005 al momento degli invii – non costituisce un cambio procedurale (le norme sono rimaste le stesse) o di prassi. In merito l'Ufficio assicurazione malattia richiama la costante prassi di questo Tribunale. Anche per le frequenti assenze dal Ticino l'amministrazione evidenzia la costante prassi di questo Tribunale che nega a tali eventi valore giustificativo.

                                         Alla lamentela relativa alla mancata informazione l'Ufficio assicurazione malattia risponde con il richiamo a numerose sentenze di questo Tribunale secondo cui l'amministrazione ossequia i precetti legali in maniera sufficiente.

                                  C.   Ad RI 1 è stata concessa la possibilità prevista dalla procedura vigente, di esprimersi sulle considerazioni della risposta e di chiedere l'assunzione di specifiche prove.

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                   2.   Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

                                         nel merito

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-. Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a)   del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b)   di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

Per l'anno 2008 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 10 ottobre 2007, che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2005. I limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000.- per le persone sole, Fr. 32'000.- per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio e Fr. 50'000.è il reddito di riferimento.

                                   4.   Di principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) nei casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).

L'amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare da sola il reddito determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione. L'art. 31 LCAMal prevede infatti che il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 RLCAMal):

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

In virtù dell’art. 31 RLCAMal (art. 67 vRLCAMal), il reddito determinante va accertato autonomamente dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge o del partner registrato;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;

n)   persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte."

                                   5.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.

                                         L'art. 10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

                                         Per l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

                                         a)   per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;

                                         b)   per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;

                                         c)   gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;

                                         d)   gli assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

                                         Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

                                         Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

"  Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

                                   6.   Nel caso in esame l'istanza di sussidio 2008 è stata inoltrata nel corso del 2008, nei primi giorni del mese di gennaio (il formulario è pervenuto all’amministrazione l’8 gennaio 2008). Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dalle norme citate. Come noto determinante per il calcolo del sussidio 2008 è la tassazione 2005, che l’assicurata, tassata in via ordinaria, aveva a sua disposizione dal 7 novembre 2007 (anche in assenza della tassazione la ricorrente avrebbe comunque potuto inoltrare la sua istanza segnalando semplicemente l’assen-za della tassazione siccome non ancora emessa). In sostanza dall’emanazione della decisione di tassazione la ricorrente ha avuto a disposizione 54 giorni per inoltrare un semplice formulario che non comportava difficoltà significative o la consulenza di professionisti. I formulari sono depositati presso le Cancellerie comunali verso la metà del mese di settembre, una semplice telefonata alla Cancelleria di __________ avrebbe permesso alla ricorrente di acquisire quindi il formulario necessario. In altri termini RI 1 poteva trasmettere all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia la domanda di sussidio anche in assenza di una tassazione rispettivamente di una tassazione definitiva, a maggior ragione avendola ottenuta il 7 novembre 2007 disponeva di tutto il tempo per inoltrare la sua domanda di aiuto sociale.

                                         Poiché l’assicurata è tassata in via ordinaria quindi, in virtù dell’art. 11 lett. a Reg. LCAMal, avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2007. Come ribadito in maniera costante nella prassi di questo Tribunale nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha rammentato la previgente regolamentazione:

"  I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti).”

                                         Il Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo se date le precise condizioni qui palesemente non adempiute (ciò che nemmeno il ricorrente pretende). La richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2007. Questo termine non è stato rispettato. Alla luce di ciò occorre verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia scusabile e giustificato.

                                   7.   L’art. 11 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate, che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:

"  Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie, laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004 trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda 2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente (annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la … mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo nell’inoltro dell’istanza."

Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata, a proposito del tema della mancata trasmissione dei formulari per la richiesta dell’aiuto sociale, si rilevava poi come:

"  La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio."

Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124 l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi dell’assicura-zione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti considerato che:

"  L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

                                         Nella sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

"  (…) la motivazione che soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova  ricade sulla ricorrente, allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non recepita dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione dell’atto o suo ritardo.”

Il TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo il fatto che l'assicurato fosse tossicodipendente - con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B., 36.2006.16). Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non avrebbero comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A., 36.2006.113).

                                         Nella sentenza 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario impegnato a Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli studi nella capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel caso il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche amministrative per periodi prolungati, non era stato ritenuto.

                                         Nel caso giudicato il 13 febbraio 2007 il trasferimento in Ticino dal Canton Sciaffusa di un assicurato con la sua famiglia qualche mese prima della scadenza del termine per l'inoltro della domanda di sussidio non era stato ritenuto giustificante il ritardo (inc. 36.2006.225). Non diversamente è stata considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda. Nell'inc. 36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della tassazione di riferimento - siccome non ancora emessa - non é stata ritenuta elemento sufficiente (analogamente al caso giudicato con la sentenza 15 gennaio 2007, inc. 36.2006.216). Insufficienti, ancora, i gravi motivi di salute che attanagliavano la madre di un assicurato da oltre un anno (sentenza 8 febbraio 2007, inc. 36.2006.244). Anche il pensionamento intervenuto già l'anno precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un assicurato di giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno stesso (sentenza 17 gennaio 2007, inc. 36.2006.232).

                                         Nella sentenza 25 maggio 2007 la dimenticanza della scadenza del termine per una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità, non è stato ritenuto sufficiente (inc. 36.2007.55), ciò analogamente al caso di una giovane donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un’epoca di concreta difficoltà (sentenza 21 maggio 2007 inc. 36.2007.50).

                                         Nella sentenza del 16 agosto 2007 in re P. (36.2007.86+108) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha evidenziato, nel caso di una giovane che, confrontata con la grave malattia di due strette congiunte di cui una domiciliata all’estero con necessità di impegnativi viaggi, congiunte poi mancate, e la grande prostrazione di tali eventi, non ha ritenuto giustificato il ritardo nella presentazione della domanda di sussidio ritenendo che:

"  Come appare dalla giurisprudenza riassunta al punto precedente la malattia, e la morte ad essa conseguente, di un congiunto, anche quando imponga trasferte impegnative e soggiorni all'estero prolungati, non sono tali da giustificare il ritardo nell'inoltro delle domande in questione. …  la richiesta del sussidio è procedura amministrativa semplice che comporta un impegno contenuto ed impone di allegare pochi documenti. La redazione dell’istanza comporta quindi onere contenuto anche per chi è meno avvezzo alle questioni amministrative. L’inoltro di una istanza incompleta non causa poi necessariamente declaratoria di irricevibilità ma, salvaguardato il termine d’inoltro, permette (rispettivamente impone all’amministrazione di domandare) suo successivo completamento mediante produzione dei documenti non ancora reperiti.

Pur con tutto il rispetto dovuto per le tribolazioni, le preoccupazioni e le sofferenze di un'intera famiglia, duramente toccata da due gravi lutti nel giro di pochi mesi uno dall'altro, lutti conseguenti a periodi di malattia con necessità di spostamenti anche importanti, in concreto il ritardo … nel chiedere il sussidio non appare giustificato e non può qui essere ritenuto.”

8.  Va ulteriormente rammentato - a proposito della lamentela della parte ricorrente relativa alla mancata informazione e del presunto cambio di prassi - che, di principio, il sussidio dell’assicurazio-ne malattia viene concesso solo se l’assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se l’interessato non inoltra l’istanza, il sussidio non viene attribuito. Solo i beneficiari di prestazioni complementari, di regola, ottengono la riduzione del premio automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal). Non esiste invece, di regola, un obbligo, per l’UAM, di informare personalmente tutti i cittadini residenti in Ticino della possibilità di ottenere il sussidio. L’informazione avviene in forma generale con pubblicazioni sui giornali e sul Foglio Ufficiale. In particolare le modifiche legislative ed i decreti esecutivi con i quali il Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito che danno diritto all’ottenimento della riduzione del premio sono pubblicati sul Foglio Ufficiale, mentre i termini per l’inoltro della richiesta, oltre ad essere fissati nella legge, possono essere chiesti agli Uffici competenti per il rilascio di tali informazioni (in particolare l’UAM e le cancellerie comunali).

                                        Occorre ancora osservare che, di regola, l’autorità cantonale trasmette ai potenziali beneficiari del sussidio il relativo formulario (art. 44 RLCAMal). Tuttavia ciò avviene, di principio, solo se l’UAM ha a disposizione la tassazione determinante dell’assicu-rato. Come evidenziato in precedenza il mancato invio del formulario da parte dell'UAM al potenziale beneficiario non è comunque un motivo per poter chiedere il sussidio in ritardo.

9.     Va ancora evidenziato come la parte ricorrente non sostiene di aver ottenuto informazioni errate o di essersi rivolta ad uffici amministrativi senza ottenere risposte in merito alle sue richieste. Perciò un’eventuale violazione del principio della buona fede, che permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, non può trovare conferma. Infatti, secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate). In concreto non ci sono state informazioni erronee fornite dalle autorità competenti; pertanto, il principio della buona fede non è stato violato.

10.   Per tornare all’obbligo di informazione che incombe all’ammini-strazione, obbligo che la ricorrente ritiene violato in concreto per un preteso cambio di prassi, va rammentato che l'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni - ad esempio tramite opuscoli informativi - (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settem-bre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof – Ch. Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

                                         L'entrata in vigore dell'art. 27 LPGA ha di conseguenza di molto ridimensionato il principio, precedentemente in vigore, secondo cui non è possibile invocare l'ignoranza della legge per ricavarne dei vantaggi. R. Spira ("Du droit d'être renseigné …" in SZS 2001 pag. 524 seg., in particolare pag. 531) sottolinea che la presunzione della conoscenza della legge è stata rovesciata. (Al riguardo vedi pure U. Kieser, "ATSG - Kommentar" ad art. 27 pag. 319; sul principio appena citato cfr. invece Pratique VSI 2003 pag. 207 segg. (210); DLA 2002 pag. 113 (115); DLA 2000 pag. 99; DTF 124 V 220; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; DTF 124 V 220). A determinate condizioni la mancata informazione da parte dell’autorità competente, di regola, viene ora assimilata ad un’informazione errata. La prassi del Tribunale Federale è stata riassunta nella sentenza 36.2005.226 del 14 agosto 2006 dove (cons. 2.5.) è stato rammentato che:

"  Il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo. …In un’altra sentenza del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05 la nostra Massima Istanza ha deciso che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27 LPGA, non appena al corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già all’inizio del versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto informare l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio 2003 era socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine quadro per la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era minacciato. Il TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata a un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della buona fede dell’assicurato erano adempiuti. L’Alta Corte ha in particolare rilevato:

"(…)

4.1 Gemäss Art. 27 des - im vorliegenden Fall anwendbaren – Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 sind die Versicherungsträger und Durchführungsorgane der einzelnen Sozialversicherungen verpflichtet, im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereiches die interessierten Personen über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären (Abs. 1). Jede Person hat Anspruch auf grundsätzlich unentgeltliche Beratung über ihre Rechte und Pflichten. Dafür zuständig sind die Versicherungsträger, denen gegenüber die Rechte geltend zu machen oder die Pflichten zu erfüllen sind. Für Beratungen, die aufwendige Nachforschungen erfordern, kann der Bundesrat die Erhebung von Gebühren vorsehen und den Gebührentarif festlegen (Abs. 2). Stellt ein Versicherungsträger fest, dass eine versicherte Person oder ihre Angehörigen Leistungen anderer Sozialversicherungen beanspruchen können, so gibt er ihnen unverzüglich davon Kenntnis (Abs. 3).

(…)

Wo die Grenzen der in Art. 27 Abs. 2 ATSG statuierten Beratungspflicht in generell-abstrakter Weise zu ziehen sind, braucht vorliegend nicht entschieden zu werden. Aufgrund des Wortlautes ("Jede Person hat Anspruch auf [...] Beratung über ihre Rechte und Pflichten."; "Chacun a le droit d'être conseillé [...] sur ses droits et obligations."; "Ognuno ha diritto [...] alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi.") sowie des Sinnes und Zwecks der Norm (Ermöglichung eines Verhaltens, welches zum Eintritt einer den gesetzgeberischen Zielen des betreffenden Erlasses entsprechenden Rechtsfolge führt) steht mit Blick auf den vorliegend zu beurteilenden Sachverhalt fest, dass es auf jeden Fall zum Kern der Beratungspflicht gehört, die versicherte Person darauf aufmerksam zu machen, dass ihre Situation (vorliegend: andauernde arbeitgeberähnliche Stellung) den Leistungsanspruch gefährden kann.

(…)

Unterbleibt eine Auskunft entgegen gesetzlicher Vorschrift oder obwohl sie nach den im Einzelfall gegebenen Umständen geboten war, hat die Rechtsprechung dies der Erteilung einer unrichtigen Auskunft gleichgestellt (BGE 124 V 221, 113 V 71 Erw. 2, 112 V 120 Erw. 3b; ARV 2003 S. 127 Erw. 3b, 2002 S. 115 Erw. 2c, 2000 S. 98 Erw. 2b; vgl. auch Meyer-Blaser, Die Bedeutung von Art. 4 Bundesverfassung für das Sozialversicherungsrecht, in: ZSR NF 111 [1992] II S. 299 ff., S. 412 f.). Abgeleitet aus dem Grundsatz von Treu und Glauben, welcher den Bürger in seinem berechtigten Vertrauen auf behördliches Verhalten schützt, können falsche Auskünfte von Verwaltungsbehörden unter bestimmten Voraussetzungen eine vom materiellen Recht abweichende Behandlung des Rechtsuchenden gebieten. Gemäss Rechtsprechung und Doktrin ist dies der Fall, 1. wenn die Behörde in einer konkreten Situation mit Bezug auf bestimmte Personen gehandelt hat; 2. wenn sie für die Erteilung der betreffenden Auskunft zuständig war oder wenn die rechtsuchende Person die Behörde aus zureichenden Gründen als zuständig betrachten durfte; 3. wenn die Person die Unrichtigkeit der Auskunft nicht ohne weiteres erkennen konnte; 4. wenn sie im Vertrauen auf die Richtigkeit der Auskunft Dispositionen getroffen hat, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können und 5. wenn die gesetzliche Ordnung seit der Auskunftserteilung keine Änderung erfahren hat (BGE 127 I 36 Erw. 3a, 126 II 387 Erw. 3a; RKUV 2000 Nr. KV 126 S. 223; zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE 121 V 66 Erw. 2a mit Hinweisen). In analoger Anwendung dieser Grundsätze (wobei die dritte Voraussetzung diesfalls lautet: wenn die Person den Inhalt der unterbliebenen Auskunft nicht kannte oder deren Inhalt so selbstverständlich war, dass sie mit einer anderen Auskunft nicht hätte rechnen müssen) wurde in Fällen unterbliebener Auskunftserteilung unter anderem entschieden, dass es einer versicherten Person nicht zum Nachteil gereichen darf, wenn die Verwaltung sie nicht auf die Pflicht, sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, zur Arbeitsvermittlung zu melden und die Kontrollvorschriften zu erfüllen, hinweist (Urteil A. vom 13. August 2003, C 113/02) oder wenn ihr das Arbeitsamt entgegen gesetzlicher Vorschrift anlässlich der Anmeldung keine Stempelkarte abgibt, weil dies einer unterbliebenen mündlichen Belehrung gleichkommt (nicht veröffentlichtes Urteil Z. vom 21. August 1995, C 94/95).

Es sind keine Gründe ersichtlich, diese Gleichstellung von pflichtwidrig unterbliebener Beratung und unrichtiger Auskunftserteilung nach der Kodifizierung einer umfassenden Beratungspflicht im ATSG aufzugeben, dies um so weniger als diese Folgen einer Verletzung der Beratungspflicht in den Sitzungen der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit vom 8. Mai (Protokoll S. 9) und 11./12. September 1995 (Protokoll S. 12) diskutiert worden sind. Im Übrigen wird auch in der Lehre die Auffassung vertreten, dass eine ungenügende oder fehlende Wahrnehmung der Beratungspflicht gemäss Art. 27 Abs. 2 ATSG einer falsch erteilten Auskunft des Versicherungsträgers gleichkommt und dieser in Nachachtung des Vertrauensprinzips hiefür einzustehen hat (Kieser, Kommentar, Rz 17 zu Art. 27 [S. 320]; Edgar Imhof/Christian Zünd, a.a.O., S. 317; Freivogel, a.a.O., S. 96; zu aArt. 16 KVG: Eugster, a.a.O., Rz 406 und Fn 1031). Dies hat das Eidgenössische Versicherungsgericht soeben im Urteil F. vom 14. September 2005 (C 192/04) festgehalten."

(STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05)

Per contro in una sentenza del 21 dicembre 2005 nella causa AWA c/A., C 9/05 il TFA si è chinato sul caso di un assicurato che dopo essersi licenziato dal suo ultimo posto di lavoro ha iniziato nel mese di settembre 2002 un’attività indipendente, percependo a tale fine il capitale di libero passaggio del secondo pilastro. Il 19 maggio 2003 egli si è iscritto in disoccupazione. La Cassa ha trasmesso all’Ufficio del lavoro la fattispecie per decisione. Tramite un formulario compilato dall’assicurato nel mese di settembre 2003 l’Ufficio del lavoro è stato informato, da un lato, che se lo stesso avesse reperito un impiego, avrebbe interrotto immediatamente la sua attività indipendente. Dall’altro, che l’assicurato, mediante la sua attività, voleva comunque raggiungere economicamente e imprenditorialmente l’indipendenza, ciò che implicava un elemento di durata. L’Alta Corte ha deciso che l’Ufficio del lavoro, in simili condizioni, ha a ragione negato il diritto alle indennità di disoccupazione da maggio 2003. L’amministrazione, solo dopo aver ottenuto, nel mese di settembre 2003, queste indicazioni, era in grado di farsi un quadro della situazione professionale dell’assicurato. Pertanto in quel caso non si trattava di un comportamento futuro dell’assicurato, bensì dell’attività indipendente esercitata fino a quel momento. Non era, quindi, possibile per l’amministrazione invitare l’assicurato ai sensi dell’art. 27 LPGA a riflettere su un’azione progettata che minacciava il diritto alle prestazioni. Quest’ultima sentenza si distingue dalla DTF 131 V 472 e dalla STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05. Nelle due sentenze appena menzionate l’art. 27 LPGA ha trovato applicazione, perché un avviso, al momento dell’iscrizione in disoccupazione, da parte dell’autorità, ossia dell’URC nella DTF 131 V 472 e dell’URC e della Cassa nella sentenza del 28 ottobre 2005, C 157/05, circa il fatto che un determinato comportamento futuro o comunque modificabile comprometteva il diritto a prestazioni della disoccupazione poteva essere dato e avrebbe potuto fare riflettere l’assicurato se attuare il proprio progetto o invece mantenere una determinata situazione. Nel caso deciso con sentenza del 21 dicembre 2005, C 9/05, per contro, al momento dell’iscrizione la Cassa non era al corrente di alcuni elementi, per cui non avrebbe potuto in ogni caso rendere attento l’assicurato sui rischi in cui incorreva. Infatti l’Ufficio del lavoro interpellato dalla Cassa ha dovuto procedere a degli accertamenti per poter decidere in merito al suo diritto alle indennità di disoccupazione. L’Ufficio competente per emettere il relativo provvedimento si è basato su un periodo ormai trascorso, il che non permetteva di dare seguito all’obbligo di fornire consulenza di cui all’art. 27 LPGA. Per l’assicurato un eventuale avviso era a quel momento irrilevante, non potendo più modificare la situazione a cui era confrontato nei mesi precedenti la decisione. Su questi aspetti, cfr. la STCA del 20 marzo 2006 nella causa A., inc. 38.2005.90, in ambito LADI e STCA del 22 maggio 2006 nella causa L., inc. 30.2006.11, in materia di LAVS.”

Non va comunque dimenticato come questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni abbia più volte evidenziato come l’obbligo di informazione del Cantone agli assicurati sostanzialmente  demandato all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia venga svolto in maniera regolare e soddisfacente da parte dell’autorità. In generale i mass media riportano informazioni rilasciate dall'amministrazione, il sito internet del Cantone, facilmente raggiungibile, appare soddisfacente su questo aspetto, ed in genere informazione è data al pubblico mediante pubblicazioni sul FUCT. All’amministrazione non può essere rimproverata alcuna mancanza in concreto, i termini per la domanda di aiuto sociale sono stati debitamente pubblicati, come gli estremi finanziari per l’ottenimento del sussidio. D’altra parte è circostanza notoria in Ticino che i formulari per la domanda di riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie siano ottenibili  presso le cancellerie comunali o trasmessi dall’Istituto delle Assicurazioni Sociali (Ufficio dell'Assicurazione Malattia) stesso a Bellinzona.

                                11.   In concreto va ritenuto che, alla luce degli obblighi derivanti dalla LAMal e quelli iscritti nella LPGA, l’amministrazione cantonale ha adottato un atteggiamento confacente alle norme di legge. Si ripete che le pubblicazioni e le relative informazioni sono rese adeguatamente accessibili al pubblico. Anche a livello individuale la ricorrente non può muovere rimprovero alcuno all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia siccome non vi è stato diretto contatto con l’amministrazione (se solo la ricorrente avesse contattato gli sportelli UAM, anche semplicemente telefonicamente, avrebbe facilmente ottenuto le informazioni utili per la sua domanda e per ottenere un esemplare del formulario necessario. D’altro canto all’amministrazione non può essere mosso il rimprovero di avere cambiato prassi senza debita e preventiva necessaria informazione agli assicurati, in specie alla ricorrente. Infatti, come evidenziano le osservazioni, non vi è stato – sui punti in discussione qui – alcuna modifica legislativa ed alcun cambio di prassi. La ricorrente, che in precedenza riceveva automaticamente il formulario come da lei osservato, non ha ricevuto quanto atteso nel corso del 2007 non per un cambio di prassi dell’amministrazione ma unicamente perché non ne erano date le premesse in assenza dell’emanazione della tassazione 2005 e dell’indicazione dei limiti in essa contenuti. Nella procedura sfociata nella sentenza 17 ottobre 2005 (inc. 36.2005.85 in re C.) il giudice delegato ha indetto un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni relative alla modalità di gestione delle domande di sussidio da parte dell’amministrazione. Il responsabile del servizio, intervenuto all’udienza, ha precisato come:

"  … l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione dei formulari (per) la richiesta di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente e, a dipendenza del periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare) … le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta autocollante contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni, numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona interessata. I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è indicava e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari. Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di formulari il primo è quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta individuale con il NIP."

                                         Quindi solo in presenza di dati fiscali accertati è possibile all’amministrazione trasmettere alle persone interessate il modulo di richiesta. Già si è rilevato come la trasmissione del modulo alla persona non avente diritto al sussidio non permette a questa di vedere salvaguardata la sua buona fede. D’altra parte la non trasmissione a persona potenzialmente avente diritto non fa nascere pretese di riconoscimento tardivo all’assicurato.

                                         In conclusione quindi l’amministrazione non ha cambiato prassi e l’assenza di trasmissione di moduli alla parte ricorrente non permette a questa di vantare diritti particolari.

                                12.   La parte ricorrente non può trarre nessuna utile giustificazione per il ritardo, purtroppo di pochi giorni, dalla malattia di sua madre e della necessità di recarsi spesso nel Cantone di __________ per accudirla. Basti qui il riferimento alla giurisprudenza di questo Tribunale (si veda oltre alla giurisprudenza citata anche la sentenza 28 luglio 2008 in re F. 36.2008.80). La malattia della mamma e la necessità di spostamenti anche frequenti non possono essere ritenuti sufficiente giustificazione alla luce della semplicità della procedura di domanda dell’aiuto sociale, dell’assenza di formalità, e dei lunghi tempi a disposizione degli assicurati. In concreto la parte ricorrente aveva a disposizione tutto il tempo necessario poiché non era necessaria la trasmissione della copia della decisione di tassazione (che poteva essere prodotta una volta emanata dal competente Ufficio di Tassazione). Non solo. Dal 7 novembre al 31 dicembre 2007 RI 1 poteva facilmente chiedere l’invio del formulario alla sua cancelleria comunale e quindi riempirlo nel volgere di pochi minuti spedendolo al destinatario. L’argomento sollevato non giustifica il ritardo.

                                13.   Alla luce di quanti precede il ricorso deve essere respinto senza carico di tasse e spese siccome la domanda di sussidio è tardiva ed il ritardo non è giustificato. Non si prelevano tasse di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.

                                         In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

                                         Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2008.97 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.09.2008 36.2008.97 — Swissrulings