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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.10.2008 36.2008.92

22 octobre 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,005 mots·~15 min·4

Résumé

Incasso partecipazioni. Spese della Cassa. Nessun interesse può essere preteso

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2008.92   ir/gm

Lugano 22 ottobre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 3 luglio 2008 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 13 giugno 2008 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   I coniugi RI 1, con i figli minorenni __________ e __________, sono assicurati presso CO 1 per le coperture obbligatorie volute dalla LAMal.

                                         Ritenendo i signori RI 1 in ritardo nel pagamento di "diverse partecipazioni ai costi di cura (periodo da marzo 2007 ad agosto 2007) per un importo totale di fr. 758.90", CO 1 ne ha sollecitato il pagamento ed ha quindi fatto spiccare nei confronti di __________ un PE (n° __________) dall'Ufficio Esecuzioni di __________ per detto importo maggiorato dei costi di procedura (spese).

                                  B.   Il debitore ha interposto opposizione all'atto esecutivo e, con decisione formale del 4 marzo 2008 (doc. 7), l'assicuratore ha confermato l'importo dovuto (maggiorato questa volta delle spese esecutive e degli interessi) rigettando l'opposizione interposta al PE citato.

                                         Il 2 aprile 2008 i signori RI 1 si sono opposti alla decisione formale che, il 13 giugno 2008, è stata confermata limitatamente all'importo di CHF 808.90.

                                  C.   Con ricorso pervenuto al Tribunale cantonale delle assicurazioni il 9 luglio 2008 RI 1 si aggravano contro il provvedimento segnalando di avere informato CO 1 "di avere delle difficoltà" per problemi legali, economici e di salute.

                                         In particolare __________ "non percepisce più niente dal 22 aprile 2008" ed è malato. I ricorrenti propongono alla Cassa "una compensazione dare – avere" con pagamento rateale del saldo non avendo altre possibilità con la sola entrata della rendita AI di __________.

                                         CO 1, dal canto suo, propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti che, laddove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione.

                                  D.   Ai ricorrenti è stata data la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l'assunzione di specifiche prove.

                                         Il 5 settembre 2008 il giudice delegato ha interpellato l'assicuratore chiedendo la produzione di specifica documentazione e dettagliate informazioni (doc. III). L'assicuratore si è espresso in merito il 24 settembre successivo.

                                         Nel frattempo, con scritto pervenuto il 24 settembre 2008, i signori RI 1 hanno comunicato al Tribunale di essersi visti notificare altre procedure esecutive, hanno comprovato le loro difficoltà economiche mediante produzione di estratto UE, ed indicano da parte di CO 1 - come tutto sarebbe stato "interrotto" con il rilievo di grave difficoltà per le cure mediche.

                                         La signora __________ è stata avvisata della possibilità, se non già esperita, di domandare prestazioni complementari quale beneficiaria di una rendita AI.

in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                   2.   Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su opposizione, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

nel merito

                                   3.   Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Se non previsto altrimenti dalla legge l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1). L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L’Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv. 2). Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (cpv. 3). Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3 (cpv. 3bis). L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).

                                         Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5). Secondo l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a della legge ammonta a 300 franchi per anno civile dal 1° gennaio 2004 (cfr. RU 2003 3249). L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 700 franchi per gli assicurati adulti e a 350 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3). A norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali ammontano a 500, 1000, 1500, 2000 e 2500 franchi per gli adulti e i giovani adulti, a 100, 200, 300, 400, 500 e 600 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. Un assicuratore può offrire franchigie diverse per gli adulti e i giovani adulti. Le offerte dell’assicuratore devono essere valide in tutto il Cantone.

                                         Per l’art. 64a cpv. 1 LAMal se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora. Per l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante diffida, l’assicurato non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecu-zione per debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici. A norma dell’art. 64a cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite durante la sospensione.

                                         In deroga all’art. 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione. E’ fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.

                                         Il Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5 LAMal).

                                         L'art. 90 OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 105 a cpv. 1 OAMal).

                                         I premi e le partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l’assicuratore deve impartire all’assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga (art. 105 b cpv. 1 OAMal).

Se l’assicurato non paga entro il termine impartito, l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati (art. 105 b cpv. 2)

                                         Se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicu-ratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato (art. 105 b cpv. 3).

                                         Conformemente all’art. 105 c OAMal se ha depositato una domanda di continuazione dell’esecuzione, l’assicuratore sospende il rimborso dei costi (sistema del terzo garante) o la rimunerazione delle prestazioni (sistema del terzo pagante). La sospensione ha effetto il giorno della comunicazione. Essa si applica a tutte le fatture che pervengono all’assicuratore durante il periodo di sospensione del rimborso dei costi o della rimunerazione delle prestazioni.  La sospensione termina non appena sono stati pagati i premi e le partecipazioni ai costi oggetto della richiesta di continuare la procedura, nonché gli interessi di mora e le spese d’esecuzione scaduti. L’assicuratore deve informare il servizio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurarsi in merito ai certificati di carenza di beni che ha ricevuto. Sono fatte salve le disposizioni cantonali che prevedono una notifica a un altro ufficio. Durante la sospensione della presa a carico delle prestazioni gli assicuratori non possono compensare le prestazioni con premi o partecipazioni ai costi loro dovuti. Se garantisce la presa a carico o il rimborso forfetario dei premi, delle partecipazioni ai costi, degli interessi di mora e delle spese d’esecuzione irrecuperabili, il Cantone può convenire con uno o più assicuratori le condizioni alle quali gli assicuratori rinunciano a sospendere la presa a carico dei costi.

                                         Come rammenta l’art. 105 d OAMal l’assicurato è in mora ai sensi dell’articolo 64a capoverso 4 della legge a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui all’articolo 105b capoverso 1. Se l’assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l’assicuratore deve informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima della scadenza del termine di disdetta o le spese d’esecuzione accumulate fino a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto termine. Se le somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenute all’assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta, quest’ultimo deve informare l’assicurato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto nell’articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge.

                                   4.   In concreto __________ non ha onorato le seguenti partecipazioni dettagliatamente elencate nel titolo di credito contenuto nel PE 16 gennaio 2008 (doc. 6) rispettivamente nel doc. 5 e comprovate - pur non essendo come tali contestate dai ricorrenti - dietro richiesta del giudice delegato con la produzione dei documenti annessi allo scritto 24 settembre 2008 (doc. XI).

                                         Come indicato i ricorrenti non contestano tali prestazioni ricevute.

                                   5.   Accertata l'entità del debito dei ricorrenti occorre esaminare se l’insorgente debba inoltre versare gli importi delle spese pretese dall’assicuratore.

                                         Come evocato in precedenza e sulla scorta dei principi già ricordati nelle sentenze citate se l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105 b cpv. 3 OAMal).

                                   6.   In concreto come rammenta CO 1 nello scritto 24 settembre 2008 l'assicuratore è abilitato dalla condizioni d'assicurazione a percepire spese procedurali.

                                         In effetti, dal doc. 12 - prodotto a seguito dell'intervento del giudice delegato - emerge (Regolamento assicurazioni secondo LAMal, art. 14.3) che le spese per richiami ed esecuzioni sono a carico degli assicurati.

                                         L'importo richiesto di CHF 758.60 appare già comprensivo delle spese dei richiami (si veda a titolo d'esempio il doc. 3), spese per richiami che appaiono proporzionate ed adeguate all'importanza del debito, alla sua struttura ed agli interventi posti in atto dall'assicuratore. Un'ulteriore spesa di CHF 50 quale "tassa d'incasso" non appare invece ammissibile poiché sproporzionata (se aggiunta alle spese di richiamo) e comunque non prevista dal Regolamento citato (che fa riferimento alle spese per richiami ed a quelle esecutive: PE ecc. …). Su questo aspetto il ricorso va parzialmente accolto.

                                   7.   CO 1 non chiede gli interessi sugli importi pretesi invece nell'indicazione del titolo di credito del PE.

                                         Sul tema degli interessi occorre rammentare quanto esposto nella sentenza 36.2007.147 del 3 ottobre 2007:

"  (...)

Infine, circa gli interessi (...), per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal).

Con sentenza del 12 gennaio 2006 (K 40/05), pubblicata in RAMI 2006, KV 356, pag. 40, il TFA ha affermato che anche dopo l’entrata in vigore della LPGA non sussiste alcuna base legale per la riscossione di interessi di mora o di interessi compensativi sulle partecipazioni ai costi non corrisposte dall’assicurato. Dall’art. 26 cpv. 2 LPGA non può essere desunto l’obbligo di pagare un interesse di mora sulle prestazioni da restituire. (...)"

                                         Ne discende che, correttamente, CO 1 non ha preteso – con la decisione su opposizione – interessi sul credito vantato.

                                         Alla luce di quanto precede il signor __________ è condannato al pagamento dell'importo complessivo di CHF 758.90 senza interessi. Per tale somma è rigettata l'opposizione interposta al PE n° __________ dell'UEF di __________.

                                   8.   Con il 1 ° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l'art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

                                         A proposito della materia qui in esame (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l'art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L'art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell'art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.

                                         Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                                         Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell'art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest'ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un'autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg..).

                                         Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che "la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). 11 Tribunale federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso."

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza:

                                         1.1.  __________, __________, è condannato al pagamento in

                                         favore dell'assicuratore sociale CO 1, __________, l'importo di CHF 758.90.

                                         1.2.  Per l'importo di cui sub. 1.1. è rigettata l'opposizione

interposta al PE __________ dell'UE di __________ del 16 gennaio 2008.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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