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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.02.2008 36.2008.4

1 février 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,210 mots·~16 min·4

Résumé

Domanda di sussidio 2008. Giovane che, avendo termninato la formazione, inizia un'attività lavorativa. Determinazione del reddito conseguito e sua commutazione. Sussidio negato

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2008.4   ir/td

Lugano 1 febbraio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2008 di

RI 1    

contro  

la decisione su reclamo del 27 dicembre 2007 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato                    in fatto

                                  A.   RI 1, nata nel 1985, nubile, domiciliata a __________, già studente, ha chiesto la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per l’anno 2008. Quale persona che provvede al suo sostentamento RI 1 ha indicato il padre __________. La domanda di aiuto sociale è stata inoltrata il 16 luglio 2007.

                                         L’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha contattato la RI 1 per l’accertamento del reddito avendo la stessa completato la sua formazione ed iniziato lo svolgimento di una attività lucrativa. Verificato un introito lordo di CHF 3'300.- mensili (netto CHF 2'973,35) per i mesi di da luglio ad ottobre ed in precedenza per i mesi di maggio e giugno un salario di CHF 3'000.- lordi (netti CHF 2'699,65) l’amministrazione ha respinto la domanda di sussidio siccome superati i limiti di reddito dopo conversione degli importi introitati.

                                  B.   Con scritto 1 novembre 2007, RI 1 aveva indicato di avere iniziato a lavorare ad aprile 2007 con un salario di CHF 3'000.- lordi per i primi 3 mesi e quindi con un salario lordo di CHF 3'300.-. Secondo la signora RI 1 il reddito determinante di CHF 20'000.- non sarebbe raggiunto. Il 1° dicembre 2007, come indicato, l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha respinto la domanda di aiuto sociale contro cui l’assicurata si è aggravata con reclamo 7 dicembre 2007.

                                         Con decisione su reclamo del 27 dicembre 2007 l’UAM ha ribadito i suoi calcoli ed il superamento dei limiti di concessione del sussidio dopo conversione del reddito conseguito dalla ricorrente.

                                  C.   RI 1 ricorre al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni evidenziando come nel 2005 fosse studentessa senza reddito per cui la sua tassazione è fondata su un reddito imponibile di CHF 2'600.-. Il reddito imponibile della famiglia è inferiore ai limiti per la concessione del sussidio, RI 1 rileva però che l’amministrazione non vuole concederle l’aiuto sociale siccome lavora ed il reddito ritenuto, convertito, non permetterebbe all’amministrazione di sussidiarla, circostanza che contesta.

                                         Dal canto suo, con argomenti che, laddove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione, l’UAM propone la reiezione del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.

                                         All’assicurata è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’assunzione di precise prove. RI 1 ha ribadito il suo punto di vista evidenziando un guadagno netto da aprile 2007 di CHF 28'128,65 che “tolte le normali deduzioni” risulterebbe inferiore ai CHF 20'000.-.

                                         Non sono state acquisite ulteriori prove.

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.   Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intima­zione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

                                   2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dun­que decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                   3.   Occorre rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).

In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al capitolo delle disposizioni finali l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in vigore.

Resta quindi da esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il nuovo Regolamento.

Conformemente alla consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).

In specie, quindi, il TCA si deve porre al 27 dicembre 2007 (doc. A5), quando l'UAM ha emanato la decisione negativa su reclamo. Ora, a quel momento vigeva già il RLCAMal del 16 novembre 2007 che, pertanto, va posto alla base del presente giudizio.

nel merito

                                   4.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.-- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.--.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a)  del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b)  di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di CHF 150'000.- per le persone sole e CHF 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

Per l'anno 2008 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 10 ottobre 2007 che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2005 mentre i limiti per la concessione del sussidio sono quelli fissati dagli 29 a 32, 35 a 38, 44 a 46 e 48 LCAMal. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).

                                         A norma dell'art. 49 LCAMal infatti il Consiglio di Stato determina annualmente nei limiti della legge (su questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006 inc. 36.2006.71/72/120 e 124) - le basi di calcolo del sussidio, in particolare:

" a)   il periodo fiscale determinante per l'accertamento del reddito e

      della sostanza imponibili;

b)   i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi nei confronti di ogni

      singolo assicuratore;

c)   la quota media cantonale ponderata;

d)                                  i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:

      - persone sole,

      - famiglie,

      - reddito di riferimento;

e)   la quota minima a carico degli assicurati;

f)   gli importi di sostanza imponibile non considerati nel calcolo del reddito determinante;

g)   l'importo minimo annuo di sussidio;

h)  il limite di reddito massimo per l'esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;

i)    l'aumento dei limiti di reddito previsti dall'Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a seguito dell'entrata in vigore della LAMa1.

                                   5.   Come indicato con l'art. 31 LCAMaI il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva com­mutazione del reddito lordo accertato mediante l'utilizzo di ta­belle appositamente allestite il cui uso è obbligatorio) in casi par­ticolari caratterizzati dalla diminuzione delle entrate e non dall'aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date le condizioni di legge precisate nel regolamento l'amministrazione (e meglio l'UAM) si scosta dai dati fiscali de­terminati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo voluto dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annual­mente) e procede a calcolare autonomamente il reddito lordo da ultimo acquisito dalla persona interessata, trasformandolo suc­cessivamente in reddito imponibile ipotetico mediante tabelle - attualizzate di anno in anno appositamente allestite dalla Direzione Cantonale delle Contribuzioni, verifi­cando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"  a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una   parte

      del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'ooo.- secondo il biennio fiscale determi­nante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

                                         In virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato 18 maggio 1994, già modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 ° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall'IAS in maniera autonoma, "in particolare nei seguenti casi":

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esi­stenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a CHF 6'ooo.- secondo il biennio fiscale determi­nante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicura­zione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inatti­vità lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assi­stenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensiona­

      mento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

1)   cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)                                 diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo

      dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                                         Da rilevare come, con novella pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal 1994 aveva già subito alcune modifiche vigenti retroattivamente - dal 1 ° gennaio 2007. In particolare l'art. 67 alle lett. d ed m era stato così modificato:

"  d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'ooo.--, se­condo il periodo determinante;

(...)

m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                                         Il tenore delle modifiche del marzo 2007 è stato ripreso nel nuovo testo del 16 novembre 2007 all'art. 31 che qui trova applicazione.

                                   6.   A proposito di quest'ultima norma citata, il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (STCA del 27 novembre 2003 in re R.S., 36.2003.84; 36.2003.99/112 in re S. e 36.2003.116 in re T., entrambe STCA del 26 gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132; STCA del 3 settembre 2004 in re M., 36.2004.92; STCA del 27 marzo 2006 in re I.S., 36.2005.137) e si è così espresso (il riferimento è fatto alle norme previgenti):

"  2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

"                                                 Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo.".

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario. (…) 2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)."

                                   7.   Nella tassazione 2005 di RI 1 è ritenuto un reddito imponibile di CHF 2'600 derivato dal totale dei redditi fissato in CHF 3'484.- come rammentato dall’amministrazione e non contestato dalla ricorrente. In sostanza quindi la signora RI 1, nel 2005, come appare dalla tassazione agli atti non aveva un reddito registrato nella tassazione superiore ai CHF 6'000.-. In virtù dell’art. 52 RegLCAMal previgente al cpv. 1:

"  Le persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6’000.--, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile."

Il Regolamento d’applicazione del 16 novembre 2007 prevede oggi la medesima regola all’art. 17 poiché le “persone sole” ed è il caso della ricorrente siccome maggiorenne senza figli a carico, “con reddito nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al massimo per persone sole” ai sensi della LPC. Il cpv. 2 dell’art. 17 prevede che il diritto alla riduzione è definita tramite la trasformazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione.

                                      Come ricordato nella sentenza 7 maggio 2007 in re T. (36.2007.41) citata dall’amministrazione nelle sue osservazioni, secondo l’Ordinanza 07 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 22 settembre 2006 il limite massimo per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 18'140.- In altri termini se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio, l’assicurato aveva un’imposizione nulla o riferita ad un reddito inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un reddito proprio (per l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF 18’140.- annui, pari a CHF 1'511,65 mensili. L'obiettivo del legislatore è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in formazione poiché tale obbligo incombe ai genitori (in questo senso la citata TCA 36.2005.6 del 7 marzo 2005 e TCA 36.2004.149 in re DP del 15 marzo 2005) rispettivamente di non intervenire in favore di coloro che, successivamente al periodo della tassazione di riferimento (indicante inesistenza di reddito imponibile od insufficienza di reddito) inizino un’attività lavorativa che permetta loro entrate adeguate e sufficienti a fronteggiare l’onere causato dal pagamento del premio dell’assicurazione malattia. Sarebbe infatti urtante, da un lato a fronte dell’obbligo di sostentamento da parte dei genitori per i figli in formazione e dall’altro a fronte di sufficienti entrate conseguite dalla persona interessata, che lo Stato utilizzasse risorse della collettività a fronte della capacità finanziaria per fronteggiare la spesa dei premi dell’assicurazione di base. Se il giovane dispone di una tassazione indicante un reddito inferiore ai CHF 6'000.- annui l’amministrazione deve in sostanza verificare gli introiti al fine di determinare se l’ammontare massimo per persona sola fissato dall’Ordinanza sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI sia superato o meno. Se tale ammontare non è superato si deve fare capo al reddito imponibile del genitore della persona assicurata (sentenza TCA 36.2004.149 del 15 marzo 2003 si vedano ancora le decisioni 36.2006.6 in re B. del 19 aprile 2006, 36.2006.210 in re Z. del 2 maggio 2007 e 17 aprile 2007 in re G. inc. 36.2007.25).

                                   8.   In concreto quindi l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia doveva, come rettamente ha fatto, procedere all’accertamento del reddito conseguito dalla ricorrente e ciò nell’imminenza dell’anno per il quale il sussidio è stato richiesto. Ebbene, il reddito conseguito da RI 1 nel corso degli ultimi 9 mesi, ossia da quando ha iniziato a lavorare ed il suo statuto è cambiato, è – netto e secondo il dire della stessa ricorrente – di CHF 28’128,65 pari a CHF 3'125,30 mensili che, convertito, non permette la concessione del sussidio siccome pari ad un reddito imponibile ipotetico di CHF 28'000.-. Quindi quand’anche si seguisse la tesi ricorsuale il gravame non potrebbe essere accolto. La normativa fa comunque riferimento ad un reddito lordo. Non occorre qui esaminare oltre per verificare la correttezza di tale riferimento non cambiato dall’esecutivo cantonale in occasione dell’adozione del RegLCAMal del 16 novembre 2007. Ne discende che il gravame non può essere accolto.

                                   9.   Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto senza conseguenza di tasse e spese.

                                         In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF) la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. L'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario simultaneo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                   4.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pub­blico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidia­rio in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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