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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.04.2008 36.2008.22

21 avril 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,185 mots·~11 min·3

Résumé

Denegata giustizia non ammessa a fronte di risposte (ma non decisione) dell'amministrazione e mancata reazione dell'assicurato per quasi 1 anno

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2008.22   ir/td

Lugano 21 aprile 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2008 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

CO 1       in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

                                     -   che RI 1 ha inoltrato una petizione, il 31 gennaio 2008, al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro la Cassa malati CO 1 di __________;

                                     -   che oggetto della petizione erano indennità per perdita di guadagno per il periodo successivo a quello determinato nella decisione 2 febbraio 2006 dell'assicuratore;

                                     -   che con la sua petizione RI 1 ha chiesto quindi la condanna di CO 1 al versamento di CHF 40'327.50;

                                     -   che con scritto 4 febbraio 2008 della patrocinatrice RI 1 ha rilevato come, contrariamente all'assunto della petizione, "la concreta fattispecie è retta dalla LAMal e dalla LPGA" chiedendo "… di volere considerare la menzionata petizione quale ricorso per denegata giustizia, conformemente all'art. 56 cpv. 2 LPGA";

                                     -   che, l'atto è stato trasmesso all'assicuratore per la risposta di causa il 5 febbraio 2008;

                                     -   che il 25 febbraio 2008 i burocrati della convenuta, completamente dimentichi del fatto che in Ticino la lingua ufficiale è l'italiano, hanno presentato la loro risposta di causa in lingua tedesca, risposta cui hanno annesso la corrispondenza (in italiano!) intrattenuta con l'assicurata;

                                     -   che il 26 febbraio 2008 è stato ordinata, a CO 1, la traduzione in italiano della risposta di causa;

                                     -   che l'allegato è giunto in data 11 marzo 2008 al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni;

                                     -   che CO 1 ha evidenziato l'emanazione della decisione 2 febbraio 2006 e lo scritto 12 giugno 2006 con cui "abbiamo confermato per il periodo 4 aprile 2006 - 3 maggio 2006 un pagamento complementare";

                                     -   che CO 1 contesta il fatto di essere incorsa in una denegata giustizia ed ha postulato la reiezione del gravame;

                                     -   che invitata a prendere posizione in merito RI 1 non ha comunicato nulla al Tribunale;

                                     -   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   che giusta l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

                                         Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560).

                                         Con l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2, spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art. 56 nota 11 pag. 560 s; STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D., consid. 3, I 387/03).

                                         Va inoltre rammentato come ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

                                         Questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b).

                                         L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.

                                         Il legislatore non ha quindi voluto inserire un termine entro il quale l’amministrazione deve emanare la decisione su opposizione;

                                     -   che, secondo la giurisprudenza federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560).

                                         Sempre secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c).

                                         Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

                                         Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);

                                     -   che dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto quando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari.

                                         Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali).

                                         In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).

                                         Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

                                         In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

                                         In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

"  Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrens- dauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

                                         In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67);

                                     -   che il Tribunale Federale delle Assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale Federale) ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura.

                                         Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).

                                         Da ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).

                                     -   che in concreto CO 1 ha deciso il 2 febbraio 2006 di versare indennità per perdita di guadagno a RI 1 "per una incapacità … di 50%" "dal 01.02. - 31.03.2006";

                                     -   che il 12 giugno 2006 l'assicuratore riconosciuto che "…possiamo pagare l'indennità giornaliera per il tempo dell'ospedalizzazione nella clinica di __________ dal 04.04. - 03.05.2006. Oltre prestazione non possiamo garantire. (…) La nostra decisione dal 02 febbraio 2006 resta in vigore. Questa non può essere cambiata.";

                                     -   che il 28 giugno 2006 RI 1  tramite l'avv. RA 1 ha segnalato inabilità lavorativa "in misura completa sia per motivi lombari che psichici" a seguito di una ricaduta e ciò dal febbraio 2006;

                                     -   che RI 1 ha successivamente reclamato il "ripristino delle indennità dal 2 febbraio 2006 chiedendo di reagire "entro dieci giorni" in caso contrario "mi vedrò costretta a rivolgermi alle competenti autorità senza ulteriori avvisi";

                                     -   che il 3 agosto 2006 RI 1 ha sollecitato reazione della Cassa Malati (doc. 4);

                                     -   che CO 1 ha reagito il giorno successivo con scritto interlocutorio ed il 7 novembre 2006 RI 1 ha ribadito il suo buon diritto alle indennità (doc. 6);

                                     -   che il 13 dicembre 2006 CO 1 ha comunicato, ma non in forma di decisione impugnabile che "il nostro medico di fiducia ha determinato, che non esiste nessuna dichiarazione che conferma un' incapacità lavorativa almeno 50%";

                                     -   che, nel medesimo scritto, in un italiano pietoso ed indegno anche di un'amministrazione confederata, CO 1 ha indicato:

"  Il medico di fiducia ha progetto quindi, d'assegnare il caso all'assicurazione d'invalidità per una chiarificazione medica e professionale dettagliata. Fino che una valutazione non sia presente, noi non possiamo più prendere in carica delle prestazione per il perdito di guadagno annunciato."

                                     -   che, nuovamente, la comunicazione è stata fatta in forma di lettera e non di decisione formale come sarebbe stato auspicabile;

                                     -   che, successivamente allo scritto 13 dicembre 2006, RI 1 non ha chiesto più nulla a CO 1, tanto meno l'emanazione di una formale decisione, e ciò sino al ricorso qui in discussione;

                                     -   che RI 1, adeguatamente patrocinata, avrebbe potuto chiedere l'emanazione di una formale decisione;

                                     -   che agli scritti di RI 1, tramite la patrocinatrice, CO 1 ha comunque dato seguito fornendo, anche se in ritardo ed in un italiano stentato, risposte e prese di posizione;

                                     -   che la stessa ricorrente, per oltre 13 mesi, non ha comunque nulla più comunicato all'assicuratore;

                                     -   che, alla luce di ciò, non può qui essere ritenuta una denegata giustizia ai sensi della giurisprudenza esposta;

                                     -   che non di meno CO 1 viene invitata a volere decidere sulle richieste di RI 1 entro tempi contenuti per permettere all'assicurata di adire, se lo riterrà, le vie legali sottoponendo, in ultima analisi, il merito della vertenza al Tribunale;

                                     -   che il ricorso va respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e senza riconoscere ripetibili, si ribadisce l'invito formale a CO 1 ad emanare un provvedimento impugnabile nei tempi più brevi.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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