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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.02.2009 36.2008.163

4 février 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,688 mots·~18 min·3

Résumé

Richiesta di sussidio respinta poiché la sostanza registrata nella tassazione determinante è superiore a quella prevista dall'art. 29 cpv. 2 LCAMal

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2008.163   cs

Lugano 4 febbraio 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 (recte: 5) dicembre 2008 di

RI 1    

contro  

la decisione su reclamo del 17 novembre 2008 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su reclamo del 17 novembre 2008 l’UAM ha confermato il rifiuto di concedere ai coniugi __________ e RI 1 ed ai loro figli __________ e __________, il sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione malattie delle cure medico-sanitarie per l’anno 2008. L’autorità cantonale ha in sostanza rilevato che, per il nuovo art. 29 cpv. 2 lett. a LCAMal, il diritto alla riduzione del premio decade se l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600'000.--. Poiché nel caso concreto dalla notifica di tassazione 2007 (ultima in possesso degli assicurati) risulta una sostanza lorda pari a fr. 689'632 (nella tassazione 2005 l’importo era ancora maggiore), anche se il reddito imponibile desumibile dalla tassazione 2005 ammonta a fr. 16'800, gli interessati non hanno diritto ad alcuna riduzione.

                               1.2.   Con tempestivo ricorso del 5 dicembre 2008 RI 1, in rappresentanza di tutta la famiglia, è insorto contro la predetta decisione su reclamo (doc. I). L’insorgente ammette che nella tassazione 2007 figura una sostanza lorda di fr. 689'232, ma rileva di avere dei debiti per oltre un milione di franchi e di non possedere, di conseguenza, alcuna sostanza. Egli ritiene che ci si debba basare sulla situazione economica reale che, a fronte di un reddito imponibile assai modesto, non evidenzia alcuna sostanza netta, ma al contrario, cospicui debiti nei confronti di terzi.

                                         Il ricorrente allega il bilancio al 31 dicembre 2007 dell’azienda agricola e rammenta che nel biennio 2004/2005, grazie all’aiuto del Cantone, ha potuto edificare una nuova stalla con annesso un appartamento per la sua famiglia ed un piccolo appartamento per i genitori. L’ufficio di tassazione competente ha negato la scissione della parte aziendale (stalla, fienile, caseificio, ecc.) da quella che riteneva privata (appartamenti), in quanto quest’ultima non supera il 20% del totale del valore di stima. Il risultato che figura a bilancio alla voce “costi costruzione nuova stalla ded.sussidi” è il totale dei costi sostenuti per l’edificazione e le necessarie infrastrutture, già dedotto il sussidio a fondo perso concesso dallo Stato. Nei passivi sono evidenziati i debiti effettivi verso la __________ ed altri creditori che, al 31 dicembre 2007, assommavano a fr. 1'049'447.

                                         La sostanza lorda di fr. 689'139 si compone di fr. 497'491 di sostanza immobiliare (aziendale e privata), di fr. 174'037 di attivo della ditta individuale e di fr. 18'104 di sostanza privata (titoli, ass. vita, auto).

                                         L’insorgente ritiene scorretto prendere in considerazione le suddette cifre, senza tenere in considerazione anche i debiti della ditta individuale esposti in fr. 1'049'447 che, di fatto, rettificano gli importi suddetti e ne azzerano il contenuto.

                               1.3.   Con risposta del 23 dicembre 2008 l’UAM propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

                                         in diritto

                               2.1.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a)  del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b)  di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per l'anno 2008 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 10 ottobre 2007, che ha confermato quello del precedente anno.

                                         Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2005. I limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli art. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000 per le persone sole e Fr. 32'000 per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio.

                                         Il 1° gennaio 2008 è entrato in vigore il nuovo art. 29 cpv. 2 LCAMal del seguente tenore:

"  La riduzione di premio decade nei seguenti casi:

a) se l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;

b) persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;

c) persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.--;

d) famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno; per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”

                               2.2.   Di principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).

L'amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare il reddito determinante al di fuori della tassazione di riferimento trasformando il reddito mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 RLCAMal) nei casi:

"  a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del

    loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

L'esecutivo cantonale ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega concessagli dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31 RLCAMal (art. 67 vRLCAMal), prevede che il reddito determinante va accertato autonomamente dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge o del partner registrato;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;

n)   persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte."

                                         Con pubblicazione avvenuta sul BU 37/2008 dell’11 luglio 2008 l’esecutivo cantonale ha previsto una modifica del RLCAMal introducendo una nuova ipotesi (lettera o) per il calcolo autonomo del reddito (e della sostanza) da parte dell’amministrazione cantonale. In dettaglio tale novella – vigente retroattivamente dal 1° gennaio 2008 – prevede:

"o) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell’istanza."

                                         L’esecutivo cantonale ha poi previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 e sino alla sentenza 36.2007.9 dell’11 settembre 2007) introducendo nel RLCAMal il nuovo

"  Art. 36a

1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.

2Tali valori sono riportati anche sui periodi fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.

                                         La nuova ipotesi di accertamento d’ufficio da parte dell’amministrazione cantonale è la conseguenza diretta, e necessaria, dell’introduzione, con effetto al 1° gennaio 2008, dell’art. 29 cpv. 2 LCAMal.

                               2.3.   In concreto nella tassazione 2005 determinante per stabilire il diritto al sussidio per il 2008 (cfr. DE del 10 ottobre 2007) figura un reddito imponibile di fr. 16’800, mentre la sostanza lorda ammonta a fr. 1'407'522. L’UAM ha chiesto agli assicurati, i quali hanno fatto valere una diminuzione del valore della loro sostanza nel corso degli anni, la trasmissione della tassazione 2007, da cui emerge una sostanza lorda di fr. 689'632 (allegato B).

                                         Di principio, in applicazione dell’art. 29 cpv. 2 lett. a LCAMal, gli assicurati non hanno quindi diritto alla riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il 2008.

                                         Certo, l’art. 29 cpv. 2 LCAMal è entrato in vigore, il 1° gennaio 2008, con effetto retroattivo. Infatti la modifica dell’art. 29 cpv. 2 LCAMal (adottata il 19 dicembre 2007 dal Gran Consiglio sulla base del Messaggio del 9 ottobre 2007 n. 5974 del Consiglio di Stato sul Preventivo 2008 e del Rapporto del 4 dicembre 2007 della Commissione della gestione e delle finanze sul Messaggio n. 5974) è stata dapprima pubblicata sul Foglio Ufficiale n. 103/104 del 28 dicembre 2007, pag. 9809, con l’indicazione della scadenza del termine di referendum l’11 febbraio 2008, poi sul Foglio Ufficiale n. 4 a pag. 202 dell’11 gennaio 2008 (“Leggi e decreti legislativi pubblicati sul Foglio ufficiale [FU] per decorrenza del termine di referendum [l’entrata in vigore sarà indicata con la pubblicazione sul BU]”) ed infine sul Bollettino Ufficiale n. 6 del 2008 a pag. 109 con l’indicazione della sua entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

                                         Tuttavia, con sentenza 36.2008.134 del 17 dicembre 2008, non ancora cresciuta in giudicato, questo Tribunale ha stabilito che l’art. 29 cpv. 2 LCAMal esplica tutti i suoi effetti per i sussidi del 2008.

                                         Il TCA, dopo aver rammentato che la fattispecie è analoga a quella giudicata dal Tribunale federale in una sentenza pubblicata in DTF 119 Ia 254 ed aver riportato per esteso la citata pronunzia, ha affermato che:

"  In concreto, come nel caso giudicato dal Tribunale federale, la retroattività era prevista dall’art. 2 cpv. 2 del decreto del Gran Consiglio pubblicato sul Foglio Ufficiale del 28 dicembre 2007 (pag. 9810: “Essa entra in vigore il 1° gennaio 2008”).

Essa inoltre è molto limitata nel tempo poiché il decreto è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 15 febbraio 2008 e non porta ad disparità scioccanti poiché tutti gli assicurati che si trovano nella medesima situazione vengono trattati allo stesso modo. Tanto più che il Messaggio del Consiglio di Stato è del 9 ottobre 2007 ed il Decreto Esecutivo che fissa i parametri per le basi di calcolo del sussidio 2008 è del 10 ottobre 2007. Per cui l’UAM al momento in cui era in possesso della base legale per decidere circa il sussidio 2008, era a conoscenza delle previste modifiche legislative.

La modifica non tocca inoltre alcun diritto acquisito dei ricorrenti poiché le condizioni per ottenere il sussidio vanno esaminate ogni anno.

Infine, come noto, le finanze pubbliche cantonali si trovano in una situazione che necessita l’adozione di misure di risanamento urgenti per evitare distorsioni nella concessione dei sussidi, provocate dalle elevate deduzioni fiscali, in particolare per le famiglie, introdotte con la modifica della legge tributaria (cfr. al riguardo G. Corti, “Riduzioni individuali di premio dell’assicurazione malattia e competenze del Consiglio di Stato”, in RtiD I-2006 pag. 401 e seguenti). Lo scopo dell’intervento è di evitare che beneficino dei sussidi anche persone di condizione non modesta (cfr. anche consid. 2.6).

L’interesse pubblico nel concedere l’effetto retroattivo alla modifica legislativa è inoltre dato. Come nel caso vodese, anche nel caso di specie sarebbe infatti stato assurdo concedere il sussidio solo per uno o due mesi (gennaio e, verosimilmente, febbraio) e chiederne la restituzione nel corso del mese di marzo, una volta entrate in vigore le basi legali , allorché, di principio, l’aiuto statale non è concesso pro rata temporis, bensì per tutto l’anno. Per cui delle ragioni di semplificazione giustificavano il fatto che la misura avesse inizio con il 1° gennaio e non nel corso dell’anno.”

                                         Per cui accertato che l’art. 29 cpv. 2 LCAMal è applicabile al caso di specie, questo Tribunale deve esaminare le censure sollevate dal ricorrente.

                               2.4.   L’interessato non contesta i valori derivanti dalla tassazione 2007 e neppure la sua applicazione in presenza di una diminuzione della sostanza rispetto alla tassazione 2005.

                                         Egli sostiene unicamente che dalla sostanza lorda di fr. 689'632 devono essere dedotti i debiti di oltre un milione di franchi.

                               2.5.   Obiettivo della modifica dell’art. 29 cpv. 2 LCAMal è di evitare che persone con redditi lordi elevati oppure detentori di sostanza cospicua possano comunque rientrare nei parametri per l’ottenimento della riduzione di premio LAMal in forza delle deduzioni fiscalmente ammesse. Nel Messaggio n. 5974 del 9 ottobre 2007 il Consiglio di Stato ha evidenziato come:

"  9.1.2. Sintesi delle misure proposte

La proposta in oggetto si prefigge di determinare i criteri di esclusione dal diritto alla riduzione di premio LAMal, ancorché formalmente l'assicurato rientra nei parametri di reddito determinante che ne danno il diritto, in caso di:

a)   assicurati che possiedono una sostanza lorda, registrata nella tassazione applicabile, superiore a fr. 600'000.--, o se l'importo di sostanza imponibile supera fr. 400'000.--;

b)   persone sole, il cui "totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile" (cifra 9 della notifica di tassazione, sulla base della sistematica attuale) supera fr. 60'000.-- [fr. 80'000.-- per persone sole, intese quali "reddito di riferimento" (art. 32 LCAMal). Su questo aspetto si ritornerà più in dettaglio al titolo 3.];

c)                                                                           famiglie, il cui "totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile" (cifra 9 della notifica di tassazione, sulla base della sistematica attuale) supera fr. 90'000.-- (senza figli). Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10'000.-- cadauno, mentre per i successivi è data un'aggiunta di fr. 5'000.-- cadaun. In questo modo si ottempera al disposto di cui all'art. 65 bis cpv. 1 LAMal, che prevede che la riduzione del premio riconosciuto per i minorenni, così come per i giovani adulti in formazione (di età tra 18 e 25 anni), si estenda fino ai "redditi medi".

In pratica sono stabili parametri di sostanza lorda e di sostanza imponibile, nonché di reddito netto [reddito lordo dedotti i contribuiti ordinari AVS, AI, LPP, IPG, AD, AINP (dato desumibile alla cifra 9 della notifica di tassazione)], al di là dei quali il diritto alla riduzione di premio decade di principio.

Le situazioni di cui sopra – in particolare alle lett. a) e b)/c) – non sono da intendere cumulativamente: basta che una sola di queste si verifichi e automaticamente decade la possibilità di accesso a ogni riduzione di premio LAMal.

(…)

9.1.4.  Considerazioni circa il criterio di esclusione per sostanza elevata

Attualmente a livello nazionale solo due Cantoni prevedono la possibilità di esclusione dalla riduzione di premio in ragione di un fattore di sostanza lorda elevato: si tratta di Berna e Friborgo.

In entrambi i casi il valore limite di sostanza lorda è fissato a 1 milione di franchi.

Per quanto attiene ai criteri di sostanza imponibile, il paragone a livello nazionale appare meno significativo, in quanto dipende dalle regole tributarie vigenti in loco.

Si citano qui gli esempi di Zurigo e di Uri, dove i parametri di esclusione per sostanza imponibile sono di fr. 300'000.-- (ZH), rispettivamente fr. 400'000.--(UR).

Il criterio di esclusione per sostanza lorda elevata sarà il primo, in ordine gerarchico, dei criteri straordinari di esclusione dalla riduzione di premio LAMal.

Bisogna però considerare che il grosso delle esclusioni avverrà comunque in base al criterio del reddito.

Scopo principale del criterio “sostanza elevata” – sia di sostanza lorda che di sostanza imponibile – diventerà quello di “norma di salvaguardia”, nel senso che non consentirà l’accesso alla riduzione di premio a quei casi particolari che, pur avendo un reddito netto entro i limiti stabiliti, sono proprietari di una sostanza importante. 

Le parametrizzazioni relative alla sostanza lorda e alla sostanza imponibile sono state impostate a partire da una base comune e sono congiunte.

Da valutazioni effettuate, tenuto conto in particolare dei valori di stima attuali, nonché del fattore "indebitamento personale medio", i parametri di esclusione per sostanza elevata sono definiti come segue:

-    sostanza lorda: fr. 600'000.--;

-    sostanza imponibile: fr. 400'000.--."

                                         Nel rapporto sul Messaggio n. 5974 la Commissione della gestione e delle finanze ha affermato:

"  3.5 Esclusione alla riduzione di premio LAMal

Il Governo con questa misura propone di eliminare dai beneficiari chi ha un reddito lordo alto e che grazie a una serie di deduzioni raggiunge un imponibile che dà diritto al sussidio. Secondo il Governo non si tratta di una misura che ha carattere prettamente di risparmio finanziario, ma di una misura di improntata all'equità. In effetti l'art. 65 LAMal prescrive che le riduzioni di premio devono essere riservate in primo luogo ad “assicurati di condizione economica modesta”. Appare quindi giustificato che tra i beneficiari non debbano figurare persone con redditi lordi o importi di sostanza importanti. Il discorso invece va differenziato per i minorenni e i giovani adulti in formazione per i quali la LAMal (art 65 cpv.1bis) prevede di concedere aiuti anche in presenza di un “reddito medio”. I casi in cui si applica l'esclusione sono i seguenti:

I. assicurati che possiedono una sostanza lorda, registrata nella tassazione applicabile, superiore a fr. 600'000.--, o se l'importo di sostanza imponibile supera fr. 400'000.--;

II. persone sole, il cui "totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile" (cifra 9 della notifica di tassazione, sulla base della sistematica attuale) supera fr. 60'000.-- [fr. 80'000.-- per persone sole, intese quali "reddito di riferimento" (art. 32 LCAMal). Su questo aspetto si ritornerà più in dettaglio al titolo 3.];

III. famiglie, il cui "totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile" (cifra 9 della notifica di tassazione, sulla base della sistematica attuale) supera fr. 90'000.-- (senza figli). Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10'000.-- cadauno, mentre per i successivi è data un'aggiunta di fr. 5'000.-- cadauno. In questo modo si ottempera al disposto di cui all'art. 65 bis cpv. 1 LAMal, che prevede che la riduzione del premio riconosciuto per i minorenni, così come per i giovani adulti in formazione (di età tra 18 e 25 anni), si estenda fino ai "redditi medi".

Basta che una sola di queste condizioni si verifichi e automaticamente decade la possibilità di acceso ad ogni riduzione di premio LAMal.

Questa proposta comporta una minore uscita stimata in 1,8 milioni."

                                         Da quanto appena esposto emerge con evidenza che la volontà del legislatore è quella di non concedere, per principio, la riduzione del premio agli assicurati che dispongono di sostanze lorde elevate e che grazie alle deduzioni fiscali ammesse rientra(va)no nel limite per ottenere il diritto all’aiuto statale.

                               2.6.   In concreto dall’ultima tassazione disponibile al momento dell’emanazione della decisione su reclamo (2007), che determina il limite temporale entro il quale occorre porsi per valutare la legalità della decisione su reclamo impugnata, emerge una sostanza lorda inferiore (fr. 689'632) rispetto a quella registrata nella tassazione 2005 (fr. 1'407'533) normalmente applicabile per determinare il diritto al sussidio nel 2008 (cfr. DE del 10 ottobre 2007), ma comunque superiore rispetto all’importo di fr. 600'000 previsto dall’art. 29 cpv. 2 lett. a LCAMal.

                                         L’ammontare della sostanza lorda di fr. 689'632, accertato dall’autorità fiscale nella tassazione 2007, corrisponde all’importo indicato dal ricorrente medesimo nella dichiarazione fiscale 2007 (allegato B).

                                         Inoltre non va dimenticato che per costante giurisprudenza ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L’amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. È possibile scostarsi da una tassazione cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e debitamente comprovati. Va inoltre rammentato che l’assicurato deve innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (cfr. la sentenza del 19 settembre 2005, inc. 36.2005.104 con i riferimenti).

                                         Accertato che l’ammontare della sostanza lorda supera l’importo stabilito dall’art. 29 cpv. 2 lett. a LCAMal, l’insorgente, a prescindere dalla presenza di ingenti debiti, non può beneficiare di alcun sussidio (cfr. consid. 2.5).

                                         In queste condizioni la decisione su reclamo merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso é respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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