Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.03.2009 36.2008.162

27 mars 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,769 mots·~14 min·3

Résumé

Istanza di sussidio 2009 negata. Divorziata convivente con figlio maggiorenne: persona sola. Superamento del limite di reddito con IC 2006. Cessata attività per intervenuta invalidità. Accertamento autonomo del reddito lordo.Conversione con tabelle. Superamento del limite per persona sola. Revisione

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2008.162   TB

Lugano 27 marzo 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 novembre 2008 di

 RI 1    

contro  

la decisione su reclamo del 29 ottobre 2008 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto                            in fatto

                                  A.   RI 1, nata nel 1948, ha postulato la riduzione del premio di cassa malati per l'anno 2009.

                                  B.   Dato che dal 1° dicembre 2007 l'assicurata è stata posta al beneficio di una rendita d'invalidità del 100%, l'Ufficio assicurazione malattia (UAM) ha accertato autonomamente il suo reddito lordo più recente e l'ha convertito mediante le apposite tabelle anziché fondarsi sulla notifica di tassazione IC 2006 e con decisione del 31 luglio 2008 (doc. A1) ha respinto l'istanza di riduzione del premio per superamento dei limiti di reddito per persona sola.

                                  C.   Il 29 ottobre 2008 (doc. A) l'Amministrazione ha confermato con decisione su reclamo il rifiuto del diritto al sussidio, avendo calcolato in Fr. 3'175,30 il reddito lordo mensile medio, ciò che corrisponde, dopo conversione, ad un reddito determinante di Fr. 28'000.-, laddove il limite fissato dal Consiglio di Stato per l'anno 2009 per persone sole è di Fr. 20'000.-.

                                  D.   Con ricorso del 26 novembre 2008 (doc. I) l'assicurata ha evidenziato che nel gennaio 2007 le è stato diagnosticato un tumore, che alla fine di marzo 2007 ha esaurito le indennità di disoccupazione, che dal 1° dicembre 2007 è al beneficio di una rendita intera AI ammontante a Fr. 1'593.al mese, che percepisce dall'ex marito dei contributi alimentari di Fr. 837.- al mese e che fino a marzo 2009 percepirà dalla sua Cassa malati Fr. 700.- a titolo di indennità per perdita di guadagno. Inoltre, come attesta la sua IC 2007, il suo reddito imponibile è pari a Fr. 12'200.- e con decisione del 25 aprile 2008 ha ottenuto il condono del pagamento delle imposte comunali, cantonali e federali per il 2006. Data la sua precaria situazione finanziaria, mutata nel 2007 e che – verosimilmente - cambierà anche nel corrente mese di marzo 2009, la ricorrente ha chiesto una verifica della sua situazione e la conseguente concessione del diritto al sussidio, non riuscendo a fare fronte ai costi per le cure dovute alla malattia.

L'UAM ha dettagliatamente esposto il calcolo autonomo del reddito determinante della ricorrente alla base del rifiuto alla riduzione del premio di cassa malati, fissato in Fr. 28'000.-, precisando che le spese per le cure mediche non possono essere dedotte dal reddito lordo e che la notifica di tassazione IC 2007 non può essere utilizzata per i sussidi per il 2009. L'Amministrazione ha comunque indicato la possibilità di chiedere la revisione della decisione di rifiuto entro tre mesi dalla cessazione del diritto alle indennità per perdita di guadagno (doc. III).

                                         in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

nel merito

                                   2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a)  del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b)  di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L'espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.

Per l'anno 2009, il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 14 ottobre 2008 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale 51/2008 del 17 ottobre 2008) le basi di calcolo per il diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006; d'altro canto, ha precisato che occorre tenere conto della quota media cantonale ponderata fissata da questo Decreto esecutivo, così pure di altri parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal.

                                   3.   L'amministrazione fa quindi di principio capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente). In casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati) deve scostarsi da tali dati per un accertamento autonomo e deve calcolare da sola il reddito determinante. Infatti, con l'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (e meglio l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia), che dovrà procedere con la trasformazione delle entrate lorde a partire da tabelle ufficiali di conversione appositamente allestite e verificare il sussistere dei limiti per la concessione del diritto alla riduzione dei premi LAMal (art. 17 cpv. 2 RLCAMal ed art. 36 RLCAMal).

L'art. 31 LCAMal prevede quindi che il regolamento stabilisce le modalità per il calcolo autonomo del reddito determinante:

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari.".

Così, in virtù dell'art. 31 RLCAMal, il reddito determinante va accertato autonomamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge o del partner registrato;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;

n)  persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.

o)   diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell'istanza.".

                                   4.   Nel caso in esame, l'insorgente va considerata quale persona sola ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. b LCAMal, essendo coniuge divorziata senza figli minorenni conviventi. Per il diritto alla riduzione del premio per l'anno 2009 vale quindi il limite di reddito di Fr. 20'000.- (art. 29 cpv. 1 lett. a LCAMal).

Il figlio __________, maggiorenne e convivente con l'assicurata, ha ottenuto per sé stesso la riduzione del premio LAMal per il 2009 con decisione del 31 ottobre 2008 (doc. III pag. 3 a metà).

Il diritto alla riduzione del premio LAMal della ricorrente risulta quindi dalla somma arrotondata al mille franchi superiore del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato (art. 30 lett. a LCAMal).

Di principio, l'Ufficio assicurazione malattia avrebbe dovuto esaminare l'istanza di sussidio alla luce della notifica di tassazione IC 2006, valida, come visto, per l'anno 2009, escludendo la ricorrente dal diritto alla riduzione del premio di cassa malati per il 2009, siccome il reddito imponibile accertato dal competente Ufficio di tassazione è di Fr. 26'100.- (doc. 4), che, arrotondato al mille franchi superiore come imposto dalla legge, conduce ad un reddito determinante di Fr. 27'000.-. Pertanto, la domanda di sussidio sarebbe stata respinta, a motivo che il summenzionato limite di Fr. 20'000.- sarebbe stato superato.

                                   5.   Tuttavia, siccome successivamente all'emanazione della predetta notifica di tassazione l'assicurata è stata posta, con decisione del 26 novembre 2007 (doc. A5), al beneficio di una rendita d'invalidità del 100%, è a giusta ragione che l'Amministrazione ha proceduto a calcolare autonomamente il reddito determinante dell'insorgente, partendo non più dalla notifica di tassazione IC 2006, ma dai dati più recenti a sua disposizione.

In effetti, conformemente al citato art. 31 RLCAMal, l'UAM è tenuto ad accertare autonomamente il reddito dell'assicurato soltanto se vi sono delle modifiche riguardo allo statuto personale e/o economico dell'interessato e (semmai) della sua famiglia.

Nel caso concreto, solo la lettera h di questa norma torna utile.

In merito all'art. 31 RLCAMal, va osservato che il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (prima fra tutte: STCA del 27 novembre 2003, 36.2003.84; fra le ultime: STCA del 10 settembre 2008, 36.2008.94; STCA del 24 settembre 2008, 36.2008.48; STCA del 29 settembre 2008, 36.2008.57; STCA del 16 gennaio 2009, 36.2008.159; STCA del 19 febbraio 2009, 36.2008.129), rilevando come:

"  2.2 (…) quando sia accertato un reddito [ndr: lordo ex art. 67 lett. m RLCAMal, mentre ora, in virtù del nuovo art. 31 lett. m RLCAMal, esso deve essere netto grazie alla modifica, dal 1° gennaio 2003, della Legge tributaria, che ha mutato il modo di compilare la dichiarazione d'imposta (ora si indicano i redditi da attività netti, non più lordi)] inferiore a quello [ndr: lordo, mentre dal 1° gennaio 2008 è netto] del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito [ndr: lordo, ora netto], essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito [ndr: lordo, sia prima della modifica del regolamento sia dopo] accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal [ndr: ora art. 17 cpv. 2 RLCAMal]) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento [ndr: ora art. 36 cpv. 1 RLCAMal].

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo [ndr: lordo anche dal 1° gennaio 2008] conseguito dall'assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

"Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo.".

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati [ndr: ora reddito netto] dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal [ndr: ora art. 31 RLCAMal] - posti a raffronto con i dati [ndr: ora reddito netto] ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l'accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)." (sottolineature ed evidenziature in grassetto della redattrice).

                                   6.   Dagli accertamenti effettuati dall'UAM, emerge che nel 2008 l'assicurata riceveva al mese Fr. 1'593.- di rendita AI, Fr. 837.- quali contributi alimentari e Fr. 750.- a titolo di indennità per perdita di guadagno (doc. 9), per un totale di Fr. 3'180.- al mese.

Per quanto attiene alle deduzioni delle spese sopportate dalla ricorrente per le cure mediche di cui necessita, questo Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva in quest'ambito, ammettendo che le uniche deduzioni dal reddito lordo accertato ammesse sono quelle relative agli alimenti ed agli interessi passivi; altre deduzioni non possono essere considerate (cfr., fra le ultime, STCA del 27 agosto 2008, 36.2008.81; STCA del 24 settembre 2008, 36.2008.48; STCA del 29 settembre 2008, 36.2008.112; STCA del 30 settembre 2008, 36.2008.121; STCA del 16 gennaio 2009, 36.2008.159).

Pertanto, il reddito lordo accertato va definitivamente fissato in Fr. 3'180.- al mese che, convertito in virtù dell'art. 36 RLCAMal mediante le apposite tabelle ufficiali di conversione pubblicate sul sito dell'Istituto delle Assicurazioni Sociali del Canton Ticino (si veda all'interno del sito www.ti.ch/DSS), dà un reddito imponibile annuo di Fr. 28'000.-, che è quindi superiore al limite di reddito fissato dal Consiglio di Stato per ottenere nel 2009 il diritto alla riduzione dei premi LAMal.

In queste condizioni, l'insorgente non ha diritto all'aiuto statale.

                                   7.   Va infine rilevato che l'autorità amministrativa non può, come sembra richiedere l'interessata, fare uso della decisione di tassazione 2007 riferita ad un altro periodo rispetto a quello determinato dall'Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente.

Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 (36.2004.112) – ed in tante altre successive - questo Tribunale ha ritenuto quanto segue:

"  (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). (…)."

Poiché per la determinazione del diritto al sussidio per l'anno 2009 il Consiglio di Stato ha deciso che i redditi determinanti si deducono dalla notifica di tassazione 2006, la decisione di tassazione per l'anno 2007 allegata dalla ricorrente (doc. A6) non ha alcuna influenza sull'esame del diritto al sussidio, anche se più attuale e più favorevole (reddito imponibile di Fr. 12'200.-).

                                   8.   È opportuno ancora ricordare che qualora i redditi conseguiti dall'assicurata nell'anno 2009 dovessero attestare una situazione economica differente (peggiore) rispetto a quella accertata autonomamente dal Tribunale conformemente all'art. 31 lett. h RLCAMal, riferita al 2008, entro tre mesi dal momento in cui vi sarà la modifica (art. 13 cpv. 2 RLCAMal) l'insorgente potrà chiedere all'Amministrazione la revisione della decisione di negarle la riduzione di premio LAMal per l'anno 2009.

Stanti le considerazioni esposte, la decisione impugnata merita dunque conferma, mentre il ricorso va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2008.162 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.03.2009 36.2008.162 — Swissrulings