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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.02.2009 36.2008.129

19 février 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,410 mots·~37 min·5

Résumé

Sussidio per 2008.Reddito imponibile IC 2005 > Fr. 20000.Redditi netti IC 2005 > Fr. 60000.Diminuzione del reddito nel 2008.Art.29 cpv. 2 LCAMal va esteso all'accertamento autonomo. Contributi alimentari NON sono deducibili dai redditi netti ex art. 29 cpv.2 LCAMal. Superamento del limite di reddito

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2008.129   TB

Lugano 19 febbraio 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 agosto 2008 di

 RI 1    

contro  

la decisione su reclamo del 18 giugno 2008 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel 1962, convive con la figlia __________ (1988), studentessa, mentre gli altri due figli, __________ (1990), apprendista e __________ (1996), vivono con la mamma (1966).

Sottoscritta il 6 novembre 2007, ma spedita il 20 dicembre 2007 (doc. 1), l'assicurato ha inoltrato la richiesta per l'ottenimento della riduzione dei premi di cassa malati per l'anno 2008 per sé e per la figlia studentessa, che ha successivamente integrato con altra documentazione (doc. 5).

                               1.2.   Con decisione del 31 marzo 2008 l'Ufficio assicurazione malattia ha respinto l'istanza, poiché il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera il limite stabilito di Fr. 60'000.-.

Il 3 aprile 2008 (doc. 2) l'assicurato ha formulato reclamo, evidenziando che dal 1° febbraio 2008 i suoi redditi sono diminuiti.

                               1.3.   Il 18 giugno 2008 (doc. A) l'UAM ha emesso la decisione su reclamo con cui ha respinto l'opposizione dell'istante dato che il suo reddito netto annuo, stabilito in Fr. 78'744.- in virtù dell'art. 31 lett. m RLCAMal, supera il limite di Fr. 60'000.- per le persone sole fissato dal nuovo art. 29 cpv. 2 lett. b LCAMal.

                               1.4.   Con ricorso del 29 agosto 2008 (doc. I) RI 1 ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la concessione della riduzione del premio LAMal per il 2008. Ritenuto un salario netto per il 2008 di Fr. 78'249.- e dei contributi alimentari di Fr. 32'910.-, si ottiene un reddito netto annuo pari a Fr. 45'339.-, a cui si aggiungono Fr. 495.- di reddito da titoli e capitali. Il totale dei redditi netti (Fr. 45'832.-) è inferiore al limite di Fr. 60'000.-, quindi egli ha diritto al sussidio di cassa malati.

La risposta del 10 ottobre 2008 (doc. VI) spiega dettagliatamente come l'amministrazione è giunta a negare questo diritto all'assicurato. Poiché l'assicurato ha fatto valere una riduzione di stipendio dal 1° febbraio 2008, l'UAM ha applicato l'art. 31 lett. m RLCAMal ed ha accertato il suo reddito netto a partire dai conteggi di salari e l'ha confrontato con i limiti previsti dal nuovo art. 29 cpv. 2 LCAMal, valido non solo per i redditi netti registrati nella tassazione applicabile, ma anche per quelli accertati manualmente. Ad un salario netto annuo di Fr. 71'576,40 (Fr. 5'964,70 x 12 mesi) ha aggiunto la tredicesima di Fr. 5'179,70, per ottenere un totale di redditi di Fr. 76'756,10, che risulta inferiore al reddito netto da attività dipendente di Fr. 104'501.- esposto nella tassazione 2005. Dati i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 lett. m RLCAMal, prima di commutare il reddito lordo con le apposite tabelle, l'Ufficio assicurazione malattia ha osservato tuttavia che il totale dei redditi accertati, pari a Fr. 77'251,10 (Fr. 76'756,10 + Fr. 495.- [redditi da titoli]), supera il limite di Fr. 60'000.- previsto dall'art. 29 cpv. 2 lett. b LCAMal per le persone sole e quindi non ha proceduto con la citata commutazione, negando il sussidio. L'UAM ha poi spiegato che la recente modifica legislativa, entrata in vigore con l'obiettivo di escludere dal diritto alla riduzione del premio le persone che dispongono di sostanza o redditi elevati, non permette la deduzione dei contributi alimentari versati.

                               1.5.   Nella replica del 28 ottobre 2008 (doc. VIII) il ricorrente ha evidenziato come la nuova norma costituisca una misura improntata all'iniquità, piuttosto che all'equità voluta dal legislativo. Infatti, i nuclei monoparentali sono discriminati rispetto alle famiglie tradizionali – i quali possono dedurre fiscalmente i figli a carico -, così pure i genitori soli con figli maggiorenni a carico – che non possono esporre la deduzione per figli a carico, siccome i figli vivono con l'altro coniuge - rispetto alle persone sole senza figli a carico. L'iniquità si manifesta quando non permette la deduzione degli alimenti versati, sia che il debitore dei contributi alimentari abbia figli maggiorenni a carico con cui convive, sia che sia persona sola (divorziata, separata) con figli maggiorenni a cui versa gli alimenti, ma che vivono presso l'altro coniuge. Così facendo, i Fr. 12'000.- annui che il ricorrente versa al figlio __________, maggiorenne, figurano invece ancora nei suoi redditi netti, impedendogli di ottenere la riduzione dei premi LAMal. Lo stesso dicasi per gli alimenti versati al figlio minorenne ed alla moglie, non deducibili.

Il 7 novembre 2008 (doc. X) l'UAM ha ribadito la correttezza della sua posizione ed ha abbondanzialmente osservato         che quand'anche si ritenesse il totale dei redditi netti di Fr. 43'341,10 calcolato dal ricorrente, inferiore al limite di reddito di Fr. 60'000.-, l'interessato non avrebbe comunque diritto alla riduzione del premio per l'anno 2008. Infatti, la conversione del reddito lordo stabilito in Fr. 54'497,65 (Fr. 5'892,25 x 13 mesi [salario lordo annuo] + Fr. 115,70 x 12 mesi [indennità locazione] + Fr. 785.- x 12 mesi [assegni di famiglia] – Fr. 2'742,50 x 12 mesi [alimenti versati nel 2008 alla moglie, al figlio minorenne __________ ed al figlio maggiorenne __________]) mediante le note tabelle corrisponde ad un reddito imponibile annuo di Fr. 41'410.-, a cui deve essere ancora aggiunto l'importo di Fr. 495.- dei redditi da titoli e capitali.

La somma che ne risulta, arrotondata al mille franchi superiore, dà un reddito determinante di Fr. 42'000.-, quindi superiore al limite di reddito di Fr. 20'000.- per le persone sole, con conseguente rifiuto della concessione della riduzione dei premi LAMal.

Per l'UAM, nemmeno un aumento dei contributi alimentari versati ai familiari (doc. XII) può venire in aiuto al ricorrente (doc. XIV).

Nella successiva corrispondenza le parti si sono ulteriormente confermate nelle rispettive posizioni. Il ricorrente ha sollevato alcune argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nel prosieguo del giudizio (docc. XVI-XVIII).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a)  del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b)  di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L'espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.

Per l'anno 2008, il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 10 ottobre 2007 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale 51/2007 del 12 ottobre 2007) le basi di calcolo per il diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2005; d'altro canto, ha precisato che occorre tenere conto della quota media cantonale ponderata fissata da questo Decreto esecutivo, così pure di altri parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal.

Dal 1° gennaio 2008 è in vigore il nuovo art. 29 cpv. 2 LCAMal, avente il seguente tenore:

"  La riduzione di premio decade nei seguenti casi:

a) se l'importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600’000.-, o se l'importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.-;

b) persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60’000.-;

c) persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.-;

d) famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90’000.-. Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10’000.- cadauno; per i successivi di fr. 5000.- cadauno.”.

Anche l'art. 32 cpv. 2 LCAMal è stato modificato nella stessa occasione ed ora recita così:

"  Riservato l'art. 29 cpv. 2, è dato diritto al sussidio se il reddito di riferimento non supera fr. 50 000.-.".

                               2.2.   L'amministrazione fa quindi di principio capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente). In casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati) deve scostarsi da tali dati per un accertamento autonomo e deve calcolare da sola il reddito determinante. Infatti, con l'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia), che dovrà procedere con la trasformazione delle entrate lorde a partire da tabelle ufficiali di conversione appositamente allestite e verificare il sussistere dei limiti per la concessione del diritto alla riduzione dei premi LAMal (art. 17 cpv. 2 RLCAMal ed art. 36 RLCAMal).

L'art. 31 LCAMal rinvia al regolamento casi e modalità per il calcolo autonomo del reddito determinante:

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)    delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)    delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d)    in altri casi particolari.".

In virtù dell'art. 31 RLCAMal, il reddito determinante va accertato autonomamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:

"a)    persone soggette all'imposta alla fonte;

b)    decesso del coniuge o del partner registrato;

c)    matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)    persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e)    persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)     persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)    persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)    cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)     cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)     cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)   diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;

n)    persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.".

o)    diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell'istanza.".

Quest'ultima ipotesi di accertamento d'ufficio da parte dell'amministrazione cantonale – in vigore dal 1° gennaio 2008 - è la conseguenza diretta - e necessaria – dell'introduzione, anch'essa con effetto al 1° gennaio 2008, dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal.

                               2.3.   Nel caso in esame, l'insorgente va considerato quale persona sola ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. b LCAMal, essendo coniuge separato di fatto senza figli minorenni conviventi. Per il diritto alla riduzione del premio per l'anno 2008 vale quindi il limite di reddito di Fr. 20'000.- (art. 29 cpv. 1 lett. a LCAMal).

La figlia __________, maggiorenne e convivente con l'assicurato, ha ottenuto per se stessa la riduzione del premio LAMal per il 2008 con decisione del 30 aprile 2008 (doc. VI pag. 3 in alto).

Il diritto alla riduzione del premio LAMal di Gianfranco Scardamaglia risulta quindi dalla somma arrotondata al mille franchi superiore del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato (art. 30 lett. a LCAMal).

L'Ufficio assicurazione malattia ha esaminato l'istanza di sussidio alla luce della notifica di tassazione IC 2005, valida, come visto, per l'anno 2008 escludendo il ricorrente dal diritto alla riduzione del premio di cassa malati per il 2008, siccome il reddito imponibile accertato dal competente Ufficio di tassazione è di Fr. 29'200.- (doc. 1), che, arrotondato al mille franchi superiore come imposto dalla legge, conduce ad un reddito determinante di Fr. 30'000.-. La domanda di sussidio è stata respinta per il superamento del limite di Fr. 20'000.-.

Il sussidio statale è comunque escluso anche in applicazione dell'art. 29 cpv. 2 lett. b LCAMal, poiché nella tassazione 2005 del ricorrente, determinante per stabilire il diritto al sussidio per il 2008 (cfr. DE del 10 ottobre 2007), il totale dei redditi netti registrati è di Fr. 104'996.-, cifra che supera l'importo limite di Fr. 60'000.- fissato per le persone sole.

Sulla scorta dei dati risultanti dalla tassazione 2005 il ricorrente non ha diritto alla riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il 2008 (vedi tuttavia il consid. 2.6 per la modalità di calcolo applicata nel caso concreto).

                               2.4.   In merito all'art. 29 cpv. 2 LCAMal, va osservato che questa  norma è stata adottata il 19 dicembre 2007 dal Gran Consiglio sulla base sia del Messaggio n. 5974 del 9 ottobre 2007 del Consiglio di Stato sul Preventivo 2008, sia del Rapporto del 4 dicembre 2007 della Commissione della gestione e delle finanze sul Messaggio n. 5974.

Essa è stata dapprima pubblicata sul Foglio Ufficiale n. 103/104 del 28 dicembre 2007, a pag. 9809, con l'indicazione della scadenza del termine di referendum l'11 febbraio 2008, poi sul Foglio Ufficiale n. 4 dell'11gennaio 2008 a pag. 202 (“Leggi e decreti legislativi pubblicati sul Foglio ufficiale [FU] per decorrenza del termine di referendum [l'entrata in vigore sarà indicata con la pubblicazione sul BU]”) ed infine sul Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 febbraio 2008, a pag. 109, con l'indicazione della sua entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Nella recente sentenza del 17 dicembre 2008 (inc. 36.2008.134) questo Tribunale ha stabilito che l'art. 29 cpv. 2 LCAMal esplica tutti i suoi effetti già per i sussidi del 2008 (cfr. consid. 2.4 della citata STCA), ovvero ha ammesso l'applicazione retroattiva (al 1° gennaio 2008) della modifica legislativa (pubblicata nel BU il 15 febbraio 2008).

                               2.5.   Il ricorrente contesta la soluzione adottata dall'amministrazione, a motivo che essa non ha tenuto conto, nella determinazione dei suoi redditi netti, della deduzione dei contributi alimentari che egli deve versare alla moglie ed ai due figli (Fr. 32'910.-).

A questo proposito, l'Ufficio assicurazione malattia ha evidenziato che la modifica legislativa in questione è entrata in vigore con lo scopo di escludere dal diritto alla riduzione di premio le persone che dispongono di sostanza o redditi elevati. Rifacendosi al citato Messaggio n. 5974 del Consiglio di Stato, l'amministrazione ha rilevato che gli alimenti versati, insieme alle spese di gestione e manutenzione degli immobili, agli interessi passivi privati, ai figli a carico, ai figli agli studi ed alle spese professionali, sono delle deduzioni fiscalmente ammesse che possono fare sì che delle persone con redditi lordi elevati – rispettivamente detentori di sostanza cospicua – possano rientrare nei parametri per l'ottenimento della riduzione del premio LAMal. Per questo motivo, dedurre gli alimenti versati dal totale dei redditi sarebbe in contrasto con lo spirito della modifica legislativa, improntata all'equità, avendo riservato la riduzione di premio ai soli assicurati di condizione economica modesta. A questa posizione va data piena adesione. La ratio della norma adottata essendo proprio quella di volere beneficare con l'aiuto sociale unicamente le persone con redditi e sostanza modesta come importo dal diritto federale dell'art. 65 LAMal.

                               2.6.   Prima di procedere con l'esame della deduzione dei contributi alimentari, occorre innanzitutto stabilire il reddito del ricorrente.

Come visto, il reddito imponibile accertato con la notifica di tassazione IC 2005 è di Fr. 29'200.-, mentre i redditi netti sono pari a Fr. 104'996.- (doc. 1/11).

Tuttavia, poiché l'assicurato ha sostenuto nel reclamo del 3 aprile 2008 (doc. 2) che il suo reddito lavorativo era molto diminuito dal 1° febbraio 2008, a buon diritto l'amministrazione ha proceduto a calcolare autonomamente il reddito determinante dell'insorgente, partendo non più dalla notifica di tassazione IC 2005, bensì dai dati più recenti a sua disposizione.

In effetti, conformemente al citato art. 31 RLCAMal, l'UAM è tenuto ad accertare autonomamente il reddito dell'assicurato soltanto se vi sono delle modifiche riguardo allo statuto personale e/o economico dell'interessato e (semmai) della sua famiglia.

Nel caso concreto, solo la lettera m di questa norma può, eventualmente, tornare utile. Occorre però che vi sia stata una diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni rispetto al medesimo dato desumibile dalla notifica di tassazione applicabile all'anno per il quale l'assicurato chiede il sussidio.

In merito all'art. 31 RLCAMal, va osservato che il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (prima fra tutte: STCA del 27 novembre 2003, 36.2003.84; fra le ultime: STCA del 18 gennaio 2008, 36.2007.182; STCA del 1° febbraio 2008, 36.2008.4; STCA del 25 aprile 2008,36.2007.183; STCA del 10 settembre 2008, 36.2008.94; STCA del 24 settembre 2008, 36.2008.48; STCA del 29 settembre 2008,36.2008.57; STCA del 16 gennaio 2009, 36.2008.159) rilevando come:

"  2.2 (…) quando sia accertato un reddito [ndr: lordo ex art. 67 lett. m RLCAMal, mentre ora, in virtù del nuovo art. 31 lett. m RLCAMal, esso deve essere netto grazie alla modifica, dal 1° gennaio 2003, della Legge tributaria, che ha mutato il modo di compilare la dichiarazione d'imposta (ora si indicano i redditi da attività netti, non più lordi)] inferiore a quello [ndr: lordo, mentre dal 1° gennaio 2008 è netto] del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito [ndr: lordo, ora netto], essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito [ndr: lordo, sia prima della modifica del regolamento sia dopo] accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal [ndr: ora art. 17 cpv. 2 RLCAMal]) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento [ndr: ora art. 36 cpv. 1 RLCAMal].

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo [ndr: lordo anche dal 1° gennaio 2008] conseguito dall'assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

"Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo.".

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati [ndr: ora reddito netto] dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal [ndr: ora art. 31 RLCAMal] - posti a raffronto con i dati [ndr: ora reddito netto] ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l'accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)." (sottolineature ed evidenziature in grassetto della redattrice).

                               2.7.   Pertanto, occorre esaminare se le entrate nette del ricorrente dal 1° febbraio 2008 in poi (dato più recente a disposizione) sono diminuite rispetto al reddito esposto nella notifica di tassazione IC 2005. In altre parole, il reddito netto conseguito dall'assicurato nel 2008 deve essere inferiore alle entrate nette percepite nel 2005.

Più concretamente, da anni il ricorrente è dipendente __________. Dal 1° febbraio 2007 egli ha ridotto la propria attività lavorativa al 90% e dal 1° febbraio 2008 al 70%. Se, quindi, nel mese di gennaio egli aveva diritto ad un salario lordo di Fr. 7'575,75 (doc. 1/1), dal mese di febbraio 2008 la sua base di stipendio lorda è scesa a Fr. 5'892,25 (doc. 1/2). Occorre però determinare il reddito netto dell'assicurato. Dalla busta paga del mese di gennaio 2008 risulta un reddito netto di Fr. 7'444,55, mentre da quella di febbraio 2008 il reddito netto ammonta a Fr. 5'964,70.

Il TCA osserva che questi importi sono comprensivi sia dell'indennità di locazione (Fr. 148,75 in gennaio 2008 rispettivamente Fr. 115,70 in febbraio 2008) sia degli assegni familiari che il ricorrente percepisce mensilmente dal datore di lavoro per i suoi tre figli (Fr. 185.- x 3 = Fr. 785.-).

Il reddito netto conseguito dal ricorrente dal momento dell'intervenuta modifica deve quindi essere riportato sull'arco di un anno (Fr. 5'964,70 x 12 mesi = Fr. 71'576,40) per poterlo comparare con la notifica di tassazione applicabile, che si riferisce ai redditi conseguiti durante tutto il 2005.

Ritenuto poi che l'assicurato beneficiava anche della tredicesima mensilità, va quindi aggiunta un'ulteriore mensilità, dopo essere stata epurata sia degli assegni di famiglia sia della deduzione per la previdenza professionale (Fr. 5'892,25 [stipendio lordo] + Fr. 115,70 [indennità di locazione] – Fr. 828,25 [LPP]).

Il totale dei redditi netti da attività lucrativa giusta l'art. 31 lett. m RLCAMal ammonta dunque a Fr. 76'756,10.

Questa somma è manifestamente inferiore al totale dei redditi netti da attività lucrativa stabiliti in Fr. 104'501.- con la notifica di tassazione IC 2005.

In concreto sono soddisfatti i presupposti legali per applicare l'art. 31 lett. m RLCAMal. Ciò comporta che il diritto alla riduzione del premio LAMal per il 2008 deve essere stabilito sulla base del reddito accertato autonomamente.

                               2.8.   Come indicato in precedenza (sub. 2.6.) il reddito accertato autonomamente deve essere lordo e non (più) netto. È infatti il reddito lordo che va convertito in reddito imponibile mediante le tabelle ufficiali allestite dalla Divisione delle contribuzioni (art. 36 cpv. 1 RLCAMal).

Occorre quindi calcolare questo reddito sulla scorta dei dati a disposizione per il 2008.

Prima di procedere in tal senso occorre verificare se il nuovo reddito conseguito ed accertato autonomamente dall'amministrazione, sia superiore ai limiti fissati dall'art. 29 cpv. 2 LCAMal. Infatti, questo disposto prevede che la riduzione di premio decade se, per le persone sole (lett. b), il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera Fr. 60'000.-.

Stando alla lettera della norma il disposto appare essere applicabile soltanto quando si ha la situazione classica, ossia quando l'istante chiede la riduzione del premio LAMal sulla scorta della tassazione applicabile. In tale evenienza, a differenza di quanto succedeva in precedenza, dal 1° gennaio 2008 l'UAM deve subito verificare se il totale dei redditi netti nella notifica di tassazione IC 2005 - se si tratta del sussidio per il 2008 - è superiore al limite di Fr. 60'000.-. Nell'affermativa il richiedente non ha diritto alla riduzione del premio, e ciò indipendentemente dal fatto che il suo reddito imponibile sia inferiore al limite di reddito di Fr. 20'000.- per le persone sole.

Come risulta dal Messaggio n. 5974 del 9 ottobre 2007 del Consiglio di Stato, peraltro prodotto anche dal ricorrente (doc. H2), l'obiettivo della modifica legislativa "è quello di evitare che persone con redditi lordi elevati, oppure detentori di sostanza cospicua, possano rientrare nei parametri per l'ottenimento della riduzione di premio LAMal in forza delle deduzioni fiscalmente ammesse." (cfr. punto 9.1.1).

Questa motivazione, nonché l'art. 29 cpv. 2 LCAMal stesso, discendono dall'art. 65 cpv. 1 LAMal, secondo cui i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Di conseguenza, come ha concluso l'Esecutivo cantonale, "questo particolare aiuto sociale non è destinato a persone con redditi lordi o importi di sostanza rilevanti.".

In proposito, nel citato Messaggio (cfr. punto 9.1.2) si afferma:

"  In pratica sono stabili parametri di sostanza lorda e di sostanza imponibile, nonché di reddito netto [reddito lordo dedotti i contributi ordinari AVS, AI, LPP, IPG, AD, AINF (dato desumibile alla cifra 9 della notifica di tassazione)], al di là dei quali il diritto alla riduzione di premio decade di principio.".

L'esecutivo cantonale ha quindi ritenuto quattro specifici casi di esclusione dall'aiuto sociale per reddito e sostanza significativi, elementi facilmente reperibili ed immediatamente accertabili a mano della tassazione di riferimento degli assicurati interessati.

La verifica dell'eventuale superamento dei limiti posti dal nuovo art. 29 cpv. 2 LCAMal va fatta con i redditi rispettivamente la sostanza registrati nella tassazione applicabile, ossia la notifica di tassazione che ogni anno il Consiglio di Stato designa come base di riferimento per il diritto alla riduzione dei premi LAMal.

                               2.9.   La questione si pone, ora, a sapere se la verifica del superamento dei limiti fissati all'art. 29 cpv. 2 LCAMal debba avvenire anche nel caso di determinazione autonoma del reddito da parte dell'amministrazione e ciò prima della necessaria conversione a mano delle tabelle ovvero quando, come nella fattispecie, l'assicurato ha segnalato di avere avuto una diminuzione dei suoi redditi, ciò che impone un accertamento manuale degli stessi in virtù dell'art. 31 RLCAMal.

La scrivente Corte evidenzia come nel Messaggio varato dal Consiglio di Stato non vi sono indicazioni al proposito.

Nel Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze sul Messaggio n. 5974 del 9 ottobre 2007, al punto 3.5 intitolato "Esclusione alla riduzione di premio LAMal", i commissari hanno ribadito, confermandolo, lo scopo della norma e la volontà di imporre maggiore equità nella concessione dei sussidi:

"  Il Governo con questa misura propone di eliminare dai beneficiari chi ha un reddito lordo alto e che grazie a una serie di deduzioni raggiunge un imponibile che dà diritto al sussidio. Secondo il Governo non si tratta di una misura che ha carattere prettamente di risparmio finanziario, ma di una misura di improntata all'equità. In effetti l'art. 65 LAMal prescrive che le riduzioni di premio devono essere riservate in primo luogo ad "assicurati di condizione economica modesta". Appare quindi giustificato che tra i beneficiari non debbano figurare persone con redditi lordi o importi di sostanza importanti. Il discorso invece va differenziato per i minorenni e i giovani adulti in formazione per i quali la LAMal (art. 65 cpv. 1bis) prevede di concedere aiuti anche in presenza di un "reddito medio". (…).".

Il legislativo non si è invece esplicitamente espresso circa l'applicazione del nuovo principio ai casi previsti dall'art. 31 LCAMal e quindi in caso di accertamento autonomo del reddito. La ratio della norma impone comunque la sua applicazione, per analogia, nei casi come quello in discussione. Sarebbe infatti scioccante che, dato il superamento dei limiti dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal, e, parallelamente, data una diminuzione del reddito o della sostanza, o il realizzarsi di altra ipotesi di cui all'art. 31 Reg LCAMal (citato per esteso sub. 2.2.) un assicurato potesse sfuggire al limite oggettivo - si ripete imposto per ragioni di equità, oltre che di risparmio voluto dal legislatore. Palesemente la volontà del Parlamento, così come correttamente interpretata dall'amministrazione, era ed è quella di impedire la concessione di sussidi a detentori di sostanza significativa ed a coloro che beneficiano di redditi che superano i limiti, sia che gli stessi siano determinati in virtù della tassazione di riferimento sia che siano calcolati dall'amministrazione come imposto dall'art. 31 LCAMal.

Alla luce di quanto precede questo Tribunale ritiene che, a prescindere dalla formulazione apparentemente restrittiva dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal, il principio del limite oggettivo dei redditi (rispettivamente della sostanza) che questo disposto enuncia debba essere applicato non soltanto ai casi in cui il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera gli importi di Fr. 60'000.- (lett. b), rispettivamente di Fr. 80'000.- (lett. c) o di Fr. 90'000.- (lett. d), ma esteso anche ai casi di accertamento autonomo del reddito in assenza della tassazione applicabile.

Con questa soluzione si evita che una parte degli assicurati oggettivamente esclusi dal diritto al sussidio possono farvi ricorso grazie a modifiche poco significative di reddito e sostanza o a seguito di un cambiamento nello stato civile. Con questa interpretazione ed applicazione della norma viene salvaguardata la parità di trattamento tra gli assicurati oltre che, certo in maniera non significativa, alleggerito il compito amministrativo dell'Ufficio assicurazione malattia.

Una diversa soluzione, derivante dall'interpretazione letterale dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal, darebbe luogo, come indicato, ad una ingiustificata disparità di trattamento tra gli assicurati il cui diritto alla riduzione del premio LAMal è stabilito sulla base della tassazione applicabile (art. 30 LCAMal) e gli assicurati per i quali la loro domanda viene decisa al di fuori della tassazione applicabile mediante accertamento manuale dei redditi (art. 31 RLCAMal) che presentassero valori di patrimonio o reddito elevati.

Stante quanto precede, è pertanto corretto che anche agli assicurati il cui reddito viene accertato autonomamente venga applicato il nuovo art. 29 cpv. 2 LCAMal. La conclusione a cui è giunto l'Ufficio assicurazione malattia va dunque tutelata.

                             2.10.   In concreto va escluso l'aiuto sociale per il superamento del limite di CHF 60'000 dei redditi accertati autonomamente.

Come evidenziato nelle considerazioni che precedono i redditi netti da attività lucrativa giusta l'art. 31 lett. m RLCAMal ammontano a CHF 76'756,10, cui va ancora aggiunto il reddito da titoli e capitali di Fr. 495.-. Il totale di tutti i redditi al netto degli oneri sociali (art. 29 cpv. 2 LCAMal), che va quindi fissato in Fr. 77'251,10, importo superiore al limite.

                             2.11.   L'insorgente lamenta inoltre che l'UAM ha considerato soltanto i suoi redditi al netto degli oneri sociali, ma non anche al netto dei cospicui contributi alimentari che versa alla moglie a favore della stessa, del figlio minorenne e del figlio maggiorenne.

Egli rileva poi di non poter dedurre fiscalmente gli alimenti versati al figlio maggiorenne e che quindi il suo reddito netto (teorico) risulta superiore al reddito (effettivo) di cui dispone.

Con la deduzione, invece, dei contributi alimentari ai suoi familiari (Fr. 32'910.-), il suo reddito netto passerebbe da Fr. 76'756,10 a Fr. 43'846,10, rispettivamente a Fr. 44'341,10 con l'aggiunta dei redditi da titoli e capitali.

Pertanto, il totale dei redditi netti sarebbe inferiore a Fr. 60'000.- e quindi egli avrebbe diritto alla riduzione del premio.

Già si è detto che il Governo, con l'adozione dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal, ha inteso eliminare dai beneficiari del sussidio chi ha un reddito significativamente alto e che grazie ad una serie di deduzioni raggiunge un imponibile che dà diritto al sussidio.

Nel suo Messaggio (cfr. punto 9.1.1) l'esecutivo cantonale ha elencato le deduzioni che possono determinare queste situazioni, identificandole soprattutto nelle spese di gestione e manutenzione di immobili, negli interessi passivi privati, negli alimenti versati, nei figli a carico, nei figli agli studi, nelle spese professionali ed in subordine, nella doppia attività per coniugi, negli oneri assicurativi ed interessi di capitale a risparmio, nelle spese di malattia riconosciute fiscalmente, nella quota esente per beneficiari di AVS.

In questa lista vi sono dunque anche gli alimenti versati, qui oggetto del contendere, che, proprio per questo motivo, l'UAM non ha dedotto dal totale dei redditi del ricorrente, considerando quindi (solo) il totale dei redditi netti di Fr. 77'251,10.

Va in proposito osservato che l'art. 29 cpv. 2 LCAMal specifica espressamente che la riduzione di premio decade se il totale dei redditi "al netto degli oneri sociali" supera l'importo indicato a dipendenza della situazione dell'assicurato. Il legislatore ha così voluto ammettere quale unica deduzione possibile soltanto gli oneri sociali che si defalcano dal reddito lordo per ottenere il reddito netto (si tratta dei versamenti obbligatori, e quindi imposti per legge, per AVS AI IPG AD e previdenza professionale). Questa deduzione viene infatti applicata – seppure con percentuali diverse - a tutti i redditi da attività lucrativa, mentre le altre deduzioni fiscali variano a dipendenza dell'attività lavorativa dell'assicurato, della sua situazione familiare, della sua situazione immobiliare e delle sue condizioni di salute.

A dire del ricorrente, la soluzione adottata dal 1° gennaio 2008 non è improntata all'equità, anche perché la deduzione dal reddito lordo degli alimenti versati si differenzia dalla deduzione delle altre voci fiscalmente ammesse.

Egli precisa come segue il suo pensiero (doc. VIII pagg. 4 e 5):

"  Ad esempio, se analizziamo la voce "interessi passivi" le premesse di cui appena sopra possono essere ritenute: in effetti vivere in una bella e grande casa unifamiliare potrebbe essere gravata (volutamente o meno) da ingenti debiti ipotecari unicamente per poter dedurre interessi passivi elevati e quindi ridurre il reddito imponibile e nel contempo ricevere i sussidi di cassa malati, ciò che sarebbe una misura "non improntata all'equità". Rileviamo che i proprietari di questo immobile nel contempo godono e usufruiscono dell'abitazione.

Altro esempio: una famiglia con reddito medio-alto con 3 figli a carico agli studi (università in altro cantone) può dedurre la quota per figli a carico e per figli agli studi ossia oltre 22'000 fr a figlio ossia quasi 70'000 frs di deduzioni per i figli (costi non effettivamente spesi annualmente), fatto che permetterebbe probabilmente a tutta o buona parte della famiglia di beneficiare dei sussidi di cassa malati. Ciò che potrebbe essere una misura "non improntata all'equità".

Però non caso di alimenti versati non vi è da parte del padre debitore nessun vantaggio diretto né indiretto: infatti gli alimenti sono interamente versati a terzi, i quali non vivono nella stessa economia domestica del padre, e né il padre né il suo nucleo famigliare usufruisce in alcun modo di questi soldi versati alla madre. Anzi il padre è svantaggiato: per i figli maggiorenni gli alimenti versati alla madre per il figlio non sono deducibili dal suo reddito ed è il padre debitore a pagarci sopra le imposte (all'aliquota normale); poi lo stesso padre si vede non dedotti questi alimenti per il computo della concessione del sussidio di cassa malati per sé e per i figli conviventi. Ciò invece è una manifesta misura "improntata all'iniquità". Non è come per una casa in cui la persona vive confortevolmente o di deduzioni per i figli che superano le reali spese sostenute per i figli stessi; nel caso di specie il padre e la figlia maggiorenne convivente non ricevono benefici ma sottostanno a maggiori oneri.

(…)

Il Consiglio di Stato ben si è avveduto che potevano nascere problematiche "improntate all'iniquità" con questa modifica legislativa, ma hanno sorvolato ritenendo (a torto) che "Le persone sole che hanno a carico figli maggiorenni agli studi corrispondono a poche situazioni. È però vero che con un reddito netto di fr. 60'000.- il rischio di non raggiungere il principio della riduzione di premio estesa fino ai "redditi medi" potrebbe presentarsi." (…)".

                             2.12.   In merito a quest'ultimo paragrafo, il TCA evidenzia che il Consiglio di Stato, consapevole che l'adozione del nuovo capoverso 2 dell'art. 29 LCAMal avrebbe comportato l'eliminazione dalla cerchia dei beneficiari della riduzione del premio LAMal di diversi assicurati che per contro fino ad allora vi rientravano, ha modificato l'art. 32 cpv. 2 LCAMal inserendo una riserva nei confronti dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal, e meglio della sua lettera c.

L'art. 29 cpv. 2 lett. c LCAMal si riferisce infatti alle persone sole intese quale reddito di riferimento, ovvero a quella persona o famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento le persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a Fr. 6'000.- (art. 32 cpv. 1 LCAMal) che chiedono la riduzione del premio LAMal.

Si tratta delle persone sole la cui situazione economica funga da "reddito di riferimento", ossia persone sole che di regola hanno a carico studenti maggiorenni o persone in formazione. Per questi studenti la riduzione di premio viene decisa non in base al reddito proprio, nullo, bensì a quello della persona di riferimento. Per questa categoria di assicurati il limite di reddito fiscale del nucleo "di riferimento" è di Fr. 50'000.- (art. 32 cpv. 2 LCAMal).

Ma l'art. 29 cpv. 2 lett. c LCAMal, tenendo conto dell'art. 65 cpv. 1bis LAMal secondo cui la riduzione di premio per i "minorenni" ed i "giovani adulti in formazione" deve riguardare non più solo le persone di condizione economica modesta, ma anche i "redditi medi", ha elevato a Fr. 80'000.- il criterio d'esclusione delle persone sole intese come reddito di riferimento, poiché con un reddito netto di Fr. 60'000.- il rischio di non raggiungere il principio della riduzione di premio estesa fino ai "redditi medi" avrebbe potuto presentarsi.

Secondo l'esecutivo (cfr. punto 9.1.3), comunque, le persone sole che hanno a carico figli maggiorenni agli studi corrispondono a poche situazioni. L'incidenza finanziaria è minima, in quanto i casi sono numericamente ridotti. Sotto il profilo dell'equità, una distinzione particolare per questa specifica categoria di persone risponde in modo maggiormente appropriato ai criteri di legge federale (art. 65 cpv. 1bis LAMal).

                             2.13.   È proprio invocando il rispetto dell'equità voluto dal Consiglio di Stato che il ricorrente chiede che anche i contributi alimentari versati ai suoi familiari siano dedotti dai suoi redditi lordi.

A sostegno della sua richiesta, l'insorgente produce il testo dell'iniziativa parlamentare presentata nella forma generica il 10 novembre 2008 dal granconsigliere Raoul Ghisletta e cofirmatari, intitolata "Sussidi cassa malati: parità di trattamento per i divorziati/separati con figli a carico" (doc. XVI/2), non ancora evasa

(http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/inizgeneriche/IG409.htm):

"  (…) Il divorziato/separato persona sola, che paga alimenti al coniuge per il mantenimento dei figli, non ha diritto alla deduzione degli alimenti dal proprio reddito netto definito per il calcolo relativo al limite oltre il quale i sussidi decadono (vedi punto b, che prevede unicamente la deduzione degli oneri sociali), e nemmeno ha diritto all'aggiunta di un forfait per figlio che amplia tale limite massimo (come esiste per le famiglie al punto d: fr. 10'000.- per i primi 3 figli e poi fr. 5'000.- per ogni figlio ulteriore).

(…) si chiede pertanto di correggere l'art. 29 cpv. 2 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997, in vigore dal 1° gennaio 2008, in modo da eliminare questa pesante penalizzazione dei divorziati/separati con figli a carico, che appartengono al ceto medio-basso: nel concreto si chiede di introdurre per questa categoria il citato forfait per figlio a carico, che amplierebbe il limite massimo oltre il quale i sussidi decadono.".

Inoltre egli ha riportato l'interrogazione parlamentare n. 275.08 dell'11 dicembre 2008 presentata dalla granconsigliera Pelin Kandemir-Bordoli e cofirmatari, relativa alla "Deduzione alimenti per figli/figlie maggiorenni in formazione o agli studi", ancora inevasa (http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/interrogazioni/275.08.htm):

"  Il sistema fiscale ticinese è considerato come uno tra i più “sociali” per quanto attiene alle deduzioni per figli a carico e figli agli studi. Nondimeno i cambiamenti della società ci impongono di rivedere alcuni aspetti delle citate deduzioni. Sempre più matrimoni finiscono anzitempo e la gestione fiscale degli alimenti versati per i figli crea non poche difficoltà e disparità.

Attualmente le deduzione per figli a carico e agli studi vengono concesse in materia di imposta cantonale al genitore che esercita l'autorità parentale (solitamente il genitore presso il quale figlio risiede) fino al raggiungimento della maggior età, con l’attribuzione dell'aliquota per famiglie monoparentali-coniugati. Per quanto concerne gli alimenti questi sono imposti al genitore che li riceve e dedotti da quello che li versa, anche in questo caso fino al raggiungimento dei 18 anni. I problemi nascono dal momento che il figlio, raggiunti i 18 anni, diventa un soggetto fiscale a sé stante. Se egli è ancora in formazione o agli studi questi continuerà a percepire gli alimenti che non verranno però più imposti (né al genitore con l’autorità parentale né al figlio) e non potranno più essere dedotti dal genitore che li versa, quest’ultimo non potrebbe neanche esporre le deduzioni per figlio a carico e agli studi (se del caso). Per giurisprudenza in questi casi le deduzioni figli a carico e agli studi vengono abitualmente dimezzate tra i due genitori, mentre l’aliquota agevolata, che può essere assegnata ad uno solo dei genitori, rimane al genitore con l’autorità parentale.

Pur riconoscendo che questa disparità di trattamento è legata alla legislazione federale (art. 23-33 della LIFD), con la presente interrogazione chiediamo al Consiglio di Stato:

1. se vi sono spazi a livello cantonale per poter eliminare questa disparità di trattamento: quindi di concedere la deduzione degli alimenti versati anche per figli maggiorenni in formazione o agli studi;

2. se intende correggere questa situazione in relazione all’accesso ai sussidi cassa malati o ad altre prestazioni sociali, nel senso di tener conto ai fini dell’ottenimento dei sussidi del versamento degli alimenti, quindi del reale reddito che la persona ha a disposizione dopo il versamento degli alimenti.".

                             2.14.   Riguardo all'argomento della deduzione dal reddito dei contributi alimentari, la scrivente Corte ricorda di avere sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, secondo cui le uniche deduzioni ammesse dal reddito lordo accertato giusta l'art. 31 RLCAMal sono quelle relative agli alimenti ed agli interessi passivi; altre deduzioni non possono essere considerate (cfr., fra le ultime sentenze, STCA del 24 settembre 2008, 36.2008.48; STCA del 29 settembre 2008, 36.2008.112; STCA del 30 settembre 2008, 36.2008.121; STCA del 16 gennaio 2009, 36.2008.159).

Queste deduzioni vengono però applicate al reddito lordo che viene accertato manualmente, prima, quindi, di commutarlo in reddito imponibile con le apposite tabelle ufficiali (art. 36 cpv. 1 RLCAMal).

Non vi è invece ragione per estendere la deduzione anche agli importi di reddito evocati all'art. 29 cpv. 2 LCAMal. Nulla impone di trattare gli alimenti analogamente agli "oneri sociali registrati" come recita l'art. 29 cpv. 2 litt. b) e c).

Comunque quand'anche, in concreto, si volesse ammettere la deduzione degli alimenti agli importi fissati nell'art. 29 cpv. 2 e riferiti al reddito in concreto, al ricorrente dovrebbe essere computato un reddito comunque superiore ai CHF 20'000 come evocato dall'amministrazione nel doc. X..

Possono quindi rimanere inevase le censure di violazione del diritto internazionale (art. 5 "Eguaglianza tra coniugi" del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – RS 0.101.07; art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti fondamentali dell'uomo del 10 dicembre 1948), della Costituzione federale (art. 3 "Federalismo", art. 5 "Stato di diritto", art. 8 "Uguaglianza giuridica", art. 12 "Diritto all'aiuto in situazioni di bisogno", art. 35 "Attuazione dei diritti fondamentali", art. 36 "Limiti dei diritti fondamentali", art. 41 concernente gli obiettivi sociali), della Costituzione cantonale ticinese (art. 7, art. 13 ed art. 14) da parte della LCAMal, del suo Regolamento e della prassi adottata dall'Ufficio assicurazione malattie che quindi sono "anticostituzionali", poiché "non garantiscono la parità di trattamento tra maschio (padre) e femmina (madre), e non permettono al padre (affidatario e debitore alimentare nei confronti della moglie e di altri figli) e alla figlia con lui convivente, al contrario che alla ex moglie, di far fronte ai costi per essere assicurato contro le conseguenze della malattia (art. 41 Cost. CH (…))" (doc. XVI pagg. 2-4).

In effetti, l'ipotetica deduzione dal totale dei redditi netti accertati (Fr. 77'251,10) dei contributi alimentari che l'insorgente deve versare ai suoi familiari per il 2008 (Fr. 32'910.-), comporta unicamente che il totale dei redditi sarebbe di Fr. 43'341,10 che, commutato a mano delle tabelle ufficiali allestite dalla Divisione delle contribuzioni, non consente la riduzione del premio.

Quand'anche si volesse tenere conto dell'aumento dei contributi alimentari (Fr. 42'222.-) messo in evidenza dall'insorgente (doc. XII) a seguito della sentenza del 13 ottobre 2008 emanata dal Pretore __________ di __________ nell'ambito dell'istanza di provvedimenti cautelari promossa dall'assicurato nei confronti della moglie (doc. XII/2), l'esito del ricorso non muterebbe, giacché si giungerebbe comunque ad un reddito determinante superiore al limite di reddito di Fr. 20'000.-.

                                         Alla luce di quanto appena esposto la decisione su reclamo impugnata deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

36.2008.129 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.02.2009 36.2008.129 — Swissrulings