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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.09.2007 36.2007.93

4 septembre 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·303 mots·~2 min·6

Résumé

Ricorso al TCA. Decreto di completazione senza seguito. Nuovo termine per il completamento dell'esposto conformemente a procedura inascoltato. Gravame irricevibile.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2007.93   ir/td

Lugano 4 settembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 31 maggio 2007 di

RI 1  

contro  

CO 1     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

                                    •   che con atto 31 maggio 2007 RI 1 ha trasmesso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni uno scritto destinato alla CO 1 ed avente per oggetto la "compensazione che volete effettuare a seguito" di un rimborso relativo a "sussidio sproporzionato";

                                    •   che lo scritto conclude implicitamente con la richiesta di emanazione di formale decisione;

                                    •   che, alla luce della contestazione di RI 1 a fronte di apparente denegata giustizia, il giudice delegato ha chiesto chiarimenti all'assicurato con scritto 12 giugno 2007;

                                    •   che in assenza di razione, richiamando l'art. 1a LPrTCA, il ricorrente è stato invitato a completare il suo esposto fornendo i necessari chiarimenti in difetto di che la procedura sarebbe stata stralciata;

                                    •   che RI 1 è rimasto inattivo;

                                    •   che l'atto di RI 1 palesemente non risponde alle esigenze minime di ricevibilità non essendo esplicitato quando RI 1 abbia sollecitato l'emanazione di una decisione formale, con quale esito, in quale preciso contesto fattuale;

                                    •   che il gravame non precisa neppure le conclusioni;

                                    •   alla luce di quanto precede il gravame va quindi dichiarato irricevibile alla luce dell'art. 2 cpv. 2 LPrTCA senza conseguenza di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.                    

Per questi motivi

decide

                                   1.   L'atto 31 maggio 2007 è  irricevibile.

                                   2.   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.       

                                   3.   Intimazione alle parti a mezzo raccomandata.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti

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