Raccomandata
Incarto n. 36.2007.93 ir/td
Lugano 4 settembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 31 maggio 2007 di
RI 1
contro
CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto ed in diritto
• che con atto 31 maggio 2007 RI 1 ha trasmesso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni uno scritto destinato alla CO 1 ed avente per oggetto la "compensazione che volete effettuare a seguito" di un rimborso relativo a "sussidio sproporzionato";
• che lo scritto conclude implicitamente con la richiesta di emanazione di formale decisione;
• che, alla luce della contestazione di RI 1 a fronte di apparente denegata giustizia, il giudice delegato ha chiesto chiarimenti all'assicurato con scritto 12 giugno 2007;
• che in assenza di razione, richiamando l'art. 1a LPrTCA, il ricorrente è stato invitato a completare il suo esposto fornendo i necessari chiarimenti in difetto di che la procedura sarebbe stata stralciata;
• che RI 1 è rimasto inattivo;
• che l'atto di RI 1 palesemente non risponde alle esigenze minime di ricevibilità non essendo esplicitato quando RI 1 abbia sollecitato l'emanazione di una decisione formale, con quale esito, in quale preciso contesto fattuale;
• che il gravame non precisa neppure le conclusioni;
• alla luce di quanto precede il gravame va quindi dichiarato irricevibile alla luce dell'art. 2 cpv. 2 LPrTCA senza conseguenza di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.
Per questi motivi
decide
1. L'atto 31 maggio 2007 è irricevibile.
2. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione alle parti a mezzo raccomandata.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti