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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.10.2007 36.2007.89

10 octobre 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,914 mots·~20 min·5

Résumé

Richiesta tardiva del sussidio per il pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2007.89   cs

Lugano 10 ottobre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 (recte: 8) giugno 2007 di

RI 1  

contro  

la decisione su reclamo del 29 maggio 2007 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, nata nel __________, studentessa, ha postulato la riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2007. La domanda è stata respinta così come il successivo reclamo, rigettato con provvedimento 29 maggio 2007, giacché la richiesta è stata inoltrata tardivamente il 30 marzo 2007.

                                  B.   Con scritto del 6 giugno 2007 RI 1 propone tempestivo ricorso, indicando di aver trasmesso tempestivamente il formulario per la concessione del sussidio entro fine 2006, nella stessa busta dove era stata inserita la richiesta di suo fratello e dei suoi famigliari, che hanno ottenuto risposta positiva.

                                         La domanda è stata rinnovata il 30 marzo 2007 su suggerimento dell’UAM che afferma di non aver ricevuto, nel 2006, la richiesta dell’insorgente (doc. I).

                                  C.   Con osservazioni del 28 giugno 2007 l’UAM propone di respingere l’impugnativa con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III). Pendente causa il Giudice delegato del TCA ha convocato l’insorgente per un’udienza (doc. V) ed ha chiesto alla ricorrente di indicare il periodo durante il quale ha beneficiato delle indennità di disoccupazione così da esaminare se vi sono gli estremi per applicare l’art. 67 lett. f Reg. LCAMal (doc. VI).

                                         Con scritto 20 luglio 2007 l’interessata ha affermato:

"  come d’accordo le invio il conteggio disoccupazione di ottobre 2006 che ho ricevuto a maggio 2007. Dovrei ricevere anche indennità per giugno, luglio, agosto e settembre 2007, (dal momento che cerco lavoro per l’estate, e che ho ancora diritto poiché il mio termine quadro è ancora aperto).

Comunque ho deciso che se troverò lavoro, probabilmente per un anno interromperò gli studi, almeno avrò la possibilità di tenere da parte qualche risparmio. Quest’anno è stato proprio durissimo in questo senso.” (doc. VIII)

                                         Chiamata a presentare osservazioni scritte in merito l’UAM ha ribadito che il ricorso va respinto (doc. X). Il Tribunale ha svolto ulteriori accertamenti cui sarà cenno in corso di motivazione.

                                          in diritto

                                         in ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

                                         nel merito

2.Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

Con decreto esecutivo del 18 novembre 1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto del periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta del periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e so­stituisce il DE 17 ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'impo­sta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito della famiglia).

                                   3.   Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito determinante trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari.".

In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (Reg. LCAMal) il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un’attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.--, secondo il periodo determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.”

                                         Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

                                   4.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Per l'art. 28 cpv. 2 LCAMal per gli assi­curati tassati in via ordinaria, l'istanza è presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza. Nel cpv. 3 figura che il regolamento determina le modalità di presenta­zione dell'istanza e il contenuto della stessa.

                                         L'art. 44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'UAM ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

Per l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMaI l'istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

"  a)   per gli assicurati tassati in via ordinaria  l'istanza è    presentata

      nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio;

b)   per gli assicurati tassati alla fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;

c)   gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si richiede il sussidio;

d)   gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel di­ritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso."

                                         Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni compro­vate, l'UAM può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta. Giusta l'art. 53 LCAMaI il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/Al. Il sussidio retroattivo è og­getto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza desi­gnata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroat­tivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è con­siderata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMaI, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

"  Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza informa tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa compe­tente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle ri­chieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il ri­conoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

                                   5.   Nel caso in esame la domanda di sussidio 2007 porta la data del 27 marzo 2007 (doc. 1) ed è stato ricevuto dall’UAM il 2 aprile 2007. La richiesta è tardiva poiché inoltrata dopo il termine della fine dell’anno 2006.

                                         La ricorrente sostiene di avere inoltrato precedentemente un'istanza di sussidio, nella medesima busta che conteneva le domande dei suoi famigliari che hanno ottenuto una risposta. L’interessata non è tuttavia in grado di dimostrare, come confermato al giudice delegato, un invio per raccomandata o la ricevuta dell'atto a mano di corrispondenza dell’amministrazione che faccia riferimento all'istanza (doc. 6). La documentazione acquisita dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e relativa ai famigliari della ricorrente dimostra che i genitori hanno inoltrato la domanda a fine agosto 2006 (pervenuta il 1 settembre 2006 all’amministrazione) a mano di un formulario munito della etichetta recante il NIP fornito dall’UAM. Il fratello ha domandato il sussidio ad inizio ottobre 2006 (domanda pervenuta il 10 ottobre 2006) mediante formulario recepito presso la Cancelleria del Comune. Un invio della domanda di sussidio della ricorrente in uno con quella dei genitori o del fratello non è altrimenti dimostrato da altri elementi.

                                   6.   Per quanto attiene la notifica delle decisioni e l'inoltro di atti ed istanze nei confronti dei quali il ricorrente ha espresso delle lamentele, va evidenziato che i Tribunali, ed in particolare il Tribunale Federale delle Assicurazioni, hanno sviluppato nel corso degli anni un'abbondante giurisprudenza. Occorre anzitutto rilevare come l'onere della prova dell'avvenuta notifica di una decisione giudiziaria incombe all'autorità amministrativa (DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a). L'andamento organizzativo di una spedizione da parte dell'autorità amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid. 3c). Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza con l'autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123 consid. 1 b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166).

                                         In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7, il Tribunale federale delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto deve essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dell'invio mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è applicabile.

                                         In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091, la nostra Massima Istanza ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la tempestività di atti processuali, ma non invece nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. KIESER in: AJP 1995 pag. 1091-1092).

                                         A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG, il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi, se l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie affermazioni.

                                         In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami (cfr. Inc. n. 36.2005.3 e 4 nella causa E.).

                                   7.   Nel caso concreto, la ricorrente rileva di avere inoltrato tempestivamente la sua domanda di sussidio all'Ufficio dell'Assicurazione Malattia, senza però comprovare l'invio del formulario mediante la produzione di una ricevuta della raccomandata o corrispondenza con l'ufficio destinatario relativa all'istanza presentata. Non vi è, purtroppo, concreto elemento probatorio che dimostri l'effettivo tempestivo inoltro della richiesta all'amministrazione. Come anticipato la prova del tempestivo inoltro incombe all'assicurato che postula il diritto al sussidio all'amministrazione cantonale, a ciò non bastando la semplice affermazione secondo cui un invio sarebbe avvenuto in tempo utile. Come già ritenuto nella prassi di questo Tribunale la certezza della spedizione manca ed un possibile errore d'impostazione, di consegna od altro non possono essere fatti ricadere sull'amministrazione. Chi inoltra un'istanza od un gravame all'autorità amministrativa o giudiziaria, e quando l'atto sia dichiarato non pervenuto, deve dimostrare conformemente alla giurisprudenza l'avvenuto invio, come indicato mediante produzione della ricevuta della raccomandata o  produzione di corrispondenza relativa all'oggetto dell'istanza stessa.

                                         Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve quindi ritenere come trasmessa all'UAM unicamente la domanda di sussidio pervenuta nell’aprile 2007.

                                         In effetti la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPTCA, che prevede la massima dell'ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell'applicazione d'ufficio del diritto (cfr. inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., 183/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung" in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, "Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz" in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungs­recht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158­159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339­341, laddove quest'ultimo rileva che "besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann".

                                         L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

                                         Secondo il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):

"  (...) Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 111 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, P. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U349, P. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (...)."

                                         Se ne deve concludere che la prova dell'avvenuta tempestiva trasmissione e ricezione dell'istanza, prova che incombeva alla qui ricorrente, non è stata portata e l’insorgente ne sopporta le conseguenze giuridiche.

                                         Non essendoci neppure motivi scusabili ex art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal (cfr. la giurisprudenza citata da ultimo nella STCA del 5 settembre 2007, inc. 36.2007.98), il ricorso, su questo punto, va respinto.

                                   8.   La ricorrente fa infine valere di essere in disoccupazione ed afferma che se troverà lavoro interromperà gli studi. Implicitamente chiede l’applicazione dell’art. 67 Reg. LCAMal.

                                         La circostanza non è, purtroppo, significativa in ottica giuridica ai fini del sussidio. Infatti l’interessata beneficia delle indennità di disoccupazione dal 2006 (cfr. doc. B). Per cui non vi è stato, nel corso dell’anno, un cambiamento della situazione secondo l’art. 67 Reg. LCAMal.

                                         L’insorgente non fa neppure valere ulteriori cambiamenti.

                                         Circa l’asserita circostanza che “se troverò lavoro, probabilmente per un anno interromperò gli studi”, va evidenziato come al momento dell’emanazione della decisione su reclamo l’interessata si trovava in disoccupazione e che secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a).

                                         Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

9.In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF) la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. L'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario simultaneo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                   4.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti

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