Raccomandata
Incarto n. 36.2007.88 ir/td
Lugano 6 novembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 27 maggio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23 marzo 2007 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. Con ricorso trasmesso per invio raccomandato il 27 maggio 2007 ed indirizzato erroneamente all'assicuratore CO 1, RI 1 ha indicato come gli sia stata recapitata una decisione su opposizione datata 23 marzo 2007 ed indirizzata a lui con recapito in Via __________, decisione concernente il suo obbligo di pagamento l’importo di CHF 11'547,40, quale debitore solidale della moglie __________, per premi rimasti insoluti. CO 1 ha trasmesso per competenza al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni l’impugnativa del ricorrente accompagnandola con una lettera 7 giugno 2007 destinata al TCA. Nel proprio gravame RI 1 contesta l’obbligo di pagamento segnalando di vivere separato dalla moglie, debitrice dei premi, ancorché un "attestato di separazione" non sia ancora stato rilasciato. RI 1 segnala poi che CO 1 avrebbe indirizzato in maniera erronea le comunicazioni a lui destinate per avere utilizzato un indirizzo sbagliato.
B. Ricevuta l'impugnativa, ed al fine di verificarne la tempestività, il giudice delegato ha chiesto informazioni al Controllo abitanti delle Città di __________ (doc. III, telescritto dell'11 giugno 2007) ed ha comunque trasmesso a CO 1 il gravame per la risposta di causa. Il 19 giugno 2007 l'Ufficio del controllo abitanti di __________ ha fornito risposte del tutto insoddisfacenti che hanno imposto nuovo scritto ma al Municipio della __________ (doc. VI). Con telescritto 2 luglio 2007 l'Ufficio Controllo abitanti di __________, a firma del suo responsabile, ha completato le risposte richieste. È stato così possibile accertare che RI 1 si è sposato il 13 marzo 1986, non risulta abbia "mai abitato in Via __________" attuale domicilio della moglie "da cui risulta separato di fatto". RI 1, sempre stando al Controllo abitanti di __________, risulta domiciliato a __________, in Via __________, dall'arrivo in Svizzera nel 1991. Come rammenta la comunicazione dell’UCA, il 16 novembre 2006, ha chiesto di volere "…ritenere la sua residenza in sospeso (in quanto a quel momento si trovava provvisoriamente ospite da amici), in attesa di trovare un appartamento confacente alle sue necessità, chiedendoci, per questo periodo, di voler inviare eventuali comunicazioni in via __________". Dal 1° febbraio 2007 RI 1 si è trasferito, sempre nel quartiere di __________, in Via __________.
C. Il 15 agosto 2007 CO 1 ha indicato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di avere effettuato, per la redazione della risposta di causa, diverse ricerche con accertamenti che "modificano considerevolmente" le conclusioni della decisione contestata. Nello scritto, con cui l'assicuratore ha postulato proroga dei termini per l'inoltro del suo allegato, CO 1 preannuncia la sua volontà di "riconsiderare la … decisione su opposizione resa il 4 maggio". Nei termini prorogati per l'inoltro della risposta di causa CO 1 ha emanato, il 6 settembre 2007, una nuova decisione su opposizione con cui ha accolto parzialmente le contestazioni sollevate dal ricorrente riducendo il credito vantato nei suoi confronti a CHF 4'244.40. CO 1 ha infatti accertato (doc. XII/1 punto 19 pag. 4) la separazione di fatto dei coniugi a partire dal 1 gennaio 2004 e la solidarietà del debito per i soli premi del 2003 della moglie e non più sino al giugno 2005.
D. Il giudice delegato ha interpellato l'assicurato, il 10 settembre 2007, in merito al mantenimento del gravame, vista la nuova decisione. Il 20 settembre 2007 RI 1 ha comunicato di mantenere la sua impugnativa segnalando l’esistenza, nel 2003, di cattivi rapporti tra lui e le moglie e le sue difficoltà finanziarie che non permetterebbero il pagamento.
in diritto
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., 1707/00).
2. La tempestività dell’impugnativa 27 maggio 2007 non è contestata siccome CO 1 non pone in discussione, per un difetto da parte sua nell’intimazione del provvedimento inizialmente impugnato, il rispetto dei tempi per l’inoltro del gravame. In effetti RI 1 ha reagito nei tempi di legge avendo ricevuto nella propria buca delle lettere il 25 maggio 2007 la decisione su opposizione contro cui ha subito reagito con scritto a CO 1, una volta ricevuta l’impugnativa ed a fronte degli accertamenti posti in atto dal Tribunale, accertamenti che dovevano comunque essere svolti dalla stessa amministrazione prima di rendere la decisione su opposizione del 23 marzo 2007, ha deciso di modificare il provvedimento impugnato riducendo il suo credito. Come indicato quindi l’impugnativa appare tempestiva.
3. Oggetto del contendere dinanzi a questo Tribunale è, alla luce della modifica della decisione inizialmente impugnata e vista la comunicazione 20 settembre 2007 del ricorrente, unicamente la decisione su opposizione 6 settembre 2007 dell'assicuratore.
nel merito
4. Per le norme vigenti al momento della maturazione dei premi va qui rammentato come giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1). Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5). L'art. 90 cpv. 1 OAMal prevede che, di regola, i premi devono essere pagati mensilmente. Se, nonostante diffida, l'assicurato non paga i premi scaduti, l'assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva (art. 90 cpv. 3 OAMaI).
Da notare che, nel frattempo, le norme sono cambiate nella loro formulazione e nelle conseguenze della mora del debitore (si veda in merito la LF 18 marzo 2005 in vigore dal 1° gennaio 2006 che ha introdotto (RU 2005 3587; FF 2004 3869) con cui è stata introdotta nella LAMal la sezione 3a e l'art. 64a LAMal con le severe conseguenze previste (sospensione).
Pure l'ordinanza (OAMal) ha subito importanti modifiche, da ultimo con novità entrate in vigore il 1° agosto 2007, delle novità legislative - come indicato anche per l'art. 64 a LAMal citato per completezza - non viene tenuto conto in questa sede, le norme citate vanno intese nel tenore vigente al momento della realizzazione del complesso di fatti che ha dato origine al contenzioso.
5. Obbligato al versamento del premio rispettivamente della partecipazione è, di principio, l’assicurato stesso. Come più volte ribadito da questo Tribunale (da ultimo con sentenza 16 aprile 2007 inc. 36.2006.183) il diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica del tema in discussione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni sociali, nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993 pag. 85 consid. 2b).
Per l'art. 163 CC, relativo al mantenimento della famiglia,
" 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2 Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.
3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione personale."
Secondo l'art. 166 CC,
" 1 Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.
2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l’unione coniugale soltanto se:
1. è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;
2. l’affare non consente una dilazione e l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.
3 Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro."
A questo proposito, va osservato che il TF ha già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag. 182 n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC (Eugster, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota 815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).
Il TF, con sentenza del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza. In sostanza i coniugi che sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone nell’interesse della coppia o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la copertura delle malattie - rappresentano l’unione coniugale nella misura in cui gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato dall’altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della famiglia.
Nella sentenza federale citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.
Con sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03) il TF ha confermato, al considerando 5.1, che "sia la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)".
In quell'occasione, l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149).".
6. Vista la giurisprudenza che precede, occorre esaminare se fra i coniugi, v'era comunione domestica nel momento in cui erano dovuti i premi reclamati dalla Cassa malati, vale a dire nel corso dell’anno 2003 e quindi se deve essere ritenuta, come sostiene CO 1, una responsabilità solidale tra loro. Da un lato il ricorrente non sostiene di non essere stato convivente con la moglie nel corso di quell’anno, ma – nello scritto 20 settembre 2007 – egli si limita a sostenere l’esistenza di cattivi rapporti con la signora __________. D’altra parte l’UCA di __________, in due circostanze, ha indicato come dal 1 gennaio 2004 i signori __________ e RI 1 hanno cessato la vita in comune (lettere 19 giugno 2007 al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni e 28 giugno 2007 a CO 1). Il ricorrente, lo si ripete, non ha portato alcun elemento in senso contrario utile al Tribunale se non il rilievo di rapporti già degradati con la moglie nel corso del 2003. Dallo scritto 27 giugno 2007 dell’UCA al TCA emerge poi che il ricorrente avrebbe segnalato il 16 novembre 2006 la sua volontà di cambiare appartamento e di risiedere presso amici con successivo trasferimento presso l’attuale recapito. Dagli atti dell'assicuratore emerge poi che CO 1, nel corso del 2003, ha notificato al domicilio coniugale di Via __________ a __________ le sue diffide e le procedure esecutive ricevute dalla debitrice.
Questi elementi permettono di ritenere che la decisione dell’assicuratore malattia della moglie considera un periodo di effettiva convivenza tra i coniugi durata ancora nel corso del 2003.
7. Alla luce di quanto precede occorre verificare se l’ammontare dell’importo richiesto al ricorrente sia corretto. Il doc. 2 prodotto da CO 1, attestato d’assicurazione di __________ per l’anno 2003, prevede un premio di CHF 309.— mensili. Gli atti dell’assicuratore indicano (doc. 6, 7 e 8) una serie di diffide emesse nei confronti della signora __________ al domicilio di __________ di Via __________, domicilio che risulta essere quello coniugale ed occupato dal ricorrente sino al novembre dello scorso anno, con successive esecuzioni e comminatorie di fallimento. Ebbene gli atti accertano l’assenza di pagamenti del premio da parte della signora __________. Per 12 mesi il premio di CHF 309.— non è stato soluto.
Va ancora esaminato se la Cassa possa chiedere all’interessato anche il pagamento delle spese di natura amministrativa pretese dall’assicuratore dalla moglie e da questa dovute per la mancata tempestiva reazione alle richieste di pagamento degli importi dovuti per legge (spese di diffida ed altre amministrative).
Il Tribunale Federale ha avuto modo di precisare che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria un coniuge risponde solidalmente, ex art. 166 CC, per i debiti contributivi dell'altro coniuge, indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia (cfr. STFA del 22 luglio 2005, K 114/03).
Ciò significa che il marito, rispettivamente la moglie, è solidalmente responsabile unicamente per il pagamento dei premi dell’altro coniuge, ma non delle altre spese causate dal consorte. Per cui l’assicuratore non può chiedere all’insorgente il pagamento delle spese di diffida, d’apertura dell’incarto, del precetto esecutivo, di prima notifica, di procedura esecutiva e gli interessi moratori generati dall’assenza di pagamento dei premi LAMal da parte del marito. Nella sentenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del 20 luglio 2006 in re F., inc. 36.2006.22, al cons. 13 pag. 12 e 13, è stato indicato come:
" Come visto, la nostra Massima Istanza ha avuto modo di precisare che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria un coniuge risponde solidalmente, ex art. 166 CC, per i debiti contributivi dell'altro coniuge, indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia (cfr. STFA del 22 luglio 2005, K 114/03).
Per l’art. 146 CO salvo disposizione contraria, un debitore solidale non può col suo fatto personale aggravare la posizione degli altri.
Ad esempio la mora di uno dei debitori solidali concerne unicamente l’interessato. In altre parole solo lui deve gli interessi moratori. Allo stesso modo in caso di colpevole impedimento di un debitore, solo questi deve pagarne le conseguenze (cfr. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a. edizione, Berna 1997, pag. 840; cfr. anche Schnyder, Basler Kommentar 2a ed., n. 1 e segg. ad art. 147, pag. 758 e seg.).
Ciò significa che la moglie, rispettivamente il marito, è solidalmente responsabile unicamente per il pagamento dei premi dell’altro coniuge, ma non delle altre spese causate dal consorte.
Per cui l’assicuratore non può chiedere all’insorgente il pagamento delle spese di diffida, d’apertura dell’incarto, del precetto esecutivo, di prima notifica, di procedura esecutiva e gli interessi moratori generati dall’assenza di pagamento dei premi LAMal da parte del marito."
Al ricorrente possono essere, rilevata l’assenza di preventiva esecuzione nei suoi confronti e l’assenza di spese amministrative esplicitamente richieste allo stesso alla luce del tenore della decisione su opposizione emessa il 6 settembre 2007 nelle more della procedura, unicamente richiesti i premi per l’intero anno 2003 dovuti dalla moglie __________, in altri termini il credito che va riconosciuto a CO 1 è di CHF 309.- x 12 mesi ossia CHF 3'708.-. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto senza carico di spese alle parti e senza riconoscimento di ripetibili in favore del ricorrente alla luce dell’assenza di un patrocinio.
8. Con il 1 ° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l'art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.
A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l'art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L'art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari(lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell'art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). II ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell'art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest'ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un'autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni che precedono. Di conseguenza RI 1 è debitore dell’Assicuratore Malattia CO 1 di __________, dell’importo di CHF 3'708.--.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti