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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.08.2007 36.2007.87

6 août 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,606 mots·~8 min·7

Résumé

Ricorso generico al TCA. Assenza di decisione impugnabile. Assenza dei presupposti di una denegata giusizia.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2007.87   ir/gm

Lugano 6 agosto 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 1 giugno 2007 di

RI 1  

contro  

CO 1     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato                

                                   ●   che con scritto 1/5 giugno 2007 RI 1 si è rivolta al Tribunale cantonale delle assicurazioni segnalando il trasferimento del suo domicilio dal Cantone di __________ al Ticino che ha avuto quale conseguenza "un nuovo aumento mensile della mia polizza assicurazione malattia CO 1";

                                   ●   che la signora RI 1 ritiene inaccettabile la fissazione di premi differenziati per ogni Cantone senza considerazione "per classificazioni salariali", ed inaccettabile la differenziazione dei premi tra uomo e donna con premi maggiori per quest'ultima;

                                   ●   che la ricorrente indica di avere disdetto, con scritto 3 febbraio 2007, "il mio contratto d'assicurazioni contro le malattie con effetto immediato" (doc. A11), senza precisare se la disdetta sia riferita alla copertura obbligatoria o alle assicurazioni complementari;

                                   ●   che CO 1 ha recepito sia la disdetta per quanto attiene la copertura __________ che per le coperture integrative, disdetta accettata per fine 2007 come si evince dal doc. A14. CO 1 ha informato l'assicurata che per la copertura obbligatoria "... possiamo disdire ... la parte obbligatoria della sua assicurazione di cura medica solo a partire dal 31 dicembre 2007, non appena avremo ricevuto dal suo nuovo assicuratore malattia una conferma d'assicurazione. La invitiamo dunque a richiedere ancora oggi una conferma della continuazione dell'assicurazione ... Ci riserviamo di applicare l'art. 64a cpv. 4 della LAMal in caso di mancato di pagamento anche di un solo premio" (doc. A14 lettera 14 marzo 2007 CO 1/RI 1). CO 1 ha notificato all'assicurata una nuova polizza LCA valida dal 1° luglio 2007 (doc. A15);

                                   ●   che, sempre secondo l'esposto, il 25 maggio 2007 è stato notificato ad RI 1 il primo precetto esecutivo ed il 1° giugno successivo l'assicurata ha deciso di ritirarlo e pagarlo e ciò non perché giusto ma per non deludere la fiducia di terzi;

                                   ●   che l'atto di RI 1 non precisa contro quale decisione su opposizione sia inoltrato, se riferito alla copertura obbligatoria, rispettivamente non precisa quali pretese vengano fatte valere in virtù delle coperture complementari rette dalla Legge sul contratto d'assicurazione;

                                   ●   che con decreto di completazione 5 giugno 2007 il giudice delegato ha chiesto alla signora RI 1 l'emendamento del suo testo per evitare che lo stesso fosse dichiarato irricevibile;

                                   ●   che RI 1 con scritto del 28 giugno 2007 ha precisato di non avere entrate e non guadagnare e di non avere conoscenze specifiche in materia. L'assicurata contesta inoltre l'obbligatorietà della LAMal "le cui polizze non sono calcolate in base alle entrate annue", evidenzia poi i premi insostenibili e manifesta la sua contrarietà alla fissazione di premi cantonali alla luce del suo trasferimento da __________ al Ticino.

                                         La signora RI 1 contesta il fatto che vi sia una differenziazione di premio tra uomo e donna – certamente non dimenticando che la maternità è compresa nella copertura assicurativa obbligatoria – e conferma di opporsi a nuovi versamenti ad CO 1. La ricorrente, e qui non senza qualche ragione, lamenta la sostanziale difficoltà di contatto con i preposti dell'assicuratore con necessità di attendere al telefono per tempi interminabili. RI 1 ricorda di non avere usufruito di prestazioni assicurative da parte di CO 1 e chiede la restituzione di premi che ritiene pagati in eccesso "perché donna" nonché il versamento di spese assunte personalmente per evitare vene varicose in seguito alla gravidanza;

                                   ●   che alla ricorrente, con decreto di completazione 5 giugno 2007, era stato ricordato come la legge sull'assicurazione malattia preveda, per la copertura obbligatoria ed in caso di disaccordo con l'assicuratore da parte dell'assicurato, la necessità di ottenere l'emanazione di una decisione formale come previsto all'art. 49 LPGA, con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. La procedura d'opposizione si applica nello specifico campo dell'assicurazione malattia obbligatoria;

                                   ●   che all'assicurata, sempre con il decreto di completazione 5 giugno 2007, era stato ricordato, per quanto attiene invece alle coperture complementari, che la LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale mentre le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Giusta l'art. 85 cpv. 2 della nuova legge federale sulla sorveglianza delle imprese d’assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), entrata in vigore il 1° gennaio 2006, per le controversie relative alle assicurazioni complementari all’assicurazione sociale malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d’ufficio i fatti e valuta liberamente le prove. In ambito cantonale, la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal TCA, che applica, per analogia, la Legge di procedura per le cause davanti al TCA (LPTCA);

                                   ●   che alla signora RI 1 era stato chiesto di chiarire se, con il suo esposto, intendeva contestare una decisione su opposizione, lamentare una denegata giustizia o riferirsi a pretese derivanti dalle coperture complementari all'assicurazione obbligatoria;

                                   ●   che la completazione del gravame non ha sufficientemente chiarito la natura delle pretese della ricorrente. La signora RI 1 ha certo situato la contestazione nell'ambito della copertura obbligatoria ma non ha precisato il sussistere di decisioni impugnabili al Tribunale cantonale delle assicurazioni o gli elementi per cui potrebbe sussistere una denegata giustizia;

                                   ●   che, nonostante l'apparente irricevibilità dell'impugnativa, il TCA ha voluto acquisire la presa di posizione di CO 1 nel tentativo di completare la comprensione del caso;

                                   ●   che l'assicuratore ha precisato come, durante il 2007, RI 1 si sia trasferita da __________ a __________ mantenendo le sue precedenti coperture presso CO 1, coperture poi disdette;

                                   ●   che CO 1 rammenta inoltre come la ricorrente abbia manifestato la volontà di pagare il credito vantato dall'assicuratore ed oggetto di procedura esecutiva;

                                   ●   che nel merito delle contestazioni generali mosse CO 1 ha rammentato come il sistema legale vigente venga messo in discussione ma non venga impugnata decisione su opposizione formale e non venga lamentata una denegata giustizia;

                                   ●   che alla signora RI 1 è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l'assunzione di specifiche prove e ciò mediante lettera con cui il giudice delegato ha rammentato alla ricorrente la possibilità di domandare il sussidio da parte del Cantone per fronteggiare il premio dell'assicurazione obbligatoria fornendo anche il recapito al quale fare capo;

                                   ●   che lo scritto non è stato ritirato alla posta e la sua successiva spedizione per posta prioritaria non ha avuto seguito alcuno, se non l'invio in copia al Tribunale di scritto destinato ad CO 1;

                                   ●   che, in diritto, va rammentato come la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00);

                                   ●   che, come ricordato alla signora RI 1 nel decreto 5 giugno 2007, impugnabile al Tribunale cantonale delle assicurazioni è la decisione su opposizione emessa dall'assicuratore nell'ambito della copertura obbligatoria rispettivamente può essere impugnata l'omissione dello stesso assicuratore nell'emanare una decisione chiesta dall'assicurato;

                                   ●   che in concreto non è stata emessa una formale decisione su opposizione impugnabile;

                                   ●   che i crediti vantati inizialmente da CO 1 non sarebbero più oggetto di contestazione siccome soluto il debito;

                                   ●   che la disdetta del rapporto assicurativo inoltrata per l'obbligatoria ad CO 1 da parte di RI 1 ha avuto il seguito necessario ed apparentemente corretto e conforme alla legge. L'assicurata dovrà indicare ad CO 1 quanto richiesto e necessario;

                                   ●   che la signora RI 1 non può non essere assicurata obbligatoriamente secondo la LAMal pur con tutte le critiche che a tale Legge possono essere mosse;

                                   ●   che i premi non seguono il reddito per volontà stessa della maggioranza del popolo che sul tema ha potuto esprimersi;

                                   ●   che la differenziazione di premi tra uomo e donna è permessa dal sistema alla luce dei differenti rischi assicurati come rammenta l'assicuratore nella sua presa di posizione;

                                   ●   che, in ogni caso, tali contestazioni di natura politica non possono qui sorreggere un ricorso per denegata giustizia;

                                   ●   che il gravame si rivela quindi irricevibile;

                                   ●   che ad RI 1 si rammenta ancora la possibilità di domandare la concessione del sussidio per fronteggiare i premi dell'assicurazione obbligatoria con domanda da inoltrare all'Ufficio dell'Assicurazione Malattia tramite formulario reperibile alla Cancelleria Comunale o all'UAM stesso se non direttamente trasmesso dall'Ufficio cantonale;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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