Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.06.2007 36.2007.67

5 juin 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,294 mots·~6 min·3

Résumé

Ricorso generico avverso comunicazione della Cassa malati. Mancata produzione di decisione su opposizione. Assenza di elementi concretizzanti una denegata giustizia. Irricevibile.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2007.67   ir/td

Lugano 5 giugno 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 30 aprile 2007 di

RI 1  

contro  

Cassa Malati CO 1     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

                                    •   che con atto 30 aprile 2007 RI 1 si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni segnalando di essersi visto intimare dall'assicuratore malattia CO 1 un'ingiunzione concernente premi dovuti al 30 aprile 2007 (CHF 1'240.--) ed indicante uno scoperto al 31 dicembre 2006 di CHF 395.85;

                                    •   che RI 1 contesta il procedere della Cassa nei seguenti termini:

"  (…) vengono ripresi interamente i premi 2006, mentre nell'estratto conto del 14.3 si procedeva invece da un saldo zero al 14.8.06: è probabile che quest'ultimo omettesse i premi 2006 anteriori al mio fallimento aperto il 23.3.06.

L'importo a mio favore di Fr. 182.45 è stato ora giustamente introdotto in diminuzione degli scoperti.

La partecipazione sopraindicata di Fr. 375,85 verrà saldata entro il 5.5.2007." (Doc. I)                                     

                                    •   che RI 1 ha quindi confermato sue richieste nei confronti di CO 1 avanzate il precedente 7 aprile 2007 ossia l'invio di una:

"  (…) polizza di versamento per chiudere definitivamente la pendenza, corredata, se necessario, da pertinenti e chiari aggiornamenti e osservazioni (secondo i miei calcoli il residuo finale a vostro favore effettivamente dovuto al 31.12.06 potrebbe risultare di Fr. 287,55, somma corrispondente ai premi del bimestre gennaio/febbraio dello scorso anno dedotta appunto la somma compensata sopraesposta).

- esplicito nulla osta al mio cambiamento di cassa malati retroattivo al 1.1.07 al compimento di tale operazione

- sospensione inoltre in ogni caso di qualsiasi azione d'incasso derivante dalla diffida del 14.3.07 e dall'estratto conto del 10.4.07 e di fatturazione di premi posteriori al 30.4.07 fino a definizione della vertenza." (Doc. I)

                                    •   che il ricorrente ha inoltre comunicato ad CO 1 la sua volontà di opporsi a decisione del 10 aprile 2007 (decisione non prodotta al Tribunale nonostante l'ingiunzione 2 maggio 2007) non meglio precisata e specificata;

                                    •   che RI 1 ha quindi invitato CO 1 a volere emettere:

"  (…) per ciò che mi riguarda esclusivamente, una decisione che tenga conto fra l'altro del mio scritto del 7 aprile u.s.

(…)

Spero infine che preferiate "mollare saggiamente la presa" e lasciarci partire e/o dichiarare una buona volta esattamente quanto pretendete come saldo al 31.12.06, senza più mescolare i due anni contabili." (Doc. I)

                                    •   che il Giudice delegato ha chiesto a RI 1 la produzione delle eventuali decisioni su opposizione impugnate rispettivamente ha chiesto - nel caso il gravame fosse da intendere quale impugnativa per denegata giustizia - di volere completare l'esposto conformemente alle norme di procedura che reggono la materia, e ciò sotto pena di irricevibilità del ricorso;

                                    •   che RI 1 non ha minimamente reagito, non ha trasmesso alcuna decisione su opposizione impugnabile e non ha completato (emendato) il suo esposto;

                                    •   che, in diritto, va rammentato come la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00);

                                    •   che con l’inizio del 2003 è entrata in vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle Assicurazioni Sociali che, di principio, si applica anche alla materia qui in discussione (art. 1 LAMal). Il complesso normativo si applica al caso di specie per gli aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;

                                    •   che secondo la LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni;

                                    •   che il tema della decisione è regolato all'art. 49 LPGA con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione, circostanza non nuova per la LAMal siccome la normativa previgente rispetto alle modifiche del 1 gennaio 2003 già prevedevano l’emanazione di una decisione soggetta ad opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale e, per quanto concerne la materia che qui interessa, come detto l'art. 1 LAMal, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le norme della LPGA si applicano all'assicurazione malattia, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002 pag. 205 - 207);

                                    •   che, dallo stesso tenore del ricorso trasmesso al Tribunale, non sembra che CO 1 abbia emesso decisioni su opposizione soggette ad impugnativa dinanzi al Tribunale. RI 1 sembra (il dubbio non è stato sciolto dall’invio di precisa documentazione come a richiesta del TCA) fare riferimento a decisione soggetta ad opposizione 10 aprile 2007 e sembra chiedere, ma solo con lo scritto 30 aprile 2007 poi trasmesso al Tribunale, l’emanazione di una decisione ad CO 1. Il gravame non può essere considerato ricevibile in difetto di produzione di una decisione impugnabile, e non può nemmeno essere ritenuto quale ricorso per denegata giustizia in assenza di un dimostrato inammissibile ritardo da parte dell’assicuratore nell’emanare una decisione richiesta dall’assicurato. Per quanto comprensibile dallo scritto trasmesso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni sembra che le contestazioni del signor RI 1 siano conseguenti a scritti e richieste dell’assicuratore che temporalmente si situano nel corso del mese di aprile 2007. Non può quindi essere ritenuta una denegata giustizia d’altra parte neppure sostenuta davanti al Tribunale;

                                    •   che nel caso in esame la Cassa malati non ha quindi – in maniera comprovata (e la dimostrazione di ciò incombeva all’assicurato) - emanato una decisione su opposizione impugnabile al TCA e non appaiono dati gli estremi di una denegata giustizia. La totale inazione del ricorrente a fronte dello scritto interlocutorio del Tribunale non impone alcun ulteriore accertamento ed il ricorso deve essere dichiarato irricevibile. Non si prelevano tasse e spese e non si accollano ripetibili.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso 30 aprile 2007 formulato da RI 1, __________ è irricevibile.

                                 2.-   Non si prelevano tasse e spese e non si accollano ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                 4.-   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2007.67 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.06.2007 36.2007.67 — Swissrulings