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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.06.2007 36.2007.65

5 juin 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·997 mots·~5 min·3

Résumé

Ricorso generico avverso comunicazione della Cassa malati. Mancata produzione di decisione su opposizione. Assenza di elementi concretizzanti una denegata giustizia. Irricevibile.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2007.65   ir/td

Lugano 5 giugno 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 30 aprile 2007 di

RI 1  

contro  

Cassa Malati CO 1     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

                                    •   che RI 1 si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con scritto del 24 aprile 2007 con cui contesta l'accollamento di premi per il primo quadrimestre 2007 da parte di CO 1 alla luce della disdetta inoltrata con effetto al 31 dicembre 2006;

                                    •   che RI 1 indica di essere creditrice  nei confronti dell'assicuratore e si oppone a che detto credito serva a compensare pretese di CO 1 nei confronti del marito;

                                    •   che il giudice delegato ha interpellato la signora RI 1 sollecitandole la trasmissione dell'eventuale decisione su opposizione resa da CO 1 rispettivamente chiedendole di volere fornire specifiche indicazioni. Alla ricorrente è stato concesso un termine di 20 giorni per dare seguito all'invito del Tribunale sotto pena di irricevibilità della richiesta;

                                    •   che la signora RI 1 non ha prodotto decisione alcuna e non ha reagito all'invito del Tribunale;

                                    •   che in particolare la signora RI 1 non ha prodotto alcuna decisione su opposizione impugnabile e non ha specificato se la sua impugnativa andava intesa quale ricorso per denegata giustizia;

                                    •   che, in diritto, va rammentato come la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00);

                                    •   che con l’inizio del 2003 è entrata in vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle Assicurazioni Sociali che, di principio, si applica anche alla materia qui in discussione (art. 1 LAMal). Il complesso normativo si applica al caso di specie per gli aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;

                                    •   che secondo la LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni;

                                    •   che il tema della decisione è regolato all'art. 49 LPGA con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione, circostanza non nuova per la LAMal siccome la normativa previgente rispetto alle modifiche del 1 gennaio 2003 già prevedevano l’emanazione di una decisione soggetta ad opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale e, per quanto concerne la materia che qui interessa, come detto l'art. 1 LAMal, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le norme della LPGA si applicano all'assicurazione malattia, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002 pag. 205 - 207);

                                    •   che, dallo stesso tenore del ricorso trasmesso al Tribunale, non sembra che CO 1 abbia emesso decisioni su opposizione soggette ad impugnativa dinanzi al Tribunale. L’atto apparentemente impugnato cui fa riferimento la signora RI 1 sembra (il dubbio non è stato sciolto dall’invio di precisa documentazione come a richiesta del TCA) essere un conteggio per premi. Il gravame non può nemmeno essere ritenuto quale ricorso per denegata giustizia in assenza della comprova di una formale richiesta di emanazione di decisione da parte dell’assicurata e di un’inazione dell’assicuratore (la circostanza non è sostenuta in sede di ricorso). In altri termini RI 1 ha semplicemente reagito, scrivendo al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, ad un conteggio dell’assicuratore malattie CO 1, niente di più;

                                    •   che nel caso in esame la Cassa malati non ha – dimostratamene (e la prova di ciò incombeva all’assicurata) emanato una decisione formale e neppure, come indicato, una decisione su opposizione impugnabile al TCA. L’atto di cui RI 1 contesta il contenuto dovrebbe essere un conteggio per premi (assertivamente non dovuti). Come detto non è stata prodotta una decisione e successiva decisione su opposizione: il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile. Non si prelevano tasse e spese e non si accollano ripetibili.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso 24 aprile 2007 formulato da RI 1, __________ è irricevibile.

                                 2.-   Non si prelevano tasse e spese e non si accollano ripetibili.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                 4.-   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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