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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.04.2007 36.2007.25

17 avril 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,099 mots·~25 min·4

Résumé

Richiesta sussidio 2007. Concetto di figlio a carico. Accertata diminuzione importante del reddito. Accertamento autonomo del reddito determinante. Tassazione presunta conforme per il TCA. Tabelle di conversione. Reddito superiore al limite previsto per l'ottenimento del sussidio.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2007.25   CI/td

Lugano 17 aprile 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Carlo Iazeolla, giurista  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 febbraio 2007 di

1. RI 1 2. RI 2  

contro  

la decisione su reclamo del 25 gennaio 2007 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   I coniugi RI 1 e RI 2 di __________ sono affiliati presso la Cassa malati __________ per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Dal 1. gennaio 2006 il premio mensile do­vuto dagli assicurati ammonta a CHF 300.30 per RI 1 e CHF 278.30 per RI 2 (doc. 1).

                                         Il 31 agosto 2006 RI 1 e RI 2 hanno inoltrato all'Isti­tuto delle assicurazioni sociali (IAS) una richiesta di ridu­zione individuale dei premi dell'assicurazione malattia per l'anno 2007 (doc. 1).

                                  B.   Con decisione formale del 30 dicembre 2006 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto la richiesta dei coniugi __________ (cfr. doc. 2). In seguito al loro reclamo del 5 gennaio 2007 (doc. 2), il 25 gennaio 2007 l'IAS ha emanato una decisione, tramite la quale ha confermato la reiezione della richiesta, avendo rilevato un red­dito determinante per il 2004 arrotondato ai sensi dell'art. 30 della Legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal) a CHF 49'000.-, pertanto superiore al limite imposto dal DE del 14 novembre 2006 (doc. 5).

                                  C.   Con ricorso del 6 febbraio 2007 i coniugi __________ hanno conte­stato la decisione su opposizione dell'IAS, facendo valere che il reddito determinante per il 2005 ammonta a CHF 28'400.- e che ancora hanno a carico la figlia __________, la quale ha termi­nato gli studi universitari ed è attualmente senza impiego (doc. I).

                                         Con risposta del 26 febbraio 2007 l'IAS ha proposto la reiezione del ricorso, facendo valere che la figlia dei ricorrenti, __________, nata nel 1982, per l'anno 2007 deve essere considerata persona sola ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 LCAMal, e quindi i ricorrenti, per il medesimo anno, de­vono essere considerati famiglia senza figli ai sensi degli art. 25 e 27 LCAMal. Per l'amministrazione il  reddito determinante desunto dalla tassazione del 2004 supera il limite fissato dal Consiglio di Stato per la concessione del sussidio e la tassazione del 2005 non può essere conside­rata (doc. III).

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.   Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intima­zione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

                                   2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dun­que decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                         nel merito

                                              3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Can­tone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le presta­zioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-. Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

"  a)   del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o  

      intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

b)   di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassa­zione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Con­siglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di CHF 150'000.- per le persone sole e CHF 200'000.- per le famiglie."

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibi­lità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicura­zione Malattia, di seguito UAM) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presuppo­sti dell’art. 31 LCAMal.

                                                      Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e so­stituisce il DE 17 ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'impo­sta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.-. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).

                                              4.   Per l’art. 31 LCAMal il legislatore tici­nese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con succes­siva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri ter­mini, l’amministrazione non fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo in­dicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l'UAM) può anche calcolare da sola il reddito determinante tra­sformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e verifi­cando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"  a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte  

       del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo an­nuo inferiore a CHF 6'000.- secondo il biennio fiscale determi­nante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

                                         In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie, emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1. gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)  persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esi­stenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a CHF 6'000.- secondo il biennio fiscale determi­nante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicura­zione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inatti­vità lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assi­stenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensiona­mento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                                         A tenore dell’art. 48 del RLCAMal, all'assicurato è data la possibilità di ottenere la revi­sione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 RLCAMal. A proposito di quest'ultima norma citata va rammentato come la giurisprudenza di questo TCA (cfr. STCA 36.2004.132 del 24 giugno 2005 in re M-F; 36.2004.92 del 3 settembre 2004 in re M.; 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T.; entrambe del 26 gennaio 2004) ha ritenuto:

"  … come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specifi­catamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari".

"Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussi­dio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

"Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussi­dio soggettivo".

"Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 RLCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassa­zione di riferimento dove necessario.

"Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve proce­dere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sus­sidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate."

                                   5.   In virtù dell'art. 27 LCAMal, ai fini dell’applicazione della regolamentazione sul sussidio nell’assicurazione sociale contro le malattie, è considerato figlio la persona che ha lo statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi del Codice civile svizzero, fino alla fine dell’anno in cui compie 18 anni (cfr. STCA 36.2004.33 del 6 maggio 2004, pag. 7). È in­vece considerata persona sola ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. a LCAMal il celibe o la nubile d’età superiore a 18 anni. In base all'art. 25 cpv. 1 lett. a LCAMal costituiscono famiglia i coniugi con o senza figli; secondo il cpv. 2, per il concetto di figlio valgono i principi di cui all’art. 27 LCAMal. Nel Messaggio del 3 gennaio 1996 relativo alla citata legge canto­nale di applicazione della LAMal, per quanto attiene al concetto di fi­glio, l’Esecutivo cantonale affer­mava che “per definire il concetto di figlio si ricorre al CCS. Il termine di 18 anni per passaggio dallo statuto di figlio a quello di persona sola riprende l’ordinamento della LAMal in fatto di premi assicurativi: il premio per adulti è infatti corrisposto a partire dalla fine dell’anno in cui l’assicurato compie 18 anni.". Il Consiglio di Stato ha richiamato quanto ritenuto nella LAMal, in virtù della quale per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni l’assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed è legittimato a fare al­trettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni. Il richiamo voluto dal Messaggio citato è agli art. 252 e segg. CC. Il Codice civile prevede che i genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e forma­zione e delle misure prese a sua tutela e che il mantenimento consiste nella cura e nell’educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie (art. 276 CC).

L’obbligo di mantenimento dura sino alla maggiore età del figlio (art. 277 CC). Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha an­cora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circo­stanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CC). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di là del compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione.

                                         Per le persone sole che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età, che presentano un reddito imponibile nullo o (lordo) inferiore ai CHF 6'000.--, il reddito determinante è quello della persona o della famiglia da cui la persona sola dipende per il suo sostentamento se questo reddito di riferimento non supera i CHF 50'000.--. In virtù dell’art. 52 del RegLCAMal:

"  Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile." (al riguardo cfr. RDAT II-2001 pag. 115 seg.)

                                         Secondo l’Ordinanza 07 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 22 settembre 2006 il limite massimo per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 18’140.- annui. In altri termini se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio, l’assicurato aveva un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un reddito proprio (per l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF 18'140.— annui, pari a CHF 1'511,65 mensili. L'obiettivo del legislatore è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in formazione poiché tale obbligo incombe ai genitori (in questo senso la citata TCA 36.2005.6 del 7 marzo 2005 e TCA 36.2004.149 in re DP del 15 marzo 2005). Se il giovane dispone di una tassazione inferiore ai CHF 6'000.— annui l’amministrazione deve in sostanza verificare gli introiti annui al fine di determinare se l’ammontare massimo per persona sola fissato dall’Ordinanza sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI sia superato o meno. Se tale ammontare non è superato si deve fare capo al reddito imponibile del genitore dell'assicurato (TCA 36.2004.149 citata).

                                         Come evocato nella sentenza 19 aprile  2006 (36.2006.8) l’obbligo di mantenimento incombe quindi ai genitori. L’art. 52 Reg. LCAMal, laddove usa l’espressione “nucleo primario di riferimento”, è da interpretare nel senso di ritenere il reddito imponibile per il periodo determinante dei genitori del giovane non ancora autosufficiente. Va rammentato che l’obbligo di mantenimento dura sino al completamento della formazione, ciò che implicitamente rammenta la giurisprudenza del Tribunale Federale delle Assicurazioni nelle sentenze TFA 124 V 67 e 130 V 237. La dottrina, si veda D. Cattaneo in “La contribution du Tribunal Cantonal des Assurances du Canton Tessin à la jurisprudence suisse en matière de sécurité sociale” pubblicato in Cahiers genevois no. 33 – 2004, pag.38 e 39, a proposito dell’applicazione della LADI, evoca come «la directive du __________, selon laquelle, dans le cadre de la fixation de l’indemnité de chômage il faut reconnaître l’existence d’une obligation d’entretien au sens des art. 276 ss CC au plus tard jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 25 ans n’est pas conforme à la loi. En effet une limitation temporelle absolue de l’obligation d’entretien au moment où l’enfant atteint l’âge de 25 ans révolu n’existe pas en droit civil».

La LCAMal (all’art. 32) indica che il reddito determinante da considerare per l’ammissione o meno al sussidio, é quello della persona o della famiglia da cui il postulante il sussidio dipende per il sostentamento, senza ulteriore specifica o precisazione. La normativa cantonale non può imporre (neppure implicitamente), stante la competenza federale a legiferare in merito ai rapporti di diritto privato tra estranei rispettivamente tra parenti ed in merito ai conseguenti obblighi di mantenimento, un obbligo per terzi di provvedere al sostentamento di un giovane in formazione o meglio senza sufficiente reddito (e ciò anche solo mediante l’obbligo di considerare il reddito fiscale per la determinazione del sussidio). Come rilevato in una recente sentenza (TCA 36.2004.164 del 19 maggio 2005):

"  il tenore delle norme cantonali di applicazione della LAMal appare in effetti ambiguo su questo punto. Il reddito della persona o della famiglia dalla quale l’assicurato postulante il sussidio dipende per il suo sostentamento non è necessariamente quello di un parente e detta persona potrebbe non avere – come evidenziato – obbligo giuridico alcuno al mantenimento (sostentamento), che potrebbe di riflesso essere subitamente interrotto senza possibilità di pretenderne l’esecuzione per via giudiziale da parte del beneficiario. In queste circostanze, considerare il reddito fiscalmente fissato in un determinato periodo di un terzo non obbligato per negare ad un assicurato il sussidio appare inammissibile. Le norme cantonali non possono essere interpretate nel senso di creare un obbligo di mantenimento (anche se limitato ai premi dell’assicurazione malattia) ai terzi (obbligo implicito nel considerare il loro reddito per la determinazione del sussidio o meno). Come detto la persona postulante il sussidio potrebbe essere mantenuta o aiutata da terzi, da persone commiserevoli senza obbligo giuridico o da associazioni di volontariato, il cui reddito non deve essere considerato per la determinazione del sussidio."

La norma di diritto pubblico cantonale ha importanza poiché fa sostanziale implicito riferimento all’obbligo di assistenza tra parenti, tema regolato all’art. 328 CCS secondo cui chi vive in condizioni agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando, senza di ciò, essi cadessero nel bisogno. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere questi ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188, cfr. anche TFA P76/01 sentenza 9 gennaio 2003). In merito alla riduzione del premio dell’assicurazione malattia Thomas Koller, BS Kommentar, 9 Titel: Die Familiengemainschaft, ad Art. 328/329 no. 39-a così si è espresso:  

"  Gemäss Art. 65 Abs. 1 KVG gewähren die Kantone den Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen. Diese Prämienverbilligungen sind gegenüber der Verwandtenunterstützungspflicht subsidiär, d.h. bei der Abklärung, ob ein Ansprecher in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen lebt, dürfen Unter­stutzungsanspruche gegen Verwandte gemäss Art. 328f. berücksichtigt werden (Verw­Ger GR PVG 1997, 71 ff., 74). Nicht angängig ist es allerdings, dabei die Familie als wirtschaftliche Einheit zu betrachten und einen Anspruch auf Prämienverbilligung erst zuzubilligen, wenn nicht bloss ein einzelnes Familienmitglied, sondern die Familie ins­gesamt in bescheidenen Verhältnissen lebt (so missverständlich VerwGer GR PVG 1997, 71 ff., 74). Denn damit wurde indirekt die Unterstutzungspflicht auf Verwandte ausgedehnt, die zwar theoretisch leistungsfähig wären, aber nicht in günstigen Verhältnissen leben und daher nach Art. 328 nicht leistungspflichtig sind."

  Il CCS regola quindi l’obbligo di assistenza tra parenti prevedendo che:  

"  Entferntere Verwandten können nur zur Unterstützung verpflichtet werden, wenn keine näheren Verwandten mehr leben, wenn sich diese nicht in günstigen Verhältnissen befinden oder wenn ein vorrangig Verpflichteter wegen Unbilligkeit i. S. v. Art. 329 Abs. 2 nicht zur Leistung herangezogen werden kann. Die nächsten Erbberechtigten befreien daher die entfernteren  Verwandten so lange von der Unterstützungspflicht, wie sie die Unterstützungsleistungen aufzubringen vermögen."

(T. Koller, op. cit., pag. 1705 no. 22)

                                         L’obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio anche succes­sivamente al compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in corso una formazione non è trattato dall’art. 27 LCAMal.

                                   6.   In concreto i ricorrenti invocano anzitutto il fatto che la tassazione 2005 sia a loro maggiormente favorevole rispetto al dato ritenuto dall’amministrazione, e permetterebbe l’attribuzione del sussidio. A torto.

                                         In effetti, come a costante prassi di questo Tribunale, la deci­sione di tassazione sulla quale l'amministrazione deve basarsi al fine di determinare il diritto al sussidio è quella definita annual­mente dal Governo Cantonale nel suo decreto esecutivo che fissa i parametri per l’attribuzione del sussidio. Poco importa se tale reddito è stato fissato dall'amministrazione fiscale conside­rando redditi che il contribuente contesta o se non vengano con­cesse deduzioni dal reddito indicate nella dichiarazione dei red­diti. Il giudice è vincolato dalla decisione di tassazione. Nella STCA 36.2004.91 del 29 marzo 2004 in re S., pag. 7/8, è stato ritenuto come:

"  Per prassi di questo TCA ogni tassazione è presunta conforme a re­altà e l'amministrazione ne è vincolata (cfr. STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 in re M.). In ambito di fissazione dei contributi AVS, per costante giurisprudenza del TFA si è sempre ritenuto che:

"Le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle

autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione della Cassa unicamente dal profilo della le­galità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fi­scale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manife­sti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni so­ciali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 con­sid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha co­munque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni rela­tive alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242 ss.)."

Gli stessi principi sono stati evocati anche nella STCA 36.1996.79 del 22 maggio 1997."

L’assicurato deve quindi salvaguardare adeguatamente i suoi di­ritti dinanzi all’autorità di tassazione.

Va ancora ribadito che unicamente la tassazione ordinaria riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecu­tivo può essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revi­sione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 RLCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 RLCAMal, si veda inoltre quanto evocato in STCA 36.2004.81 del 3 settembre 2004 e 36.2004.112 dell'11 ottobre 2004). In altri termini, una deci­sione di tassazione relativa ad un periodo fiscale diverso rispetto a quello voluto dall’esecutivo, con fissazione di importi inferiori ai parametri per la concessione del sussidio, non può essere utiliz­zata, trattandosi di periodo fiscale (per il quale una tassazione esiste) differente da quello determinato dall'esecutivo cantonale per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). Il giudice non può scostarsi dall’applicazione della normativa del Governo che con­cretizza una norma voluta dal Parlamento, salvo sussistano va­lidi motivi (in questo senso STCA  36.2006.71, 72, 120 e 124 del 23 ottobre 2006 dove questo Tribunale si è scostato dai para­metri fissati dall’esecutivo nel suo DE).

                                   7.   In concreto, dalla notifica di tassazione 2004 risulta un reddito imponibile pari a CHF 48'685.-, da cui, giusta l'art. 30 lett. a LCAMal, un reddito determinante di CHF 49'000.- (doc. 5). Tale reddito è superiore al limite per l'ottenimento del sussidio di CHF 32'000.- imposto dal DE del Consiglio di Stato. In tal senso, la decisione formale dell'Ufficio Assicurazione Malattia del 30 dicembre 2006 di non dar seguito alla ri­chiesta di sussidio da parte dei coniugi __________ è corretta.

                                   8.   Occorre ora domandarsi se nel caso specifico sia applicabile l'art. 67 lett. m RLCAMal, secondo cui l'Ufficio Assicurazione Malattia procede autonomamente all’accertamento del reddito determinante al di fuori, o in as­senza, della tassazione fiscale applicabile, in particolare, diminu­zione del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili. Come rilevato nelle considerazioni che precedono, il reddito lordo cui ci si deve riferire secondo l'art. 67 lett. m RLCAMal è il reddito più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto che va posto a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento (STCA 36.2004.81 del 3 settembre 2004 in re S.; 36.2001.71 del 6 febbraio 2002 in re G.S.). Già si è evidenziato che, qualora venga ritenuta una diminuzione del reddito, l’amministrazione deve procedere ad accertare il nuovo reddito riferito al periodo più prossimo al periodo di sussidio, rispettivamente riferito al pe­riodo stesso di sussidio, commutandolo successivamente a mano delle tabelle di conversione che – partendo dal reddito lordo mensile – conducono ad un reddito ipotetico imponibile. Dette tabelle, volute dall'art. 72 RLCAMal, sono differenziate a dipendenza dello stato civile, e della presenza di figli a carico della persona che ri­chiede il sussidio. Per loro stessa natura queste tabelle non pos­sono attanagliarsi in maniera precisa al caso concreto. Le tabelle considerano già le normali deduzioni dal reddito riconosciute dalla LT. Dal reddito lordo accertato possono essere dedotti unicamente gli alimenti versati e gli interessi passivi, come a costante prassi (STCA 36.2006.52 del 13 giugno 2006 in re Q.; 36.2006.46 del 20 luglio 2006; 36.2003.99 in re M.S.; 36.2003.112 in re R.S.; 36.2003.116 in re T.; tutte e tre del 26 gennaio 2004).

                                   9.   In concreto la figlia dei ricorrenti, __________, laureata, nubile nata nel 1982 ed attualmente alla ricerca di un’adeguata attività pro­fessionale, va considerata quale persona sola in applicazione dell'art. 26 cpv. 1 lett. a LCAMal (e dalla risposta di causa dell'Ufficio Assicurazione Malattia risulta che con decisione formale del 30 dicembre 2006 __________ ha regolarmente ottenuto la riduzione di premio per l'anno 2007, cfr. doc. III pag. 2), mentre i genitori RI 1 e RI 2 costituiscono famiglia senza figli ai sensi della LCAMal. Va subito evidenziato come le spese sostenute dai co­niugi __________ per il mantenimento della figlia maggiorenne non possono essere dedotte dal reddito lordo, in quanto quest'ultima non può, in applicazione degli artt. 25, 26 e 27 LCAMal, essere considerata figlia a loro carico. Ne consegue che il reddito de­terminato dall’amministrazione appare corretto – e non risulta essere contestato dai ricorrenti  – rispettivamente che le tabelle di conversione applicabili saranno quelle relative ai coniugi senza figli a ca­rico.

                                10.   Nel caso specifico, il reddito lordo cui ci si deve riferire è quello del 2007. L'Ufficio Assicurazione Malattia ha accertato un reddito lordo totale di CHF 67'388.80 (doc. III). Dalla notifica di tas­sazione 2004 risulta invece un reddito lordo totale di CHF 88'520.-. Va ammessa una riduzione delle entrate lorde qui di tutto rilievo. Il nuovo reddito lordo mensile medio ammonta, dopo deduzione degli interessi passivi, a CHF 4'817.80. Applicando le tabelle di cui all'art. 72 cpv. 1 RLCAMal, dopo la relativa conversione in red­dito imponibile annuo, risulta un reddito (per coppia senza figli a carico) decisamente superiore al limite di CHF 32'000.-- che confe­risce il diritto al sussidio.

                                         Ne discende che la decisione impugnata è corretta ed il ricorso da respingere senza carico di tasse e spese ai ricorrenti.

                                 11.   Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e).  A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il pre­sente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribu­nale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motiva­zione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la bu­sta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                   4.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pub­blico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidia­rio in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2007.25 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.04.2007 36.2007.25 — Swissrulings