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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.10.2007 36.2007.23

2 octobre 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,712 mots·~14 min·5

Résumé

Moglie debitrice solidale dei premi del marito. Momento di cessazione della vita in comune.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2007.23   IR/td

Lugano 2 ottobre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

cancelliere:

Carlo Iazeolla, giurista  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2007 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 10 gennaio 2007 emanata da

Cassa malati CO 1   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Dal 1° gennaio 1998 __________ è affiliato presso la Cassa malati CO 1 per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (doc. 1). Il premio mensile ammontava, per il 2004, a CHF 266.30 (doc. 3), e per il 2005 a CHF 290.30 (doc. 4). __________ non ha pagato i premi dei mesi da novem­bre 2004 a settembre 2005 compreso, per un totale di CHF 3'823.70 (docc. 10 e E1). Dopo vari richiami e diffide, CO 1 ha fatto spic­care nei confronti di __________ 4 precetti esecutivi (PE), sfociati in altrettante comminatorie di fallimento (docc. 5-8).

                                         Con decisione formale del 5 maggio 2006 (doc. 10) La Cassa malati ha richiesto ad RI 1, moglie dell'assicurato moroso, il pagamento dell'importo non saldato dal marito, minac­ciando di avviare una procedura esecutiva nei suoi confronti in caso di mancato pagamento.

                                  B.   Con opposizione interposta dal suo patrocinatore, avv. RA 1, l'11 maggio 2006 (doc. 11) RI 1 ha conte­stato la decisione di CO 1, facendo valere di essere di fatto se­parata dal marito già a partire da luglio 2004 e pertanto non più solidalmente responsabile per gli obblighi del coniuge. Il 10 gennaio 2007 la Cassa malati ha emanato una decisione su opposizione nei confronti di RI 1 (doc. E1), con la quale ha parzialmente accolto le motivazioni dell'opponente ed ha ridotto l'importo richiesto a CHF 2'775.80, corrispondenti ai premi inerenti i mesi da novembre 2004 a giugno 2005 com­preso e le spese pretese dall’assicuratore.

                                  C.   Con ricorso 7 febbraio 2007 (doc. I) RI 1, sempre patrocinata dall'avv. RA 1, si è tempestivamente aggravata al Tribunale Cantonale delle assicurazioni (TCA), facendo valere le medesime motivazioni esposte in sede di opposizione. Con risposta di causa del 26 marzo 2007 (doc. VII) l'assicuratore ha postulato l'integrale reiezione del gravame, ribadendo le pro­prie pretese.

                                  D.   Su richiesta dell'avv. RA 1 (doc. I) il TCA ha richiamato, con istanza di compulsazione atti del 27 marzo 2007 (doc. IX) alla Camera dei ricorsi penali (CRP), gli incarti DA.401/2005/AP e DA.928/2006/BA riguardanti i coniugi __________. La CRP ha accolto l'istanza il 23 maggio 2007 (docc. XIV-XVI). Una parte degli atti acquisiti, in particolare le fotocopie di alcuni verbali del Rapporto d'inchiesta di Polizia Giudiziaria 26 dicem­bre 2004 della Gendarmeria di __________, sono state inviate alle parti per osservazioni (doc. XX). Con scritto del 6 settembre 2007 (doc. XXI), rispettivamente del 25 settembre 2007 (doc.XXIV), entrambe le parti si sono riconfermate nelle proprie posizioni.

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.   Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intima­zione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

                                   2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dun­que decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                         nel merito

                                   3.   Gusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1). L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L’Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv. 2). Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (cpv. 3). Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3 (cpv. 3bis). L'art. 90 cpv. 1 OAMal – nella versione applicabile al caso di specie prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal).

                                   4.   CO 1, tramite la decisione formale, ha chiesto il pagamento di un importo complessivo di CHF 3'823.70 (doc. 10). Il premio mensile dovuto da __________ nel 2004 ammontava a CHF 266.30 (doc. 3), e per il 2005 CHF 290.30 (doc. 4), il debito del marito della ricorrente inizialmente preteso dall’assicuratore per i premi insoluti assommava quindi a complessivi di CHF 3'145,30 (2 mesi a CHF 266,30 per complessivi CHF 532.60 e 9 mesi a 290,30 per un complessivo di CHF 2'612.70) oltre alle spese. Come indicato in sede di decisione su opposizione CO 1 ha accolto parzialmente le argomentazioni della ricorrente limitando la sua richiesta di versamento dei premi insoluti da novembre 2004 a giugno 2005 (CHF 266,30 x 2 = 532,60 e 6 x 290,30 = 1'741,80 per un totale di CHF 2274,40). Detti importi, come tali, non sono contestati dalla ricorrente che ritiene di non esserne debitrice stante la separazione di fatto in essere dal novembre 2004.

                                   5.   Il tema della solidarietà tra i coniugi per i debiti derivanti dal pagamento dei premi (e delle partecipazioni) imposte dalla LAMal non è regolato dalla legge con norme specifiche. Occorre quindi far capo ai principi generali, determinati dal diritto civile, che reggono la materia. Per l'art. 163 del Codice Civile Svizzero (CC), relativo al mantenimento della famiglia,

"  1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.

2 Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro.

3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale.",

                                         Secondo l'art. 166 CC,

"  1 Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l'unione coniu­gale per i bisogni correnti della famiglia.

2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l'unione coniugale soltanto se:

1. è stato autorizzato dall'altro o dal giudice;

2. l'affare non consente una dilazione e l'altro coniuge è impossibili­tato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.

3 Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro.",

                                         Il TF e il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito manteni­mento della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; EUGSTER, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Ba­silea 1998, pag. 182 n. 337). Sia la conclusione di un'assicura­zione malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni cor­renti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC (EUGSTER, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota 815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi ri­spondono solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).

                                         Il TFA, con sentenza del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha precisato la sua giuri­sprudenza. In sostanza i coniugi che sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone nell'interesse della coppia o della famiglia - compresa la necessità di un'assicurazione di base per la copertura delle malattie - rappresentano l'unione co­niugale nella misura in cui gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresen­tato dall'altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti del­l'unione coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della famiglia.

                                         Nella sentenza federale citata, la nostra Massima Istanza ha modi­ficato la propria giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato co­stituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.

                                         Con sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03) il TFA ha confer­mato, al considerando 5.1, che "sia la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento dell'as­sicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i co­niugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicu­rativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dot­trina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)."

                                         In quell'occasione l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto necessario per la re­sponsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappre­sentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione co­niugale, con il corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149)."

                                   6.   In concreto sia a livello di gravame che a livello di istruttoria il patrocinatore della ricorrente ha fornito elementi per determinare la data di cessazione della vita in comune tra i due coniugi, ciò anche se le indicazioni fornite dal preposto ufficio comunale del controllo abitanti hanno indotto l’assicuratore malattia ad individuare dapprima nel mese di settembre e quindi nel mese di giugno la cessazione della vita in comune e quindi l’obbligo di solidarietà. Ebbene nell’ambito degli accertamenti svolti in sede istruttoria, in particolare mediante l’acquisizione degli incarti di natura civile e penale relativi ai coniugi, è emerso chiaramente che, pur senza formalizzare la questione davanti al competente ufficio comunale, i signori __________ hanno interrotto la vita in comune già in novembre 2004, e ciò a seguito dei gravi fatti che hanno condotto all’intervento della polizia prima e della magistratura poi. In particolare nel verbale d'interrogatorio del 27 novembre 2004 (doc. XVI), e quindi in epoca non sospetta e senza che vi fosse dietro queste dichiarazioni l’intento di sottrarsi ad obblighi di pagamento dei premi LAMal, RI 1 ha affermato: "Da quella sera [18 novembre 2004, n.d.r.] mio marito non ha più fatto rientro al domicilio." Nel verbale d'interrogatorio del 17 dicembre 2004 (doc. XVI), __________ afferma: "Io in quel frangente [23 novembre 2004, n.d.r.] ero in Via __________ a __________ presso il domicilio di __________. Sono rimasto in quel posto tutta la notte. Quindi quella sera non ho avuto nessun contatto con mia moglie, né fisico né verbale." Il patrocinatore della ricorrente, avv. RA 1, nella sua istanza del 6 maggio 2005 (doc. XIII) afferma: "A partire dall'autunno del 2004, a causa dello stato di salute psicofisico del marito, il quale ha pure un'amante e si è separato di fatto dalla moglie, la situazione è degenerata anche dal punto di vista finanziario." Nel verbale d'interrogatorio del 2 febbraio 2006 (doc. C) RI 1 afferma: "In sostanza dal mese di novembre del 2004 non vivo più con mio marito e ho incaricato il mio legale per le pratiche di separazione." Le 4 affermazioni appena citate risalgono a date di gran lunga antecedenti la decisione formale dell'assicuratore del 5 maggio 2006 (doc. 10), appartengono a 3 diverse persone (tra cui 2 coniugi il cui legame era in fase di rottura proprio all'epoca dei verbali d'interrogatorio menzionati) e sono coerenti tra loro. Non sorge quindi il sospetto che si tratti di affermazioni non veritiere e sostenute allo scopo di sottrarre RI 1 dalla responsabilità solidale nei confronti del coniuge assicurato moroso. Non solo. I documenti indicati dalla ricorrente nella sua impugnativa appaiono significativi. Quindi da un lato vanno ritenuti i gravi fatti di novembre 2004 per i quali vi è stata una condanna penale, d’altro canto vanno considerate le lettere doc. A. e B. agli atti, significative di una separazione già in corso.

                                         Lo scrivente TCA ritiene pertanto dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr., tra le tante, DTF 121 V 204), che __________ ed RI 1 si sono di fatto separati il 18 novembre 2004 e comunque nel corso del mese di novembre 2004, e che dunque in tale data è terminata la responsabilità coniugale della ricorrente nei confronti del marito ai sensi dell'art. 166 cpv. 3 CC. Considerato che CO 1 richiede il pagamento dei premi da novembre 2004 a giugno 2005, tale richiesta va accordata solamente per il mese di novembre 2004.

                                   7.   Va ancora esaminato se la Cassa può chiedere all’interessata anche il pagamento delle spese dovute dal marito, ma da lui non solute (spese di diffida, d’apertura dell’incarto, dei precetti ese­cutivi, di prima notifica, delle comminatorie di fallimento, nonché gli interessi). Come visto, la nostra Massima Istanza ha avuto modo di precisare che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria un coniuge risponde solidalmente, ex art. 166 CC, per i debiti contributivi dell'altro coniuge, indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia (cfr. STFA del 22 luglio 2005, K 114/03). Ciò significa che la moglie, rispettivamente il marito, è solidalmente responsabile unicamente per il pagamento dei premi dell’altro coniuge, ma non delle altre spese causate dal consorte. Per cui l’assicuratore non può chiedere all’insorgente il pagamento delle spese di diffida, d’apertura dell’incarto, del precetto esecutivo, di prima notifica, di procedura esecutiva e gli interessi moratori generati dall’assenza di pagamento dei premi LAMal da parte del marito (cfr. STCA n. 36.2006.22 del 20 luglio 2006 in re F.). CO 1 inoltre non può pretendere nulla anche alla luce dell’esito dell’impugnativa.

                                   8.   Visto quanto precede il ricorso va parzialmente (ma sostanzialmente, ciò che ha incidenza nella determinazione delle ripetibili che vanno riconosciute alla signora RI 1) accolto. Alla ricorrente vanno riconosciute ripetibili cifrate in CHF 1'200.--

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza:

                                         § RI 1 è tenuta a versare a CO 1 l'importo del pre­mio assicurativo inerente il mese di novembre 2004, pari a CHF 266.30.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CO 1 verserà ad RI 1 CHF 1'200.-- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il pre­sente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribu­nale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motiva­zione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la bu­sta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                   4.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pub­blico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidia­rio in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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