Raccomandata
Incarto n. 36.2007.178 TB
Lugano 19 febbraio 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 novembre 2007 di
1. RI 1 2. RI 2 3. RI 3
contro
la decisione su reclamo del 25 ottobre 2007 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, 1962, RI 3, 1963 e la figlia RI 2, 1985, hanno beneficiato di prestazioni complementari all'AVS/AI dal 1° maggio 2004 al 30 giugno 2006.
Nel periodo successivo, la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG ha eseguito la revisione del loro diritto con conseguente sospensione del versamento delle prestazioni complementari nell'attesa dell'esito di questa procedura. Il 13 gennaio 2007 (doc. 1) il Servizio PC ha informato l'Ufficio assicurazione malattia (UAM) che il loro diritto alle prestazioni complementari è stato stralciato definitivamente con effetto retroattivo dal 1° luglio 2004 per intervenuto aumento del grado d'invalidità di RI 3.
Tuttavia, malgrado il diritto alle PC fosse stato sospeso, l'UAM ha continuato – per prassi - a pagare i premi dell'assicurazione malattia obbligatoria degli assicurati direttamente alle rispettive Casse malati fino al 31 dicembre 2006.
1.2. L'esito della revisione del diritto alle PC ha comportato che il 24 agosto 2007 l'UAM ha emanato tre distinte decisioni di restituzione dei premi dell'assicurazione malattia da esso versati alle rispettive Casse malati (Fr. 12'828.- per RI 1 e la figlia minorenne __________, Fr. 10'326.- per RI 3 e Fr. 8'388.- per RI 2), in cui sono dedotti i sussidi a cui RI 1 (Fr. 4'691,40), RI 3 (Fr. 3'837.-) e RI 2 (Fr. 5'875,80) hanno diritto (a differenza delle prime decisioni di restituzione del 29 marzo 2007, che non includevano la deduzione del sussidio di cassa malati). Pertanto, il marito deve restituire Fr. 8'136,60 (doc. 2), la moglie Fr. 6'489.- (doc. 3) e la figlia Fr. 2'512,20 (doc. 4).
1.3. Rappresentati dal __________ di __________, con istanza del 20 settembre 2007 (doc. 5) gli assicurati hanno chiesto che sia concesso loro il condono sugli importi da restituire, viste le precarie condizioni economiche dettate dall'invalidità di entrambi i genitori e dalla condizione di studenti delle tre figlie, condono già ottenuto per le imposte comunali, cantonali e federali 2002-2003. Infine, essi hanno sollevato dubbi sul calcolo dei sussidi di cassa malati loro spettanti, dati i ridotti redditi imponibili.
1.4. Con un'unica decisione del 25 ottobre 2007 (doc. 6), l'Ufficio assicurazione malattia ha respinto il reclamo degli assicurati, evidenziando che non era dato il presupposto dell'onere eccessivamente gravoso di cui all'art. 25 LPGA, perché sia la soppressione del diritto alle PC è indice di una situazione economica personale al di sopra del minimo vitale, sia la possibilità di restituire a rate quanto dovuto non pregiudica la loro qualità di vita.
1.5. RI 1, RI 3 e RI 2 formulano ricorso il 23 novembre 2007 (doc. I) al TCA, esprimendosi come segue:
" (…)
2. (…) l'istituto delle assicurazioni sociali ha preteso tutta una serie di compensazioni, tra le rendite versate, in parte secondo noi addirittura errate. Con il riconoscimento della rendita di invalidità in favore di RI 3 è venuta a cadere in particolare il diritto alla prestazione complementare e quindi ci siamo trovati confrontati con una richiesta di pagamento dei premi di assicurazione malattia con effetto retroattivo ed è proprio questa la decisione che noi contestiamo.
Riteniamo di avere diritto al massimo dei sussidi per tutto il periodo relativo ai premi richiesti, ma sinceramente non ci sembra che ci siano stati accordati. (…) il ricorso (…) è accolto, in quanto, accertata la buona fede e lo stato di grave difficoltà economica, viene riconosciuto il condono. (…)"
1.6. La risposta del 27 dicembre 2007 (doc. IV) dell'Ufficio assicurazione malattia conferma il rifiuto di concedere il condono, a motivo che la rateizzazione del pagamento in Fr. 285,63 mensili per cinque anni (art. 16 cpv. 2 LAVS) non può essere considerato eccessivamente gravoso, considerato poi che nel 2006 le entrate lorde registrate ammontano a Fr. 76'427.- e che per il 2008 l'importo di riduzione per il premio di cassa malati è pari a Fr. 6'681,70.
I ricorrenti non hanno prodotto nuovi mezzi di prova (doc. V).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Occorre rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).
In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al capitolo delle disposizioni finali l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in vigore.
Conformemente alla consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).
In specie, quindi, il TCA si deve porre al 25 ottobre 2007 (doc. 6), quando l'UAM ha emanato la decisione negativa su reclamo. Ora, a quel momento vigeva ancora il RLCAMal del 1994 che, pertanto, va posto alla base del presente giudizio.
Una soluzione diversa potrebbe comportare delle disparità, laddove, eventualmente, il nuovo Regolamento fosse più restrittivo della normativa vigente in precedenza su cui si è invece basata l'Amministrazione per la sua decisione. In quell'evenienza, le autorità di prima e di seconda istanza giudicherebbero sì su fatti uguali, ma applicherebbero discriminatoriamente un diritto diverso.
2.2. Per quanto concerne le decisioni di restituzione, l'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.
A norma dell'art. 3 cpv. 2 OPGA, nella decisione di restituzione l'assicuratore indica la possibilità di chiedere il condono.
L'assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono (art. 3 cpv. 2 OPGA).
Le decisioni di restituzione del 24 agosto 2007 non menzionano la possibilità di chiedere il condono, perciò violano il citato disposto.
Tuttavia, nella fattispecie non si fa luogo al rinvio degli atti all'UAM per una nuova decisione in tal senso, siccome i ricorrenti hanno preservato questo loro diritto formulando spontaneamente all'Ufficio assicurazione malattia un'istanza di condono il 20 settembre 2007 e perciò i loro diritti non sono stati pregiudicati dall'errato agire dell'UAM su questo aspetto.
Per le future decisioni di restituzione, l'Ufficio assicurazione malattia è pertanto invitato a conformarsi immediatamente al contenuto dell'art. 3 cpv. 2 OPGA.
Va comunque osservato che la citata istanza di condono è stata considerata dall'Amministrazione come un reclamo contro gli ordini di restituzione, ciò che l'ha portata ad emettere la decisione su reclamo del 25 ottobre 2007, con cui si è però pronunciata sul condono (e non sull'obbligo di restituzione), rifiutandolo.
A mente di questo Tribunale, invece, visto lo scritto degli assicurati, a dire il vero un po' ambiguo nel suo contenuto, l'UAM avrebbe dovuto interpellarli chiedendo loro se intendevano contestare l'ordine di restituzione e/o introdurre una domanda di condono.
Ad ogni modo, l'Ufficio assicurazione malattia avrebbe dovuto emanare due distinte decisioni: una decisione su reclamo contro il principio di dovere restituire dei premi di cassa malati ed un'altra decisione (formale, essendo la prima volta che avrebbe preso posizione sulla stessa) sull'istanza di condono, dato che su tale richiesta l'amministrazione non si era ancora pronunciata.
Questo Tribunale considera dunque l'atto del 23 novembre 2007 quale ricorso contro la decisione su reclamo del 25 ottobre 2007, la quale ha per oggetto gli ordini di restituzione del 24 agosto 2007, sebbene essa tratti - erroneamente - del condono e non dell'obbligo di restituzione come tale.
Per quanto concerne la domanda di condono del 20 settembre 2007, invece, lo stesso atto di ricorso del 23 novembre 2007 va ritenuto quale reclamo contro la decisione su reclamo del 25 ottobre 2007, che a sua volta va quindi considerata alla stessa stregua di una decisione formale su tale tema. Di conseguenza, non appena il presente giudizio sarà cresciuto in giudicato, l'Amministrazione dovrà pronunciarsi ancora mediante una specifica decisione su reclamo sulla richiesta di condono degli importi da restituire e detta decisione potrà essere oggetto di un nuovo ricorso al TCA.
Gli atti vanno quindi trasmessi all'UAM per tale incombenza.
nel merito
2.3. Oggetto del ricorso sono quindi unicamente le restituzioni delle differenze fra i premi LAMal pagati dall'UAM ed i sussidi spettanti ai ricorrenti, quindi le somme di Fr. 8'136,60 a carico di RI 1, di Fr. 6'489.- dovute da RI 3 e di Fr. 2'512,20 da RI 2.
La restituzione s'imporrebbe a seguito della revisione del diritto alle PC, che ha comportato che i premi dell'assicurazione malattia versati dall'UAM alle rispettive Casse malati debbano essere ora restituiti a questo stesso Ufficio, siccome gli assicurati, non avendo avuto (più) diritto alle prestazioni complementari, nemmeno avevano diritto che l'Ufficio dell'assicurazione malattia, con il contributo della Cassa di compensazione, Servizio delle PC, si prendesse a carico il pagamento dei loro premi di cassa malati, come ha invece fatto – per prassi – nell'attesa che la procedura di revisione si concludesse.
2.4. Dal 1° gennaio 2003 la materia è regolata dall'art. 25 cpv. 1 LPGA, giusta il quale le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante (art. 25 cpv. 2 LPGA).
Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b).
2.5. Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
Il TFA ha stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA del 12 marzo 2004, K 147/03 = DTF 130 V 318). In questo senso, l’Amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA dell'11 febbraio 2004 (C 24/02)). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 110 V 179; ZAK 1991 pag. 137, DTF 119 V 483 consid. 3).
Dalla riconsiderazione (o riesame) va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA del 15 luglio 2003, C 191/02; STFA del 29 novembre 2002, I 339/01).
Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2003, a pag. 541 ad art. 53, nota 30, a proposito dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, precisa:
" b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodizierte Regelung galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche Darstellung derselben Schlauri, Neuverfügung lite pendente, 176 ff.), welche ihre Gültigkeit auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält. Insbesondere steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden Beschwerde-verfahrens ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägungsvoraus-setzungen (insbesondere ohne Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen (vgl. BGE 107 V 192). Hat der Versicherungsträger die Beschwerdeantwort eingereicht, ist ihm eine Wiedererwägung untersagt (dazu Hischier, Wiedererwägung, 457, der eine Wiedererwägung lite pendente auch noch zulassen will, wenn der Versicherungsträger nach Erstattung der Beschwerdeantwort zu einer weiteren Stellungnahme aufgefordert wird). Einer nach diesem Zeitpunkt erlassenen Verfügung kommt immerhin der Charakter eines Antrages an das Gericht zu (vgl. BGE 109 V 236 f.). Entspricht die Wiedererwägung nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten Antrag, kommt sie ebenfalls bloss einem Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK 1992 117). Im übrigen wird bei einer entsprechenden Wiedererwägung das Beschwerdeverfahren gegen-standlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art. 61 Rz. 76). Allerdings ist es nach der Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht benommen, eine im Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen (vgl. SVR 2001 IV Nr. 20)."
Va qui rammentato (STFA del 10 settembre 2003, H 97/03) che una decisione è manifestamente errata,
" wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist, dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesagten (Erw. 1.2.hievor) vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungs-erlass präsentierte."
2.6. In concreto, la Cassa di compensazione, Servizio PC, ha ricalcolato il diritto alle PC a cui avevano diritto gli assicurati (nullo dal 1° luglio 2004, a seguito dell'aumento della rendita d'invalidità a favore di RI 3) e, constatato un indebito versamento ai sensi dell'art. 25 LPGA fino al 30 giugno 2006, ha chiesto all'Ufficio assicurazione malattia la restituzione di Fr. 5'112.- (doc. 1) per tutti e cinque i componenti della famiglia. Questo importo corrisponde alla parte forfetaria che la Cassa di compensazione deduce dalla prestazione complementare mensile di ciascuno assicurato e che gira automaticamente all'UAM quale contributo per pagare i loro premi di cassa malati obbligatoria.
Va innanzitutto rammentato che l'Ufficio assicurazione malattia, avendo rilevato un caso di indebita riscossione da parte dei ricorrenti sorta con lo stralcio del diritto alle prestazioni complementari, era tenuto ad emanare delle decisioni di restituzione, essendo adempiuti entrambi i presupposti per il riesame delle precedenti decisioni (invero informali) di concessione del pagamento dell'intero premio LAMal direttamente alle Casse malati di ciascun assicurato.
Da un lato, infatti, le decisioni (informali) di versamento dei premi completi dell'assicurazione malattia obbligatoria direttamente alle rispettive Casse malati di ogni assicurato dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2006 sono manifestamente errate. In effetti, con la soppressione retroattiva delle prestazioni complementari, è stato automaticamente stralciato anche il diritto dei ricorrenti al pagamento dell'intero premio LAMal da parte dell'UAM grazie anche al contributo, come visto, del Servizio PC. Ciò ha comportato che, retroattivamente, è emerso che l'UAM ha indebitamente versato alle Casse malati a cui gli assicurati erano affiliati, i relativi premi completi che, per contro, erano di principio a carico degli assicurati medesimi, non essendo più posti al beneficio delle prestazioni complementari. Questi ultimi hanno poi in parte beneficiato del diritto alla riduzione del premio di cassa malati (sussidio) per gli anni 2004-2006, cosicché la somma ora da restituire è inferiore agli effettivi premi LAMal versati a suo tempo dall'Ufficio assicurazione malattia alle loro Casse malati.
D'altro lato, il riesame delle decisioni riveste un'importanza notevole. Si tratta infatti della restituzione di una gran parte degli importi che l'UAM ha versato alle Casse malati dei ricorrenti in luogo e vece di questi ultimi, per ottenere così ora un credito nei loro confronti ammontante in totale a Fr. 17'137,80 (Fr. 8'136,60 + Fr. 6'489.- + Fr. 2'512,20).
2.7. Inoltre, a proposito del termine di prescrizione di un anno, la nostra Massima istanza ha stabilito che i termini dell'art. 25 cpv. 2 LPGA, contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (DTF 127 V 484; DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a; Kieser, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Zurigo 1996, pag. 192).
I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (DTF 111 V 135 consid. 3b; cfr. pure Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).
Per giurisprudenza costante, i termini sono salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa una decisione formale e se la medesima è stata correttamente notificata alla persona che deve restituire le prestazioni (DTF 119 V 434, Kieser, op. cit., n. 30 ad art. 25, pag. 286).
In una sentenza pubblicata in DTF 124 V 380, al considerando 1 il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il termine relativo di perenzione di un anno giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI, che si richiama ai princìpi fissati dall'art. 47 cpv. 2 LAVS, comincia a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 433; DTF 112 V 180; STFA del 29 aprile 2003, C 317/01).
Il TFA ha precisato ancora che qualora tale restituzione sia addebitabile ad un errore dell'amministrazione, l'anno di perenzione decorre non dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo - per esempio a seguito di un errore di calcolo di una prestazione o nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa -, rendersi conto di tale errore commesso prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c; DTF 110 V 304 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 V 270 consid. 5; STFA del 29 aprile 2003, C 317/01).
Per poter esaminare i presupposti della restituzione, l'amministrazione deve poter disporre di tutti i fatti rilevanti, da cui emerga sia il principio che la misura del diritto alla medesima. Per determinare la pretesa non è quindi sufficiente che la Cassa venga a conoscenza di circostanze che forse potrebbero condurre ad ammetterla oppure che permettono di stabilirne il principio ma non la misura (DTF 112 V 180 consid. 4a; STFA del 29 aprile 2003, C 317/01; STFA del 10 ottobre 2001, C 11/00, consid. 2).
Circa l'inizio del termine annuale di perenzione quando l'amministrazione deve, con ulteriori accertamenti, completare le conoscenze necessarie per fondare la pretesa di restituzione, al considerando 4b del DTF 112 V 180 il TFA ha sottolineato che:
" (…) b) Die mit BGE 110 V 304 begründete Praxis, wonach der Beginn der einjährigen Verwirkungsfrist unter dem Gesichtspunkt der von der Verwaltung geforderten Aufmerksamkeit zu bestimmen ist, hat nicht nur bei der Beantwortung der Frage zu gelten, ob die von einem Dritten erstattete Meldung die erforderliche Kenntnis der Verwaltung auszulösen vermag. Sie ist sinngemäss auch auf die von der Verwaltung in der Folge zu treffenden Abklärungen auszudehnen. Die Verwaltung hat die ihr zumutbare Aufmerksamkeit insbesondere auch bei den sich allenfalls aufdrängenden Erhebungen anzuwenden, damit ihre noch ungenügende Kenntnis so vervollständig wird, dass die Rückforderungsanspruch die nötige Bestimmtheit erhält. Wenn die Verwaltung nicht die erforderlichen Anstrengungen unternimmt, um über ihre noch ungenügend bestimmte Forderung innert absehbarer Zeit ein klares Bild zu erhalten, so darf sich ihre Säumnis nicht zu ihre Gunsten und zuungunsten des Versicherten auswirken. In einem solchen Fall ist der Beginn der Verwirkungsfrist vielmehr auf den Zeitpunkt festzusetzen, in welchem die Verwaltung ihre unvollständige Kenntnis mit dem erforderlichen und zumutbaren Einsatz so hätte ergänzen können, dass der Rückforderungsanspruch die nötige Bestimmtheit erhält und der Erlass einer Verfügung möglich wird. (…)"
Inoltre, per costante giurisprudenza, quando la determinazione della pretesa di restituzione presuppone il concorso di parecchi organi amministrativi, il termine annuale comincia già a decorrere nel momento in cui una delle autorità competenti ha sufficiente conoscenza dei fatti (DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 112 V 180 consid. 4c; citata STFA del 29 aprile 2003, C 317/01).
2.8. In specie, il 17 gennaio 2007 (doc. 1) l'Ufficio assicurazione malattia ha saputo dalla Cassa cantonale di compensazione, Servizio prestazioni complementari, che gli assicurati (e due altre figlie) non avevano più diritto alle PC dal 1° luglio 2004, perciò, da tale momento, il diritto al pagamento del contributo ai premi LAMal non era più dato. Di conseguenza, va ricordato, nemmeno era più dato l'obbligo per l'UAM di versare direttamente alle Casse malati a cui i ricorrenti erano affiliati l'intero premio assicurativo per ciascuno di essi.
In queste circostanze, l'emissione del 24 agosto 2007 delle contestate decisioni di restituzione – che comunque sostituiscono le precedenti del 29 marzo 2007 - preserva chiaramente il termine legale di perenzione di un anno, come pure il termine assoluto di 5 anni previsto dalla LPGA, giacché i versamenti litigiosi sono stati effettuati tra il 1° luglio 2004 ed il 31 dicembre 2006.
In simili condizioni, di principio le decisioni di restituzione sono corrette e tempestive.
I ricorrenti non hanno comunque contestato questa condizione.
2.9. Per quanto concerne i calcoli effettuati dall'Ufficio assicurazione malattia tesi alla determinazione degli importi da esso versati direttamente alle Casse malati degli assicurati, essi non sono stati contestati dai ricorrenti, risultando dalla semplice moltiplicazione del premio pieno LAMal dovuto dagli assicurati mensilmente per il numero di mesi di indebito pagamento nel periodo oggetto di restituzione.
Gli insorgenti hanno per contro criticato i calcoli della parte rimasta a loro carico e di cui essi avrebbero quindi indebitamente beneficiato secondo l'UAM. Queste somme corrispondono alla differenza fra i premi interi LAMal pagati dall'UAM ed i sussidi a cui gli assicurati hanno diritto nel periodo oggetto della restituzione. È appunto sugli importi di questi sussidi che gli assicurati non concordano, lamentando, visto il loro reddito imponibile modesto, di avere invece diritto al sussidio del premio pieno.
Ora, nella decisione su reclamo del 25 ottobre 2007 (doc. 6) l'Amministrazione non si è pronunciata su questa censura, ovvero non ha espressamente controllato i calcoli alla base del diritto al sussidio dei ricorrenti. Essa si è infatti limitata a trattare la questione del condono, mentre avrebbe dovuto prendere posizione sulle censure dei ricorrenti che, evidenziando il loro reddito imponibile per gli anni 2004, 2005 e 2006, hanno affermato che "Appare chiaramente evidente che sussiste un errore nei vostri conteggi." (doc. 5).
Anche con l'atto di ricorso del 23 novembre 2007 gli assicurati hanno contestato il contenuto degli ordini di restituzione, osservando "di avere diritto al massimo dei sussidi per tutto il periodo relativo ai premi richiesti, ma sinceramente non ci sembra che ci siano stati accordati." (doc. I punto 2).
Come nella decisione su reclamo, anche nella risposta di causa l'amministrazione ha erroneamente circoscritto l'esame del reclamo al condono dall'obbligo di restituzione ed ha espressamente affermato che "L'entità degli importi chiesti in restituzione non è stata contestata, pertanto può essere ritenuta acquisita" (doc. IV punto 4).
Come visto, quest'ultima affermazione non è invece corretta.
In queste circostanze, le tre decisioni di restituzione del 24 agosto 2007, oltre a non menzionare espressamente la possibilità, per l'assicurato oggetto di tale ordine, di inoltrare un'istanza di condono per i premi da restituire (cfr. consid. 2.2), non si pronunciano neppure sulla verifica del diritto al sussidio dei ricorrenti come chiaramente chiesto dai medesimi.
Alla luce delle lacune emerse dall'intera procedura amministrativa, la decisione su reclamo del 25 ottobre 2007 avente oggetto la restituzione di complessivi Fr. 17'137,80 va annullata, poiché viziata formalmente. Gli atti vanno pertanto rinviati all'Ufficio assicurazione malattia, affinché esso si pronunci tanto sul calcolo stesso degli importi che gli assicurati devono restituire, quanto sulla loro domanda di condono.
Il ricorso va dunque accolto ai sensi dei considerandi.
Malgrado siano vincenti in causa, siccome non patrocinati, ai ricorrenti non vanno accordate ripetibili.
2.10. Al proposito del rinvio all'amministrazione allo scopo di pronunciarsi sull'istanza di condono, è opportuno rammentare che in virtù dell'art. 59 cpv. 1 LCAMal, le riduzioni di premio indebitamente percepite devono essere restituite dal beneficiario all'assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure all'Amministrazione cantonale nel caso di pagamenti diretti all'assicurato giusta l'art. 39 cpv. 1 seconda frase, o nei casi di perdita della PC all'AVS/AI. Giusta l'art. 59 cpv. 2 LCAMal, per la restituzione o il condono dell'obbligo di restituzione è applicabile per analogia la LPGA.
Per quanto concerne la domanda di condono dell'obbligo di restituzione di sussidi indebitamente percepiti, essa è rivolta dall'assicurato, direttamente o tramite il proprio assicuratore, all'istanza designata dal Consiglio di Stato (art. 60 LCAMal). Il Consiglio di Stato fa decidere nel merito delle domande di condono (art. 61 LCAMal).
A questo proposito, va evidenziato che lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di affermare che l'autorità competente in ambito di condono è l'Istituto delle assicurazioni sociali (STCA del 10 agosto 2004, 36.2003.72), perciò l'istanza di condono del 20 settembre 2007 è stata correttamente formulata all'UAM, che è un settore dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS).
Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA, cui rinvia l'art. 59 cpv. 2 LCAMal, le prestazioni indebitamente riscosse non devono essere restituite se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA). Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
Secondo le norme citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102 pag. 313; SVR 1995 AVS Nr. 61 pag. 182 consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/ Basilea/Ginevra 2003, n. 19 all'art. 25):
- l'interessato o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona fede, e
- la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Quindi, se una sola delle due condizioni appena elencate non è adempiuta il condono non può essere concesso.
La grave difficoltà dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC (art. 5 cpv. 1 OPGA).
L'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.
Il capoverso 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.
La norma dell'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000.- per le persone sole, Fr. 12'000.- per i coniugi e Fr. 4'000.- per gli orfani ed i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS e dell'AI.
La condizione dell'onere gravoso, messa in dubbio dall'amministrazione che sostiene la possibilità di pagamento in rate mensili di Fr. 285,63, dovrà fare oggetto di esame dettagliato, con verifica puntuale prima della decisione di competenza dell'amministrazione.
Il calcolo delle prestazioni complementari prodotto dall'UAM il 12 febbraio 2008 (doc. VI), secondo cui i ricorrenti avrebbero una eccedenza di reddito di Fr. 6'766.- annui, quindi di Fr. 563,85 al mese, va verificato alla luce dei succitati disposti legali.
Come indicato, quindi, l'Ufficio assicurazione malattia dovrà emanare una decisione su reclamo portante sul condono eseguendo i necessari calcoli alla luce dei summenzionati parametri dell'art. 5 OPGA, decisione che potrà essere semmai impugnata presso questo Tribunale mediante un nuovo ricorso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
1.1. La decisione su reclamo portante sugli ordini di restituzione è annullata e gli atti rinviati all'UAM per i suoi incombenti ai sensi dei considerandi.
1.2. L'incarto va trasmesso all'Ufficio assicurazione malattia affinché, in virtù dei considerandi, si pronunci sull'istanza di condono del 20 settembre 2007 mediante l'emanazione di una decisione su reclamo, ritenuto che il ricorso del 23 novembre 2007 è da intendere quale reclamo, mentre la decisione su reclamo del 25 ottobre 2007 funge da decisione formale sull'istanza stessa.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti