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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.09.2007 36.2007.148

4 septembre 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·741 mots·~4 min·7

Résumé

Ricorso contro provvedimento dell'UAM emesso oltre 6 anni prima. Manifesta irricevibilità anche perché la decisione é già stata impugnata a tempo debito.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2007.148   ir/td

Lugano 4 settembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 30 aprile 2001 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 3 aprile 2001 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

                                    •   che RI 1 ha inoltrato, mediante invio raccomandato pervenuto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il 31 agosto 2007 ed impostato a __________ il giorno precedente (racc. n° __________), uno scritto (ricorso) relativo alla "Richiesta di sussidio dell'assicurazione malattia per l'anno 2000". Lo scritto/ricorso data 30 aprile 2001 ed ha il seguente tenore:

"  vi comunico di interporre ricorso contro la decisione del 3.04.2001 emessa dall'Ufficio dell'assicurazione malattia, in sostituzione della precedente del 29.10.1999, denegante il sussidio dell'assicurazione malattia per l'anno 2000.

essendo io da parecchi anni al beneficio delle Prestazioni Complementari, mi è sempre stato accordato in passato il sussidio.

Non comprendo per quale ragione ora, tutto d'un tratto, l'Ufficio dell'Assicurazione malattia ha rinunciato ad entrare nel merito della mia richiesta, ritenendo quest'ultima priva d'oggetto, e ha così rifiutato d'accordarmi detto sussidio.

Mi preme sottolineare che, pur essendo beneficiario delle PC, una parte del premio dell'Assicurazione malattia è tuttavia a mio carico, ragion per cui si giustifica la presente richiesta di sussidio.

Per i motivi esposti, domando che il presente ricorso sia accolto e la decisione dell'Ufficio dell'Assicurazione malattia sia annullata, come pure mi sia accordato di conseguenza il sussidio della Assicurazione malattia per l'anno 2000." (Doc. I)

                                         il gravame è accompagnato da una copia della decisione 3 aprile 2001 dell'Ufficio Assicurazione Malattia che conclude per l'assenza d'oggetto della richiesta;

                                    •   che il ricorso 30 aprile 2001/31 agosto 2007 non è stato trasmesso - per la palese irricevibilità - all'Ufficio Assicurazione Malattia per la risposta di causa;

                                    •   che il Tribunale ha potuto accertare che un ricorso 30 aprile 2001 era già stato formulato nel 2001, contro la medesima decisione 3 aprile 2001, ed aveva fatto oggetto di un incarto n° 36.2001.35, evaso il 16 agosto 2001 con sentenza in cui lo si era ritenuto irricevibile.

                                         La decisione 3 aprile 2001 era infatti soggetta a reclamo. La sentenza 16 agosto 2001 indicava come:

"  -   che, con atto del 30 aprile 2001, RI 1 si aggrava a

questo TCA contro la predetta decisione osservando di essere al beneficio di prestazioni complementari e di avere in passato beneficiato del sussidio;

-   che nell'impugnativa il signor RI 1 indica di non comprendere il motivo per cui la sua richiesta sia stata considerata priva di oggetto osservando che, pur essendo beneficiario di prestazioni di PC, una parte del premio dell'assicurazione malattia rimane a suo carico;

-   che, come rettamente indica la decisione impugnata a pagina 2 in fine, avverso detta pronuncia è data facoltà di interporre reclamo, nel termine di 30 giorni, all'IAS;

-   che questa circostanza è stata rammentata dall'IAS nelle sue osservazioni 25/29 maggio 2001;

-   che contro la decisione dell'Ufficio assicurazione malattia è infatti dato il rimedio del reclamo (art. 48 RLCAMal) all'Istituto delle assicurazioni sociali;

-   che, di riflesso, il ricorso al TCA appare irricevibile, copia dell'impugnativa 30 aprile 2001 (pervenuta il 3 maggio 2001 al TCA) viene trasmessa - a valere quale reclamo ex art. 49 RLCAMal - all'Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona per decisione;"

                                    •   che, trascorsi 6 anni da quel giudizio, viene riformulato uguale ricorso contro la medesima decisione non soggetta a ricorso al Tribunale;

                                    •   che l'impugnativa si palesa manifestamente irricevibile siccome già oggetto d'esame del Tribunale e poiché inoltrata contro decisione non impugnabile in questa sede;

                                    •   che si prescinde dal carico di tassa di giustizia e spese nonostante la natura dell'atto.

Per questi motivi

decreta

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.       

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti

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