Raccomandata
Incarto n. 36.2006.82 cs
Lugano 4 maggio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 aprile 2006 di
RI 1
contro
Cassa Malati CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto che con scritto del 2 dicembre 2005 la Cassa malati CO 1 ha informato RI 1 della sospensione dal pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal, in applicazione dell’art. 90 cpv. 4 OAMal, a causa della presenza di diversi attestati di carenza beni rimasti insoluti,
l’assicurato ha chiesto alla Cassa l’emanazione di una decisione formale,
il 2 marzo 2006 CO 1 ha emanato una “decisione provvisoria conformemente all’art. 49 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)” tramite la quale ha sospeso “la decisione riguardante la sospensione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie” in attesa dell’emissione di una sentenza del TFA (doc. A4),
con scritto 14 marzo 2006 l’interessato ha contestato la predetta decisione presso l’assicuratore (doc. A7),
in data 3 aprile 2006 RI 1 si è rivolto al TCA tramite un ricorso per denegata giustizia, sottolineando l’impossibilità di accedere alle cure necessarie (doc. I),
il 12 aprile 2006 le parti sono state convocate per un’udienza, dove si è presentato il solo ricorrente, il quale ha ribadito le proprie ragioni (doc. IV),
con e-mail trasmesso lo stesso giorno, l’assicuratore ha indicato che “comunicheremo al Tribunale cantonale TI delle assicurazioni entro il 21 aprile 2006 se ritiriamo o meno la nostra decisione incidentale nella procedura di ricorso.” (doc. VI),
in data 20 aprile 2006 CO 1 ha affermato di ritirare “la nostra decisione incidentale di sospensione della procedura amministrativa del 2 marzo 2006 nella procedura sopraccitata.
La procedura amministrativa è dunque ripresa ed una decisione ai sensi dell’art. 49 LPGA circa la sospensione della rimunerazione delle prestazioni sarà notificata all’assicurato entro breve termine.” (doc. VII),
con scritto 2 maggio 2006 l’UAM ha comunicato al TCA che “attualmente pendenti, da parte nostra, restano un importo di CHF 951.40, conseguente all’ACB __________ del __________, presentato al nostro Ufficio in data 20.12.2005, e due dichiarazioni di insolvenza del __________, di CHF 367.50 e CHF 246.15, a noi presentate in data 21 marzo 2006.
Questi importi non sono contestati di principio, ragione per la quale è lecito ritenere che il pagamento potrà avvenire in tempi prossimi.” (doc. IX),
in data 3 maggio 2006 è pervenuta al TCA copia della decisione formale emessa da CO 1 il 1° maggio 2006, tramite la quale viene sospeso il pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal (doc. X),
la vertenza non presenta temi giuridici nuovi e non è rilevante per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove. Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98),
giusta l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560).
Con l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2, spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art. 56 nota 11 pag. 560 s; STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D., consid. 3, I 387/03),
va inoltre rammentato come ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili,
secondo il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560).
Sempre secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c),
nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483),
il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509),
dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari.
Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali),
da ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110),
nel caso di specie l’assicuratore, pendente causa, prima della trasmissione della risposta, ha indicato di ritirare la decisione incidentale ed ha emesso una decisione formale,
in queste condizioni il ricorso per denegata giustizia diventa privo di oggetto e va stralciato dai ruoli,
l’assicurato può, se non lo ha già fatto, inoltrare opposizione contro la decisione formale direttamente a CO 1 e, se la decisione su opposizione sarà sfavorevole, potrà presentare ricorso a questo Tribunale entro 30 giorni,
copia della presente va notificata all’UAM, quale parte interessata,
Per questi motivi
decreta
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d’oggetto.
2. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti