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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.05.2006 36.2006.74

24 mai 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,289 mots·~6 min·2

Résumé

Atto di ricorso che non rispetta i precetti procedurali. Decreto di completazione. Decreto di completazione. Nuovo allegato lacunoso, smentito dagli allegati ed insufficiente. Irricevibilità dell'impugnativa.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.74   ir/td

Lugano 24 maggio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 24 marzo 2006 di

RI 1  

contro  

Cassa malati CO 1   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato,                   in fatto ed in diritto

                                    •   che con ricorso 24/29 marzo 2006 RI 1 si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni facendo riferimento ad avviso di pignoramento "allegato N° 2" di cui non è stata trasmessa copia al Tribunale cantonale delle assicurazioni. L’assicurata ha richiamato un precetto esecutivo numero __________ fatto spiccare dalla Cassa Malati CO 1 di __________ per un importo di CHF 1'781,55 al quale RI 1 indica di essersi opposta. L'atto, secondo l'impugnativa, dovrebbe essere datata 6 marzo 2003;

                                    •   che agli atti é stato prodotto il PE, N° __________ del 2 ottobre 2003;

                                    •   che con il suo ricorso RI 1 ha chiesto l’adozione di provvedimenti cautelari alla luce del fatto che, dopo l’intimazione – e la conseguente opposizione al PE citato -  l’assicurata non avrebbe più avuto notizie della procedura salvo vedersi intimare un avviso di pignoramento il 6 marzo 2006,  allegato quale doc. 2;

                                    •   che in data 30 marzo 2006 il giudice delegato ha emesso un decreto con cui ha imposto la completazione del ricorso, e ciò dopo avere acquisito dall’UE di __________ l’incarto relativo alla signora RI 1 concernente il gruppo 61160 avente per oggetto il pignoramento di cose mobili per il soddisfacimento di creditori procedenti;

                                    •   che, con il decreto di completazione è stato constatato che, contrariamente al suo assunto, RI 1 ha avuto contatto epistolare con la rappresentante della CO 1 incaricata dell’incasso dei suoi crediti, gli atti contemplano in particolare uno scritto proprio riferito al PE __________ (cfr. in questo senso doc. III in particolare pagina 2 e doc. II);

                                    •   che dall’incarto dell’UE acquisito si evidenzia:

·        l’esistenza di una procedura esecutiva N° __________ che vede quale creditrice CO 1 e con pignoramento previsto per il 30 gennaio 2006 e successiva domanda di realizzazione;

·        ulteriore procedura esecutiva sempre avviata da CO 1, procedura __________, con pignoramento per il 23 agosto 2003;

·        per quanto attiene alla procedura esecutiva __________ un pignoramento è già intervenuto ad inizio 2004 e la domanda di vendita comunicata con atto 28 aprile 2004;

·        che agli atti UE risulta consegnata una decisione formale 20 ottobre 2003 di CO 1 con cui l'assicuratore accerta il suo debito in fr. 1'781.55 oltre accessori, per premi dei mesi novembre e dicembre 2001 nonché giugno 2002 e partecipazioni. La decisione rigetta l'opposizione al PE __________ del 6 ottobre 2003 ed indica i rimedi di diritto. L'invio è indicato come avvenuto per raccomandata;

·        che risulta ulteriormente come sia stata pignorata - nell'ambito delle esecuzioni dell'assicuratore malattia CO 1 (PE __________, __________ e __________) - una vettura __________ del 1997 con 140'000 Km e ciò a fine febbraio 2004;

                                    •   che tali elementi sono stati taciuti nell'impugnativa, in particolare non è stata indicata l’esistenza di altre procedure esecutive avviate dall'assicuratore (che l’assicurata definisce “disastrati”), viene anche taciuta l’esistenza di una decisione formale riferita all’esecuzione che interessa RI 1 con la sua impugnativa e ciò nonostante gli atti UE siano stati notificati alla ricorrente e nonostante la corrispondenza dalla stessa intrattenuta con l'UE e la rappresentante della Cassa (vedi scritto 11 giugno 2005 all'UE);

                                    •   che, alla luce di quanto precede, l'espressione contenuta nel ricorso "Da quel ..." (6 ottobre 2003 data di notifica del PE, secondo il ricorso) "... non vengo più a sapere niente, e non viene fatto un rigetto dell'opposizione" appare, come già evidenziato dal decreto di completazione 30 marzo 2006, manifestamente contraddetta dagli atti che contemplano addirittura, come indicato, una decisione formale dell’assicuratore con cui lo stesso ha accertato il proprio credito rigettando l’opposizione interposta al PE in discussione;

                                    •   che con il decreto di completazione 30 marzo 2006, prima dell’emanazione di una decisione relativa alle misure cautelari richieste, il giudice delegato ha invitato la ricorrente a volere completare il suo esposto precisando dettagliatamente la situazione emergente in particolare dall’incarto acquisito dall’UE;

                                    •   che l’assicurata ha lasciato trascorrere infruttuosamente il termine assegnatole senza reagire. Il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha quindi fissato un termine di grazia per la completazione dell’esposto con decreto del 9 maggio 2006;

                                    •   che con lettera 22 maggio 2006 RI 1 ha indicato che il PE __________ sarebbe ingiusto poiché lei avrebbe regolarmente pagato i premi e le spese per quell’anno;

                                    •   che l’assicurata riconduce al “casino” (espressione usata nel ricorso) con gli assicurati operato da CO 1 la situazione verificatasi ed indica come i contatti con la sede di __________ dell’assicuratrice non avrebbero permesso di chiarire i fatti a causa del mancato possibile contatto con un “luminare” (espressione usata dalla ricorrente nel suo ricorso) dipendente di CO 1;

                                    •   che l’assicurata usa espressioni non appropriate agli atti giudiziari, la questione comunque – per celerità di giudizio – non merita l’emanazione di decisioni formali;

                                    •   che lo scritto 22 maggio 2006 non adempie i requisiti minimi previsti dalla legge per costituire un valido atto ricorsuale. Da un lato richiama semplicemente il precedente allegato che il giudice delegato ha indicato insufficiente, e non indica minimamente in cosa consisterebbe la denegata giustizia dell’assicuratore. In effetti RI 1 non impugna una decisione su opposizione formalmente emessa da CO 1 ma si lamenta genericamente dell’agire della stessa. In particolare – con il primo allegato e sulla scorta di elementi smentiti dagli atti dell’UE acquisiti (che vengono fotocopiati nella loro integralità, mentre i documenti originali verranno immediatamente resi all’UE per le necessità di quell’Ufficio) – RI 1 indica di non essere più venuta a sapere nulla del PE __________ dopo l’opposizione allo stesso e di avere constatato la prosecuzione della procedura esecutiva. Ora, come indicato nel decreto di completazione, gli atti dell’UE la smentiscono. Su tali aspetti l’assicurata non si è espressa il 22 maggio 2006;

                                    •   che l’assicurata non ha preso posizione minimamente sulla pretesa denegata giustizia di CO 1, non ha preso posizione sulla decisione 20 ottobre 2003 dell’assicuratore con cui è stata rigettata l’opposizione al PE __________ per l’importo di CHF 1'781,55 oltre alle spese per CHF 70.--. Non solo. Non risulta che la signora RI 1 abbia consultato gli atti a sua disposizione presso questo Tribunale. Inutile appare poi l’invocazione di ignoranza della materia e dell’assenza di mezzi finanziari per le spese legali, in realtà sarebbe bastato dare spiegazioni di fatto (non sono necessarie all’assicurata nozioni giuridiche poiché jura novit curia, ossia il diritto è applicato d’ufficio) note a RI 1;

                                    •   che non adempiendo formalmente i requisiti minimi richiesti il gravame appare irricevibile e, come tale, va stralciato senza carico di tasse e spese. Quand’anche lo stesso fosse stato ricevibile, alla luce del contenuto degli atti dell’UE, e meglio alla luce della decisione formale del 20 ottobre 2003 contenuta nel doc. II, con tutta verosimiglianza lo stesso sarebbe stato da respingere nel merito.

Per questi motivi

decreta

                                   1.   Il ricorso 24 marzo 2006, completato il 22 maggio 2006, è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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