Raccomandata
Incarto n. 36.2006.43 ir/td
Lugano 8 giugno 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 dicembre 2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato, in fatto
A. RI 1 ha postulato la concessione del sussidio per la riduzione dei premi dell'assicurazione malattia per il 2006 con formulario inoltrato l'8 agosto 2005 all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia. RI 1 è nata nel 1984, è nubile e dipendente con salario, da marzo 2005, di CHF 3'500.-- lordi. La tassazione nel 2003 indica il totale dei redditi in CHF 13'483.-- mentre il reddito imponibile è 0 e quindi nullo. La domanda di sussidio è stata respinta così come il successivo reclamo rigettato con decisione su reclamo del 21 dicembre 2005.
B. Con ricorso 20 gennaio 2006 RI 1 contesta il provvedimento rilevando che nel 2003 ha percepito redditi minimi siccome apprendista ed all'estero. La ricorrente evidenzia poi di vivere in appartamento suo con importanti spese.
L'amministrazione si oppone all'accoglimento dell'impugnativa con motivazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione.
Alla ricorrente è stata offerta la possibilità di esprimersi in merito alla risposta di causa e di chiedere l'assunzione di specifiche prove. Nelle more della procedura il giudice delegato ha ottenuto, non senza difficoltà, copia del certificato di salario dell’assicurata per il 2005. La ricorrente ha prodotto il certificato di salario per il periodo corrente dall’8 marzo al 31 dicembre 2005 indicante un reddito lordo di CHF 37'928.--.
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2. La Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il ricorso del 20 gennaio 2006 va considerato tempestivo, poiché formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo, ritenute inoltre le ferie giudiziarie natalizie.
nel merito
3. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-. Con decreto esecutivo del 18 novembre 1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per i sussidi per l’anno 2006, il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo con il DE del 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale determinante per l'accertamento del reddito è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 30'000.-, mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.-. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 35'000.- massimi a partire dal 2° figlio e da CHF 35'000.- a CHF 54'000.- a partire dal terzo figlio e per quelli successivi.
4. L'art. 26 LCAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è considerato/a persona sola.
Giusta l'art. 29 lett. a LCAMal, hanno diritto al sussidio le persone sole il cui reddito determinante non supera Fr. 20'000.-.
Con l’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
Un'eccezione al principio del diritto al sussidio per le persone sole aventi un reddito determinante inferiore a Fr. 20'000.- va fatta, quindi, per le persone sole con un reddito imponibile nullo o un reddito lordo annuo inferiore a Fr. 6'000.- in base ai dati fiscali applicabili, poiché in tal caso il reddito determinante per stabilire il diritto al sussidio è quello della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento (art. 32 cpv. 1 LCAMal e art. 51 RLCAMal). Il sussidio è concesso se questo reddito di riferimento non supera Fr. 50'000.per l'anno di competenza dei sussidi (art. 32 cpv. 2 LCAMal). Per l'anno 2006, il Consiglio di Stato ha confermato questa cifra (art. 1 lett. c del citato DE del 2005).
Il Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal, RL 6.4.6.1.1) e parzialmente modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999, avente valenza dal 1° gennaio 2000, definisce, fra gli altri concetti, il diritto ed il calcolo al sussidio.
In virtù dell’art. 52 cpv. 1 RLCAMal,
" Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile."
Al riguardo, si veda la sentenza 7 agosto 2000 (inc. 36.1999.113 in re B.) pubblicata in RDAT II-2001 pag. 115 seg.
Secondo l’art. 67 RLCAMal, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante."
Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 RLCAMal.
5. Nel caso concreto i presupposti del calcolo autonomo del reddito da parte dell'UAM sono dati. Il reddito imponibile cantonale 2003 è nullo e RI 1 conduce vita autonoma. Il reddito conseguito dalla ricorrente è stato, per il periodo da marzo 2005 a dicembre 2005 (come appare dal doc. XII) di CHF 37'928.--. Senza ulteriori accertamenti, già solo considerando tale importo, il sussidio va negato. In effetti l’importo indicato, convertito a mano delle apposite tabelle il cui uso è imposto dalla legge, impone di ritenere un importo di ipotetico reddito cui fare riferimento di CHF 27'143.--, cifra decisamente superiore ai limiti riportati in precedenza.
Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto. La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202). Trovando applicazione la LPAmm la procedura è soggetta a percezione di tasse e spese che - alla luce dell'esito della procedura e della sua natura - sono da caricare al ricorrente.
La tassa di giustizia fissata in CHF 200.-- e le spese cifrate in CHF 50.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- La tassa di giustizia cifrata in CHF 200.-- e le spese fissate in CHF 50.-- vengono poste a carico della ricorrente. Non vengono assegnate ripetibili.
3.- Intimazione alle parti a norma di legge. La presente decisione è definitiva.
Per il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni
Il Giudice delegato Il Segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti