Raccomandata
Incarto n. 36.2006.35 cs
Lugano 11 aprile 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 febbraio 2006 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 26 gennaio 2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. Con formulario pervenuto all'Ufficio Assicurazione Malattia il 17 agosto 2005 RI 1, __________, celibe, studente (dottorato) a __________, ha chiesto il sussidio per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 2006.
B. La richiesta è stata respinta, così come il successivo reclamo rigettato con decisione del 26 gennaio 2006 contro cui RI 1 si è aggravato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con ricorso 6 febbraio 2006, completato il 13 febbraio 2006 su ingiunzione del Giudice delegato del TCA, in cui evidenzia come l’IAS non avrebbe tenuto in considerazione le spese effettive (vitto, alloggio, trasporto, spese professionali) sopportate per il conseguimento del reddito a __________. Egli sostiene inoltre che la notifica 2004 meglio corrisponde allo stato finanziario attuale (doc. III).
C. Con osservazioni del 27 febbraio 2006 l'amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso (doc. V).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2. La Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il ricorso del 6 febbraio 2006 va considerato tempestivo, poiché formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo.
nel merito
3. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2006 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio CHF 30'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 35'000.-- massimi per il 2° figlio e dai 35'000.-- ai CHF 54'000.-- a partire dal terzo figlio e per quelli successivi.
4. Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.
5. Per le persone sole, quale il ricorrente deve essere considerato, con un reddito imponibile nullo o riferito ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.--, il reddito determinante è quello della persona o della famiglia da cui la persona sola dipende per il suo sostentamento se questo reddito di riferimento non supera i CHF 50'000.--. In virtù dell’art. 52 Reg. LCAMal:
" Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile." (al riguardo cfr. RDAT II-2001 pag. 115 seg.)
Secondo l’Ordinanza 05 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004 il limite massimo per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 17’640.- annui. In altri termini se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio, l’assicurato aveva un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un reddito proprio (per l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF 17'640.— annui, pari a CHF 1'470.-- mensili. L'obiettivo del legislatore è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in formazione poiché tale obbligo incombe ai genitori (in questo senso la citata TCA 36.2005.6 del 7 marzo 2005 e TCA 36.2004.149 in re DP del 15 marzo 2005). Se il giovane dispone di una tassazione inferiore ai CHF 6'000.— annui l’amministrazione deve in sostanza verificare gli introiti annui al fine di determinare se l’ammontare massimo per persona sola fissato dall’Ordinanza sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI sia superato o meno. Se tale ammontare non è superato si deve fare capo al reddito imponibile del genitore della persona assicurato (TCA 36.2004.149 citata).
6. In concreto l’amministrazione, appurato che secondo la tassazione 2003 l’insorgente rientra nella categoria delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.--, ha utilizzato il reddito lordo mensile medio dichiarato dall’insorgente pari a fr. 2'720, trattandosi di un importo superiore al limite fissato dalla citata Ordinanza 05. Convertendo il reddito lordo mensile, conformemente all’art. 52 cpv. 2 Reg. LCAMal, ha ottenuto un reddito imponibile pari a fr. 24'000, ossia un importo superiore al limite fissato dal DE del 25.10.2005.
L’assicurato non contesta l’ammontare del reddito lordo conseguito, ma fa valere che l’IAS non avrebbe tenuto in considerazione le spese (trasporto, vitto, alloggio, ecc.) da lui sostenute per conseguire il reddito guadagnato lavorando a __________.
Come rettamente rilevato dall’amministrazione cantonale, questo TCA ha avuto più volte modo di confermare che le uniche deduzioni dal reddito lordo ammesse sono quelle relative agli alimenti ed agli interessi passivi. Altre deduzioni non sono prese in considerazione, poiché già comprese nel calcolo di conversione del reddito lordo in reddito imponibile (cfr., tra le tante, STCA del 20 febbraio 2006 nella causa E., inc. 36.2005.156).
Per cui, il reddito da prendere in considerazione ammonta a fr. 24'000, ossia un importo superiore a quello previsto dal DE del Consiglio di Stato.
Va ancora aggiunto, alla luce delle argomentazioni contenute nell’atto di ricorso, che l’autorità amministrativa non può, di principio, fare uso della decisione di tassazione riferita ad altro periodo. Nella sentenza 11 ottobre 2004 in re E. (36.2004.112) questo Tribunale ha ritenuto:
" Va qui evocato come unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri rammentati … non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione 2001-2002."
Per cui, la tassazione 2004 non è d’alcun aiuto al ricorrente.
Infine, la sentenza del 22 luglio 2005 (inc. 36.2005.76) che concerneva il sussidio (concesso) per il 2005, cui fa riferimento l’insorgente nel proprio ricorso, non pregiudica l’esito della presente impugnativa poiché il diritto al sussidio va calcolato autonomamente ogni anno.
Va a questo proposito rammentato che questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, in merito alla percezione di sussidi negli anni precedenti quello d’interesse, si è già espresso nel caso 36.2005.117 del 24 ottobre 2005 in re S. nei seguenti termini:
" Il signor X. ha prodotto le decisioni dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia con cui, per il 2003 ed il 2004, è stato riconosciuto il sussidio per l’assicurazione malattie di quegli anni. Sia per il 2003 (cfr. DE 26 novembre 2002) che per il 2004 (cfr. DE 12 novembre 2003) le basi di calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale malattie erano uguali a quelle vigenti per il 2005. In altri termini sia per il 2003 che per il 2004 il periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante era il biennio 2001 – 2002. In concreto non appare di rilievo, per il sussidio 2005, il motivo per il quale sia stata ammessa l’istanza di sussidio di quegli anni (cfr. doc. I ed L). In effetti da tale circostanza il ricorrente non può trarre salvaguardia della sua buona fede. Il tema della buona fede è stato recentemente trattato da questo Tribunale nella sentenza 36.2005.3-4 in re E. e ripreso nella sentenza 20 ottobre 2005 in re Z. inc. 36.2005.114 cons. 10. Il diritto alla protezione della buona fede è un principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'Autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa Autorità, ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette dunque al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01). Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate). La buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente all'agire dell'amministrazione nei confronti degli amministrati. Per determinare quindi la presenza o meno della violazione del principio della buona fede, si deve verificare se l'amministrazione ha, in primis, formulato una promessa o creato un'aspettativa in modo contrario alla legge.
Nel concreto caso non può essere fatto riferimento alla buona fede. Non è qui discussione di buona fede invocabile per ottenere un vantaggio in maniera contrastante al tenore di legge. Con riferimento specifico alla domanda di riduzione dei premi del 2005, ancorché il DE emesso dall’esecutivo cantonale faccia ulteriormente capo alla tassazione di riferimento 2001 – 2002, non sono date le premesse per una promessa, una garanzia od una concreta aspettativa di prestazione contraria al tenore di legge. La necessità di formulare annualmente la domanda di riduzione dei premi da parte degli assicurati, nonostante i medesimi parametri utilizzati dall’esecutivo, appare significativo in proposito. Poco importa allora accertare i motivi per i quali il sussidio è stato concesso nel 2003 e nel 2004."
Qui occorre ribadire lo stesso concetto, ossia il fatto che nell’anno precedente sia stato concesso il sussidio al ricorrente, non può essere ritenuto quale elemento tale da imporre la concessione del sussidio anche per l’anno 2006 in virtù della protezione della buona fede.
7. Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto. Nonostante l’applicazione della LPAmm, che non impone gratuità della procedura al contrario della LPrTCA, non si fa carico di tassa di giustizia e spese e non vengono allocate ripetibili. La presente è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 in re B; K 165/04 e DTF 124 V 9).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge. La presente decisione è definitiva.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti