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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.01.2008 36.2006.248

29 janvier 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,636 mots·~23 min·2

Résumé

Richiesta di pagamento delle indennità giornaliere per perdita di guadagno nell'ambito della LCA. L'assicuratore ha rifiutato di versare quanto pattuito a causa del mancato passaggio nell'assicurazione individuale. In casu l'assicurato era tuttavia ancora affiliato presso l'assicurazione collettiva

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.248   CS

Lugano 29 gennaio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione dell'11 dicembre 2006 di

AT 1   rappr. da: RA 1    

contro  

CV 1       in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   AT 1, nato nel __________, carpentiere e operaio edile, dal 1977 è alle dipendenze della società __________, dove beneficia, per il tramite del suo datore di lavoro, di un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia presso la Cassa malati CV 1, per un indennità corrispondente all’80% del salario per una durata di 720 giorni nell’arco di 900 giorni.

                                         Dal 30 maggio 2005 AT 1 è inabile al lavoro al 100% a causa di una lombosciatalgia acuta con irradiazione bilaterale a livello L4-S1.

                                         L’assicuratore ha inizialmente versato le prestazioni pattuite.

                                         Il 19 settembre 2006 l’assicurato è stato sottoposto ad una visita medico fiduciaria ad opera del Dr. med. __________ che ha ritenuto l’interessato totalmente inabile al lavoro nella sua attività abituale ed abile in un’attività leggera dapprima al 50% e poi, dal 1° novembre 2006, al 100%.

                                         Il 29 settembre 2006 l’assicuratore ha assegnato a AT 1 un termine, scadente il 29 gennaio 2007, per trovare un’attività adeguata, informandolo nel contempo che a partire da tale data non sarebbero più state versate prestazioni derivanti dall’assicurazione malattia.

                                         Il 4 ottobre 2006 l’assicurato è stato licenziato per la fine di gennaio 2007 (doc. B).

                               1.2.   Con petizione dell’11 dicembre 2006 AT 1, dopo aver ricordato di aver inoltrato una domanda di prestazioni per l’AI ed aver richiamato dalla Cassa e dall’UAI tutti gli atti medici, chiede che l’assicuratore venga condannato al pagamento delle indennità giornaliere anche per il futuro, “fino alla scadenza contrattuale” (doc. I).

                               1.3.   Con risposta dell’8 febbraio 2007 la Cassa propone di respingere la petizione con argomentazioni che, se necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).

                               1.4.   Pendente causa le parti hanno sviluppato le loro argomentazioni e prodotto ulteriore documentazione. L’attore, con scritto del 21 febbraio 2007, ha ulteriormente ribadito la sua posizione, ed ha concluso chiedendo a questo TCA di “decidere che l’indennità giornaliera mi sia versata sino al 31 maggio 2007 o sino al momento in cui sia trovata da parte degli specialisti un’attività lavorativa adeguata al mio stato di salute se ciò dovesse avvenire prima del 31 maggio 2007” (doc. IX). Da parte sua la Cassa, il 25 giugno 2007 ha rilevato che, poiché l’attore è stato licenziato e non è passato nell’assicurazione individuale, con l’uscita dalla cerchia degli assicurati il 29 gennaio 2007, non può beneficiare di ulteriori prestazioni nei confronti della convenuta (doc. XXX).

                               1.5.   Il TCA ha proceduto a numerosi accertamenti (cfr. doc. da XI a LXIX). Dopo aver richiamato l’incarto AI ed aver sottoposto le risultanze alle parti, il 23 ottobre 2007 si è tenuta un’udienza innanzi al Giudice delegato.

                                         In quell’occasione l’assicuratore ha ribadito di voler dapprima esaminare la questione dell’uscita dell’attore dalla cerchia degli assicurati. L’offerta di passaggio nell’assicurazione individuale presentata da AT 1, non sarebbe stata accettata da quest’ultimo.

                                         L’attore, da parte sua, ha rilevato di aver chiesto una proroga prima di rispondere all’offerta, ma di non aver mai ottenuto una risposta scritta.

                                         L’assicuratore ha poi quantificato in circa fr. 150 al giorno l’ammontare dell’indennità giornaliera litigiosa, e l’attore ha ribadito che “in predicato c’è il versamento di 4 mesi dal 30.1.2007 al 28.5.2007.” (doc. XLVII).

                               1.6.   Con scritto 7 novembre 2007 l’interessato, il cui patrocinio è stato assunto dal sindacato RA 1, ha informato questo Tribunale di aver rifiutato la proposta di libero passaggio nell’assicurazione individuale, ma ha aggiunto che il licenziamento, tra l’altro annullato dallo stesso datore di lavoro, non è valido poiché contrario a quanto prevede l’art. 21 del contratto nazionale mantello per l’edilizia principale (CNM), applicabile in concreto giacché l’interessato lavorava per un’impresa edile (doc. LII).

                               1.7.   L’assicuratore da parte sua ha rilevato che l’interessato si è iscritto in disoccupazione e che non è a conoscenza di litigi in merito alla disdetta del contratto di lavoro. La convenuta aggiunge che comunque “controversie circa l’applicazione del CNM (che lega le parti contrattuali, cfr. art. 356ss CO), nonché circa il contratto di lavoro tra l’attore e la ditta __________, riguardano comunque solo il datore di lavoro e il proprio (ex) dipendente, e come tali non sono prettamente oggetto della procedura in oggetto. Se del caso, sarà il Pretore, competente per le controversie di diritto del lavoro, a decidere circa la validità della rescissione del rapporto di lavoro.” (doc. LVI).

                                         Le parti si sono ulteriormente espresse su questo tema, ribadendo le loro posizioni.

                               1.8.   Il 17 dicembre 2007 l’attore ha trasmesso a questo Tribunale la perizia dell’AI (doc. LXIII).

                                         Chiamata a presentare osservazioni scritte in merito, la convenuta ha affermato:

"  Il nostro medico di fiducia è dell’avviso che l’attore in un’attività leggera e adeguata dal 01.02.2007 raggiungeva una capacità lavorativa del 50% (cfr. doc. allegata). Tenuto conto di una riduzione massima del 10% (in particolare per l’età e la bassa scolarizzazione), egli subirebbe una perdita di guadagno di ca. il 62%.

In ragione di ciò, se egli va ancora considerato affiliato presso la convenuta nell’ambito del contratto collettivo con la ditta __________, egli avrebbe diritto ad un’indennità nella misura indicata, sino all’esaurimento delle prestazioni.

Nel giudizio chiediamo di voler considerare che l’intervento del rappresentante dell’attore è avvenuto nella fase finale della procedura” (doc. LXVII)

                               1.9.   Con scritto del 24 gennaio 2008 l’attore ha affermato:

"  in relazione alla comunicazione del 22 gennaio scorso, preso atto degli intendimenti dell’appellata, ci pregiamo comunicare che possiamo senz’altro aderire alla nuova determinazione della CV 1, che dispone la residua capacità lavorativa nella misura del 62%.

Di conseguenza siamo d’accordo che la perdita di guadagno, a partire dal 1.02.2007 e fino ad esaurimento delle prestazioni massime, compreso l’eventuale rimborso della sovrassicurazione qualora la polizza con il datore di lavoro è stata stipulata secondo le disposizioni del CNM per l’edilizia (naturalmente nell’ipotesi quasi certa che l’AI riconosca delle prestazioni), ammonta al 62%.” (doc. LXIX)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                         Secondo quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa.

                                         La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

                                         Giusta l'art. 85 cpv. 2 della legge federale sulla sorveglianza delle imprese d’assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), per le controversie relative alle assicurazioni complementari all’assicurazione sociale malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d’ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.

                                         In ambito cantonale, la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal TCA, che applicherà, per analogia, la Legge di procedura per le cause davanti al TCA (LPTCA).

                                         In concreto, la causa concerne una vertenza relativa ad indennità giornaliere derivanti da un contratto d’assicurazione complementare retto dalla LCA, ossia un ambito di competenza del TCA.

                                         Il TCA è pertanto competente a decidere nel merito.

                                          Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se l’attore ha diritto ad indennità giornaliere per la perdita di guadagno subita dal 30 gennaio 2007 fino ad esaurimento delle prestazioni (cfr. doc. XLVII, pag. 3).

                               2.3.   L’attore beneficiava, presso il proprio datore di lavoro, dell’”assicurazione collettiva d’indennità giornaliera ai sensi della LCA.”

                                         Le condizioni generali d’assicurazione (di seguito: CGA), prevedono che a complemento delle CGA è applicabile la legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).

                                         Per l’art. 2.1 CGA è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.

                                         Il diritto all’indennità giornaliera è dato se vi è un’incapacità lavorativa di almeno il 50%, attestata da un medico (cfr. art. 15 CGA).

                               2.4.   Il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha estrapolato dall'art. 72 LAMal il concetto di inabilità lavorativa: è incapace al lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, Tomo I, pag. 286 segg.).

La questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).

Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.

L'incapacità di guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato.

L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 228).

In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche nell'ambito dell'assicurazione malattia vige il principio – già comune a tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).

Nell'ambito dell'assicurazione complementare, secondo il Tribunale federale, l'art. 61 LCA esprime il medesimo principio dell'obbligo dell'assicurato di ridurre il danno (STF del 23 ottobre 1998 nella causa E., 5C.176/1998, consid. 2c).

A norma dell’art. 61 LCA:

"  In caso di sinistro, l’avente diritto è tenuto a fare quanto possa per scemare il danno. Quando non siavi pericolo in mora, egli dovrà chiedere istruzioni all'assicuratore circa i provvedimenti da prendere e conformarsi alle medesime.

Se l'avente diritto ha mancato a quest'obbligo in modo inescusabile, l'assicuratore può limitare l'indennità all'importo cui troverebbesi ridotta qualora l'obbligo fosse stato adempiuto."

Quindi, se da un lato la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.

Pertanto, in caso d'incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, è obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente prospettabili.

Del resto, deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina, questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi citata).

                                         Va, qui, rilevato che le CGA relative all'assicurazione collettiva  d'indennità giornaliera precisano, all’art. 9.4 quanto segue:

"  L’assicurato deve fare tutto ciò che è utile alla guarigione ed evitare tutto ciò che la ritarda (obbligo d’attenuazione del danno)."

                                         Dunque, anche nell'ambito dell'assicurazione d'indennità giornaliera sottoposta alla LCA, in applicazione del principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività diverse da quella esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute.

                               2.5.   Nel caso di specie, dopo la perizia eseguita dall’AI, di data 26 novembre 2007, dove il dr. med. __________ ha concluso per un’inabilità lavorativa del 50% in attività leggere e dopo la presa di posizione del medico fiduciario della Cassa che ha concluso anch’egli per un’inabilità del 50% in attività confacenti allo stato di salute dell’attore, entrambe le parti sono concordi nel ritenere che AT 1 ha un’incapacità del 62% (cfr. doc. LXVII dove la convenuta afferma: “…tenuto conto di una riduzione massima del 10% (in particolare per l’età e la bassa scolarizzazione), egli subirebbe una perdita di guadagno di ca. il 62%” e il doc. LXIX dove l’attore afferma: “… possiamo senz’altro aderire alla nuova determinazione della CV 1, che dispone la residua capacità lavorativa nella misura del 62%.”).     

                                         Ciò vale dal 30 gennaio 2007 (non dal 1° febbraio 2007 come ritenuto dalle parti ai doc. LXVII e LXIX), ossia dal giorno seguente quello in cui l’assicuratore ha cessato di versare le indennità giornaliere al 100% (cfr. richiesta dell’attore: doc. XLVII pag. 3, nonché comunicazione del 29 settembre 2006 della Cassa secondo la quale l’indennità al 100% è versata fino al 29 gennaio 2007 al massimo, doc. A1).

                                         Non essendoci più alcuna contestazione circa il grado d’invalidità dell’attore, trattandosi di una controversia di diritto privato, resta unicamente da esaminare se AT 1 può beneficiare delle prestazioni derivanti dall’assicurazione collettiva del proprio datore di lavoro.

Infatti, la Cassa, dopo aver inizialmente rifiutato il versamento delle indennità giornaliere per il motivo che l’interessato avrebbe potuto svolgere un’attività lavorativa leggera in misura completa dal 30 gennaio 2007, in sede di osservazioni innanzi al Tribunale ha sollevato la questione relativa al mancato passaggio di AT 1 nell’assicurazione individuale.

                                         Preso atto del rifiuto dell’attore, pendente causa, di accettare l’offerta sottopostagli dalla convenuta di passare nell’assicurazione individuale, AT 1 può beneficiare di ulteriori prestazioni solo se ancora assicurato per il tramite del suo datore di lavoro.

                                         Certo, l’attore invoca la giurisprudenza sviluppata dal TF nella DTF 127 III 106, dove l’Alta Corte ha stabilito che nell’ambito di un’assicurazione collettiva di indennità giornaliera secondo la LCA, il diritto alle prestazioni non dipende dall’affiliazione, contrariamente all’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera prevista dagli art. 67 segg. LAMal. Pertanto, in assenza di clausole convenzionali che limitano o sopprimono il diritto alle prestazioni al di là del periodo di copertura, l’assicurato che, dopo un avvenimento che dà diritto alle prestazioni, esce da un’assicurazione collettiva perché cessa di far parte della cerchia di assicurati definita dal contratto, può far valere il diritto alle prestazioni anche per le conseguenze di tale avvenimento prodottesi dopo l’estinzione del rapporto di assicurazione (consid. 3).

Tuttavia, nel caso di specie, l’art. 3.5 delle CGA prevede che l’assicurazione cessa, tra altro, se l’assicurato esce dalla cerchia degli assicurati e in questo caso l’obbligo di versare prestazioni cessa completamente.

Per cui l’interessato potrà ottenere le prestazioni richieste solo se, perlomeno fino all’esaurimento delle prestazioni, fa ancora parte della cerchia degli assicurati per il tramite dell’assicurazione collettiva.

                               2.6.   In concreto l’attore è stato licenziato il 4 ottobre 2006 con una lettera del seguente tenore:

"  Facciamo riferimento alla lettera raccomandata del 29 settembre u.s. inviatale dalla CV 1, __________ e della quale abbiamo ricevuto copia.

Dal momento che proprio l’istituto assicurativo CV 1 conferma che non potrà più raggiungere un’abilità lavorativa nella professione di operaio/carpentiere e dovrà quindi andare alla ricerca di un’altra attività, anche la nostra ditta deve prendere posizione in base a questo dato di fatto.

Con la presente, le inoltriamo quindi disdetta del rapporto di lavoro a partire dal prossimo 29 gennaio 2007. Di conseguenza, consideriamo effettiva la disdetta a partire dall’ultimo giorno indennizzato dall’indennità giornaliera della cassa malati CV 1.” (doc. B, sottolineatura del redattore)

Il 30 gennaio 2007 la __________, impresa di costruzione, ha scritto all’assicuratore affermando:

"  Con la presente, confermiamo che il lavoratore citato in oggetto deve continuare ad essere assicurato per indennità giornaliera nella nostra polizza __________ fino all’esaurimento alle indennità.

Di conseguenza viene annullato il nostro licenziamento notificato al signor AT 1 in data 04.10.2006.” (doc. LVIII/1)

                                         L’assicuratore ritiene che questo Tribunale non sia competente a decidere in merito alla correttezza del licenziamento, trattandosi di una controversia di diritto del lavoro di competenza del Pretore.

                                         La questione non merita tuttavia particolare approfondimento. Infatti, giacché il datore di lavoro ha annullato il licenziamento notificato nel mese di ottobre 2006 (doc. LVIII/1), l’unica controversia esistente è quella tra l’attore e la convenuta, che ritiene di non dovere alcunché poiché l’interessato non farebbe più parte della cerchia degli assicurati.

                                         Per contro la __________, impresa di costruzione, e AT 1 sono concordi nel ritenere che il licenziamento è stato annullato e che pertanto l’attore continua a beneficiare dell’assicurazione collettiva contro la perdita di guadagno della ditta (cfr. doc. LVIII supra).

                                         Del resto, come rileva giustamente il sindacato in sede di osservazioni, l’art. 21 cpv. 1 del contratto nazionale mantello (CNM) allora vigente, prevede che di principio è esclusa la disdetta del rapporto di lavoro dopo il periodo di prova da parte del datore di lavoro, con riserva dell’art. 21 cpv. 2 e 3 CNM, fintantoché il lavoratore ha diritto a prestazioni dell’assicurazione indennità giornaliera di malattia o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

                                         Ciò è il caso dell’attore, che di conseguenza non poteva essere licenziato.

                                         Certo, per l’art. 21 cpv. 2 CNM, come rileva l’assicuratore, qualora il lavoratore percepisca, oltre all’indennità giornaliera di malattia, una rendita d’invalidità, il rapporto di lavoro può essere disdetto, nel rispetto dei normali termini, a partire dalla data in cui sorge il diritto alla rendita di invalidità.

                                         In concreto tuttavia, va ribadito che il datore di lavoro è tornato sui suoi passi ed ha annullato il licenziamento notificato all’attore. Per cui, comunque, il rapporto lavorativo, così come quello assicurativo, continuano anche oltre il 30 gennaio 2007.

                                         Inoltre, il progetto di decisione con il quale è stata riconosciuta una rendita AI all’attore dal 1.5.2006 al 31.1.2007 al 100% e dal 1.2.2007 al 50% è del 9 agosto 2007.

                                         Per cui, il 4 ottobre 2006, quando l’attore è stato licenziato, AT 1 non beneficiava ancora di una rendita AI.

                                         Inoltre la decisione formale in ambito AI non è ancora stata emanata, poiché l’attore ha inoltrato delle osservazioni al progetto di decisione.

                                         Ne segue che l’art. 21 cpv. 2 CNM, al momento del licenziamento, non poteva essere applicato.

                                         Va poi evidenziato che il licenziamento è da ricondurre allo scritto del 29 settembre 2006 dalla convenuta all’attore, tramite il quale, tra l’altro, l’assicuratore aveva affermato che AT 1, inabile al lavoro al 100% nella precedente attività, poteva invece lavorare al 100% “nell’ambito di un’altra attività, meno impegnativa o mediamente impegnativa.” (cfr. doc. 45). Ciò aveva come conseguenza la cessazione del versamento delle indennità giornaliere il 29 gennaio 2007 (cfr. doc. 45). Per cui se l’impresa __________ non avesse licenziato l’attore, avrebbe dovuto continuare a versargli un salario senza alcuna controprestazione lavorativa. Il licenziamento si basava pertanto su una premessa errata (possibilità di lavorare al 100% in un’attività leggera e confacente al suo stato di salute) dovuta all’esame non approfondito delle reali condizioni fisiche dell’assicurato da parte dello stesso assicuratore e smentita dalla perizia AI.

                                         Del resto, il datore di lavoro, nello scritto del 4 ottobre 2006, ha affermato di considerare “effettiva la disdetta a partire dall’ultimo giorno indennizzato dall’indennità giornaliera della cassa malati CV 1.” (doc. B). Ora, sulla base delle nuove risultanze mediche, la convenuta deve erogare le sue prestazioni, al 62%, anche dopo il 29 gennaio 2007. Per cui il licenziamento non sarebbe comunque effettivo.

                                         Infine, abbondanzialmente, va rilevato che in calce allo scritto del 30 gennaio 2007, ossia all’annullamento del licenziamento (doc. LVIII/1 e doc. 6), l’assicuratore, a mano, verosimilmente in seguito ad un colloquio con il datore di lavoro, aveva annotato: “Parlato c/signor __________, informato sul fatto che se il cambio prof. viene confermato noi non paghiamo altre IG oltre il 29.01.07.” (doc. 6). Lo stesso assicuratore, e contrario, riteneva pertanto che le indennità sarebbero state da versare se ulteriori accertamenti, come emerso nel caso di specie, avessero concluso per un’incapacità al guadagno anche in attività leggere e in tal caso non riteneva che il licenziamento sarebbe stato effettivo.

                                         Alla luce di quanto sopra esposto questo Tribunale deve concludere che AT 1 ha continuato, anche dopo il 29 gennaio 2007, a beneficiare dell’assicurazione collettiva contro la perdita di guadagno della __________, impresa di costruzione.

                                         In queste condizioni la petizione va parzialmente accolta, nel senso che l’interessato ha diritto ad indennità giornaliere al 62% dal 30 gennaio 2007, fino ad esaurimento delle prestazioni, e tenuto conto dell’eventuale sovrassicurazione.

                                         All’attore, rappresentato da un sindacato, vanno assegnate le ripetibili parziali siccome RA 1 è intervenuta solo a procedura avviata ma con elementi di tutto rilievo e puntuali, vanno accordate ripetibili ridotte.

                               2.7.   Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

A proposito della materia qui in questione (causa di diritto civile), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF; cfr. anche l’art. 72 cpv. 2 LTF, che elenca quali altre decisioni soggiacciono al ricorso in materia civile). Giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta a Fr. 30'000.-. Quando il valore litigioso non raggiunge questo importo, il ricorso è ugualmente ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Per l’art. 75 cpv. 1 LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza e dal Tribunale amministrativo federale.

L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).

Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. Di regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF). Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo in materia civile se è diretto contro una sentenza costitutiva (art. 103 cpv. 2 lett. a LTF). Secondo l'art. 105 LTF, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore, riservato il caso in cui l'accertamento è stato fatto in modo inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. Giusta l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti.

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia civile, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito del ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che "la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso."

In concreto l’attore chiede il versamento delle indennità per perdita di guadagno fino all’esaurimento delle prestazioni, ossia per circa 4 mesi. Dal verbale di udienza emerge che l’indennità giornaliera ammonta a circa fr. 150. Dagli atti risulta che nel mese di ottobre 2006 l’interessato ha ricevuto fr. 5'115 (fr. 165 al giorno per 31 giorni, doc. 16), in settembre 2006, fr. 4'950 (fr. 165 per 30 giorni, doc. 16).

In queste condizioni, anche volendo prendere in considerazione un indennizzo di fr. 5'115 al mese (ipotesi più favorevole per l’attore), considerato il versamento massimo delle indennità per 4 mesi, non sarebbero comunque raggiunti i fr. 30'000 richiesti dalla LTF.

Trattandosi di una causa di carattere pecuniario, non sono pertanto dati gli estremi per interporre un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale Federale sulla base del valore litigioso (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.La petizione è parzialmente accolta.

Di conseguenza:

§                                      CV 1 è condannata a versare a AT 1 indennità giornaliere al 62% dal 30 gennaio 2007 fino ad esaurimento delle prestazioni, tenuto conto della sovrassicurazione.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CV 1 verserà a AT 1 fr. 800 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Comunicazione alle parti ed all'UFAP, Berna.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:

                                         a.   Fr. 15'000.- nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione;

                                         b.   Fr. 30'000.- in tutti gli altri casi.

Quando il valore litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il punto precedente, il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale.

                                   4.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti

36.2006.248 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.01.2008 36.2006.248 — Swissrulings