Raccomandata
Incarto n. 36.2006.202 TB
Lugano 15 gennaio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2006 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 16 ottobre 2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. Il 17 gennaio 2006 RI 1, apprendista nato nel 1986, ha postulato all'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) la riduzione del premio dell'assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per l'anno 2006 (doc. 1).
B. La domanda di sussidio, pervenuta il 19 gennaio 2006, è stata ritenuta tardiva e quindi respinta sia con decisione del 31 maggio (doc. A4) sia con decisione su reclamo del 16 ottobre 2006 (doc. A1), poiché le motivazioni addotte per giustificare il ritardo non sono state considerate dall'UAM come sufficienti per accordare ugualmente all'assicurato la riduzione del premio di cassa malati.
C. Con ricorso del 29 ottobre 2006 (doc. I) l'assicurato si è rivolto al TCA chiedendo di concedergli il sussidio di cassa malati per l'anno 2006, avendo gravi problemi finanziari dovuti alla formazione d'apprendista giardiniere intrapresa ed alla circostanza di vivere con l'anziana nonna pensionata. A suo dire, il ritardo dell'invio della richiesta di sussidio sarebbe dovuto all'ignoranza dell'esistenza del termine del 31 dicembre 2005 ed al fatto di aver atteso l'esito della domanda di sussidio per il 2005, concretizzatosi positivamente soltanto alcuni giorni prima del Natale 2005.
D. Con osservazioni del 30 ottobre 2006 (doc. III) l’Amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso, specificando che le motivazioni addotte dal ricorrente non lo mettono al riparo dalla negligenza nell'aver tardato a trasmettere all'UAM la propria richiesta di sussidio.
Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2006, il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 25 ottobre 2005. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2003. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.- (cfr., a proposito del citato decreto, le STCA del 23 ottobre 2006, inc. 36.2006.71, 72, 120 e 124 e l’art. 29 LCAMal).
3. Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.
L'art. 44 RLCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 45 cpv. 1 RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
"a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.” (sottolineatura della redattrice)
Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che la legge – e non più il regolamento - al cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Al cpv. 3 (vecchio cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.
Nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva rammentato che:
" (…) I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti). (…).” (sottolineatura della redattrice).
Giusta l'art. 53 LCAMal - implicitamente invocato dal ricorrente -, il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3).
Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" (…) Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…)."
4. Nel caso in esame, va osservato che l’istanza per la riduzione del premio di cassa malati per il 2006 è stata inoltrata all'inizio del 2006 (doc. 1).
In virtù del citato art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio. Considerato che l'assicurato, apprendista domiciliato in Ticino, è stato tassato in via ordinaria con l'emissione della tassazione 2004 (doc. 1), la richiesta inoltrata nel 2006 è tardiva. Essa doveva essere presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza (2006), ovvero entro il 31 dicembre 2005, quando l'interessato poteva già disporre dei dati necessari allo scopo. Infatti, nel settembre 2005 l'assicurato ha ricevuto la notifica di tassazione 2004, ovvero la sua prima tassazione, che costituisce quindi un'eccezione al principio dell'applicazione della notifica di tassazione 2003 fissata dal Consiglio di Stato per i sussidi del 2006.
Se non avesse avuto a disposizione tutta la documentazione, l’insorgente avrebbe potuto comunque trasmettere il formulario entro il termine legale del 31 dicembre 2005, indicando che i documenti atti a comprovare la sua situazione sarebbero stati inviati in un secondo tempo (STCA del 23 novembre 2006 nella causa D.S., 36.2006.162, STCA del 5 settembre 2006 nella causa Z., 36.2006.131, consid. 6; STCA del 24 febbraio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.211).
Il TCA ha infatti già avuto modo di stabilire che, in assenza di giustificativi, l’assicurato è tenuto a trasmettere il formulario entro il 31 dicembre dell’anno precedente la corresponsione del sussidio, con l’indicazione che la documentazione necessaria a comprovare lo stato di difficoltà economica sarà inviata in un secondo tempo, non appena disponibile (STCA del 7 novembre 2005 nella causa R., 36.2005.136, ribadita nella recente STCA del 23 novembre 2006 nella causa D.S., 36.2006.162).
Formulando, invece, soltanto ad inizio del 2006 la sua richiesta di riduzione del premio di cassa malati per il 2006 stesso, la domanda dell'assicurato si rivela manifestamente tardiva.
Va inoltre osservato che l'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal non va applicato, poiché il ricorrente né chiede né dimostra che nell'anno del sussidio sia intervenuta una diminuzione dei suoi redditi.
Il ritardo è stato giustificato dal ricorrente con la misconoscenza del diritto in materia e quindi della possibilità di domandare l'aiuto sociale, normalmente destinato a chi è effettivamente bisognoso.
Alla luce di queste considerazioni, occorre verificare se effettivamente il ritardo con cui la domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata inoltrata sia ancora scusabile. Occorre verificare se tale ignoranza permette di ritenere ricevibile la richiesta.
5. A norma dell’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).
Nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.
Il TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente – con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B., 36.2006.16).
Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A., 36.2006.113).
6. Nella fattispecie, quali particolari giustificazioni per il ritardo con cui ha inoltrato la sua domanda di sussidio, l'insorgente ha dunque fatto semplicemente valere di non essere stato al corrente del termine del 31 dicembre 2005 per spedire il formulario all'UAM.
Va innanzitutto rilevato che il ricorrente non sostiene di aver ottenuto informazioni errate o di essersi rivolto ad uffici amministrativi senza ottenere risposte in merito alle sue richieste. Perciò, anche un’eventuale violazione del principio della buona fede, che permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, non può trovare conferma.
Infatti, secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).
In concreto non ci sono state informazioni erronee fornite dalle autorità competenti; pertanto, il principio della buona fede non è stato violato. In effetti, l'informazione ricevuta telefonicamente il 9 gennaio 2006 dalla nonna dell'assicurato – quindi essa si era attivata tardivamente - da parte di una funzionaria dell'UAM secondo cui, malgrado fosse già in ritardo, l'assicurato poteva ugualmente inoltrare la sua richiesta di sussidio, non comporta in nessun modo, automaticamente, che a quest'ultimo venga effettivamente concesso il diritto alla riduzione dei premi LAMal. Ogni situazione deve essere valutata separatamente e, come visto, nel caso in esame non ci sono motivi sufficienti per ammettere tardivamente la richiesta di sussidio del ricorrente (art. 45 cpv. 2 RLCAMal).
Va poi rammentato che, di principio, il sussidio dell’assicurazione malattia viene concesso solo se l’assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se l’interessato non inoltra l’istanza, il sussidio non viene attribuito. Solo i beneficiari di prestazioni complementari, di regola, ottengono la riduzione del premio automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).
Non esiste invece, di regola, un obbligo, per l’UAM, di informare personalmente tutti i cittadini residenti in Ticino della possibilità di ottenere il sussidio. L’informazione avviene in forma generale con pubblicazioni sui giornali e sul Foglio Ufficiale. In particolare le modifiche legislative ed i decreti esecutivi con i quali il Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito che danno diritto all’ottenimento della riduzione del premio sono pubblicati sul Foglio Ufficiale, mentre i termini per l’inoltro della richiesta, oltre ad essere fissati nella legge, posso essere chiesti agli Uffici competenti per il rilascio di tali informazioni (in particolare l’UAM e le cancellerie comunali).
Alla luce di quanto precede la giustificazione fornita dal ricorrente, come per altri analoghi casi, non può essere ritenuta.
7. Inoltre, a dire dell'assicurato, egli ha atteso l'esito della domanda di riduzione del premio LAMal presentata per il 2005, giunto solo nel periodo natalizio del 2005. Appena saputo della risposta positiva, la nonna dell'assicurato si è procurata il formulario 2006 in Comune, l'ha compilato e l'ha inoltrato il 17 gennaio 2006.
Ora, la circostanza di aver appositamente atteso la procedura concernente il sussidio (concesso) per il 2005, cui fa riferimento l’insorgente nel proprio ricorso, non pregiudica l’esito della presente impugnativa, poiché il diritto al sussidio va calcolato autonomamente ogni anno.
Va a questo proposito evidenziato che lo scrivente Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, in merito alla percezione di sussidi negli anni precedenti quello d’interesse, si è già espresso nel caso 36.2005.117 del 24 ottobre 2005 nella causa S., ribadendo il concetto nella recente STCA dell'11 aprile 2006 nella causa N.H. (36.2006.35):
" (…) Il signor X. ha prodotto le decisioni dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia con cui, per il 2003 ed il 2004, è stato riconosciuto il sussidio per l’assicurazione malattie di quegli anni. Sia per il 2003 (cfr. DE 26 novembre 2002) che per il 2004 (cfr. DE 12 novembre 2003) le basi di calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale malattie erano uguali a quelle vigenti per il 2005. In altri termini sia per il 2003 che per il 2004 il periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante era il biennio 2001 – 2002. In concreto non appare di rilievo, per il sussidio 2005, il motivo per il quale sia stata ammessa l’istanza di sussidio di quegli anni (cfr. doc. I ed L). In effetti da tale circostanza il ricorrente non può trarre salvaguardia della sua buona fede. Il tema della buona fede è stato recentemente trattato da questo Tribunale nella sentenza 36.2005.3-4 in re E. e ripreso nella sentenza 20 ottobre 2005 in re Z. inc. 36.2005.114 cons. 10. Il diritto alla protezione della buona fede è un principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'Autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa Autorità, ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette dunque al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01). Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate). La buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente all'agire dell'amministra-zione nei confronti degli amministrati. Per determinare quindi la presenza o meno della violazione del principio della buona fede, si deve verificare se l'amministrazione ha, in primis, formulato una promessa o creato un'aspettativa in modo contrario alla legge.
Nel concreto caso non può essere fatto riferimento alla buona fede. Non è qui discussione di buona fede invocabile per ottenere un vantaggio in maniera contrastante al tenore di legge. Con riferimento specifico alla domanda di riduzione dei premi del 2005, ancorché il DE emesso dall’esecutivo cantonale faccia ulteriormente capo alla tassazione di riferimento 2001 – 2002, non sono date le premesse per una promessa, una garanzia od una concreta aspettativa di prestazione contraria al tenore di legge. La necessità di formulare annualmente la domanda di riduzione dei premi da parte degli assicurati, nonostante i medesimi parametri utilizzati dall’esecutivo, appare significativo in proposito. Poco importa allora accertare i motivi per i quali il sussidio è stato concesso nel 2003 e nel 2004. (…)."
Qui occorre ribadire lo stesso concetto, ossia che ogni anno deve essere valutato singolarmente. L'attendere appositamente l'esito della richiesta di sussidio concernente l'anno 2005 non ha comunque alcuna influenza sulla domanda relativa all'anno 2006. Come visto, l'assicurato avrebbe dovuto spedire il formulario per il 2006 entro la fine del 2005, indipendentemente dall'esito della procedura attinente al 2005. Importanti erano unicamente i dati economici relativi al 2006, quindi la tassazione 2003 – che in specie diventa la notifica di tassazione 2004, la prima che il ricorrente ha ricevuto – e le eventuali modifiche di reddito occorse nel frattempo.
Anche il fatto che nell’anno precedente sia stato concesso il sussidio al ricorrente non può essere ritenuto quale elemento tale da imporre la concessione del sussidio anche per l’anno 2006 in virtù della protezione della buona fede.
8. Stante quanto precede, pur comprendendo la particolare situazione finanziaria in cui versa l'assicurato, apprendista che vive con la nonna pensionata, questa sua situazione non può giustificare la concessione retroattiva del sussidio per i premi di cassa malati per l'anno 2006. In questo senso, il ricorrente non apporta particolari motivazioni a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza di sussidio. Il giudice è infatti obbligato ad applicare i rigorosi dettami della legge e non può scostarsi dalla prassi anche a fronte di un caso delicato come quello del ricorrente.
Né la mancata tempestiva compilazione del formulario per la richiesta della riduzione del premio di cassa malati per il 2006 (entro il 31 dicembre 2005), né tanto meno la circostanza che la richiesta di sussidio per il 2005 sia stata evasa tardi, possono essere poste alla base del ritardo con cui è stato spedito l'apposito formulario all'UAM. Questi elementi non sono infatti un motivo valido e sufficiente per ammettere ugualmente la domanda di riduzione del premio e per l'ammissione del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
Il ricorso deve essere respinto.
9. Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.
A proposito della materia qui in questione (causa di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF, che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).
Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. Di regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito del ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti