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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.11.2006 36.2006.163

23 novembre 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,205 mots·~16 min·1

Résumé

Lo scritto con cui è stato interposto reclamo contro il diniego di sussidi per il 2002/2003 va considerato un reclamo anche per il rifiuto dei sussidi 2004,a precsindere dalla denominazione di"riconsiderazione".Per i sussidi 2004 è però tardivo e non sussistono motivi per la restituzione del termine

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.163   rs

Lugano 23 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 agosto 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su reclamo del 10 luglio 2006 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 7 aprile 2006 l’Ufficio dell’assicurazione malattia (UAM) ha respinto la richiesta inoltrata il 20 dicembre 2005 da RI 1 tendente alla concessione del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per l’anno 2004 (cfr. doc. 1, 2).

                               1.2.   Contestualmente al reclamo inoltrato il 12 giugno 2006 contro la decisione del 12 maggio 2006 con cui l’UAM ha respinto la richiesta del 20 dicembre 2005 relativi ai sussidi per gli anni 2002-2003 (cfr. inc. 36.2006.162), l’assicurato ha chiesto di riconsiderare la decisione del 7 aprile 2004 concernente il rifiuto della concessione dei sussidi per il 2004 (cfr. doc. 3).

                               1.3.   Con decisione del 10 luglio 2006 l’UAM ha stabilito che il “reclamo” afferente al provvedimento del 7 aprile 2006 di diniego dei sussidi per il 2004 era irricevibile, in quanto tardivo (cfr. doc. A).

                               1.4.   Contro il provvedimento del 10 luglio 2006 l’assicurato ha interposto ricorso al TCA, esprimendosi come segue:

"  (…)

In data 12.06.06, ho interposto reclamo contro la decisione di diniego del 12.05.06 postulando anche la riconsiderazione della decisione 07.04.06 per l'anno 2004, in quanto l'iter non ha seguito la cronologia dovuta in considerazione di fatti importanti intervenuti nel 2003 (Invalidità al 50%).

In fatto:

Contrariamente a quanto asserito nella decisione d'irricevibilità del 10.07.06 l'istanza è stata inoltrata al 20.12.05 per tutti gli anni a partire dal 2002 al 2006 per cui per logica e per legge in virtù dei cambiamenti e fatti nuovi intervenuti, gli anni andavano decisi in ordine cronologico: il 2002, poi il 2003, poi il 2004, ecc..

Non si comprende per quale ragione I' I.A.S., ha voluto decidere prima il 2004 e poi il 2002/2003, se non per per arduo ed astuto marchingegno machiavellico. Infatti la decisione d'invalidità del 28.10.03, è un fatto nuovo importante e determinante ai fini del reddito ed in relazione al ritardo della richiesta oltre ai motivi che non ero informato sulle possibilità delle prestazioni in quanto convinto che i sussidi erano riservati a giovani studenti o disoccupati in difficoltà, inoltre i diversi problemi di salute che ho dovuto affrontare, legati all'infortunio che ha causato l'invalidità ed al diabete di cui soffro da alcuni anni, hanno tenuto impegnata la mia mente dando la priorità nel cercare di curarsi al meglio rispetto ad ogni altra cosa.

Devo per forza maggiore credere che l'Istituto delle assicurazioni sociali ha volutamente inviarmi prima la decisione relativa all'anno 2004, in quanto oltre ai problemi economici ed a quanto sopra sottolineato, a loro avviso forse non vi erano sostanziali fatti nuovi da giustificare la tardività.

Pensando come poi ha fatto, d'inviarmi successivamente la decisione relativa agli anni 2002/2003, dove ci sono stati importanti fatti nuovi, oggetto ora di ricorso.” (Doc. I)

                               1.5.   L’UAM, in risposta, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti, di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.6.   Con scritto del 15 settembre 2006 l’assicurato ha presentato ulteriori osservazioni (cfr. doc. V).

                               1.7.   L’UAM, il 25 settembre 2006 si è riconfermato nelle proprie decisioni pronunciate e in quanto esposto nella risposta di causa (cfr. doc. VII).

                               1.8.   Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   L’assicurato con atto del 14 agosto 2005 trasmesso a questa Corte (cfr. doc. I) ha chiesto che la presente procedura venga unificata a quella riguardante il rifiuto di concedere il sussidio della cassa malati per gli anni 2002 – 2003 (cfr. inc. 36.2006.162).

                                         L'art. 72 del Codice di procedura ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario dell'art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA, prevede che il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:

                                         a)  quando sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata ad altro giudice per ragione di materia;

                                         b)  quando, essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo fatto o atto giuridico.

                                         Nell'evenienza concreta le due procedure, seppur riguardanti la medesima persona, ossia l’assicurato, non vanno congiunte, poiché esse non concernono la stessa problematica.

                                         Più precisamente, come è stato indicato nella sentenza di data odierna attinente all’inc. 36.2006.162, il TCA ha potuto entrare nel merito della questione, in relazione al rifiuto dei sussidi per gli anni 2002-2003

                                         Al contrario, per i motivi che verranno qui sotto esposti, in materia di riduzione individuale dei premi dell’assicurazione malattia per l’anno 2004, questa Corte non esaminerà se a ragione o meno l’UAM ha negato al ricorrente l’assegnazione dei sussidi, bensì valuterà se l’Ufficio resistente, il 10 luglio 2006, ha rettamente oppure no emesso una decisione su reclamo di irricevibilità.

                                         Nel merito

                               2.3.   L’art. 76 cpv. 1 e 4 LCAMal, nel suo tenore valido fino al 3 luglio 2006 e applicabile in concreto ritenuto che l’atto in questione è datato 12 giugno 2006, prevede che

"  1 Contro le decisioni emesse in virtù della presente legge, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione.

(…)

4 E’ applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative”

                                         Per inciso va osservato, da un lato, che l’art. 76 cpv. 1 LCAMal è stato modificato con effetto dal 4 luglio 2006, come segue:

"  Contro le decisioni emesse in virtù della presente legge, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative.”

Dall’altro, che il cpv. 4 è stato abrogato (cfr. BU 30/2006 pag. 201-203).

                                         A seguito dell’abolizione dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal alle procedure dinanzi al TCA relative ai ricorsi contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1 dell’art. 76 LCAMal interposti, giusta l’art. 76 cpv. 3 LCAMal, entro 30 giorni dalla notificazione è applicabile la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni – LPTCA.

                                         L’art. 10 della Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm), relativo al computo dei termini, enuncia che:

"  1Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere.

2Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per il numero a quello da cui comincia a decorrere; mancando tal giorno nell’ ultimo mese il termine scade l’ ultimo giorno di detto mese.

3Se l’ ultimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.

4Quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza.”

                                         Giusta l’art. 13 LPamm

"  Nelle procedure di ricorso i termini stabiliti dalla legge o fissati dal Giudice non decorrono:

a) sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale;

b) dal 15 luglio al 15 agosto.

Sono escluse dalle ferie le procedure provvisionali.”

                               2.4.   Nell’evenienza concreta con lo scritto del 12 giugno 2006 inviato all’UAM l’assicurato ha, da una parte, interposto un reclamo contro la decisione del 12 maggio 2006 concernente il rifiuto di assegnargli i sussidi della cassa malati per gli anni 2002 e 2003, dall’altra, ha postulato la riconsiderazione della decisione del 7 aprile 2006 con cui è stato negato il sussidio per il 2004.

                                         A proposito della riconsiderazione di una decisione passata in giudicato incontestata, è utile ricordare che l'amministrazione non può essere obbligata né dall'assicurato né dal giudice ad esaminare nel merito una domanda di riconsiderazione.

                                         Decisioni, con le quali si è negata l'entrata nel merito di una tale domanda, non possono, per principio, venir impugnate. Per contro, qualora l'amministrazione entri nel merito, esamini i presupposti della riconsiderazione e, finalmente, renda una nuova decisione di rifiuto, quest'ultima può fare oggetto d'impugnativa. In questo caso, il giudice si limiterà però ad esaminare se i presupposti per una riconsiderazione della confermata decisione sono o meno soddisfatti. Concretamente, si tratterà d'esaminare se l'amministrazione ha ritenuto, a torto o a ragione, che la sua decisione cresciuta in giudicato non fosse manifestamente errata e che una sua rettifica non rivestisse un'importanza notevole (cfr. DTF 117 V 12 consid. 2a; DTF 119 V 479 consid. 1b/cc).

                                         Il TCA constata che l’assicurato sebbene abbia utilizzato il termine “riconsiderazione”, ha motivato la sua richiesta facendo  riferimento unicamente a quanto menzionato nella domanda di sussidio del 20 dicembre 2005 e a quanto precisato con il reclamo contro la decisione del 12 maggio 2006 relativa ai sussidi per il 2002 e per il 2003.

                                         Egli ha, dunque, ribadito e specificato le argomentazione già esposte a fondamento della richiesta dei sussidi per l’anno 2004 (cfr. doc. 3; 1).

                                         Pertanto lo scritto del 12 maggio 2006 va considerato un reclamo anche per quanto attiene al riferimento ai sussidi del 2004.

                                         Del resto tale scritto nemmeno poteva essere ritenuto quale domanda di revisione ai sensi dell’art. 48 Reg.LCAMal, secondo cui gli assicurati possono presentare in ogni momento un’istanza di revisione del sussidio a seguito dell’emissione di una tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento oppure per le situazioni di cui all’art. 67 Reg.LCAMal, segnatamente il decesso del coniuge, matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, persone sole che esercitano un’attività lucrativa o conducono esistenza autonoma con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.-- secondo il biennio fiscale determinante, persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull’assistenza sociale, cessazione definitiva dell’attività lucrativa a causa di pensionamento o invalidità, cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale, diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile da i parametri fiscali applicabili.

                                         In effetti il ricorrente nell’atto del 12 giugno 2006 non ha in alcun modo fatto valere che nel corso dell’anno si sarebbe verificata una delle condizioni per richiedere la revisione del rifiuto di concedergli il sussidio per il 2004.

                                         In proposito è utile rilevare che nel 2003 con il passaggio nel Cantone Ticino della tassazione prenumerando a postnumerando l’istituto della tassazione intermedia è stato abolito.

                                         Di conseguenza, trattandosi di un reclamo contro la decisione formale del 7 aprile 2006, lo stesso andava interposto all’UAM entro 30 giorni dalla notificazione del citato provvedimento ai sensi dell’art. 76 cpv. 1 LCAMal.

                                         In casu il ricorrente medesimo ha riconosciuto di non avere contestato la decisione del 7 aprile 2006 entro il termine stabilito dalla legge (cfr. doc. 3).

                                         Il reclamo relativo al sussidio per il 2004 interposto il 12 giugno 2006 è pertanto tardivo.

                               2.5.   Occorre ora esaminare se l’assicurato può prevalersi della restituzione in intero per l’inosservanza di un termine.

                                         L’art. 12 cpv. 1 LPamm, al riguardo, prevede che:

"  La restituzione in intero contro il lasso dei termini è data per i motivi e nel termine previsti dalla procedura civile.

                                         Secondo l’art. 137 CPC:

"  1 La restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l’istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o di chiedere un rinvio:

a)perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l’osservanza;

b)perché l’impedimento di compiere in tempo utile l’atto processuale era dovuto a un fatto grave, che non poteva essere evitato.

                                                                                  2Essa si propone con istanza all’ Autorità competente che decide

  senza contraddittorio.”

                                         In particolare, per quanto concerne la lett. b dell’art. 137 CPC, va rilevato che quale “fatto grave che non poteva essere evitato” è da intendersi ogni impedimento indipendente dalla volontà della parte o del suo patrocinatore, ossia un motivo reale e oggettivo, estraneo ad ogni omissione intenzionale e a negligenza (cfr. B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, ad art. 137, n.10).

                                         Al riguardo giova comunque evidenziare che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

                                         Nell’ambito delle assicurazioni sociali rette dal diritto federale il principio della restituzione dei termini è contemplato all’art. 41 LPGA.

                                         Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

                                         La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).

                                         Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

                               2.6.   Nel caso in esame, a prescindere dal fatto che l’assicurato non ha formulato un’esplicita richiesta di restituzione del termine per inoltrare reclamo entro trenta giorni dalla cessazione dell’impedimento, non si è confrontati con giustificazioni tali da scusare il ritardo con cui è stato interposto il reclamo all’UAM contro la decisione del 7 aprile 2006.

                                         In effetti l’unica circostanza fatta valere dal ricorrente è quella secondo cui l’autorità amministrativa nell’emissione delle decisioni relative ai sussidi da lui richiesti il 20 dicembre 2005 per gli anni 2002, 2003 e 2004 non ha rispettato l’ordine cronologico, emanando prima il provvedimento afferente al sussidio per il 2004 e in seguito quello per i sussidi per il 2002 e il 2003 (cfr. doc. 3; I).

                                         L’UAM, al riguardo, ha indicato che la decisione per l’anno 2004 è stata emessa il 7 aprile 2006, in quanto la richiesta del sussidio mediante formulario ufficiale gli è pervenuto il 22 dicembre 2005, mentre per gli anni 2002-2003 ha deciso in seguito, visto che i relativi formulari ufficiali sono pervenuti il 10 aprile 2006 (cfr. doc. A).

                                         Dalla documentazione agli atti risulta effettivamente, da un lato, che una domanda generica tendente all’ottenimento dei sussidi della cassa malati per gli anni dal 2002 al 2006 è stata formulata dall’assicurato il 20 dicembre 2005 (cfr. doc. 1).

                                         Dall’altro, che i moduli prestampati dal Dipartimento della sanità e della socialità attinenti alla “Richiesta del sussidio dell’assicurazione malattia” volti a raccogliere i dati riguardanti il richiedente il sussidio, l’eventuale suo coniuge e i figli non sono giunti all’UAM nello stesso periodo, bensì il formulario concernente il sussidio per il 2004 il 22 dicembre 2005 (cfr. doc. 1 inc, 36.2006.163) e quello relativo agli anni 2002 e 2003, che è stato spedito l’8 aprile 2006, il 10 aprile 2006 (cfr. doc. 1 inc. 36.2006.162).

                                         Nello scritto del 20 dicembre 2005 l’assicurato ha precisato che i formulari relativi agli anni 2002 e 2003 non erano disponibili presso il Comune (cfr. doc. 1).

                                         Non è però dato sapere quando esattamente essi sono stati a disposizione dell’assicurato.

                                         Tale questione non merita di essere approfondita, poiché, anche volendo considerare, come preteso dal ricorrente, che l’amministrazione, dopo aver ricevuto il modulo relativo ai sussidi 2004, dovesse attendere la ricezione dei formulari del 2002 e del 2003 per emettere le decisioni secondo l’ordine cronologico degli anni in cui è stato chiesto il sussidio, l’emanazione in primis del provvedimento concernente il sussidio del 2004 non costituisce un impedimento tale da giustificare la restituzione del termine di reclamo.

                                         Al contrario, non vi era ostacolo alcuno che impedisse all’assicurato di contestare tempestivamente la decisione del 7 aprile 2006.

                                         In particolare, visto che la richiesta dei sussidi per il 2004 si fondava sulle stesse argomentazioni poste alla base della domanda di sussidi per gli anni 2002 e 2003, il provvedimento del 7 aprile 2006 avrebbe dovuto essere impugnato entro il termine di legge mediante reclamo contenente delle motivazioni che avrebbero potuto poi essere semplicemente riprese nel successivo reclamo avverso la decisione di diniego dei sussidi per gli anni 2002 e 2003 emessa il 12 maggio 2006.

                                         In concreto non sono di conseguenza dati i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire in intero il termine per interporre reclamo contro la decisione formale del 7 aprile 2006.

                                         Pertanto, visto che il reclamo del 12 giugno 2006, in relazione alla contestazione del diniego dei sussidi per il 2004, è stato inoltrato tardivamente, la decisione su reclamo emessa dall’UAM il 10 luglio 2006 deve essere confermata.

                                          A titolo abbondanziale va in ogni caso evidenziato che le considerazioni esposte da questa Corte nella sentenza emessa in data odierna relativa alla conferma del rifiuto di concedere all’assicurato i sussidi della cassa malati per gli anni 2002 e 2003 (cfr. inc. 36.2006.162), valgono mutatis mutandis anche per quanto attiene al diniego dei sussidi per l’anno 2004.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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