Raccomandata
Incarto n. 36.2006.148 ir/td
Lugano 29 agosto 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 28 luglio 2006 formulato da
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 luglio 2006 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato, in fatto ed in diritto
che con decisione su opposizione 7 luglio 2006 CO 1 ha deciso di sospendere la remunerazione delle prestazioni assicurative obbligatorie per legge in favore di RI 1 per il sussistere di attestati di carenza beni emessi il 5 novembre 2004 (numeri __________ e __________) ed il 15 giugno 2005 (numeri __________ e __________);
che i debiti sarebbero da ricondurre a premi e partecipazioni non pagati nel corso del 2004;
che con la decisione su opposizione è stato tolto l'effetto sospensivo;
che con ricorso 28 luglio 2006 la signora RI 1 ha indicato che, dalla separazione dal marito, ha sempre fatto fronte regolarmente ai premi suoi e della figlia;
che la ricorrente indica di avere personalmente pagato prestazioni mediche;
che, come rammenta il gravame, solo a seguito di insistenze della ricorrente ed a fronte di sue specifiche richieste, l'assicuratore ha informato (verbalmente) della sospensione, per poi giungere alle decisioni contestate;
che il Presidente del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha intimato il ricorso all'assicuratore con un termine breve per prendere posizione in merito all'effetto sospensivo - implicitamente richiesto con l'impugnativa - e con l'assegnazione del termine di legge per presentare la risposta di causa;
che con scritto 4/7 agosto 2006 CO 1 ha indicato - sulla scorta della sentenza del Tribunale Federale delle Assicurazioni K 38/06 emessa in fattispecie analoga che "la sospensione delle prestazioni non sarà più applicata dalla Cassa Malati per tutte le esecuzioni notificate entro il 31.12.2005";
che CO 1 ha omesso di prendere posizione in maniera completa e formale trasmettendo al Tribunale le citate due scarne righe, ciò senza emanare una decisione formale diretta all’assicurata con copia al Tribunale come l’art. 3 a LPrTCA imponeva;
che lo scritto 4 agosto 2006 è stato oggetto di una lettera interlocutoria del giudice delegato del successivo 14 agosto 2006 con cui è stato chiesto all’assicuratore:
" Vogliate, a strettissimo giro di posta, comunicarmi se:
• la sospensione delle prestazioni - per la quale avete emesso formale
decisione e decisione su opposizione - è formalmente revocata;
• intendete o meno emanare una formale decisione in merito;
• se eventuali prestazioni o diritto al rimborso maturati
dall'assicurata nel corso della "sospensione" sono stati pagati." (Doc. VI)
cui CO 1 ha dato seguito mediante trasmissione di una lettera datata 28 agosto 2006 con cui ribadisce la revoca della decisione di sospensione, senza rispondere ai quesiti, senza dare dettagli, senza emanare formale decisione, senza comunicare nulla direttamente all’assicurata;
che lo scritto di CO 1 28 agosto 2006 come pure il precedente scritto 4 agosto 2006 (analoghi nei contenuti), non possono essere considerati quale valida formale nuova decisione correttamente intimata alla ricorrente, cui – come detto - neppure sono stati trasmessi per conoscenza, e non adempiono – come si vedrà ancora in corso di motivazione – i presupposti dell’art. 3 a LPrTCA. Gli scritti 4 e 28 agosto 2006 sono stati ritenuti quale formale risposta di causa e, per ragioni di economia di giudizio, non sono stati trasmessi alla parte ricorrente per la richiesta di nuove prove alla luce dell’esito del gravame e del gravissimo effetto della sospensione che impone sentenza immediata;
che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00);
che con pronunzia del 10 luglio 2006 nella causa S. (K 38/06) e ulteriori 11 sentenze tutte del 26 luglio 2006 (K 23/06; K 42/06; K 41/06; K 40/06; K 37/06; K 36/06; K 35/06; K 31/06; K 39/06; K 45/06 e K 79/06), il TFA ha confermato le decisioni di questo Tribunale che ha giudicato inammissibile l’agire delle Casse malati appartenenti al __________ che hanno sospeso il pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal a diversi assicurati, senza aver ottenuto dall’autorità cantonale competente (UAM) la conferma scritta del rifiuto di assumersi gli importi rimasti impagati;
che nella prima sentenza del 10 luglio 2006 (K 38/06) il TFA ha in particolare affermato:
" nella versione applicabile nell'evenienza concreta, in vigore fino al 31 dicembre 2005 (DTF 129 V 4 consid. 1.2 con riferimenti), l'art. 90 OAMal dispone al cpv. 1 dover i premi essere pagati mensilmente.
Per il cpv. 3 del disposto se, nonostante diffida, l'assicurato non paga
premi o partecipazioni ai costi scaduti, l'assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva. Se questa sfocia in un attestato di carenza di beni, l'assicuratore ne informa la competente autorità sociale. Sono salve le disposizioni cantonali che prevedono la previa notifica all'autorità preposta alla riduzione dei premi.
L'art. 90 cpv. 4 OAMal prevede poi che dopo la notifica dell'attestato di carenza di beni e l'avviso all'autorità d'assistenza sociale, l'assicuratore può sospendere la rimunerazione delle prestazioni finché i premi, le partecipazioni ai costi, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione non siano stati interamente pagati. Se questi sono pagati, l'assicuratore assume i costi delle prestazioni fornite durante il periodo di sospensione.
(…)
Come sempre menzionato dal primo giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni in DTF 129 V 455 ha stabilito che la sospensione remunerativa delle prestazioni termina con il pagamento di quei premi, incluse le spese accessorie, che hanno fatto l'oggetto dell'attestato di carenza di beni all'origine dell'avvio della procedura con l'autorità di assistenza sociale e della sospensione delle prestazioni.
Il giudice di prime cure ha infine rilevato come questa Corte avesse poi statuito dover l'ufficio cantonale preposto essere messo in condizione di effettuare i pagamenti a favore della persona assicurata prima di procedere alla compensazione di premi impagati con prestazioni (RAMI 2003 no. KV 234 pag. 7 [sentenza del 22 ottobre 2002 in re B., K 102/00]).
(…)
La giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni in materia di compensazione dei premi, secondo la quale quando una cassa intende compensare premi impagati con prestazioni a suo carico essa deve mettere l'ufficio assistenziale preposto nella condizione di poter pagare prima di procedere con la compensazione, deve trovare applicazione pure quando si tratti di sospendere il pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal. Come considerato dall'autorità giudiziaria cantonale, la misura della sospensione è infatti nettamente più incisiva e maggiormente gravida di conseguenze per l'assicurato rispetto a quella della compensazione.
Nell'evenienza concreta la Cassa malati X non ha dato all'autorità competente l'occasione di determinarsi circa le misure da prendersi, la Cassa essendosi limitata a trasmettere all'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali copia della lettera all'assicurato con cui essa gli comunicava che non avrebbe più corrisposto prestazioni. Come considerato dal primo giudice, simile modo di procedere non era certamente ammissibile, all'autorità preposta occorrendo ovviamente un certo tempo per esaminare il caso: l'ordinanza del resto indica esplicitamente che solo dopo l'avviso all'autorità d'assistenza sociale l'assicuratore può sospendere la rimunerazione delle prestazioni.
A ciò si aggiunge di transenna che se anche l'art. 90 cpv. 4 OAMal è silente sulle modalità e i tempi in cui l'autorità di assistenza sociale deve intervenire, l'art. 85e del regolamento cantonale della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 18 maggio 1994 (RL/TI 6.4.6.1.1), nel suo tenore applicabile in concreto, in vigore dal 1° gennaio 2005, senza entrare in conflitto con il diritto federale (cfr. per analogia RAMI 2003 no. KV 234 pag. 12 consid. 6.2) precisa chiaramente che l'assicuratore può applicare la sospensione della rimunerazione delle prestazioni nei confronti di un determinato assicurato in mora solo dopo avere ricevuto la conferma scritta dell'Istituto delle assicurazioni sociali - autorità competente in forza dei combinati disposti di cui agli art. 20 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 (LCAMal; RL/TI 6.4.6.1) e 82 del regolamento di applicazione - di sospensione del pagamento dei crediti irrecuperabili. Ora, risulta dagli atti che l'assicuratore ricorrente ha decretato la sospensione prima di ricevere una tale conferma.
(…)
Ad ogni buon conto l'atteggiamento della cassa ricorrente stupisce questa Corte, come ha stupito il Tribunale cantonale, nella misura in cui, per asseriti ritardi delle amministrazioni competenti, fa correre ad assicurati il rischio di non poter se del caso beneficiare delle necessarie prestazioni, questo in manifesto contrasto con gli intenti del legislatore che con la LAMal voleva garantire all'insieme della comunità degli assicurati una copertura di principio esente da lacune.
Il modo di procedere degli organi dell'assicuratore è tanto più sorprendente quando si consideri che dagli atti emerge non essersi di principio l'ufficio preposto opposto al rimborso.",
che nel caso concreto la situazione è analoga a quella giudicata dal TFA. Infatti la Cassa non ha comunicato a questo Tribunale l’assenza di volontà da parte della preposta autorità cantonale (Ufficio dell'Assicurazione Malattia) di dare seguito alla domanda di pagamento del debito maturato, l’assicuratore non ha neppure precisato di avere concesso (come alla nota giurisprudenza) tempo sufficiente all’amministrazione per potersi determinare in merito alle richieste di pagamento e quindi di avere ossequiato scrupolosamente le procedure previste dalla LCAMal. CO 1 non ha indicato l’emanazione di una decisione dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia con cui sia stata rifiutata l’assunzione del debito in questione e non ha trasmesso comunicazione dell’autorità amministrativa secondo cui non sarebbero dati i presupposti per un intervento dello Stato per onorare i pagamenti arretrati;
che una sospensione in simili circostanze e tale modo di procedere non é certamente ammissibile palesando superficialità e leggerezza inammissibili. La decisione su opposizione (del 7 luglio 2006) è certamente antecedente all’emanazione da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni della sentenza del 10 luglio 2006 38/06 nota all’assicuratore. CO 1 comunque non ha reagito spontaneamente revocando il provvedimento qui impugnato alla luce dell’esito di quel gravame (K 38/06) pervenuto nelle more di questa procedura. Solo con la risposta di causa 4 agosto 2006 CO 1 ha comunicato adesione alle tesi di ricorso, lo scritto 4 agosto 2006 appare comunque scarno ed impreciso nei suoi contenuti. Sia lo scritto 4 agosto che il successivo scritto 28 agosto 2006 non possono essere ritenuti quali formali decisioni con cui è stata revocata la decisione su opposizione impugnata, come evidenziato, tali scritti non hanno le caratteristiche delle decisioni, non hanno la forma delle decisioni e non sono destinati ai ricorrenti ma solo al Tribunale;
che alla luce di quanto precede, nel merito, il ricorso va pienamente accolto a fronte delle citate STFA e dei motivi ivi indicati, nonché delle relative STCA (cfr. STCA del 23 gennaio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.210, STCA del 30 gennaio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.179, STCA del 30 gennaio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.193, STCA del 30 gennaio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.167, STCA del 2 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.195, STCA del 1 febbraio 2006 nella causa C., inc. 36.2005.198, STCA del 2 febbraio 2006 nella causa B., inc. 36.2005.204, STCA dell’8 febbraio 2006 nella causa D., inc. 36.2005.233, STCA dell’8 febbraio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.224, STCA del 9 febbraio 2006 nella causa G., inc. 36.2005.186, STCA del 13 febbraio 2006 nella causa M., inc. 36.2005.218, STCA del 21 febbraio 2006 nella causa S., inc. 36.2005.225, STCA del 22 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.178, STCA del 22 febbraio 2006 nella causa P., inc. 36.2005.223, STCA del 20 febbraio 2006 nella causa V., inc. 36.2005.199, STCA del 28 febbraio 2006 nella causa G., inc. 36.2005.235, STCA del 1 marzo 2006 nella causa G., inc. 36.2005.207, STCA del 20 marzo 2006 nella causa C., inc. 36.2006.40, STCA del 2 giugno 2006 nella causa D., inc. 36.2006.50 + 81), ciò senza che sia necessario trasmettere alla parte ricorrente lo scritto 28 agosto 2006, che nulla di concreto contiene, quale risposta di causa per eventualmente postulare l’acquisizione di nuove prove, ciò per la necessità di emanare in tempi decisamente contenuti una sentenza alla luce della gravità della situazione. Con la sua “risposta di causa” 4 e 28 agosto 2006 la stessa CO 1 ammette che sia doveroso l’annullamento della decisione impugnata. I presupposti per sospendere l’assicurata non erano dati e non sussistevano, CO 1 non li ha dimostrati adeguatamente a fronte della giurisprudenza di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni confermata dal Tribunale Federale delle Assicurazioni come indicato in precedenza. La decisione impugnata va quindi annullata poiché non può qui essere ritenuto che gli scritti 4 e 28 agosto 2006 costituiscano una “nuova decisione” con cui il provvedimento impugnato è stato revocato;
va qui ancora evidenziato come il TFA, nel confermare le sentenze di questo Tribunale più sopra evocate, ha rilevato che “l'atteggiamento della cassa ricorrente stupisce questa Corte, come ha stupito il Tribunale cantonale, nella misura in cui, per asseriti ritardi delle amministrazioni competenti, fa correre ad assicurati il rischio di non poter se del caso beneficiare delle necessarie prestazioni, questo in manifesto contrasto con gli intenti del legislatore che con la LAMal voleva garantire all'insieme della comunità degli assicurati una copertura di principio esente da lacune” ed ha tutelato la decisione del TCA di far pagare agli assicuratori le spese di giustizia e le tasse per la superficialità e la leggerezza con la quale hanno adottato una misura incisiva ed estremamente pericolosa nei confronti di persone con scarse (se non nulle) conoscenze giuridiche, malgrado gli interessi finanziari delle Casse siano, di regola, garantiti dal Cantone il quale, se sono adempiute le condizioni, provvede al versamento del dovuto;
che in particolare nella sentenza del 26 luglio 2006 nella causa G., K 41/06, il TFA ha confermato implicitamente la condanna dell’assicuratore al pagamento di un importo di fr. 700.-- di tasse di giustizia, di fr. 200.-- di spese processuali e di fr. 1'600.-- di ripetibili, essendo l’assicurato patrocinato da un legale (conferma della STCA del 28 febbraio 2006; cfr. anche STFA del 26 luglio 2006 nella causa W., K 36/06);
che in concreto, per lo stesso motivo, si giustifica il carico di una tassa di giustizia di fr. 700.-- e di spese processuali cifrate in fr. 200.--;
che copia della presente va trasmessa anche all’IAS, quale parte interessata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
La decisione impugnata è annullata. E’ ordinato all’assicuratore di ripristinare, con effetto retroattivo all’adozione del provvedimento, la copertura assicurativa obbligatoria in favore della ricorrente.
2.- La tassa di giustizia di CHF 700.-- e le spese processuali fissate in CHF 200.-sono poste a carico di CO 1.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti