Raccomandata
Incarto n. 36.2006.136 TB
Lugano 14 febbraio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 giugno 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23 giugno 2006 emanata da
Cassa malati CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. Dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2002 (docc. 1 e 2) __________ è stato affiliato presso la Cassa malati CO 1 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L’assicurato non ha pagato i premi inerenti i mesi di maggio e giugno 2002, pari a Fr. 235,70 al mese (doc. 3), a cui vanno tuttavia dedotti i sussidi cantonali ammontanti a Fr. 183,75 al mese. In pratica, a carico dell'assicurato rimanevano Fr. 51,95 per ognuno di questi due mesi.
Non ottenendo il pagamento richiesto, la Cassa ha avviato la procedura esecutiva n. __________ sfociata il 22 aprile 2004 in un attestato di carenza beni. L'importo complessivo dovuto, comprensivo del capitale dovuto, degli interessi moratori, di varie spese esecutive e delle spese per il precetto esecutivo, assommava a Fr. 261.- (doc. 4).
B. Con decisione del 24 maggio 2006 (doc. 7) CO 1 ha chiesto alla moglie del debitore, RI 1, di saldare il debito del marito, versando entro trenta giorni la somma di Fr. 291.-.
Con decisione su opposizione del 23 giugno 2006 (doc. A) la Cassa malati ha respinto l'opposizione formulata dall'assicurata, la quale il 30 giugno 2006 (doc. I) si è rivolta alla Cassa malati respingendo ogni addebito. Trasmesso al TCA per competenza, questo scritto, considerato come un ricorso, è stato completato il 13 luglio seguente (doc. IV). La ricorrente ha quindi evidenziato la sua estraneità ai debiti del marito trattandosi della di lui copertura assicurativa, di non avere comunque i mezzi per fare fronte a questi suoi debiti e di essere separata di fatto da anni.
C. Il Tribunale ha sottoposto alla ricorrente alcuni quesiti (doc. VI), evasi con l'indicazione della data del matrimonio nel 20 novembre 1998 e di essersi separata di fatto nel 2002 (doc. VII). Richiesta di migliore precisazione in merito non ha avuto adeguata risposta (XI).
Nella propria risposta (doc. VIII) la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso. Il Tribunale ha proceduto ad alcuni accertamenti di cui si dirà, laddove necessario, in corso di motivazioni.
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAMal.
Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b). Il TFA, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per contro, le norme procedurali (formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2).
In concreto, la decisione impugnata si riferisce al pagamento solidale della ricorrente di premi LAMal del marito relativi al 2002. Le decisioni (formale e su opposizione) sono invece state emanate nel 2006. Pertanto, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAMal, per la determinazione dell'importo dovuto dall'insorgente vanno invece applicate le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002.
nel merito
3. Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).
Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).
L'art. 90 OAMal prevede che, di regola, i premi devono essere pagati mensilmente. Se, nonostante diffida, l'assicurato non paga i premi scaduti, l'assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva (art. 90 cpv. 3 OAMaI).
4. Nel caso di specie la Cassa malati, tramite la decisione su opposizione, chiede alla ricorrente il pagamento di un importo complessivo di Fr. 291.-. Questa somma è composta del credito in capitale di due mensilità di premi sussidiati dovuti dal marito per maggio e giugno 2002 ([Fr. 235,70 – Fr. 183,75] x 2 mesi) e delle spese di richiamo (Fr. 35.-).
La restante somma è relativa alle spese attinenti al precetto esecutivo fatto spiccare nei confronti del marito ed al conseguente attestato di carenza beni, come pure degli interessi maturati sul capitale dovuto ed ad altre spese esecutive.
Il calcolo dei premi formulato dalla Cassa è corretto e non è stato contestato dalla ricorrente. Quest'ultima non ha nemmeno messo in discussione il calcolo delle spese esecutive e degli interessi accollati dalla Cassa malati. L’insorgente fa unicamente valere di non avere e non voler più avere nulla a che fare con i debiti del marito, dei quali si è già occupata a lungo in passato, rimborsandoli. E ciò a maggior ragione se si tratta di debiti personali, come i premi di cassa malati. Inoltre, osserva di non avere comunque i mezzi necessari per far fronte alle richieste della Cassa malati convenuta.
5. Il diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica del tema in discussione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni sociali, nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993 pag. 85 consid. 2b).
Per l'art. 163 CC, relativo al mantenimento della famiglia,
" 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2 Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.
3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione personale."
Secondo l'art. 166 CC,
" 1 Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.
2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l’unione coniugale soltanto se:
1. è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;
2. l’affare non consente una dilazione e l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.
3 Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro."
A questo proposito, va osservato che il TF ed il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag. 182 n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC (Eugster, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota 815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).
Il TFA, con sentenza del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza. In sostanza i coniugi che sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone nell’interesse della coppia o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la copertura delle malattie - rappresentano l’unione coniugale nella misura in cui gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato dall’altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della famiglia.
Nella sentenza federale citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.
Con sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03) il TFA ha confermato, al considerando 5.1, che "sia la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)".
In quell'occasione, l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149).".
6. Vista la giurisprudenza che precede, siccome è ininfluente la situazione dei coniugi al momento della stipulazione del contratto assicurativo (1996), occorre per contro esaminare soltanto se fra loro v'era comunione domestica nel momento in cui erano dovuti i premi reclamati dalla Cassa malati (maggio e giugno 2002).
Nel caso concreto, la ricorrente afferma che l'importo preteso dalla Cassa malati concerne "prestazioni di cassa malati avute lui PERSONALMENTE quando già eravamo separati" (doc. IV).
A specifica domanda del TCA, l'assicurata ha genericamente rilevato che "ci siamo separati fisicamente circa l'anno 2002", senza tuttavia indicare il mese esatto. Le ulteriori richieste di questo Tribunale tese a determinare il momento esatto della separazione coniugale di fatto con il marito debitore dei premi (doc. X) sono rimaste inevase, sostanzialmente per mancata collaborazione da parte della ricorrente stessa, la quale si è limitata a fornire l'indirizzo attuale di suo marito e ad affermare di non sapere esattamente quando si è separata "fisicamente", ovvero di fatto, dal coniuge (doc. XI).
Dal canto suo, la Cassa malati CO 1 ha potuto accertare che dal 1° aprile 2003 al 20 ottobre 2004 il marito dell'insorgente è stato domiciliato a __________, successivamente a __________ almeno fino al 10 agosto 2005 (doc. 6).
Le verifiche eseguite dal TCA hanno per contro accertato che i coniugi in questione si sono sposati il 20 novembre 1995 e, provenienti da __________, dal 1° dicembre 1996 si sono domiciliati a __________ in Via __________. Il 16 aprile 2004 __________ è partito per __________, in Via __________, successivamente ha traslocato a __________ e da lì il 1° settembre 2005 si è trasferito a __________, in Via __________, dove apparentemente tuttora risiede (doc. XIII).
7. Giova qui ricordare che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). È dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.).
Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio generale (art. 8 CC) secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova.
Secondo il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."
8. Nella fattispecie l'istruttoria di causa e gli elementi apportati dall'assicuratore indicano come, al momento della maturazione dei premi reclamati la signora RI 1 era ancora convivente con il marito, la separazione è intervenuta successivamente. L’insorgente non ha saputo precisare la data della separazione (XI) e non portato le prove né di un errato accertamento da parte della Cassa malati o del Tribunale, né che la separazione coniugale sia avvenuta già nel corso del 2002. Gli accertamenti svolti presso il Controllo Abitanti della Città di __________ appaiono chiari: il marito è partito per __________ nel 2004. Nel termine per presentare ulteriori mezzi di prova (doc. X) e per prendere posizione in merito ai risultati ottenuti dalla Cassa malati e dal Tribunale (doc. XIV) RI 1 non ha portato elementi in senso contrario.
Ora, siccome i premi per i quali il marito della ricorrente è stato escusso concernono i mesi di maggio e giugno 2002, ovvero un periodo durante il quale fra gli interessati è possibile affermare, secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che v'era comunione domestica a __________, è quindi indubbio che siano dati gli elementi necessari per ammettere la solidarietà della moglie nei confronti dei debiti LAMal del marito.
Indipendentemente dalla circostanza che l’assicurata non intenda più occuparsi dei debiti a suo tempo cagionati dal marito, essa deve invece ugualmente sopperire al mancato pagamento da parte di quest'ultimo della somma richiesta dall'assicuratore malattia. In effetti, le giustificazioni addotte non sono sufficienti per evitare di doversi fare carico dei debiti contratti dal coniuge derivanti dall’assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va respinto, mentre la decisione su opposizione della Cassa deve essere confermata.
La ricorrente va pertanto astretta la pagamento di CHF 291.-- come alla decisione impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti