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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.09.2006 36.2006.125

14 septembre 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·689 mots·~3 min·1

Résumé

Petizine al TCA contro assicuratore malattia non autorizzato ai sensi della LAMal. Ritiro della petizione.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2006.125   ir/td

Lugano 14 settembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sulla petizione del 16 giugno 2006 interposta da

AT 1 rappr. da: RA 1  

contro  

CV 1     in materia di assicurazione complementare contro le malattie

considerato,                   in fatto ed in diritto

                                   1.   Con petizione 16 giugno 2006 AT 1, con il patrocinio del proprio legale, ha convenuto in causa dinanzi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il proprio assicuratore il CV 1, __________, chiedendo l'accertametno della liberazione dall'obbligo di versare i premi dal 1. marzo 2006. Dal canto suo CV 1 ha sollevato perplessità sulla competenza del TCA.

                                   2.   Il giuidice delegato ha svolto accertamenti al fine di verificare la natura del contratto in essere tra le parti e la sua competenza.

                                         Con atto 11/12 settembre 2006 AT 1 ha ritirato la petizione.

                                   3.   Il ritiro della petizione rende priva d'oggetto la causa che va quindi stralciata dai ruoli senza conseguenza di tasse e spese. Va rammentato come secondo quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal in vigore dal 1° gennaio 2003 (corrispondente al precedente art. 1 cpv. 1 LAMal), l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa. La LAMal si applica soltatno all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

                                         Giusta il previgente art. 47 cpv. 2-4 della vecchia legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificato in occasione dell'adozione della LAMal il 1° gennaio 1996), per le contestazioni relative all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove. Recentemente l'Assemblea fedeale ha approvato la nuova legge federale sulla sorveglianza delle imprese d'assicurazione del 17 dicembre 2004 (LSA), il cui art. 85 è simile al previgente art. 47 LSA.

                                         In ambito cantonale la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai senis della LAMal sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA.

                                   4.   In concreto la causa concerne una vertenza relativa ad un contratto di assicurazione vita retto dalla LCA. Alla luce della particolarità di detto contratto e del fatto che contraente e qui convenuta è la CV 1 di __________ il giudice delegato ha verificato la competenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni in merito al giudizio del caso ciò conformemente a consolidata prassi di questo Tribunale (cfr. da ultimo 36.2004.85 e 36.2003.40 e sentenze ivi citate). La CV 1 di __________ (CV 1 in seguito) non è un assicuratore malattia autorizzato come d'altra parte la stessa società convenuta ricorda nella risposta di causa. In particolare la CV 1 rammenta di essere indipendente giuridicamente dalle "altre società del groupe mutuel". Si rammenta come la lista deli assicuratori malattia autorizzati sia consultabile sul sito: www.bag.admin.ch, come la qui convenuta non risulti nella lista - da un lato - e neppure il CV 1 quale assicuratore malattia mentre compare - quale assicuratore malattie autorizzato la __________ di __________.

                                         Alla luce, poi, delle risposte fornite da CV 1 appare che il capitale che risponde per gli eventi assicurati sia quello proprio della società senza coinvolgimento di un assicuratore malattia.

                                   5.   Alla luce di quanto precede la procedura sarebbe stata da dichiarare irricevibile. Nelle more del giudizio, come indicato, il patrocinatore dell'attore ha comunque dichiarato di ritirare la petizione quindi la procedura può essere stralciata dai ruoli senza carico di tasse o spese e senza attribuzione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   La petizione è stralciata.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

                                                                                Il giudice delegato

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                                Ivano Ranzanici

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