Raccomandata
Incarto n. 36.2006.1 cs
Lugano 1 marzo 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 dicembre 2005 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 30 novembre 2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. Il 23 agosto 2005 RI 1, nata nel __________, ha postulato la concessione del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per gli anni dal 2002 al 2005 (doc. B3).
B. Mentre il sussidio per il 2002 era già stato accordato precedentemente e la decisione (positiva) per il 2005 è stata emanata il 31 dicembre 2005, l’UAM ha ritenuto tardive le richieste inerenti il 2003 e il 2004 e le ha respinte con decisione del 26 settembre 2005 (doc. A4).
Il reclamo non ha avuto miglior sorte siccome respinto il 30 novembre 2005.
C. Con ricorso datato 29 dicembre 2005 RI 1 si aggrava al Tribunale Cantonale della Assicurazioni indicando di aver inizialmente ritenuto di poter trovare un lavoro che le permettesse di pagare i premi dell’assicurazione. Non essendo stato possibile riprendere un’attività lavorativa stabile, l’insorgente si è rivolta all’UAM, sperando di poter ottenere il sussidio. L’assicurata fa poi valere che l’IAS, con decisione del 30 aprile 2004, aveva disposto l’interruzione della copertura assicurativa dal 29 febbraio 2004, poiché l’interessata era divenuta irreperibile. Solo nel corso del 2005 la copertura è stata ripristinata con effetto retroattivo (doc. I).
D. Con osservazioni del 26 gennaio 2006 la Cassa propone la reiezione del ricorso (doc. III).
E. In data 6 febbraio 2006 l’interessata ha fatto pervenire ulteriori considerazioni trasmesse all’UAM per una presa di posizione (doc. V e VI). L’autorità cantonale è rimasta silente.
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
nel merito
2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.
Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per quanto attiene le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione malattie per l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito è il 2001/2002. Il DE 26 novembre 2002 concernente appunto le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di reddito più sopra evocati, ossia CHF 22'000.- per le persone sole, CHF 34'000.- per famiglie. Anche per l’anno 2004 il Consiglio di Stato, con Decreto Esecutivo datato 12 novembre 2003, ha ribadito le basi di calcolo per la concessione del sussidio confermando il periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante (2001 – 2002) ed i limiti di reddito per la concessione del sussidio: CHF 22'000.- per le persone sole, CHF 34'000.- per i membri delle famiglie.
3. Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.
4.Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa. In casu vale la previgente norma.
L'art. 44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.”
Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.
Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
5. Nel caso in esame l'istanza di sussidio per il 2003 e per il 2004 è stata inoltrata nel corso del 2005.
Come visto, per l’art. 45 cpv. 1 lett. a Reg. LCAMal, per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio. Tuttavia l’art. 45 cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal prevede che gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.
Considerato che la ricorrente è tassata in via ordinaria (cfr. doc. 1) e che non fa valere una diminuzione sostanziale del reddito nel corso degli anni di competenza del sussidio, la richiesta inoltrata nel 2005 è tardiva.
Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che la legge – e non più il regolamento - al cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (vecchio cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.
Nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva rammentato che:
" (…) I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti). (…).” (sottolineatura del redattore)
Ora, anche se questa modifica non si applica alla richiesta di sussidio per il 2003 e 2004, va comunque rilevato che il Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche prima della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, tra l’altro, se l’assicurato non disponeva dei dati fiscali consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno di competenza subiva cambiamenti importanti della sua situazione economica.
Queste situazioni, in concreto, non si sono verificate. Inoltre la richiesta è stata effettuata nei due anni successivi, rispettivamente nell’anno successivo all’anno di competenza.
Per cui la ricorrente doveva chiedere la concessione del sussidio 2003 entro il 31 dicembre 2002 e del 2004 entro il 31 dicembre 2003.
6. Tuttavia, per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Il TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).
7. In concreto l’insorgente fa valere che con decisione del 30 aprile 2004 l’UAM ha concesso l’interruzione assicurativa alla ricorrente con effetto dal 29 febbraio 2004 in quanto irreperibile e solo con decisione del 20 settembre 2005 l’IAS ha ripristinato l’obbligo assicurativo con effetto retroattivo (cfr. doc. A2).
Va innanzitutto rilevato che questa decisione non ha nessuna influenza sulla reiezione della richiesta di sussidio per il 2003, poiché concerne un periodo successivo.
La decisione non può tuttavia neppure essere presa come giustificazione del ritardato inoltro della richiesta di sussidio per il 2004. Infatti, considerato che il termine per richiedere il sussidio era il 31 dicembre 2003, un eventuale esonero dall’obbligo assicurativo dal marzo 2004, oltretutto per irreperibilità dell’interessata e non per sua richiesta (cfr. doc. I:”l’Istituto delle assicurazioni sociali in data 30.04.04 aveva disposto l’interruzione delle coperture assicurative per irreperibilità a partire dal 29.02.04, ma in concreto l’istituto sapeva che la corrispondenza era da inviare presso i miei genitori, ed eventualmente prima di interrompere le prestazioni avrebbe dovuto comunicare qualcosa”), non può giustificare il ritardo di oltre un anno e mezzo (agosto 2005) nell’inoltro della domanda di sussidio. Del resto è stata la richiesta per l’ottenimento dei sussidi che ha spronato l’IAS a ripristinare l’obbligo assicurativo (e non il contrario). Per cui nulla impediva all’assicurata di inoltrare la domanda entro i termini.
Pur comprendendo la difficile situazione nella quale si trovava e si trova tutt’ora l’insorgente, la richiesta è da considerare tardiva.
Neppure la circostanza che se l’insorgente non otterrà i sussidi, sarà comunque il Cantone a dover pagare i premi assicurativi, stante la situazione finanziaria dell’assicurata e il fatto che se avesse inoltrato tempestivamente le richieste avrebbe avuto diritto ai sussidi, può essere d’aiuto all’insorgente, avendo comunque inoltrato tardivamente i formulari necessari alla concessione del sussidio. Anche il fatto che l’interessata, per due mesi, sia nel 2003 che nel 2004, ha soggiornato all’estero non può giustificare il ritardo.
8. L’insorgente accenna anche alla tassazione 2003, che riteneva essere determinante perlomeno per il sussidio 2004.
Va qui rammentato che l’autorità amministrativa non può fare uso della decisione di tassazione riferita ad altro periodo rispetto a quello determinato dall’Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza 11 ottobre 2004 nella causa E. (36.2004.112) questo Tribunale ha ritenuto:
" Va qui evocato come unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione 2001-2002."
Nel caso concreto non è possibile quindi utilizzare la tassazione 2003. La scelta dell’Esecutivo cantonale, per delega del legislatore, non può essere discussa e revocata dal giudice in assenza di valido, pertinente ed imperante motivo. La maggiore attualità dei dati (in particolare del reddito), non permette di far capo – il principio di legalità lo vieta - a dati diversi da quelli voluti con il DE citato in entrata. La scelta del legislatore e, per esso, del Consiglio di Stato appare inoltre giustificata dalle modifiche della Legge Tributaria e dal fatto che i limiti per la concessione dei sussidi non sono stati aumentati.
L’assicurata rimprovera inoltre all’amministrazione la mancata informazione, nel senso che “la legge non è alla portata di tutti quindi i diversi particolari che regolano i sussidi non sono cosi divulgati come riferito dalla convenuta.” (doc. V)
In realtà, come ammesso dalla stessa insorgente, il sussidio del 2002 era stato a suo tempo accordato perché la domanda era stata inoltrata negli anni scorsi nei termini previsti (cfr. doc. I). Come visto nelle considerazioni che precedono (punto 5.), nessun nuovo termine è stato introdotto, nemmeno con la recente novella legislativa. In buona sostanza il termine del 31 dicembre vigeva prima e vige ancora oggi. Nel caso concreto l’assicurata ha agito con ritardo rispetto al termine vigente.
Infine, la circostanza che il sussidio del 2005, richiesto assieme a quelli del 2003 e 2004, è stato accordato, non influisce sull’esito della vertenza, poiché, in concreto, oggetto del contendere è unicamente la questione a sapere se le richieste per il 2003 e il 2004 sono state inoltrate tempestivamente. Ciò, come visto, non è il caso.
Non essendoci un motivo che giustifica il ritardo nell’inoltro della richiesta per il sussidio 2003 e 2004, la decisione impugnata merita conferma mentre l’impugnativa va respinta senza carico di tasse e spese e senza concessione di ripetibili.
Alla luce della procedura applicabile, la LPAmm, che – contrariamente alla LPrTCA non impone gratuità della procedura, si imporrebbe il carico di tasse e spese, cui eccezionalmente questo Tribunale prescinde in questa sede. La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B, K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge. La presente decisione è definitiva.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti