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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.09.2005 36.2005.87

5 septembre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,486 mots·~12 min·3

Résumé

Domanda di sussidio 2004 inoltrata ad inizio 2005 in ritardo. Ritardo ingiustificato. Il sussidio non sarebbe comunque stato concesso per le condizioni finanziarie dei postulanti.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2005.87-88    

Lugano 5 settembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 6 luglio 2005 di

1.  RI 1   2.  RI 2    

contro  

la decisione su opposizione del 7 giugno 2005 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, nato nel 1962 domiciliato a __________, e la moglie RI 2, 1964, genitori di __________ (1995) e __________ (1999), hanno postulato, con atto datato 2 gennaio 2005, la concessione del sussidio per fronteggiare il premio dell'assicurazione malattia 2004. RI 1 è salariato, la moglie attualmente non esercita attività lucrativa beneficiando di prestazioni LADI (v. doc. _) dopo avere svolto attività presso il Ristorante __________. Essi sono tassati in via ordinaria ed il reddito imponibile ritenuto nella tassazione 2001-2002 assomma a CHF 23'742 come alla decisione 17 giugno 2002.

                                         L'istanza è stata ritenuta tardiva e, conseguentemente, respinta dall'Ufficio Assicurazione Malattia. Il reclamo 1° aprile 2005 non ha avuto miglior sorte siccome respinto con la decisione 7 giugno 2005 qui impugnata.

                                  B.   Con atto del 6 luglio 2005 RI 1 e RI 2 si sono aggravati al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni segnalando la loro posizione "molto delicata" con "ricaduta in guai finanziari seri" rimettendosi al giudizio del TCA per l'esame della tardività della loro domanda di sussidio.

                                         L'amministrazione propone la reiezione del gravame con  osservazioni 29 luglio 2005. Ai ricorrenti è stata offerta la possibilità di domandare l'assunzione di nuove prove e di ulteriormente esprimersi. Con scritto 11 agosto 2005 essi hanno ribadito la loro impugnativa segnalando il pignoramento delle loro entrate (salario ed indennità LADI, vedendosi riconosciuto il minimo esistenziale cifrato per RI 1 in CHF 4'179.-- - mensili cfr. doc. _ - e per RI 2 in CHF 1'791.--) e le spese importanti per il loro sostentamento.

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         nel merito

                                   2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie. Per l’anno 2004 il Consiglio di Stato, con Decreto Esecutivo del 12 novembre 2003, ha ribadito le basi di calcolo per la concessione del sussidio fissate per l'anno precedente confermando il periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante (2001 – 2002) ed i limiti di reddito per la concessione del sussidio: CHF 22'000.- per le persone sole, CHF 34'000.per i membri delle famiglie e 1° figlio.

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei casi:

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

                                         In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                                         Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LACAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

                                   3.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con la recente modifica (L. 14 dicembre 2004 in vigore dal 1° gennaio 2005, v. BU 2005, 51) per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza. Per quanto qui in discussione valgono le norme precedentemente vigenti.

                                         L'art. 44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

                                         Per l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal, nel tenore applicabile al caso di specie, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio, mentre per gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito, ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso, regola questa pensata per i casi di cui all'art. 67 Reg. LCAMal.

                                         Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

                                         Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

"  Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

                                   4.   Nel caso in esame occorre subito rilevare come l'istanza di sussidio 2004, in luogo e vece di essere inoltrata prima dell'inizio 2004 (ossia entro il 31.12.2003), è datata 2 gennaio 2005 ed è pervenuta all'Ufficio Assicurazione Malattia solo successivamente. Palesemente l'istanza è tardiva e la circostanza è stata rilevata subito dall'amministrazione che, con scritto 23 febbraio 2005, a firma __________, ha osservato l'intempestività e l'assenza di suffragata particolare e fondata motivazione (con richiamo all'art. 55 cpv. 2 LCAMal). Agli assicurati è stato concesso un termine di 20 giorni per colmare la lacuna (doc. _). Il 4 marzo 2005 RI 2 ha argomentato il ritardo nella trasmissione dell'istanza con "…una serie di disguidi burocratici" riferiti in particolare all'inoltro a fine 2004 della dichiarazione fiscale (verosimilmente la dichiarazione fiscale 2003 che risulta comunque datata 29 gennaio 2005 e quindi successiva all'istanza di sussidio) e "credendo di dovervi poi far pervenire la relativa notifica per la vostra decisione". La signora RI 2 ha comunicato all'UAM che, non appena appreso che la tassazione di riferimento era quella del biennio 2001-2002, l'istanza è stata subito inoltrata.

                                         Come rilevato, questa giustificazione non è stata considerata sufficiente dall'amministrazione. In sede di reclamo gli assicurati si sono limitati a ribadire che il ritardo sarebbe stato giustificato lamentando unicamente le conseguenze della mancata concessione del sussidio.

                                         In sede di ricorso RI 1 e RI 2 hanno ulteriormente ribadito la complessa situazione economica in cui versano senza ulteriormente motivare e, soprattutto, giustificare il ritardo per l'inoltro dell'istanza.

                                         Questo Tribunale deve qui evidenziare da un lato come, per il sussidio 2004, l'amministrazione debba fare riferimento alla decisione di tassazione 2001-2002. I signori __________ dispongono di questa decisione dal giugno 2002.

                                         La domanda di sussidio per l'anno 2004 è datata 2 gennaio 2005 e l'unico motivo indicato a giustificazione del ritardo è "una serie di disguidi burocratici" come evidenziato.

                                         Ora, anche comprendendo che la situazione debitoria in cui versano i coniugi RI 1 sia gravosa, pur a fronte di un reddito accertato dall'UT nell'anno 2003 in CHF 102'285.-- e pur vivendo i ricorrenti in casa propria (cfr. doc. _), ed anche volendo ammettere che tale situazione possa provocare un certo abbattimento, il periodo intercorso tra la data entro la quale la domanda di sussidio doveva essere inoltrata e quella in cui è pervenuta è di tutto rilievo (superiore ad 1 anno).

                                         Il ritardo, come detto, non è stato motivato adeguatamente e non è stato suffragato in alcun modo.

                                         Questo TCA ha considerato (STCA 24 aprile 2002 in re. J. inc. 36.2002.5) che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente. Neppure la mancanza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino è stata considerata motivo sufficiente (STCA 9 dicembre 2002 in re D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato la certezza che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

                                         Nella sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale, e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 in re W. 36.2002.54).

                                   5.   Nel caso concreto, nel solco della prassi di questo Tribunale, non può essere accolta la motivazione a giustificazione del ritardo attinente al disordine amministrativo, alla confusione circa le tassazioni di rilievo (2001-2002 e non 2003) ed alla misconoscenza sostanziale dei presupposti di calcolo per il diritto. In casu si tratta infatti di negligenze che non possono, già a tenore della LCAMal (art. 55 cpv. 3), assurgere a validi motivi.

                                         Non essendo dati i presupposti per l'istanza retroattiva il giudice non può entrare nel merito della tematica ed i documenti attestanti una situazione economica compromessa non possono essere ritenuti.

                                         Va in ogni caso rammentato - come già avvenuto nella sentenza J. citata - che l'assicurato può generalmente:

"  anche in assenza di una tassazione fiscale, … inoltrare, negli anni di rilievo, una domanda volta all'ottenimento di un sussidio esponendo la sua precaria situazione finanziaria (art. 45 cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal). Va a questo proposito rilevato che l'interessato non può prevalersi della circostanza che non sarebbe stato informato in merito. Infatti, per giurisprudenza costante, dall'ignoranza del diritto nessuno può trarre dei benefici (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid. 2 pag. 3; DTF 124 V 215, consid 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata)."

                                   6.   Alla luce della documentazione agli atti gli introiti lordi dei signori RI 1 conseguiti negli anni di computo 1999-2000 per la tassazione 2001-2002 appaiono comunque inferiori ai successivi redditi annuali conseguiti (cfr. doc. _) e quindi già nella sostanza non sono dati i presupposti di cui all'art. 67, RegLCAMal litt. m per un accertamento autonomo del reddito da parte dell'UAM per la determinazione del sussidio. D'altra parte, come rettamente evidenzia l'amministrazione, anche considerando la richiesta in tal senso, la stessa sarebbe intempestiva.

                                   7.   Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e senza attribuzione di ripetibili.             

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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