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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.05.2005 36.2005.32

12 mai 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·414 mots·~2 min·3

Résumé

ritiro del ricorso dopo la risposta di causa

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2005.32   cs

Lugano 12 maggio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso dell’8 aprile 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 9 marzo 2005 emanata da

CO 1     in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto che                     con decisione del 9 marzo 2005 il CO 1 ha respinto l’istanza presentata da RI 1 intesa ad ottenere l’autorizzazione ad esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie,

                                         contro la predetta decisione è tempestivamente insorto l’interessato, rappresentato dall’avv. RA 1, contestando in particolar modo la carenza di motivazione della decisione impugnata (doc. I),

                                         con risposta del 27 aprile 2005 il CO 1 ha proposto la reiezione dell’impugnativa (doc. III),

                                         in data 11 maggio 2005 il ricorrente ha trasmesso al TCA uno scritto con il quale “ritira il ricorso” (doc. IV). L’interessato ha però chiesto a questo Tribunale di accollare spese e ripetibili al CO 1. Infatti, il ricorso era dettato dalla mancanza di motivazione della decisione impugnata, motivazione figurante per esteso solo nella risposta di causa (doc. IV),

                                         visto il ritiro del ricorso, l’impugnativa va stralciata dai ruoli,

                                         per quanto concerne la procedura, l’art. 11 cpv. 2 del Decreto legislativo concernente l’applicazione dell’art. 55a cpv. 1 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione contro le malattie per il periodo dal 4 luglio 2002 al 3 luglio 2005 (6.4.6.1.6) prevede che è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative,

                                         per l’art. 31 LPamm il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo (e per analogia il TCA), quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di una indennità alla controparte,

                                         avendo l’insorgente ritirato il ricorso, indipendentemente dai motivi addotti, è da considerare parte soccombente e non ha pertanto diritto a ripetibili,

                                         per l’art. 28 LPamm l’autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia,

                                         rilevato che il ritiro del ricorso è avvenuto contestualmente allo scadere del termine per la presentazione della replica questo TCA rinuncia eccezionalmente al prelievo di spese e tasse di giustizia,

Per questi motivi

decreta                     1.   La causa è stralciata dai ruoli;

                                   2.   non si prelevano tasse e spese e non si assegnano ripetibili;

                                   3.   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

                                                                                 Il giudice delegato

                                                                                 del Tribunale cantonale delle assicurazioni         

                                                                                 Ivano Ranzanici

36.2005.32 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.05.2005 36.2005.32 — Swissrulings