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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.12.2005 36.2005.200

22 décembre 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·764 mots·~4 min·3

Résumé

Decisione su opposizione dell'assicuratore per incasso di un credito. Reazione intempestiva dell'assicurato, il termine per impugnare é di 30 giorni, qui scaduto infruttuoso.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2005.200   ir/gm

Lugano 22 dicembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 24 novembre 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 17 ottobre 2005 emanata da

CO 1     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato in fatto e in diritto

che                              -   con decisione su opposizione 17 ottobre 2005 CO 1, confermando precedente decisione 9 settembre 2005, ha accertato un debito di RI 1 di CHF 335.90, oltre a spese esecutive e un interessi di mora del 5% per premi non soluti;

                                     -   contro il provvedimento l'assicurata ha ricorso a questo Tribunale: l'atto - datato erroneamente 10 aprile 2005 - è stato consegnato alla Posta il 24 novembre 2005;

                                     -   invitata ad accertare la ricezione da parte dell'assicurata del provvedimento impugnato CO 1 ha trasmesso estratto informatico attestante ritardo nell'inoltro del gravame;

                                     -   il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha direttamente accertato presso l'ufficio postale di __________ la ricevuta della decisione su opposizione da parte della signora RI 1 il 19 ottobre 2005;

                                     -   le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi in merito;

                                     -   per l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso Tribunale delle assicurazioni del Cantone di domicilio dell'assicurata;

                                     -   giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa; il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);

                                     -   l'art. 38 LPGA, cui rinvia l'art. 60 cpv. 2 LPGA, prescrive che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 pag. 117 consid. 3a). I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (art. 38 cpv. 4 LPGA);

                                     -   un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua bucalettera o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).

                                         Secondo costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144);

                                     -   il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno che segue la notifica della decisione;

-    nella fattispecie, dagli atti, risulta che la decisione su opposizione 17 ottobre 2005 è stata spedita il medesimo giorno all'interessata per invio raccomandato, e ricevuta il 19 ottobre 2005 (doc. IV/2);

-    il termine per interporre ricorso ha iniziato a decorrere il 20 ottobre 2005, e scadeva venerdì 18 novembre 2005;

                                     -   di conseguenza il ricorso, consegnato alla posta il 24 novembre 2005 come rilevabile dalla busta d'impostazione è tardivo;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è irricevibile siccome intempestivo.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

                                         del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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