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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.01.2006 36.2005.185

16 janvier 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,974 mots·~15 min·4

Résumé

Istanza di sussidio 2005 tardiva. Arrivo in Ticino dalla Svizzera tedesca. L'assicurato non sostiene né comprova che nel 2005 ci sia stata una diminuzione dei redditi. È stato negligente. Doveva informarsi prima sulle possibilità d'ottenere un sussidio entro il 31.12.2004.Esenzione dal premio LAINF.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2005.185   TB

Lugano 16 gennaio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 novembre 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su reclamo del 17 ottobre 2005 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, salariato, è coniugato e papà di tre bambini. Il 23 maggio 2005 ha postulato la riduzione del premio individuale dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per il 2005 (doc. 1).

L’Ufficio Assicurazione Malattia (UAM) ha chiesto all'assicurato di motivare il ritardo nell'inoltro della domanda. Le spiegazioni dell'interessato non sono state ritenute soddisfacenti e la sua richiesta è stata considerata tardiva e respinta. Il reclamo non ha avuto miglior sorte, siccome anch'esso respinto con decisione del 17 ottobre 2005 (doc. A).

                                  B.   Con ricorso del 14 novembre 2005 (doc. I) l'assicurato si è rivolto al TCA chiedendo di concedergli il sussidio di cassa malati, a motivo che essendosi trasferito in Ticino da poco (settembre 2004) non era a quel tempo ancora a conoscenza della legislazione applicabile e dei termini d'inoltro della domanda.

Con osservazioni del 2 dicembre 2005 (doc. III) l’Amministrazione propone la reiezione del ricorso, specificando che tanto la motivazione di non essere ancora in possesso di una tassazione emessa dal Cantone Ticino quanto quella di aver saputo soltanto nell'aprile 2005 per il tramite del segretario comunale della possibilità di chiedere la riduzione del premio di cassa malati non può essere ritenuta valida. Egli avrebbe dovuto imperativamente inoltrarla entro il 31 dicembre 2004 e produrre dei giustificativi attestanti le sue entrate lorde più recenti (art. 67 lett. e RLCAMal).

                                         in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                   2.   La Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il ricorso del 14 novembre 2005 va considerato tempestivo, poiché formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo.

                                         nel merito

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

Con decreto esecutivo del 18 novembre 1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

Per quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria, che ha aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie, mentre il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.- (cfr. DE del 26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).

                                   4.   Non va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito determinante trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"a)     delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)    delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)    delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)    in altri casi particolari."

In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)    decesso del coniuge;

c)    matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)    persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)    persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)     persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)    persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)    cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)     cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)     cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili." (sottolineatura della redattrice).

Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 RLCAMal.

                                   5.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.

L'art. 44 RLCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

Per l'art. 45 cpv. 1 RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

"a)   per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b)    per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;

c)    gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;

d)    gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.” (sottolineatura della redattrice)

Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che la legge – e non più il regolamento - al cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (vecchio cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.

Ora, anche se si volesse prescindere dalla circostanza a sapere se la modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2005 si applica anche al caso di specie (circostanza negata da questo Tribunale, cfr. STCA del 7 dicembre 2005 nella causa C.M., 36.2005.115, STCA del 5 dicembre 2005 nella causa L.S., 36.2005.168, STCA del 17 novembre 2005 nella causa R., 36.2005.140, STCA del 10 ottobre 2005 nella causa F., 36.2005.124 e STCA del 6 ottobre 2005 nella causa S., 36.2005.116), va comunque rilevato che il Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche prima della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, tra l’altro, se l’assicurato non disponeva dei dati fiscali consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno di competenza subiva cambiamenti importanti della sua situazione economica.

Nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva rammentato che:

"  (…) I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti). (…).” (sottolineatura della redattrice)

                                   6.   Nel caso in esame va innanzitutto osservato che l’istanza di sussidio per il 2005 è stata inoltrata nel corso del 2005 (doc. 1); di per sé, quindi, essa è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal.

A motivo del ritardo dell'inoltro della domanda RI 1 ha precisato di non sapere che fosse possibile richiedere un sussidio cantonale per il pagamento della Cassa malati e di non conoscerne le modalità. Egli, trasferitosi con la famiglia nel settembre 2004 dalla Svizzera interna nel Canton Ticino, è casualmente venuto a conoscenza dell'esistenza di questa possibilità e dei parametri applicabili soltanto nell'aprile 2005 per il tramite del segretario comunale, in occasione della compilazione della dichiarazione d'imposta del 2004 (doc. I e 2).

La lettera c del succitato art. 45 cpv. 1 RLCAMal concerne le mutazioni intercantonali di domicilio. L'istante si è stabilito nel nostro cantone nel settembre 2004, per cui avrebbe potuto eccezionalmente chiedere il sussidio per l'anno 2004 entro il 31 dicembre 2004, anziché rispettare il termine del 31 dicembre 2003 come prevede la summenzionata lettera a dell'art. 45.

La lettera c non può però essere applicata nel caso concreto, trattandosi della domanda di sussidio per l'anno 2005, anno successivo al suo arrivo in Ticino.

                                         RI 1 non invoca poi una diminuzione del suo reddito nel corso del 2005 (art. 45 cpv. 1 litt. d e 67 litt. m RLCAMal).

                                   7.   Giusta l'art. 53 LCAMal implicitamente invocato dal ricorrente, il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3).

Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

"  (…) Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…)."

Inoltre, a norma dell’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54).

                                   8.   In concreto il ricorrente non apporta particolari giustificazioni per il ritardo con cui ha inoltrato la sua domanda di sussidio, egli invoca unicamente l'assenza di conoscenza della possibilità di domandare la riduzione del premio.

Ora, pur potendo comprendere che il trasferimento nel Cantone Ticino dalla Svizzera interna, per una giovane famiglia in attesa della nascita di due gemelli, possa comportare qualche difficoltà, un lasso di tempo di quasi quattro mesi per chiedere il sussidio per l'anno 2005 (da settembre a dicembre 2004) è più che sufficiente e non giustifica il ritardo nell'inoltro della domanda di sussidio.

Tanto più se si pone mente al fatto che anche nella Svizzera interna esiste la possibilità di beneficiare di sussidi per il pagamento dei premi dell'assicurazione contro le malattie, conformemente a quanto stabilito nella LAMal, legge federale del 18 marzo 1994, che all'art. 65 e art. 66 prevede la riduzione dei premi degli assicurati grazie ai sussidi federali e cantonali.

L'assenza di informazioni da parte dell'UAM, pretesa dal ricorrente, non giova. Infatti nessuno può trarre beneficio dall'ignoranza della legge; spettava all'assicurato attivarsi e richiedere alla cancelleria comunale del suo domicilio i necessari formulari per l'ottenimento del sussidio di cassa malati.

Va ancora aggiunto che l'insorgente, anche in assenza di una tassazione fiscale, poteva inoltrare, sempre entro il 31 dicembre 2004, una domanda volta all'ottenimento di un sussidio esponendo la sua precaria situazione finanziaria (art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal), facendo poi seguire i documenti necessari per la determinazione del suo reddito.

Visto quanto precede, il ricorrente non apporta dunque motivazioni sufficienti a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza di sussidio e la sua negligenza non è un motivo valido per ammettere ugualmente la domanda di riduzione del premio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

La decisione impugnata merita conferma. Alla luce della LPAmm, che - contrariamente alla LPrTCA - non impone la gratuità della procedura, si potrebbe qui imporre al ricorrente il carico di una tassa di giustizia e di spese. Eccezionalmente si prescinde dall'attribuzione a suo carico di tali costi, siccome il ricorrente - non cognito in materia - non era rappresentato.

                                   9.   È doveroso, infine, rilevare che dalla polizza assicurativa del 2005 di cassa malati agli atti dell'UAM (doc. 1) emerge che il ricorrente era assicurato anche contro gli infortuni nell’assicurazione di base.

Ora, l’art. 8 cpv. 1 LAMal prevede che la copertura di infortuni può essere sospesa fintanto che l’assicurato è interamente coperto per questo rischio, a titolo obbligatorio, giusta la LAINF. L’assicuratore procede alla sospensione su richiesta dell’assicurato, il quale deve provare di essere interamente assicurato ai sensi della LAINF. Il premio è ridotto in proporzione.

Il ricorrente potrà verificare il sussistere delle citate condizioni di legge.

La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa, siccome emanata in applicazione del diritto autonomo cantonale di applicazione della LAMal (DTF 131 V 202 consid. 3 e 4, DTF 124 V 9).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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