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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.03.2006 36.2005.149

28 mars 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,560 mots·~13 min·1

Résumé

Responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dei premi di cassa malati. I coniugi rispondono solidalmente fintanto che vivono in comune, indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto e dal fatto che il rapporto d'assicurazione sia stato costituito prima o durante la vita comune.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2005.149   TB

Lugano 28 marzo 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 7 settembre 2005 emanata da

Cassa malati CO 1     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Dal 1° giugno 1989 al 31 dicembre 2001 (docc. 1-3) __________ è stato affiliato presso la Cassa malati CO 1 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

L’assicurato non ha pagato i premi inerenti i mesi da agosto a dicembre 2001 (doc. 6), pari a Fr. 249.al mese, come pure la partecipazione di Fr. 182,75 per l'acquisto di medicinali (doc. 5).

La procedura esecutiva intentata nei suoi confronti è sfociata il 12 dicembre 2003 nell'attestato di carenza beni n. __________, a dipendenza del PE n. __________ fatto spiccare dall'UEF di __________, per un credito in capitale di Fr. 1'462,75, divenuto Fr. 1'724,85.

                                  B.   Con decisione del 22 luglio 2005 (doc. A4) CO 1 ha chiesto alla moglie del debitore, RI 1, di saldare il debito del marito, versando entro trenta giorni l'ammontare di Fr. 1'724,85. Con decisione su opposizione del 7 settembre 2005 (doc. A5) la Cassa malati ha respinto l'opposizione formulata dall'assicurata (doc. A1), la quale il 5 ottobre 2005 successivo (doc. I) ha formulato ricorso al TCA evidenziando la sua estraneità ai debiti del marito e l'intenzione di quest'ultimo di rimborsare ratealmente direttamente all'UEF di __________ lo scoperto, siccome tale proposta non è stata accettata dalla convenuta. La ricorrente rileva ancora di essere casalinga e quindi di non avere i mezzi per rimborsare alcunché. Nella risposta del 1° novembre 2005 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso (doc. III), mentre la ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                   2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAMal.

Mentre le norme sostanziali non sono applicabili in concreto poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b), le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF 112 V 360 consid. 4a).

nel merito

                                   3.   Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. Sono possibili al massimo tre graduazioni regionali per Cantone (cpv. 2).

Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni, l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni e che stanno svolgendo una formazione (cpv. 3).

L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 4). L'art. 90 OAMal prevede che, di regola, i premi devono essere pagati mensilmente.

                                   4.   Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).

Secondo l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a della legge ammonta a 230 franchi per anno civile dal 1° gennaio 1998 (cfr. RU 1997 2435, in precedenza Fr. 150.-). L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 600 franchi per gli assicurati adulti e a 300 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3).

A norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali ammontavano a partire dal 1° gennaio 1998 a Fr. 400, 600, 1200 e 1500 (cfr. RU 1997 2435; in precedenza a 300, 600, 1200 e 1500 franchi) per gli assicurati adulti e a 150, 300 e 375 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni.

                                   5.   Nel caso di specie l'assicuratore, tramite la decisione su opposizione, chiede alla ricorrente il pagamento di un importo complessivo di Fr. 1'724,85. Questa somma è composta del credito in capitale dei premi mensili dovuti dal marito da agosto a dicembre 2001 (Fr. 249.- x 5 mesi), della partecipazione ai costi dei farmaci acquistati dal medesimo nel luglio 2001 (Fr. 182,75) e delle spese di richiamo (Fr. 35.-). A ciò si aggiunge un totale di Fr. 262,10 comprensivo delle spese attinenti al precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare nei confronti di __________ e degli interessi dovuti sul capitale (doc. 7). Il calcolo dei premi formulato della Cassa è corretto e non è stato contestato dalla ricorrente. Quest'ultima non ha nemmeno messo in discussione il calcolo delle spese esecutive e degli interessi accollati dalla Cassa malati. L’insorgente fa tuttavia valere di non aver mai saputo nulla circa i debiti del marito nell’ambito della sua assicurazione malattia e di non poterli comunque rimborsare, ritenuto come non eserciti un'attività lucrativa.

                                   6.   Il diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica del tema in discussione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni sociali, nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993 pag. 85 consid. 2b).

Per l'art. 163 CC, relativo al mantenimento della famiglia,

"  1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.

2 Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.

3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione personale".

Secondo l'art. 166 CC,

"  1 Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.

2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l’unione coniugale soltanto se:

1. è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;

2. l’affare non consente una dilazione e l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.

3 Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro."

Il TF e il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; EUGSTER, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag. 182 n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC (EUGSTER, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota 815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).

Il TFA, con sentenza del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza. In sostanza i coniugi che sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone nell’interesse della coppia o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la copertura delle malattie - rappresentano l’unione coniugale nella misura in cui gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato dall’altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della famiglia.

Nella sentenza federale citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.

Con sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03) non pubblicata, il TFA ha confermato, al considerando 5.1, che “sia la stipulazione di un contratto d’assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento dell’assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell’art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, n. 7 all’art. 166)”.

In quell’occasione l’Alta Corte ha inoltre stabilito che “con la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149)."

                                   7.   Nel caso concreto, la ricorrente non contesta di avere una vita comune con il proprio marito, ma si limita a rilevare di non sapere nulla dei debiti contratti dal coniuge prima del loro matrimonio (2000), né che nei confronti dello stesso vi sia stata una procedura esecutiva sfociata in un attestato di carenza beni.

                                         Indipendentemente dalla circostanza che l’assicurata non sia stata informata dal marito circa l’esistenza di debiti derivanti dall’assicurazione la ricorrente deve sopperire al mancato pagamento da parte del proprio marito. Come visto, le giustificazioni addotte non sono sufficienti per evitare di doversi fare carico dei debiti derivanti dall’assicurazione obbligatoria contro le malattie contratti dal proprio coniuge.

In effetti, spettava alla ricorrente, semmai, informarsi presso il marito stesso sia a proposito della sua assicurazione sia della situazione debitoria esistente. È circostanza nota che in Svizzera l’assicurazione contro le malattie è obbligatoria ormai dal 1996. L’interessata doveva pertanto sapere che anche il marito disponeva di un’assicurazione. Inoltre, l’art. 170 cpv. 1 CC prevede che ciascun coniuge può esigere che l’altro lo informi sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti. Il capoverso 2 precisa che, a sua istanza, il giudice può obbligare l’altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari. L’insorgente avrebbe pertanto potuto informarsi presso il marito medesimo e chiedere informazioni a proposito della sua situazione patrimoniale.

Inoltre, seppure l'assicurazione sia stata stipulata da __________ nel 1989 e quindi prima del matrimonio con l'assicurata, va precisato che i premi per i quali egli è stato escusso concernono i mesi da agosto a dicembre 2001, ovvero quando la vita coniugale con la ricorrente era in essere.

Non può neppure trovare accoglimento la richiesta che il marito saldi il proprio debito pagando ratealmente all'UEF di __________ l'ammontare dovuto. Oggetto del contendere è unicamente la questione a sapere se la ricorrente può essere chiamata a rispondere dei debiti del marito nell’ambito dell’assicurazione sociale contro le malattie. Tuttavia, poiché è soltanto la creditrice, ovvero la Cassa malati convenuta, che può pronunciarsi sulle modalità di pagamento dello scoperto, questo Tribunale invita comunque CO 1 ad accettare la disponibilità offerta dai debitori, che si sono mostrati ben disposti e pronti a fare fronte ai propri debiti, in modo da evitare inutili e costose procedure amministrative ed esecutive nei loro confronti.

                                   8.   In conclusione, il TCA rileva che l’insorgente non ha prodotto alcuna prova circa eventuali pagamenti di premi arretrati da parte del marito nel periodo contestato. Peraltro, quest'ultimo è già stato oggetto di un'esecuzione sfociata in un attestato di carenza beni.

La richiesta della Cassa malati alla quale il marito era affiliato di condannare la ricorrente al pagamento di Fr. 1'724,85 si rivela dunque corretta, indipendentemente dalle sue condizioni economiche.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione della Cassa deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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