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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.01.2006 36.2005.102

17 janvier 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,843 mots·~19 min·3

Résumé

richiesta tardiva di un sussidio per il pagamento dei premi della Cassa malati.

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2005.102   cs

Lugano 17 gennaio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 9 agosto 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su reclamo del 15 luglio 2005 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 ha postulato, nel corso del 2005, la concessione del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per l’anno 2004.

                                  B.   La richiesta è stata respinta con decisione del 7 giugno 2005. Il reclamo non ha avuto miglior sorte siccome anch’esso respinto con decisione del 15 luglio 2005.

                                  C.   Con ricorso del 9 agosto 2005, completato su ingiunzione del Giudice delegato in data 24 agosto 2005, RI 1 ha contestato la predetta decisione indicando di essere ritornata in Svizzera il 1. gennaio 2004 e di essersi subito informata circa le possibilità di ottenere il sussidio, “mi fu risposto di attendere fino alla tassazione successiva poiché non in possesso di alcun documento (la tassazione precedente era nettamente diversa, inoltre mi fu detto che avrei potuto richiedere retroattivamente il sussidio per i motivi sopra citati).” (doc. III)

                                  D.   Con osservazioni 6 settembre 2005 l’amministrazione propone di respingere il ricorso (doc. V).

                                  E.   Pendente causa il TCA ha proceduto a numerosi accertamenti di cui si dirà in seguito.

                                         in diritto

                                   1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                   2.   Il ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo, appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi fissati nella Legge di procedura per le cause amministrative applicabile in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal.

                                         nel merito

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per quanto concerne l’anno 2004 il Consiglio di Stato, con Decreto Esecutivo datato 12 novembre 2003, ha ribadito le basi di calcolo per la concessione del sussidio confermando il periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante (2001 – 2002) ed i limiti di reddito per la concessione del sussidio: CHF 22'000.- per le persone sole, CHF 34'000.- per i membri delle famiglie.

                                   4.   Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

                                         In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                                         Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

                                   5.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa. In casu vale la previgente norma.

                                         L'art. 44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

                                         Per l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

"  a)   per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata  

      nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b)   per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;

c)   gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;

d)   gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.”

                                         Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

                                         Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

"  Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

                                   6.   Nel caso in esame l’istanza di sussidio per il 2004 è stata inoltrata nel corso del 2005. Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 Reg. LCAMal. Infatti, poiché l’insorgente è rientrata in Svizzera nel 2004, prendendo domicilio a __________ sia in virtù dell’art. 45 cpv. 1 lett. c Reg. LCAMal che dell’art. 45 cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal l’interessata avrebbe dovuto inoltrare la richiesta nel corso del 2004.

Come evidenziato in sede di risposta, la tassazione 2003 emessa il 22 giugno 2005 non è rilevante nel caso di specie, poiché l’insorgente si è domiciliata in Svizzera dal 1.1.2004. L’assicurata avrebbe pertanto dovuto inoltrare la richiesta di concessione del sussidio nel corso del 2004 e semmai, in caso di decisione negativa, chiederne la revisione una volta in possesso della tassazione 2004 in virtù dell’art. 48 Reg. LCAMal.

                                   7.   Tuttavia, per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

                                         Questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

                                         Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).

8.In concreto l’insorgente fa valere di essersi informata, nel gennaio 2004, appena giunta in Svizzera, della possibilità di ottenere il sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione malattie. L’autorità competente le avrebbe risposto di attendere la “successiva” tassazione, in assenza di documentazione disponibile (doc. III).

Il 27 ottobre 2005 il TCA ha chiesto all’insorgente di voler precisare quando è avvenuta la telefonata descritta nel proprio ricorso, i contenuti precisi della stessa e il nome del funzionario o della funzionaria con il/la quale ha parlato (doc. XIII).

                                         Con risposta del 21 novembre 2005 la ricorrente ha affermato di aver telefonato “al Dipartimento della Sanità, a Bellinzona, Ufficio Assicurazione malattia nel mese di gennaio 2004 (in seguito al mio rientro in Svizzera). Ciò malgrado, e non prevedendo che in un secondo tempo mi sarei ritrovata in questa situazione, in buona fede mi fidai e non ho annotai (sic) il nome della persona incaricata che rispose al telefono, tantomeno la data esatta della telefonata.” (doc. XVI)

                                         Interpellato dal TCA (doc. XVII), l’IAS, dopo aver rilevato un’incongruenza nelle risposte dell’insorgente che dapprima sembrava aver indicato di aver telefonato presso il Comune e poi, in un secondo tempo ha affermato di essersi rivolta al Cantone, ha innanzitutto osservato che “la controparte non è stata in grado di fornire elementi probatori di alcun tipo.” L’IAS afferma inoltre che “nel corso del mese di gennaio 2004 il Servizio Sussidi dell’Ufficio dell’assicurazione malattia contava 10 funzionarie/funzionari preposti all’evasione delle richieste di riduzione di premio ed in grado di fornire informazioni telefoniche agli utenti. Nessuno in particolare era preposto a rispondere a domande circa la tempistica di inoltro delle richieste di sussidio. L’assetto organizzativo del Servizio per quanto attiene alla gestione delle richieste telefoniche non prevede infatti una ripartizione interna delle telefonate in base alla tipologia del quesito posto. Sulla base di costanti verifiche interne effettuate in merito al flusso di telefonate in entrata, è possibile affermare che durante il mese di gennaio 2004 sono giunte al Servizio Sussidi in media tra le 180 e le 220 telefonate al giorno. Il nostro Ufficio non tiene un registro delle telefonate in entrata; di conseguenza non è possibile indicare nome, cognome, indirizzo e funzione del funzionario o della funzionaria che si è occupato del caso della ricorrente.” L’amministrazione ha inoltre aggiunto che “nelle situazioni simili a quelle della ricorrente, i collaboratori chiamati a fornire indicazioni telefoniche dovevano invitare i richiedenti ad inoltrare la richiesta di riduzione di premio mediante il modulo ufficiale d’istanza debitamente compilato, allegando copia dei certificati assicurativi, copia di tutti i giustificativi attestanti l’ammontare delle entrate lorde conseguite nel corso degli ultimi 6 mesi, copia di eventuali documenti relativi ad interessi passivi o alimenti a proprio carico ed eventualmente uno scritto in cui il richiedente espliciti succintamente la propria situazione. In seguito, se i richiedenti lo reputavano necessario ed a dipendenza dell’esito della decisione, gli stessi avrebbero potuto trasmetterci copia della prima tassazione emessa nei loro riguardi dopo l’arrivo nel Cantone (istanza di revisione – art. 48 Reg. LCAMal).” Infine l’IAS ha affermato che “non esistono direttive scritte in merito.” (doc. XVIII)

                                         Chiamata a presentare osservazioni scritte in merito, l’insorgente ha affermato che “in effetti scrissi che telefonai in Comune per avere informazioni e mi rivolsi anche all’Ufficio Competente presso il DSS, come già precedentemente affermato.” e di aver chiesto all’IAS, in data 20 aprile 2005, un colloquio senza mai aver avuto risposta.

                                   9.   Giova qui rammentare che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’ assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Alla fattispecie in discussione è applicabile la LPAmm ossia la legge di procedura per le cause amministrative per il rinvio dell’art. 76 cpv. 4 LCAMal. La LPAmm prevede – analogamente alla LPrTCA – la massima dell’officialità, il principio inquisitorio e quello dell’applicazione d’ufficio del diritto (in questo senso Marco Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano ad art. 18 pag. 89 e segg.; cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.

                                         Secondo il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):

"  (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."

                                         In senso analogo Borghi/Corti op. cit. pag. 90.

                                         In concreto l’insorgente non è stata in grado di fornire la prova né della telefonata che afferma aver avuto nel corso del gennaio 2004, né del contenuto della medesima, sia a livello comunale che a livello cantonale.

                                         L’insorgente non ha infatti fornito il nome della o delle persone con le quali avrebbe parlato.

                                         In queste condizioni il ritardo nell’inoltro della domanda di sussidio 2004 non può essere giustificato. A ragione l’amministrazione ha respinto la richiesta in quanto tardiva.

                                10.   La ricorrente nelle osservazioni del 10 gennaio 2006 rileva di aver chiesto, in data 20 aprile 2005, un colloquio, ma di non essere mai stata convocata.

                                         Il TFA, con sentenza del 20 settembre 2005 (C 128/04) ha recentemente stabilito che :

"  1.2 Art. 29 Abs. 2 BV räumt kein Recht auf mündliche Anhörung ein, sondern beschränkt den Gehörsanspruch auf schriftliche Stellungnahmen (Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6; Urteil W. des Bundesgerichts vom 13. November 2002, 4P.195/2002; vgl. BGE 125 I 219 Erw. 9b sowie AHI 1993 S. 41 Erw. 3b betreffend Art. 4 aBV), es sei denn, ein Erlass gäbe ausdrücklich das Recht auf eine mündliche Anhörung (vgl. Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6). Art. 42

ATSG sieht mündliche Anhörungen im Rahmen des Verwaltungsverfahrens nicht ausdrücklich vor und auch aufgrund des VwVG oder des AVIG ergibt sich kein explizit erwähntes Recht auf eine mündliche Anhörung.

Anhand der Akten ist ersichtlich, dass die Versicherte ausreichend

Gelegenheit hatte, zum Sachverhalt Stellung zu nehmen (vgl. Erw. 1.1 hievor).

Es sind hier auch keine Umstände gegeben, die zu einer Ausnahme vom Regelfall der Möglichkeit, schriftlich Stellung zu nehmen, führen würden, sodass das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin nicht verletzt wurde, indem sie nicht mündlich angehört wurde.“

                                         Non vi è pertanto alcun diritto, di regola, ad essere sentiti oralmente. Una presa di posizione scritta è sufficiente.

                                         Nel caso di specie l’insorgente, in sede di ricorso, ha ancora potuto far valere le sue ragioni innanzi un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, come l’istanza precedente. Per cui l’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove l’insorgente ha nuovamente ribadito le sue motivazioni.

                                11.   Non essendoci un motivo che giustifica il ritardo nell’inoltro della richiesta per il sussidio 2004, la decisione impugnata merita conferma mentre l’impugnativa va respinta senza carico di tasse e spese e senza concessione di ripetibili.

                                          Alla luce della LPAmm, che – contrariamente alla LPrTCA - non impone gratuità della procedura, si imporrebbe il  carico di tasse e spese, cui eccezionalmente questo Tribunale prescinde in questa sede. La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B; K 165/04 e DTF 124 V 9; cfr. anche DTF 131 V 202).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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