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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.02.2004 36.2004.4

25 février 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,736 mots·~14 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2004.4   ir/tf

Lugano 25 febbraio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 8 gennaio 2004 di

__________

contro  

la decisione del 22 dicembre 2003 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, domiciliata a __________, madre di __________, __________, collaboratrice presso l'Istituto __________, ha postulato la concessione del sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2004 con atto del 13 agosto 2003.

                                         La domanda è stata respinta dall'Ufficio Assicurazione Malattia così come il successivo reclamo della signora __________.

                                         L'amministrazione – nella decisione 22 dicembre 2003 – rileva come la signora __________ vada considerata persona sola poiché il figlio ha compiuto i 18 anni e come il reddito ritenuto nella tassazione di riferimento (2001-2002) superi i parametri di legge per concedere il sussidio alle persone sole (CHF 22'591.-).

                               1.2.   Con ricorso dell'8 gennaio 2004 la signora __________ si è aggravata al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con i seguenti rilievi:

"  L'Ufficio assicurazione malattia calcola il mio reddito superiore di Fr. 591.- annui al reddito che permetterebbe il diritto all'ottenimento del sussidio. Calcolo da me incomprensibile poiché, rispetto all'anno 2003, il mio reddito reale non è aumentato minimamente a causa del compimento del 18° anno d'età di mio figlio, bensì si è ridotto, e più precisamente di:

Fr. 800.- per l'ammortamento prestito dell'Istituto di __________ per l'ottenimento di un concordato (doc. _).

Fr. 225.20 per la decurtazione del 5% del salario a causa del protrarsi di una malattia che mi impedisce di lavorare al 100% e che mi ha obbligata a fare richiesta, lo scorso ottobre, delle prestazioni AI (doc. _).

Inoltre dal prossimo giugno (mese in cui mio figlio terminerà la scuola d'apprendistato) non percepirò più la somma mensile di Fr. 332.05, corrispondente all'indennità di famiglia e per figlio (doc. _).

In parole povere rispetto al 2003 (anno in cui mi fu riconosciuto il diritto al sussidio) quest'anno il mio salario sarà il seguente:

fino a giugno 2004      Fr. 1'025.20 mensili in meno

da luglio 2004 in poi   Fr. 1'357.25 mensili in meno

Tengo a sottolineare che, il debito contratto con l'Istituto __________, ha avuto lo scopo di ottenere un concordato su una situazione debitoria che non mi permetteva più una vita dignitosa.

Visto quanto esposto e richiamando, a mio avviso, una logica un po' carente nei calcoli citati dall'Ufficio assicurazione malattia, chiedo:

1 che l'Istituto delle assicurazioni sociali e per esso l'Ufficio

assicurazione malattia mi riconosca il diritto per l'ottenimento del sussidio per il 2004.

2  Protesto spese e ripetibili.

In attesa di un vostro positivo riscontro colgo l'occasione per porgere cordiali saluti." (Doc. _)

                                         Dal canto suo l'amministrazione propone la reiezione dell'impugnativa con le seguenti argomentazioni:

"  La parte ricorrente, in applicazione degli artt. 26 e 27 LCAMal, per l'anno 2004 deve palesemente essere considerata persona sola, ritenuto che il figlio __________ è nato nell'anno __________.

La parte convenuta, tenuto conto delle argomentazioni addotte dalla controparte in sede di reclamo, ha provveduto a valutare se nel caso di specie risultasse possibile applicare l'art. 67 lett. m) Reg. LCAM.

La normativa in oggetto prevede la possibilità di definire il diritto al sussidio a prescindere dai dati fiscali in caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili. Per volontà del Legislatore, tale normativa è stata introdotta nell'ambito delle disposizioni di diritto cantonale applicabili nell'assicurazione sociale contro le malattie, onde permettere la definizione del diritto al sussidio sulla base della situazione economica più recente per gli assicurati che hanno avuto un peggioramento della propria condizione economica rispetto a quanto esposto in sede fiscale.

II reddito lordo annuo della parte ricorrente accertato a decorrere dal 15.10.2003 (data dalla quale la stessa ha subito una decurtazione dello stipendio pari al 5 per cento) ammonta complessivamente a fr. 55'622.45 (cfr. allegati al documento _), come risulta dal calcolo seguente:

stipendio lordo = fr. 4'278.65 x 13 = 55'622.45

Da sottolineare il fatto che il nostro Istituto nel computo del reddito lordo non ha considerato l'indennità di famiglia pari a fr. 149.05 mensili e l'assegno per i figli pari a fr. 183.mensili, dal momento che la controparte, come detto, per la definizione del diritto al sussidio risulta essere persona sola ed i redditi in questione sono conseguiti in ragione del fatto che il figlio __________ risulta essere a carico della signora __________ in base al ROD del Comune di __________ e in applicazione della LAF.

D'altro canto, nel calcolo del reddito lordo non si è nemmeno considerato l'importo di fr. 800.- mensili che la controparte è tenuta a rimborsare all'Istituto di previdenza professionale __________, dal momento che, secondo la prassi amministrativa adottata dal nostro Istituto, nei casi di accertamento del reddito giusta l'art. 67 Reg. LCAMal, possono essere dedotte dal reddito lordo le voci che fanno parte delle deduzioni ammesse ai fini fiscali, e questo allo scopo di non creare delle disparità di trattamento rispetto ai casi per i quali la decisione circa il diritto al sussidio viene effettuata sulla base dei dati fiscali definiti dal Consiglio di Stato, mentre l'ammortamento in oggetto non risulta essere fiscalmente deducibile.

L'importo di fr. 55'622.45 risulta essere maggiore rispetto al reddito lordo esposto ai fini della notifica di tassazione 2001/2002 (reddito da attività dipendente = fr. 46'231.-).

In tale situazione, non risultano soddisfatti i presupposti di legge per l'applicazione dell'art. 67 lett. m) Reg. LCAM e il diritto al sussidio deve pertanto essere stabilito sulla base del reddito determinante desunto dalla notifica di tassazione fissata dal Consiglio di Stato.

A titolo abbondanziale si specifica che il nostro Istituto in data 24.11.2003 ha ricevuto la richiesta del sussidio per l'anno 2004 da parte di __________. La decisione relativa alla richiesta in oggetto verrà emessa non appena possibile." (Doc. _)

                                         Alla ricorrente è stata offerta la possibilità di esprimersi ulteriormente e di formulare ulteriori richieste di assunzioni probatorie.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per il 2002 come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).

                                         Per quanto attiene, invece, le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione malattie per l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito è il 2001/2002. Il DE 26 novembre 2002 concernente appunto le basi di calcolo per l'applicazione dai sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di reddito più sopra evocati, ossia CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.-- per famiglie.

                                         Anche per l’anno 2004 il Consiglio di Stato, con Decreto Esecutivo dello scorso 12 novembre 2003, ha ribadito le basi di calcolo per la concessione del sussidio confermando il periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante (2001 – 2002) ed i limiti di reddito per la concessione del sussidio: CHF 22'000.- per le persone sole, CHF 34'000.- per i membri delle famiglie e 1° figlio, rispettivamente a CHF 55'000.- è stato confermato il reddito di riferimento della famiglia.

                               2.3.   Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

                                         In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                               2.4.   Va ancora osservato come la definizione di persona sola rispettivamente di famiglia sia data dagli art. 26 e 27 LCAMal. Nel Messaggio 3 gennaio 1996 relativo alla citata legge cantonale di applicazione della Legge Federale sull’assicurazione malattia, per quanto attiene al concetto di figlio, l’Esecutivo cantonale ha richiamato quanto ritenuto nella LAMal. In virtù della Legge federale per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni l’assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni. Il richiamo voluto dal Messaggio citato è agli art. 252 e segg. CCS. Il Codice civile Svizzero prevede che i genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela e che il mantenimento consiste nella cura e nell’educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie (art. 276 CCS). L’obbligo di mantenimento dura sino alla sua maggiore età del figlio (art. 277 CCS).

                                         Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di la del compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione. L’obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio anche successivamente al compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in corso una formazione non è trattato dall’art. 27 LCAMal. La legge cantonale di applicazione alla LAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è considerato/a persona sola.

                                         Per le persone sole con un reddito imponibile nullo o riferito ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.- il reddito determinante è quello della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento se questo reddito di riferimento non supera i CHF 55'000.-. In virtù dell’art. 52 del REgLCAMal:

"  Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo

inferiore a fr. 6’ 000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile."

                                         Secondo l’Ordinanza 03 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI il limite massimo per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 17’300.- annui. In altri termini se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio l’assicurato aveva un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione doveva verificare l’esistenza di un reddito proprio (per l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF 17’300.- annui.

                                         Quindi quando un figlio supera i 18 anni va considerato persona sola e non più come componente della famiglia. In questo senso egli può, alla luce dei parametri appena illustrati, essere posto al beneficio – se dati gli estremi – della concessione del sussidio. Il figlio, in questo caso, non può essere computato per la determinazione del reddito determinante per il riconoscimento dei sussidi a figli di famiglie altrimenti non sussidiate oppure considerato con il genitore monoparentale per formare una famiglia.

                               2.5.   Nel caso concreto l'amministrazione ha ritenuto – dai dati fiscali – un reddito imponibile – purtroppo – di poco superiore ai limiti per la concessione del sussidio alla persona sola.

                                         Il fatto che l'UAM abbia ritenuto __________ persona sola appare giuridicamente corretto. Infatti il figlio __________, __________, va considerato a sua volta persona sola che potrà, se dati gli estremi di legge, beneficiare del sussidio.

                                         A giusto titolo l'amministrazione ha verificato l'invocata diminuzione importante del reddito da parte della ricorrente rispetto al reddito conseguito nell'anno di computo della tassazione di riferimento.

                                         Anche in questo caso i parametri utilizzati dai funzionari cantonali appaiono corretti non essendo stati considerati gli assegni famigliari e l'indennità di famiglia.

                                         Rettamente poi si è considerato il reddito lordo, per l'opportuno raffronto, al fine di accertare effettiva diminuzione, e per l'eventuale successiva conversione per il tramite di apposite tabelle.

                                         Il risultato della verifica è contenuto nella risposta di causa e non ha fatto oggetto di contestazione da parte della ricorrente.

                                         Gli importi sono infatti dedotti dagli atti e mostrano, rispetto ai redditi ritenuti nella tassazione 2001-2002, un aumento. Ciò non ha permesso conseguentemente la conversione del nuovo reddito per la verifica dell'eventuale sussidio.

                                         Il ricorso di __________ va respinto, la sua situazione giuridica essendosi modificata con il superamento degli anni 18 da parte del figlio __________ che non permette più di ritenere i parametri riferiti alla famiglia.

                                         Ciò ha comportato, per legge, l'utilizzo di altri parametri (ossia impone di ritenere il limite di CHF 22'000.-) che non danno più diritto alla signora __________ alla percezione del sussidio.

                                         La decisione dell'UAM è corretta. Il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese.                           

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti, la presente decisione è definitiva.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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