Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.05.2004 36.2004.33

6 mai 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,268 mots·~11 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2004.33   ir/tf

Lugano 6 maggio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 10 marzo 2004 di

__________

contro  

la decisione del 19 febbraio 2004 emanata da

__________

    in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con atto del 27 ottobre 2003 __________ ha postulato la concessione del sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per l'anno 2003.

                                         Nella sua richiesta l'assicurato, con copertura presso __________, indica di essere separato dal 2002, di essere padre di due figli, __________ e __________ cui versa alimenti (CHF 880.- e CHF 780.-), specifica il versamento di alimenti alla moglie (CHF 490.-) oltre ad altre spese, ed un salario lordo di CHF 5'524.- comprensivo degli assegni per i figli.

                                         La domanda di sussidio è stata respinta così come il successivo reclamo 12 gennaio 2004 del signor __________.

                                         A fondamento della decisione l'amministrazione ha ritenuto:

"  stabilito che, dalla documentazione prodottaci in conformità di quanto previsto dall'art. 67 lett. m) Reg. LCAM (accertamento del reddito lordo in caso di diminuzione importante dello stesso rispetto al reddito lordo desunto dalla tassazione fiscale applicabile, nel caso di specie quella relativa al biennio fiscale 2001/2002), per l'anno 2003 risulta  un reddito lordo mensile medio di fr. 3'374.- (tenuto conto del salario lordo mensile medio, degli assegni familiari per due figli e, in deduzione, degli alimenti a suo carico per l'anno 2003);

osservato che, dopo conversione del reddito lordo mensile medio di fr. 3'374.- in reddito imponibile giusta gli artt. 69 e 72 Reg. LCAM, sulla base della tabella di conversione applicabile per le persone sole, risulta un reddito determinante pari a fr. 31'000.-;

ritenuto che, in applicazione dell'art. 1 lett. c) DE 26.11.2002, hanno diritto al sussidio le persone sole, il cui reddito determinante non supera fr. 22'000.-;

decide:

il reclamo contro la decisione del 30 dicembre 2003 dell'Ufficio dell'assicurazione malattia

è respinto.

                               1.2.   Con ricorso del 10 marzo 2003 l'assicurato ripropone le sue precedenti argomentazioni e meglio:

"  Il mio reddito imponibile per l'anno 2003 corrisponde, secondo un calcolo provvisorio, a CHF 14'724.20, come risulta dal dettaglio sottoelencato.

Reddito lordo (in CHF)

Salario annuo lordo           61'896.-

Assegni figli                         4'392.-

Totale redditi                      66'288.-

Deduzioni (in CHF)

AVS 5.05 %                         3'126.-

AD 1.50 %                              928.20

AINP 1.79 %                        1'108.20

CM 1.305 %                            808.20

CP                                       2'893.20

Alimenti versati alla moglie    25'800.-

Terzo pilastro                      4'500.-

Mezzo di trasporto

(auto) CHF -.60/km             3'000.-

Doppia economia domestica    2'800.-

Altre spese professionali

(forfait)                                 2'100.-

Cassa malati                        4'500.- 

Totale deduzioni                51'563.80

                                         Ciò che renderebbe l'importo disponibile inferiore ai limiti di sussidio.

                                         L'amministrazione propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti che riprendono la decisione impugnata. Nel suo calcolo l'UAM evidenzia come dal salario lordo percepito dall'assicurato, cui vanno aggiunti gli assegni per i figli, debbano essere dedotti unicamente gli alimenti versati per 25'800.- fr. per il 2003. In sostanza deducendo dall'importo di CHF 66'280.- gli alimenti si ottengono CHF 40'488.- che, suddivisi per 12 danno CHF 3'374.- ciò che non permette la concessione del sussidio.

                                         Ad __________ è stata offerta la possibilità di replicare rispettivamente di offrire l'assunzione di nuove prove.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per il 2002 come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).

                                         Per quanto attiene, invece, le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione malattie per l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito è il 2001/2002. Il DE 26 novembre 2002 concernente appunto le basi di calcolo per l'applicazione dai sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di reddito più sopra evocati, ossia CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.-- per famiglie.

                                         Anche per l’anno 2004 il Consiglio di Stato, con Decreto Esecutivo dello scorso 12 novembre 2003, ha ribadito le basi di calcolo per la concessione del sussidio confermando il periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante (2001 – 2002) ed i limiti di reddito per la concessione del sussidio: CHF 22'000.- per le persone sole, CHF 34'000.- per i membri delle famiglie e 1° figlio, rispettivamente a CHF 55'000.- è stato confermato il reddito di riferimento della famiglia.

                               2.3.   Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

                                         In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                               2.4.   Nella presente procedura appare necessario procedere all'accertamento del reddito, come eseguito dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia, alla luce della mutata situazione finanziaria del ricorrente, trova quindi applicazione l’art. 67 litt. m) Reg. LCAMal, stante una diminuzione del reddito importante. Quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento l’amministrazione deve poi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti iI reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.

                                         Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia è partito dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire é quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui "Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo". Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg.LACMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

                                         Infatti va rammentato come, secondo prassi di questo Tribunale:

"  … quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l'amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l'utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegL LCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate."

                                         Vanno rammentate al proposito le sentenze __________ in re T. e __________ in re S. entrambe del 26 gennaio 2004.

                                         In particolare nella sentenza 36.2003.116 il TCA ha ritenuto di non dovere:

"  aderire alla richiesta della ricorrente di operare deduzione di spese di trasposto (importanti in quel caso) dal reddito lordo prima di una conversione il principio di legalità impedendolo."

                                         pur nella consapevolezza che tali spese sono – almeno in parte – deducibili fiscalmente.

                               2.5.   Alla luce di quanto precede l'amministrazione ha rettamente applicato i principi dedotti dalla legge della giurisprudenza del TCA. Gli alimenti vanno ammessi infatti in deduzione poiché nel caso concreto vanno ritenuti i parametri riferiti alla persona sola.

                                         Va ancora ricordato come giusta l'art 25 LCAMal costituiscono famiglia:

"  i coniugi con o senza figli

i celibi o le nubili con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui quest'ultimi compiono 18 anni;

il vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, nonché il coniuge separato per sentenza giudiziaria, con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui questi compiono 18 anni."

                                         L'art 27 LCAMal precisa, poi, che, ai fini dell'applicazione della regolamentazione sul sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie, é considerato figlio la persona che ha lo statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi del CCS fino alla fine dell'anno in cui compie i 18 anni. Nel caso concreto il ricorrente va ritenuto, quindi, persona sola.

                               2.6.   __________ va quindi considerato persona sola essendo separato ed i figli affidati alla moglie.

                                         Il calcolo operato dal funzionario incaricato si rivela pertanto corretto considerando per 2 mesi nel 2003 alimenti a moglie e figli per CHF 560.-, 845.e 745.- e quindi per 10 mesi alimenti per i seguenti importi: 490.-, 880.—e 780.—(gli importi complessivi mensili non mutano essendo in tutte e due le circostanze la somma complessiva degli stessi CHF 2'150.-).

                                         Quindi CHF 2'150.- per 12 = 25'800.- importo che va dedotto dai CHF 66'288.- lordi percepiti dall'assicurato.

                                         Il reddito residuo diviso 12 permette di ritenere un reddito lordo mensile di CHF 3'374.- che, secondo le tabelle di conversione del reddito lordo porta ad un reddito determinante di oltre 30'000.- e quindi superiore ai CHF 22'000.fissati per la concessione del sussidio.

                               2.7.   Il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese al ricorrente. Non si giustifica invece sospendere la procedura come postulato dal ricorrente potendo egli, in caso di tassazione con fissazione di un reddito inferiore ai limiti ricordati, postulare la revisione del sussidio se dati i parametri di legge.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti, la presente decisione è definitiva.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2004.33 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.05.2004 36.2004.33 — Swissrulings