Raccomandata
Incarto n. 36.2004.28+29 TB
Lugano 18 ottobre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 9 marzo 2004 di
RI 1
contro
le decisioni del 13 febbraio 2004 emanate da
Cassa malati CO 1, in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Dal 1° luglio 1995 (doc. 1 dell'Inc. n. 36.2004.28, si precisa che i documenti che saranno di seguito citati appartengono tutti a questo incarto) RI 1 è affiliato alla Cassa malati CO 1 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con una franchigia opzionale di Fr. 400.- annui (LAMal, assicurato n. __________), come pure per l'assicurazione complementare (LCA, n. __________).
1.2. Con il PE n. __________del 25 giugno 2003 (doc. 15) la Cassa ha chiesto il pagamento di Fr. 887,40 per i premi LAMal di gennaio-marzo 2003, oltre alle spese amministrative (Fr. 35.-), mentre con il PE n. __________ del 4 agosto 2003 (doc. 16) l'assicurato è stato escusso per l'importo di Fr. 885.- per i premi LAMal dei mesi di aprile-giugno 2003, oltre a spese amministrative per Fr. 40.-, premi che CO 1 ha ritenuto dovuti e pagati.
1.3. Ad entrambi i citati PE l'assicurato ha interposto due opposizioni rigettate con due distinte decisioni formali del 12 settembre 2003 (docc. 17 e 18) dall'ente assicuratore.
1.4. Con scritto del 18 settembre 2003 (doc. 19) l'interessato si è opposto alle pretese della Cassa ed il 13 febbraio 2004 (docc. 20 e 21) quest'ultima ha emanato per ciascuna procedura esecutiva una decisione su opposizione, con cui ha confermato la pretesa d'incasso di Fr. 922,40 rispettivamente di Fr. 925.-, oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2003 rispettivamente dal 1° aprile 2003.
La Cassa ha quindi respinto le opposizioni dell'assicurato ed ha rigettato in via definitiva le opposizioni formulate ai due citati PE.
1.5. Contro dette decisioni su opposizione RI 1 ha inoltrato il 9 marzo 2004 due separati, ma identici, ricorsi (docc. I degli Incc. nn. 36.2004.28 e 29). Egli ha evidenziato di non aver pagato i premi richiesti poiché riteneva che le disdette date il 31 dicembre 2002 ed il 20 febbraio 2003 avessero esplicato effetto, non avendo la Cassa contestato tale agire entro trenta giorni.
Il ricorrente ha pertanto chiesto di accogliere le sue opposizioni del 12 (recte: 18) settembre 2003 e di rigettare i PE n. __________ e n. __________, di considerare valida la disdetta assicurativa del 31 dicembre 2002 e quindi di confermare il suo diritto di affiliarsi presso un altro assicuratore LAMal dal 1° gennaio 2003.
1.6. Con risposta del 1° aprile 2004 valida per entrambi i ricorsi (doc. III degli Incc. nn. 36.2004.28 e 29), la Cassa malati CO 1 ha proposto di respingere entrambi i gravami, sostenendo che la disdetta del 31 dicembre 2002 dell'assicurato non era valida siccome tardiva (art. 7 cpv. 2 LAMal). Quindi, in virtù degli artt. 61 cpv. 1 LAMal e 90 cpv. 1 OAMal, il ricorrente era tenuto a corrisponderle i premi LAMal impagati dal 1° gennaio 2003.
1.7. Il 15 aprile 2004 (doc. V) l'insorgente ha in sostanza confermato il contenuto dei suoi ricorsi, come pure la Cassa con scritto del 26 aprile 2004 (doc. VII). Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. VIII).
in diritto
In ordine
2.1. I ricorsi presentati il 9 marzo 2004 da RI 1 (Incc. nn. 36.2004.28 e 29) sono congiunti a norma degli artt. 23 della Legge di procedura per le cause davanti al TCA e 72 CPC, siccome formulati contro due decisioni su opposizione di simile tenore e fattispecie concernenti il medesimo assicurato.
2.2. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.3. Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAMal.
In concreto, portando le decisioni impugnate sul pagamento di premi LAMal dovuti per l'anno 2003, le norme applicabili vanno intese nel loro tenore in vigore dal 1° gennaio 2003, sia per quanto concerne il diritto procedurale (LPGA) che il diritto materiale (LAMal).
Nel merito
2.4. L'art. 61 LAMal prevede che l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi fintanto che dura l'affiliazione (artt. 89-92 OAMal; cfr. STFA del 30 giugno 1998 nella causa M. e P. c. C.M.H.).
Il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi da parte dell'assicurato è necessario per il finanziamento dell'assicurazione malattia (art. 60 LAMal) e quindi per l'esecuzione della legge; secondo la volontà del legislatore gli assicuratori malattia devono quindi far valere le proprie pretese in via esecutiva secondo la LEF (art. 88 cpv. 1 e 2 LAMal; art. 80 LAMal; DTF 125 V 273 consid. 6c).
In caso di mora dell'assicurato, l'art. 9 cpv. 1 OAMal prevede:
" Se, nonostante diffida, l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi scaduti, l’assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva. Se questa sfocia in un attestato di carenza di beni, l’assicuratore ne informa la competente autorità d’assistenza sociale. Sono salve le disposizioni cantonali che contemplano la previa notifica all’autorità preposta alla riduzione dei premi.".
Giusta l'art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati e, salvo eccezioni, riscuote dai propri assicurati premi uguali.
L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l'insieme degli assicuratori (cpv. 2).
Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni, l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (cpv. 3).
Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al cpv. 3 (cpv. 3bis).
L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).
L'art. 90 OAMal prevede che di regola i premi devono essere pagati mensilmente.
2.5. Nel caso concreto, la questione sollevata dal ricorrente in merito alla validità della sua disdetta data il 31 dicembre 2002 a motivo che l'assicuratore non gli aveva ancora comunicato per tempo –per poter dare, secondo i presupposti legali, la disdetta - i nuovi premi LAMal per l'anno 2003, non va più esaminata.
Infatti, questo Tribunale si è già chinato sulla problematica con sentenza del 27 aprile 2004, cresciuta in giudicato, emanata a fronte dei ricorsi interposti dal medesimo ricorrente il 20 maggio 2004 (Inc. n. 36.2003.48) ed il 26 giugno 2004 (Inc. n. 36.2004.25), concludendo quanto segue:
" (…)
2.15. (…)
Da quanto precede consegue che RI 1 non ha potuto affiliarsi ad un'altra Cassa malati dal 1° gennaio 2003 e ciò per un comportamento illegale di CO 1. Di conseguenza il rapporto assicurativo – per la necessaria continuità nella copertura obbligatoria – è rimasto in essere presso CO 1 ma conformemente all'art. 7 cpv. 6 LAMal, lo stesso assicuratore malattia deve ora risarcire all'insorgente il danno risultante, ovvero la differenza fra i premi che quest'ultimo ha pagato o avrebbe dovuto pagare a CO 1 ed il premio che il signor RI 1 avrebbe invece pagato presso un altro assicuratore di sua scelta a partire dal 1° gennaio 2003.
Il ricorso del 26 giugno 2003 (Inc. n. 36.2004.25) deve essere quindi accolto la decisione impugnata annullata e gli atti rinviati a CO 1per un nuovo giudizio, ciò senza attribuzione di ripetibili.".
Secondo queste conclusioni, la scrivente Corte ha così dunque stabilito che RI 1 è rimasto affiliato alla Cassa malati CO 1 anche per tutto l'anno 2003. Di principio quindi egli deve pagare un premio a CO 1 pari a quello che sarebbe stato da lui esatto dall'assicuratore di sua scelta se CO 1 non fosse stata illegalmente colpevole nel permettergli l'esercizio del suo diritto.
2.6. A seguito della predetta sentenza del 27 aprile 2004 e nelle more istruttorie delle presenti controversie, le parti hanno trovato un accordo sull'ammontare dovuto dall'assicurato per porre fine alla questione. Il 15 luglio 2004 (doc. XIII/22) l'assicuratore ha infatti accettato che il ricorrente lo tacitasse con un versamento unico di Fr. 3'062,55. Dal canto suo, una volta incassato il dovuto la Cassa avrebbe cancellato tutti i precetti esecutivi in essere.
Con pagamento del 12 agosto 2004 (doc. XIII/23) l'insorgente ha corrisposto alla Cassa malati Fr. 3'062,55 a copertura di tutti i premi LAMal del 2003.
Le pretese di CO 1 sono così state tacitate.
Le opposizioni interposte dal ricorrente ai due summenzionati precetti vanno pertanto confermate.
Di conseguenza, le decisioni su opposizione della Cassa malati qui impugnate sono annullate ed i ricorsi accolti.
Anche se vincente in causa, siccome non è rappresentato da un legale all'insorgente non vanno attribuite indennità.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi datati 9 marzo 2004 sono congiunti.
2.- Le impugnative sono accolte e, di conseguenza, le decisioni su opposizione 13 febbraio 2004 sono annullate.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti