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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.10.2004 36.2004.121

20 octobre 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,366 mots·~12 min·1

Résumé

richiesta di sussidio tardiva poiché inoltrata l'anno seguente quello del diritto

Texte intégral

Raccomandata

Incarto n. 36.2004.121   cs

Lugano 20 ottobre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 17 luglio 2004 di

RI 1  

contro  

la decisione del 6 luglio 2004 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 6 luglio 2004 l'Istituto delle assicurazioni sociali (di seguito: IAS) ha respinto il reclamo contro la decisione del 7 maggio 2004 con la quale è stata rifiutata a RI 1 la concessione del sussidio dell'assicurazione malattia per il 2003 (doc. A).

                               1.2.   Contro la predetta decisione è tempestivamente insorto l'interessato, con un ricorso inviato all'IAS, il quale lo ha trasmesso al TCA per competenza, rilevando:

"  (…)

mi permetto di inoltrare reclamo contro la decisione del sussidio per l'assicurazione malattia 2003 e 2004. Purtroppo la mia situazione finanziaria non mi permette di accettare le vostre decisioni.

Per quanto riguarda l'anno 2003, dal momento del mio rientro in Svizzera, non ho potuto esercitare attività lucrativa e conseguentemente credo di aver avuto diritto al sussidio. Purtroppo l'obbligo a svolgere il servizio militare in quel periodo mi ha impedito di inviare la richiesta nei tempi prestabiliti.

Per l'anno 2004 non vedo perché vengano prese in considerazione le entrate dell'anno in questione (entrate peraltro dovute ad un'altra assicurazione, quella contro la disoccupazione) e non quelle dell'anno precedente come usato fare negli anni precedenti.

Essendo il reddito imponibile 2001/2002 pari a zero credo sia più logico andare a verificare le entrate dell'anno 2003 e NON quelle dell'anno 2004 essendo quest'ultimo non ancora giunto a conclusione e quindi non accettabile per un calcolo del reddito (non avendo potuto fare un calcolo equo tra guadagni e spese come di solito avviene nella dichiarazione dei redditi).

Chiedo pertanto che vengano riprese in considerazione le mie richieste di sussidio per gli anni 2003 e 2004 a causa della sopra citata attuale precaria situazione finanziaria cui sono costretto a far capo." (doc. I)

                               1.3.   Nella sua risposta del 28 settembre 2004 l'IAS propone di respingere il gravame e osserva:

"  (…)

Si tratta di un caso in cui viene richiesta la riduzione individuale di premio retroattiva per l'anno 2003.

Per la definizione del diritto al sussidio nel caso di specie occorre dunque applicare i disposti di cui agli artt. 53 a 56 LCAMal.

A mente della parte convenuta, il gravame in oggetto deve essere evaso in osservanza di quanto indicato all'art. 55 cpv. 3 LCAMal.

In effetti, dalla documentazione in nostro possesso, risulta in modo pacifico la negligenza da parte della controparte nell'inoltro dell'istanza del sussidio.

L'art. 45 cpv. 1 lett. d) Reg. LCAMal stabilisce che "gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso".

Nel caso di specie, la controparte indica di essere rientrata in Ticino dopo un soggiorno lavorativo all'estero durante il mese di maggio 2003. In seguito ha svolto tre settimane di servizio militare ed ha poi ripreso gli studi.

La notifica di tassazione relativa al biennio fiscale 2001/2002 (applicabile per definire il diritto al sussidio per l'anno 2003 secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato attraverso l'art. 1 lett. a) DE 26.11.2002) è stata intimata al ricorrente dalla competente autorità fiscale in data 28.07.2003.

In applicazione dell'art. 45 cpv. 1 lett. d) Reg. LCAMal, la parte ricorrente avrebbe pertanto potuto inoltrare la richiesta di riduzione di premio per l'anno 2003 nel corso dell'anno stesso e non, come invece avvenuto, durante il mese di marzo 2004.

A titolo abbondanziale si sottolinea inoltre quanto segue.

La modalità di concessione del sussidio previa istanza individuale da parte dell'assicurato è stata introdotta nel Cantone Ticino a partire dal 1°.01.1994.

Si può dunque legittimamente ritenere che durante l'anno 2003 ogni cittadino potenzialmente interessato fosse a conoscenza delle particolarità legate alle pratiche di specie.

Si tratta, in questo caso, di conoscenze elementari alla portata di tutti.

L'Autorità cantonale procede del resto a una costante informazione nei confronti della popolazione ed i servizi amministrativi cantonali sono ampiamente disponibili a fornire informazioni personalizzate e specifiche a singole richieste di utenti.

La ratio della LCAMal è, al riguardo, di evidenza meridiana: senza che alla radice di un'istanza di sussidio tardiva vi siano ragioni gravi e comprovate da fattori almeno oggettivamente - o umanamente comprensibili (stati di comprovata malattia, residenza all'estero, dimostrata incapacità di una gestione in proprio degli affari correnti di vita quotidiana, …), la stessa non deve essere evasa in modo positivo dai servizi amministrativi preposti." (doc. VI)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. D.E. 12.11.2003).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte ecceden­te l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.

Va ancora rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

In virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"a)    persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                               2.3.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.

                                         L'art. 44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

                                         Per l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

                                         a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio;

                                         b) per gli assicurati tassati alla fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;

                                         c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si richiede il sussidio;

                                         d) gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso.

                                         Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

                                         Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

                                         Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI.

                                         Per l'art. 54 LCAMal il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato. Tale richiesta deve specificare le motivazioni del ritardo. E` riservato l'art. 53 cpv. 2, dove il sussidio viene applicato d'ufficio.

                                         L'art. 55 LCAMal prevede che il Consiglio di Stato fa decidere nel merito delle domande di sussidio retroattivo. Le stesse sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate. La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

"  Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

                               2.4.   In concreto, oggetto del contendere è unicamente il ritardo nella richiesta del sussidio del 2003.

                                         Infatti, la decisione impugnata concerne unicamente il 2003 e dagli atti emerge che per quanto concerne il 2004 la questione è stata regolata separatamente.

                                         In concreto la richiesta per l'ottenimento del sussidio è del 26 marzo 2004, mentre la tassazione 2001 - 2002, base di calcolo per l'ottenimento del sussidio 2003, è datata 28 luglio 2003. Infine l'accertamento d'imposta transitoria 2003A è del 31 luglio 2003.

                                         Come visto, l'art. 45 Reg. LCAMal prevede che per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio. Gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si richiede il sussidio.

                                         In concreto la tassazione determinante per ottenere i sussidi richiesti del 2003 è stata emessa nel luglio del 2003. In precedenza non era disponibile una tassazione che avrebbe permesso all'interessato l'ottenimento dell'aiuto statale. Tuttavia, una volta in possesso di tale tassazione l'insorgente avrebbe dovuto inoltrare la propria domanda in termini relativamente brevi. Infatti l'art. 55 cpv. 2 LCAMal prevede che le domande di sussidio retroattivo (ossia presentate dopo i termini di cui all'art. 45 Reg. LCAMal) sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate. La negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

                                         Ora, un lasso di tempo di 8 mesi per chiedere il sussidio retroattivo (da luglio 2003 a marzo 2004) è un periodo troppo lungo per giustificare il ritardo nell'inoltro della domanda. Ciò anche se si volesse ritenere che il calcolo del sussidio non va fatto sulla tassazione 2001/2002, ma autonomamente (art. 67 Reg. LCAMal).

                                         Infatti, l'interessato poteva chiedere all'IAS, se riteneva dati i presupposti previsti dall'art. 67 Reg. LCAMal, il calcolo del sussidio su base autonoma nel corso del 2003. In ogni caso, al più tardi alla fine di quell'anno doveva avere tutti i dati necessari per l'inoltro della richiesta, poi presentata solo nel marzo dell'anno dopo.

                                         Non avendo sollevato fatti che possano giustificare un eventuale ritardo (ad esempio una grave malattia) la richiesta va pertanto considerata tardiva. Infatti, la circostanza che nel 2003 ha dovuto effettuare il servizio militare, nel caso di specie è ininfluente poiché, come da lui ammesso con scritto del 21 giugno 2004, si trattava unicamente di un periodo di 3 settimane (doc. 3).

                                         In queste circostanze, malgrado le difficoltà economiche che l'insorgente ha avuto nel 2003, il TCA non può che confermare la tardività della domanda volta all'ottenimento del sussidio per il 2003 e confermare la decisione dell'IAS.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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